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Riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio

Ultimo Aggiornamento: 21/11/2016 11:07
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08/09/2015 13:52
 
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Conferenza Stampa di presentazione delle due Lettere
“motu proprio datae” di Papa Francesco
“Mitis Iudex Dominus Iesus”
e “Mitis et misericors Iesus”,
sulla riforma del processo canonico per le cause
di dichiarazione di nullità del matrimonio,
rispettivamente nel Codice di Diritto Canonico
e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali,
08.09.2015


Intervento del Card. Francesco Coccopalmerio

Intervento di S.E. Mons. Dimitrios Salachas

Intervento di S.E. Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I.

Intervento di Mons. Alejandro W. Bunge

Intervento del Rev. P. Nikolaus Schöch, O.F.M.

Alle ore 12.00 di oggi, nell’Aula “Giovanni Paolo II” della Sala Stampa della Santa Sede, ha luogo la Conferenza stampa di presentazione delle due Lettere motu proprio datae di Papa Francesco Mitis Iudex Dominus Iesus Mitis et misericors Iesus,sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, rispettivamente nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Intervengono alla conferenza stampa: S.E. Mons. Pio Vito Pinto, Decano della Rota Romana e Presidente della Commissione speciale per la Riforma del processo matrimoniale canonico; l’Em.mo Card. Francesco Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e Membro della Commissione speciale; S.E. Mons. Dimitrios Salachas, Esarca Apostolico di Atene per i cattolici greci di rito bizantino e Membro della Commissione speciale; S.E. Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede e Membro della Commissione speciale; Mons. Alejandro W. Bunge, Prelato Uditore della Rota Romana e Segretario della Commissione speciale; il Rev. P. Nikolaus Schöch, O.F.M., Promotore di Giustizia Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Segretario della Commissione speciale.

Riportiamo di seguito alcuni interventi dei conferenzieri:

Intervento del Card. Francesco Coccopalmerio

Gentili Amici, Signore e Signori,

il mio intervento prevede tre punti: I. Qualche precisazione concettuale, che per il grande pubblico a cui voi vi rivolgete è sempre utile; II. I cambiamenti più significativi introdotti dalla nuova normativa; III. Qualche prospettiva di lavoro futuro.

I. Qualche precisazione concettuale

Dobbiamo ancora una volta rendici esatto conto della questione di cui parliamo.

1. Si tratta del processo canonico per la dichiarazione della nullità del matrimonio.

Notiamo bene: per la dichiarazione della nullità.

Si tratta, di un processo che conduce alla dichiarazione della nullità, che conduce, in altre parole, in primo luogo a vedere se un matrimonio è nullo e poi, in caso positivo, a dichiararne la nullità.

Non si tratta, perciò, di un processo che conduca all’annullamento del matrimonio.

Nullità è diversa da annullamento, dichiarare la nullità di un matrimonio è assolutamente diverso dal decretare l’annullamento del matrimonio.

2. I motivi che determinano la nullità del matrimonio sono molteplici e non è questo il momento di elencarli e commentarli tutti.

Basti ricordarne uno, peraltro spesso ricorrente: quello della esclusione della indissolubilità.

3. Il processo di nullità del matrimonio consiste allora nel vedere se esista in un certo matrimonio qualcuno dei motivi che lo renda nullo.

Notiamo bene che si tratta di constatare, non di inventare l’eventuale esistenza di qualche motivo di nullità. Il processo di nullità del matrimonio è in altre parole un processo “pro rei veritate”.

4. Quanto fin qui detto non fa problema: è dottrina e prassi recepita senza difficoltà.

Il problema è, invece, di natura squisitamente pastorale e consiste nel rendere più veloci i processi di nullità del matrimonio, così da servire più sollecitamente i fedeli che si trovano in tali situazioni.

Anche qui una premessa peraltro del tutto intuibile: i processi di nullità del matrimonio possono certamente essere velocizzati, però nel pieno rispetto della loro natura di indagine della verità.

5. Allo scopo di velocizzare i processi dei quali stiamo trattando, Papa Francesco il 27 agosto 2014 ha costituito una Commissione apposita, una specie di “task force”, che studiasse possibili soluzioni.

La Commissione era presieduta dal Decano della Rota Romana e io stesso ne facevo parte. È precisamente in qualità di membro della predetta Commissione e solo in tale qualità che sono ora presente a questa conferenza stampa.

II. I cambiamenti più significativi introdotti dalla nuova normativa

Credo, ora, interessante illustrarvi per quanto rapidamente i cambiamenti più significativi introdotti dalla nuova normativa con l’intento di velocizzare lo svolgimento dei processi di nullità del matrimonio. Limito la mia attenzione al testo del motu proprio relativo al Codice latino, al Codex Iuris Canonici.

Scelgo tre argomenti.

1. Composizione dei tribunali

Ne parla il canone 1671.

§ 1. Presuppone la dottrina secondo la quale il Vescovo diocesano è giudice nella sua Chiesa particolare e quindi afferma che il tribunale può essere costituito dal solo Vescovo diocesano.

§ 2. Il Vescovo diocesano non è però l’unico giudice nella sua Chiesa particolare:

- si dice, infatti, al Vescovo diocesano di costituire un tribunale che possa giudicare in sua vece;

- si dà, comunque, al Vescovo stesso la facoltà di accedere a un tribunale viciniore.

§§ 3-4. Trattano di due problemi che possiamo dire annosi:

- quello del giudice collegiale o unico;

- quello del giudice chierico o laico.

