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Due nuovi MP per mettere in ordine le cose: Ministrorum institutio e Fides per doctrinam

Ultimo Aggiornamento: 25/01/2013 12:50
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[SM=g1740758] Il Papa trasferisce competenza sui seminari al Clero e sulla catechesi alla Nuova Evangelizzazione

Sono state pubblicate oggi, 25.1.2013, due Lettere apostoliche di Benedetto XVI, in forma di Motu Proprio, con cui si trasferiscono la competenza sui Seminari dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica alla Congregazione per il Clero e la competenza sulla Catechesi dalla Congregazione per il Clero al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. I due documenti erano stati annunciati dal Papa lo scorso 27 ottobre, a conclusione dei lavori del Sinodo sulla nuova evangelizzazione.


Con il Motu Proprio “Ministrorum institutio”, Benedetto XVI - valutando la rilevanza della formazione sacerdotale e il fatto che essa include sia quella da impartire “ai futuri ministri del Signore” che quella permanente - affida alla Congregazione per il Clero “la promozione e il governo di tutto ciò che riguarda la formazione, la vita e il ministero dei presbiteri e dei diaconi: dalla pastorale vocazionale e la selezione dei candidati ai sacri Ordini, inclusa la loro formazione umana, spirituale, dottrinale e pastorale nei Seminari e negli appositi centri per i diaconi permanenti, fino alla loro formazione permanente, incluse le condizioni di vita e le modalità di esercizio del ministero e la loro previdenza e assistenza sociale”.

Con questo Motu Proprio, la Congregazione per l’Educazione Cattolica, (dei Seminari e degli Istituti di Studi) cambia il nome in Congregazione per l’Educazione Cattolica (degli Istituti di Studi) (viene tolta la dicitura "dei Seminari") ed è competente per l’ordinamento degli studi accademici di filosofia e di teologia, sentita la Congregazione per il Clero, per quanto di rispettiva competenza, mentre la Congregazione per il Clero assume “quelle materie che riguardano i presbiteri e i diaconi del clero secolare in ordine sia alle loro persone, sia al loro ministero pastorale, sia a ciò che è loro necessario per l’esercizio di tale ministero, ed in tutte queste questioni offre ai vescovi l’aiuto opportuno” e “assiste i vescovi perché nelle loro Chiese siano coltivate col massimo impegno le vocazioni ai ministeri sacri e nei seminari, da istituire e dirigere a norma del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale.
Vigila attentamente perché la convivenza ed il governo dei seminari rispondano pienamente alle esigenze dell'educazione sacerdotale ed i superiori e docenti contribuiscano, quanto più è possibile, con l'esempio della vita e la retta dottrina alla formazione della personalità dei ministri sacri.
Ad essa spetta, inoltre, di erigere i seminari interdiocesani e di approvare i loro statuti”. La Pontificia Opera delle Vocazioni Sacerdotali è trasferita presso la Congregazione per il Clero e la Commissione interdicasteriale “Per una distribuzione più equa dei sacerdoti nel mondo” è soppressa.


Con il Motu Proprio “Fides per doctrinam”, il Papa trasferisce la competenza sulla Catechesi dalla Congregazione per il Clero al nuovo Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. La competenza sulla Catechesi riguarda:
- “la cura e promozione della formazione religiosa dei fedeli”;
- la facoltà di emanare norme opportune perché
- “l’insegnamento della Catechesi sia impartito in modo conveniente secondo la costante tradizione della Chiesa”;
- il compito di “vigilare perché la formazione catechetica sia condotta correttamente secondo le indicazioni espresse dal Magistero”;
- la facoltà di concedere la “prescritta approvazione della Sede apostolica per i catechismi e gli altri scritti relativi all’istruzione catechetica, con il consenso della Congregazione per la Dottrina della Fede” e, infine,
- il compito di assistere gli uffici catechistici delle Conferenze episcopali seguendo e coordinando le loro attività.


Le nuove disposizioni completano quelle contenute nel Motu Proprio “Ubicumque et semper” con il quale il Santo Padre aveva creato nel 2010 il nuovo Dicastero per l’evangelizzazione assegnandogli anche il compito di promuovere l’uso del “Catechismo della Chiesa Cattolica” del 1992, “quale formulazione essenziale e completa del contenuto della fede per gli uomini del nostro tempo”.