E lo risolvono con le disposizioni seguenti:

- se è possibile, il tribunale sia collegiale formato da tre membri che siano tutti chierici;

- se, però, non è possibile che tutti i membri siano chierici, è consentito che uno solo sia chierico e sia presidente del tribunale, mentre gli altri possono essere anche laici;

- se, poi, non è possibile che il tribunale sia collegiale, è consentito che sia formato da un solo giudice, che deve però essere chierico;

- tale giudice, unico e chierico, dovrebbe avvalersi, se possibile, di due assessori, di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito.

§ 5. Tratta del tribunale di seconda istanza, che deve essere sempre collegiale e formato secondo i criteri visti nel § 3.

2. Abolizione della doppia conforme

Ne parlano i canoni 1679-1680, che toccano l’attuale struttura della doppia sentenza conforme e ne decretano l’abolizione.

Per toccare con mano tale cambiamento, si veda l’attuale normativa, che prevede la doppia conforme (cann. 1682, § 1 e 1684 § 1) e la si confronti con la nuova, che la abolisce (can. 1679).

L’attuale normativa così recita: “La sentenza che per la prima volta che dichiarò la nullità del matrimonio … sia trasmessa d’ufficio al tribunale di appello” (can. 1682, § 1). E ancora: “Dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio per la prima volta fu confermata in grado di appello … coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze…” (can. 1684, § 1).

La nuova normativa così dispone: “La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, trascorsi i termini stabiliti…, diventa esecutiva” (can. 1679).

Non è, pertanto, più obbligatorio appellare ex officio a un secondo grado.

Tuttavia non è negata la possibilità di appellare la sentenza, perché la nuova normativa così al contempo dispone: “Alla parte che si ritenga onorata e parimenti al promotore di giustizia e al difensore del vincolo rimane il diritto di interporre querela di nullità della sentenza o appellare contro la medesima sentenza…” (can. 1680, § 1).

Attenzione, però, a una grossa novità: “… il tribunale collegiale se l’appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza” (can. 1680, § 2).

3. Il “processus brevior”

Un’altra innovazione rilevante, sempre nell’ottica di velocizzare i processi di nullità di matrimonio, è quella contenuta nei cann. 1683-1684 e consistente nel “processus brevior”.

Vediamo schematicamente gli elementi che lo strutturano:

- giudice unico è il Vescovo diocesano;

- la causa di nullità è introdotta da entrambe le parti, le quali pertanto devono essere entrambe convinte nella nullità del matrimonio;

- le prove testimoniali o documentali devono essere evidenti e rendere manifesta la nullità (cann. 1683-1684);

- il termine entro il quale il “processus brevior” deve essere celebrato a partire dal momento della convocazione di tutti i partecipanti è di trenta giorni, a cui si aggiungono altri quindici per ulteriori osservazioni (cann. 1685-1686);

- la sentenza è emanata dallo stesso Vescovo diocesano se raggiunge la certezza morale circa la nullità del matrimonio, oppure da lui la causa in esame viene rimessa a processo ordinario (can. 1687, § 1);

- un appello contro la sentenza è comunque previsto, però – anche qui – non deve essere un appello meramente dilatorio, perché, in questo caso, viene rigettato “a limine”.

Come si vede, il “processus brevior” è una struttura molto agile e perciò veloce.

Sarà, comunque, la prassi giudiziaria a rendere tale struttura più precisa e definitiva.

La stessa cosa deve tranquillamente essere detta per le altre innovazioni, specie per quelle di cui sopra. Ricordiamo, tra l’altro, che la Chiesa si estende in tutti i continenti e saranno le esperienze di tanti ambiti ad apportare migliore comprensione ed eventuali precisazioni normative.

III. Qualche prospettiva di lavoro futuro

In connessione con l’argomento trattato in questa conferenza stampa, può interessarvi sapere che i temi e i problemi del matrimonio e della famiglia, anche per stimolo del Sinodo dei Vescovi, sono costantemente all’attenzione di vari Dicasteri della Curia Romana, in modo particolare del Pontificio Consiglio per la Famiglia e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

Quest’ultimo Dicastero, d’intesa con il Santo Padre, cura la normativa canonica e ha in questo momento, relativamente al matrimonio e alla famiglia, attenzione a tre settori.

Il primo concerne i canoni sul matrimonio nel Codice latino, per i quali sembra necessario, oltre a qualche aggiornamento piuttosto di natura dottrinale, una integrazione con canoni sulla famiglia. Il Codice latino, infatti, dovrebbe dare spazio non solo al sacramento del matrimonio, bensì anche alla famiglia, alla sua identità, alla sua soggettività e alla sua missione.

Il secondo settore di auspicabile intervento è una necessaria armonizzazione tra la disciplina sul matrimonio nel Codice latino e quella parallela nel Codice orientale.

Il terzo intervento è il problema della nuove normative civili relative a matrimonio e famiglia, normative spesso incompatibili con la dottrina e la disciplina della Chiesa, però di fatto esistenti. Queste nuove normative civili vengono inevitabilmente ad avere un impatto sull’ordinamento canonico. Come reagisce tale normativa? Un solo caso, tra i più semplici; nelle legislazioni in cui le coppie omosessuali possono adottare, se una coppia omosessuale vuole battezzare il bambino, come si deve procedere? Come, per esempio, si registra il battesimo?

In questo vasto panorama di problemi e di riforme normative si inserisce anche quella dei processi di nullità del matrimonio, che stiamo esaminando oggi. I nuovi testi canonici saranno recepiti e inseriti in modo organico e definitivo nella più ampia riforma sopra illustrata.

Grazie per l’attenzione.




Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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