Questo in linea con gli insegnamenti conciliari e con il Magistero di Paolo VI e Giovanni Paolo sullo stretto nesso tra processo di evangelizzazione e insegnamento catechetico (cfr l’Esortazione apostolica “Evangelii Nuntiandi” del 1976 e il II Sinodo dei vescovi sulla Catechesi del 1985). “La fede – spiega il Papa - ha bisogno di essere sostenuta per mezzo di una dottrina capace di illuminare la mente e il cuore dei credenti” ed “è compito particolare della Chiesa mantenere vivo ed efficace l’annuncio di Cristo anche attraverso l’esposizione della dottrina che deve nutrire la fede”.


da Radio Vaticana

[SM=g1740771]


Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
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25/01/2013 12:43
 
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IL TESTO DEL MOTU PROPRIO "MINISTRORUM INSTITUTIO" CHE TRASFERISCE LA COMPETENZA SUI SEMINARI ALLA CONGREGAZIONE PER IL CLERO

 




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Lettera apostolica in forma di Motu Proprio Ministrorum institutio con la quale è modificata la Costituzione apostolica Pastor bonus e si trasferisce la competenza sui seminari dalla "Congregazione per l’Educazione Cattolica" alla "Congregazione per il Clero"

La formazione dei sacri ministri fu tra le principali preoccupazioni dei Padri del Concilio Ecumenico Vaticano II, che scrissero: «Il Concilio Ecumenico, ben consapevole che l'auspicato rinnovamento di tutta la Chiesa dipende in gran parte dal ministero sacerdotale animato dallo spirito di Cristo, afferma solennemente l'importanza somma della formazione sacerdotale» (Decr. Optatam totius, 1). In questo contesto, il can. 232 CIC rivendica alla Chiesa il "diritto proprio ed esclusivo" di provvedere alla formazione di coloro che sono destinati ai ministeri sacri, ciò che avviene di regola nei Seminari, una istituzione voluta dal Concilio Tridentino, il quale decretò che in tutte le diocesi venisse istituito un "Seminarium perpetuum" (Sessione XXIII [15 luglio 1563], can. XVIII), mediante il quale il Vescovo provvedesse ad «alere et religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere» i candidati al Sacerdozio.

Il primo organismo a carattere universale, incaricato di provvedere alla fondazione, al governo ed all’amministrazione dei Seminari, ai quali «sono strettamente legate le sorti della Chiesa» (Leone XIII, Ep. Paternae providaeque [18 settembre 1899]: ASS 32 [1899-1900], 214), fu l’apposita Congregatio Seminariorum, istituita da Benedetto XIII con la Costituzione Creditae Nobis (9 maggio 1725: Bullarium Romanum XI, 2, pp. 409-412).
Essa si estinse con l’andar del tempo e i Seminari continuarono ad essere fatti oggetto di particolari cure da parte della Santa Sede per mezzo della Sacra Congregazione del Concilio (oggi Congregazione per il Clero) od anche della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, e, dal 1906, solo per mezzo di quest’ultima.
San Pio X, con la Costituzione apostolica Sapienti consilio (29 giugno 1908: AAS 1 [1909], 7-19), riservò la giurisdizione sui Seminari alla Sacra Congregazione Concistoriale, presso la quale venne eretto uno speciale ufficio (cfr AAS 1 [1909] 9-10, 2°, 3).


Benedetto XV, con il Motu proprio "Seminaria clericorum" (4 novembre 1915: AAS 7 [1915], 493-495), unendo l’Ufficio per i Seminari eretto presso la Sacra Congregazione Concistoriale e la Sacra Congregazione degli Studi, creò un nuovo Dicastero, che assunse il nome di Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus. Il Santo Padre motivò la decisione perché preoccupato del numero crescente degli affari e dell’importanza dell’ufficio: «Verum cum apud hanc Sacram Congregationem negotiorum moles praeter modum excrevit, et Seminariorum cum maiorem in dies operam postulet, visum est Nobis ad omnem eorum disciplinam moderandam novum aliquod consilium inire» (AAS 7 [1915], 494).

Il nuovo Dicastero, cioè la Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, fu accolto nel Codex Iuris Canonici del 1917, al can. 256, e nel medesimo Codice la formazione dei chierici fu inserita come titolo XXI, De Seminariis, nella IV parte, De Magisterio ecclesiastico, del libro III, De rebus.

È significativo rilevare che, durante la redazione del nuovo Codice, si sia discusso circa l’opportunità di conservare la medesima disposizione, ma, alla fine, sembrò più opportuno premettere l’intera normativa, come introduzione, alla trattazione sui chierici. Quindi le norme e le direttive sui Seminari sono state inserite nel II libro, parte I, titolo III, cap. I, con l’appropriata denominazione "La formazione dei Chierici" (cfr cann. 232-264 CIC). La nuova collocazione è senza dubbio significativa e il titolo (De clericorum institutione) particolarmente appropriato, poiché comprende in tal modo la formazione integrale da impartire ai futuri ministri del Signore: formazione non solo dottrinale, ma anche umana, spirituale, ascetica, liturgica e pastorale.

Il Concilio Ecumenico Vaticano II ricorda nuovamente che: «i Seminari maggiori sono necessari per la formazione sacerdotale» (Decr. Optatam totius, 4) e la formazione da impartire nel Seminario maggiore è specificamente sacerdotale, ordinata cioè, spiritualmente e pastoralmente, al ministero sacro: «L’educazione degli alunni deve tendere allo scopo di formare dei veri pastori di anime sull’esempio di Cristo Maestro, Sacerdote e Pastore» (ibidem).

In questo senso: «I giovani che intendono accedere al sacerdozio siano formati ad una vita spirituale ad esso confacente e ai relativi doveri presso il Seminario maggiore durante tutto il tempo della formazione, oppure, se a giudizio del Vescovo diocesano le circostanze lo richiedono, almeno per quattro anni» (can. 235, §1 CIC).

Quindi i Seminari rientrano, secondo il Concilio Ecumenico Vaticano II e il Codice di Diritto Canonico del 1983, nell’ambito della "formazione dei Chierici", che per essere vera ed efficace deve saldare la formazione permanente con la formazione seminaristica « …proprio perché la formazione permanente è una continuazione di quella del Seminario …», come ha affermato il mio venerato predecessore, il beato Giovanni Paolo II, nell’Esortazione apostolica Pastores dabo vobis (25 marzo 1992): «La formazione permanente dei sacerdoti … è la continuazione naturale e assolutamente necessaria di quel processo di strutturazione della personalità presbiterale che si è iniziato e sviluppato in Seminario … con il cammino formativo in vista dell’Ordinazione. È di particolare importanza avvertire e rispettare l’intrinseco legame che esiste tra la formazione precedente l’ordinazione e quella successiva. Se, infatti, ci fosse una discontinuità o perfino una difformità tra queste due fasi formative, deriverebbero immediatamente gravi conseguenze sull’attività pastorale e sulla comunione fraterna tra i presbiteri, in particolare tra quelli di differente età. La formazione permanente non è una ripetizione di quella acquisita in Seminario, semplicemente riveduta o ampliata con nuovi suggerimenti applicativi. Essa si sviluppa con contenuti e soprattutto attraverso metodi relativamente nuovi, come un fatto vitale unitario che, nel suo progresso - affondando le radici nella formazione seminaristica - richiede adattamenti, aggiornamenti e modifiche, senza però subire rotture o soluzioni di continuità. E viceversa, fin dal Seminario maggiore occorre preparare la futura formazione permanente, e aprire ad essa l’animo e il desiderio dei futuri presbiteri, dimostrandone la necessità, i vantaggi e lo spirito, e assicurando le condizioni del suo realizzarsi» (n. 71: AAS 84 [1992], 782-783).

Ritengo pertanto opportuno assegnare alla Congregazione per il Clero la promozione e il governo di tutto ciò che riguarda la formazione, la vita e il ministero dei presbiteri e dei diaconi: dalla pastorale vocazionale e la selezione dei candidati ai sacri Ordini, inclusa la loro formazione umana, spirituale, dottrinale e pastorale nei Seminari e negli appositi centri per i diaconi permanenti (cfr can. 236, §1° CIC), fino alla loro formazione permanente, incluse le condizioni di vita e le modalità di esercizio del ministero e la loro previdenza e assistenza sociale.

Pertanto, alla luce di queste riflessioni, dopo avere esaminato con cura ogni cosa e avere richiesto il parere di persone esperte, stabilisco e decreto quanto segue:

Art. 1

La «Congregatio de Institutione Catholica (de Seminariis atque Studiorum Institutis)» assume il nome di «Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis)».

Art. 2

L’art. 112 della Costituzione apostolica Pastor bonus è sostituito con il testo seguente: «La Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede Apostolica circa la promozione e l'ordinamento dell'educazione cattolica».

Art. 3

E’ abrogato l’articolo 113 della Costituzione apostolica Pastor bonus.

Art. 4

L’art. 93 della Costituzione apostolica Pastor bonus è sostituito con il testo seguente:

«§ 1. Salvo il diritto dei Vescovi e delle loro Conferenze, la Congregazione si occupa di quelle materie che riguardano i presbiteri e i diaconi del clero secolare in ordine sia alle loro persone, sia al loro ministero pastorale, sia a ciò che è loro necessario per l'esercizio di tale ministero, ed in tutte queste questioni offre ai Vescovi l'aiuto opportuno.

§ 2. La Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede Apostolica circa la formazione di coloro che sono chiamati agli Ordini sacri».

Art. 5

Il testo dell’art. 94 della Costituzione apostolica Pastor bonus è sostituto con il seguente:

«§ 1. Assiste i Vescovi perché nelle loro Chiese siano coltivate col massimo impegno le vocazioni ai ministeri sacri e nei seminari, da istituire e dirigere a norma del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale.

§ 2. Vigila attentamente perché la convivenza ed il governo dei seminari rispondano pienamente alle esigenze dell'educazione sacerdotale ed i superiori e docenti contribuiscano, quanto più è possibile, con l'esempio della vita e la retta dottrina alla formazione della personalità dei ministri sacri.

§ 3. Ad essa spetta, inoltre, di erigere i seminari interdiocesani e di approvare i loro statuti».

Art. 6

La Congregazione per l’Educazione Cattolica è competente per l’ordinamento degli studi accademici di filosofia e di teologia, sentita la Congregazione per il Clero, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 7

La Pontificia Opera delle Vocazioni Sacerdotali (cfr Motu Proprio di Pio XII, in data 4 novembre 1941) è trasferita presso la Congregazione per il Clero.

Art. 8

Per ragione di materia, il Prefetto della Congregazione per il Clero presiede ex officio la Commissione interdicasteriale permanente "Per la formazione dei candidati agli Ordini Sacri", costituita a norma della Costituzione apostolica Pastor bonus, art. 21, §2, della quale fa parte anche il Segretario.

Art. 9

La Commissione interdicasteriale "Per una distribuzione più equa dei sacerdoti nel mondo" è soppressa.

Art.10

Il giorno dell’entrata in vigore delle presenti norme, i procedimenti pendenti presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica sulle materie di competenza qui trasferite saranno trasmessi alla Congregazione per il Clero e da essa saranno definiti.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano "L’Osservatore Romano", entrando in vigore quindici giorni dopo la promulgazione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 16 gennaio dell’anno 2013, ottavo del Pontificato.

BENEDICTUS PP. XVI


[SM=g1740733]


Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
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25/01/2013 12:50
 
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IL TESTO DEL MOTU PROPRIO "FIDES PER DOCTRINAM" CHE TRASFERISCE LA COMPETENZA SULLA CATECHESI AL PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

 





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Lettera apostolica in forma di Motu Proprio Fides per doctrinam con la quale si modifica la Costituzione apostolica Pastor bonus e si trasferisce la competenza sulla Catechesi dalla Congregazione per il Clero al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione

[SM=g1740758] La fede ha bisogno di essere sostenuta per mezzo di una dottrina capace di illuminare la mente e il cuore dei credenti.

Il particolare momento storico che viviamo, segnato tra l’altro da una drammatica crisi di fede, richiede l’assunzione di una consapevolezza tale da rispondere alle grandi attese che sorgono nel cuore dei credenti per i nuovi interrogativi che interpellano il mondo e la Chiesa. L’intelligenza della fede, quindi, richiede sempre che i suoi contenuti siano espressi con un linguaggio nuovo, capace di presentare la speranza presente nei credenti a quanti ne chiedono ragione (cfr 1 Pt 3,15).


E’ compito particolare della Chiesa mantenere vivo ed efficace l’annuncio di Cristo, anche attraverso l’esposizione della dottrina che deve nutrire la fede nel mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio fatto uomo per noi, morto e risorto per la nostra salvezza. Essa lo deve compiere instancabilmente attraverso forme e strumenti adatti, perché quanti accolgono e credono all’annuncio del Vangelo rinascano a nuova vita mediante il Battesimo.

Nel cinquantesimo anniversario dall’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, mentre la Chiesa riflette ancora sulla ricchezza d’insegnamento contenuto in quei documenti e trova nuove forme per attuarlo, è possibile verificare il grande cammino compiuto in questi decenni nell’ambito della catechesi, cammino però che non è stato esente, negli anni del dopo Concilio, da errori anche gravi nel metodo e nei contenuti, che hanno spinto ad una approfondita riflessione e condotto così all’elaborazione di alcuni Documenti postconciliari che rappresentano la nuova ricchezza nel campo della Catechesi.

Il Venerabile Servo di Dio Paolo VI ebbe a scrivere, nell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi: «Una via da non trascurare nella evangelizzazione è quella dell'insegnamento catechetico. L'intelligenza, soprattutto quella dei fanciulli e degli adolescenti, ha bisogno di apprendere, mediante un insegnamento religioso sistematico, i dati fondamentali, il contenuto vivo della verità che Dio ha voluto trasmetterci e che la Chiesa ha cercato di esprimere in maniera sempre più ricca, nel corso della sua lunga storia» (n. 44: AAS 68 [1976], 34).

Alla stessa stregua, il beato Giovanni Paolo II, a conclusione del Sinodo dei Vescovi dedicato alla Catechesi scrisse: «Lo scopo della Catechesi, nel quadro generale dell’evangelizzazione, è di essere la fase dell’insegnamento e della maturazione, cioè il tempo in cui il cristiano, avendo accettato mediante la fede la persona di Gesù Cristo come il solo Signore e avendogli dato un’adesione globale mediante una sincera conversione del cuore, si sforza di conoscere meglio questo Gesù, al quale si è abbandonato» (Esort. ap. Catechesi tradendae, 20: AAS 71 [1979], 1294).

Per celebrare il ventesimo anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II, il beato mio Predecessore convocò un altro Sinodo dei Vescovi e, in quella sede, i Padri Sinodali espressero il vivo desiderio che si procedesse alla stesura di un Catechismo per offrire alla Chiesa universale una sintesi sistematica della dottrina e della morale secondo il dettato conciliare. Con la Costituzione apostolica Fidei depositum, dell’11 ottobre 1992, il beato Giovanni Paolo II promulgava il Catechismo della Chiesa Cattolica e, con Motu Proprio del 28 giugno 2005, io stesso ho approvato e promulgato il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica.

Non si possono dimenticare altre tappe significative per precisare la natura, i metodi e le finalità della Catechesi nel processo dell’evangelizzazione. Nel 1971, la Congregazione per il Clero pubblicò il Direttorio Catechistico Generale con l’intento di compiere una prima sintesi riguardo al cammino compiuto nelle diverse Chiese locali, che, nel frattempo, avevano realizzato un loro proprio percorso catechetico. A seguito della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, la stessa Congregazione per il Clero, nel 1997, emanò il Direttorio Generale per la Catechesi, ribadendo il desiderio della Chiesa che una prima tappa del processo catechistico sia ordinariamente dedicata ad assicurare la conversione (cfr n. 62).

L’insegnamento conciliare e il Magistero successivo, facendosi interpreti della grande tradizione della Chiesa in proposito, hanno legato in maniera sempre più forte la Catechesi al processo di evangelizzazione. La Catechesi, quindi, rappresenta una tappa significativa nella vita quotidiana della Chiesa per annunciare e trasmettere in maniera viva ed efficace la Parola di Dio, così che questa giunga a tutti, e i credenti siano istruiti ed educati in Cristo per costruire il Suo Corpo che è la Chiesa (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 4).

Con la Lettera apostolica, in forma di Motu Proprio, Ubicumque et semper, ho istituito, il 21 settembre 2010, il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, che svolge «la propria finalità sia stimolando la riflessione sui temi della nuova evangelizzazione, sia individuando e promuovendo le forme e gli strumenti atti a realizzarla» (art. 1 § 2: AAS 102 [2010], 791). In modo particolare, ho voluto assegnare al nuovo Dicastero il compito di «promuovere l’uso del Catechismo della Chiesa Cattolica, quale formulazione essenziale e completa del contenuto della fede per gli uomini del nostro tempo» (art. 3, 5°: AAS 102 [2010], 792).

Ciò considerato ritengo opportuno che tale Dicastero assuma tra i suoi compiti istituzionali quello di vegliare, per conto del Romano Pontefice, sul rilevante strumento di evangelizzazione che rappresenta per la Chiesa la Catechesi, nonché l’insegnamento catechetico nelle sue diverse manifestazioni, in modo da realizzare un’azione pastorale più organica ed efficace. Questo nuovo Pontificio Consiglio potrà offrire alle Chiese locali e ai Vescovi diocesani un adeguato servizio in questa materia. [SM=g1740722]

Perciò, accogliendo la concorde proposta dei Capi Dicastero interessati, ho deciso di trasferire al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione le competenze che, in materia di Catechesi, la Costituzione apostolica Pastor bonus, del 28 giugno 1988, aveva affidato alla Congregazione per il Clero, con la stessa giurisdizione che finora esercitava la medesima Congregazione in questa materia ed è richiesta dall’ordinamento canonico.

Di conseguenza, alla luce delle considerazioni precedenti, dopo aver esaminato con cura ogni cosa e aver richiesto il parere di persone esperte, stabilisco e decreto quanto segue:

Art. 1

È abrogato l’art. 94 della Costituzione apostolica Pastor bonus, e la competenza che in materia di Catechesi svolgeva finora la Congregazione per il Clero è integralmente trasferita al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.

Art. 2

È ugualmente trasferito al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione il "Consiglio Internazionale per la Catechesi" istituito dal Venerabile Servo di Dio Paolo VI con Lettera del 7 giugno 1973. Di tale Consiglio assume la presidenza il Presidente del Pontificio Consiglio e ne farà parte ex officio il Segretario dello stesso Dicastero.

Art. 3

In base alle competenze conferite con il presente Motu proprio, il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione:

§ 1. cura la promozione della formazione religiosa dei fedeli di ogni età e condizione;

§ 2. ha facoltà di emanare norme opportune perché l’insegnamento della Catechesi sia impartito in modo conveniente secondo la costante tradizione della Chiesa;

§ 3. ha il compito di vigilare perché la formazione catechetica sia condotta correttamente nel rispetto delle metodologie e finalità secondo le indicazioni espresse dal Magistero della Chiesa;

§ 4. concede la prescritta approvazione della Sede Apostolica per i catechismi e gli altri scritti relativi all’istruzione catechetica, con il consenso della Congregazione per la Dottrina della Fede;

§ 5. assiste gli Uffici catechistici in seno alle Conferenze Episcopali, segue le loro iniziative riguardanti la formazione religiosa ed aventi carattere internazionale, ne coordina l’attività ed eventualmente offre loro l’aiuto necessario.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano della Sede Apostolica "L’Osservatore Romano", entrando in vigore quindici giorni dopo la promulgazione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 16 gennaio dell’anno 2013, ottavo del Pontificato.

BENEDICTUS PP. XVI

[SM=g1740733]



Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
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