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Riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio

Ultimo Aggiornamento: 21/11/2016 11:07
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08/09/2015 14:01
 
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  Intervento di Mons. Alejandro W. Bunge


Capisaldi della Riforma


1) La centralità del Vescovo Diocesano (né fughe in avanti né fughe indietro: applicazione nel segno della Collegialità).


Oltre i tribunali regionali, interdiocesani e sinodali, secondo le diverse modalità della Chiesa, tenendo conto del bene dei fedeli, e la convenienza della vicinanza dei rimedi pastorali ai fedeli feriti, si abilitano i Vescovi diocesani ad avere i propri tribunali diocesani, e se fosse il caso, anche di decidere che in questo tribunale, nell’impossibilità di avere il tribunale collegiale (presieduto sempre da un chierico), ci sia il giudice unico, sempre chierico.


2) Processo breve (evitare i termini “sommario” e “amministrativo”) per evidenti nullità di matrimonio. Si tratta di aprire alle “masse”. Qui il Giudice è il Vescovo, il quale si serve per la conoscenza dei fatti, di 2 Assessori, con i quali discute previamente sulla certezza morale dei fatti addotti per la nullità matrimoniale. Se il Vescovo raggiunge la certezza morale, egli pronunzia la decisione; altrimenti invia la causa al processo ordinario.


Si potrebbe obiettare, come farebbe il Vescovo a decidere un numero elevato di casi. La risposta è duplice: in una regione non si avrebbero solo i Tribunali regionali o interdiocesani, ma il Vescovo in ogni diocesi in casi ovviamente semplici; secondo, il Vescovo sarà assistito dal personale del suo Tribunale. La formazione permanente aiuterà a far sì che ogni Vescovo, avendo il proprio Tribunale per queste cause di nullità matrim., riscopra il ministero a lui proprio, confidatogli nell'ordinazione sacra, di Giudice dei suoi fedeli.


3) Qui raro l'appello, perché vi e l'accordo delle parti e vi sono evidenti fatti circa la nullità; in presenza di elementi che inducono a ritenere l'appello meramente dilatorio e strumentale, l’appello potrà essere rigettato a limine.


4) Processo ordinario:


Spedito (1 anno al massimo).


- Abolizione della doppia conforme.


- Sentenza affermativa non appellata ipso facto diviene esecutiva.


- Se si propone l'appello dopo una sentenza affermativa può essere respinto in limine, in caso di evidente mancanza di argomenti.


Questo può avvenire in caso di appello strumentale, per nuocere alla controparte; spesso la parte appellante non cattolica si è già risposata civilmente.


- Emerge nella Riforma la realtà, precipua ormai del motivo della massa dei cattolici: consulere conscientiae, esclusi cioè gli aspetti civilistici, la nullità è chiesta per motivi di coscienza (per es.: vivere sacramenti della Chiesa; perfezionare un nuovo vincolo, a differenza del primo, stabile e felice!).


5) La speditezza del processo va verso una maggiore limitazione degli appelli alla Santa Sede e cioè alla Rota Romana, o al ricorso in Segnatura Apostolica per la nuova proposizione della causa, negata dalla Rota.


In conclusione: La gloria di Dio è l'uomo vivente, e sia concesso di aggiungere: l'uomo salvato dal ministero sollecito della giustizia e della misericordia della Chiesa.


[01420-IT.01] [Testo originale: Italiano]

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Intervento del Rev. P. Nikolaus Schöch, O.F.M.

Premessa: questa presentazione si limita ai canoni 1671-1691 sul processo di nullità matrimoniale del CIC, senza fare riferimento ai canoni 1357-1377 del CCEO, similmente modificati.

Fine immediato dei processi matrimoniali di nullità è l'accertamento dell’esistenza o meno dei fatti che, "per legge naturale, divina od ecclesiastica, invalidano il matrimonio, cosicché si possa giungere all’emanazione di una sentenza vera e giusta circa l’asserita non esistenza del vincolo coniugale.

Già Papa Benedetto XIV (1740-1758), insigne canonista, ha introdotto nella Costituzione apostolica Dei miseratione del 3 novembre 1741 un ruolo specifico, che consente un efficace accertamento dei fatti, mantenendo nel processo di nullità matrimoniale "le caratteristiche della difesa e discussione degli argomenti pro e contro la nullità, nonché la raccolta delle prove in uno o nell’altro senso", specialmente quando entrambe le parti sono concordi nel chiedere la dichiarazione di nullità: si tratta del difensore del vincolo che apporta gli argomenti in favore della valida esistenza del vincolo coniugale.

Il Difensore del vincolo difende il diritto delle parti, di non essere ingannate con una sentenza di nullità che stia in contrasto con l’esistenza di un vero matrimonio. Tale ingiusta dichiarazione di nullità matrimoniale non troverebbe alcun legittimo avallo nel ricorso alla carità o alla misericordia. Queste, infatti, non possono prescindere dalle esigenze della verità. Sia il difensore del vincolo che le stesse parti nonché i testimoni sono esortati ed obbligati ad agire con pieno rispetto alla verità.

Nella sua realtà di sacramento, il matrimonio tra due battezzati appartiene non più solo al bene dei contraenti e della società in genere, ma al bene pubblico. Spetta al difensore del vincolo garantire la tutela del bene pubblico nella Chiesa perché il processo di nullità mai potrà ridursi "alla sfera del mero diritto soggettivo, in una visione privatistica".

Il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus non ha cambiato le norme sul difensore del vincolo contenute nei canoni 1400-1670 e nei canoni 1692-1752 del settimo libro del Codice di diritto canonico, ma soltanto alcuni dei canoni specifici per la dichiarazione di nullità del matrimonio nell'ambito della parte sul matrimonio canonico (canoni 1671-1691). Rimangono in vigore i canoni 1432-1437; 1447-1449; 1451 sul difensore del vincolo in genere nonché i canoni 1533; 1561; 1603; 1606; 1612; 1626, § 1; 1628, 1636, § 1 sui diritti ed obblighi del difensore del vincolo nel processo contenzioso ed, infine, nelle cause di dispensa dal matrimonio rato e non consumato (cf. cann. 1701, 1705, 1711).

Il Motu proprio ribadisce il compito del difensore del vincolo di proporre ogni genere di prove, di eccezioni, ricorsi ed appelli che, nel rispetto della verità, favoriscano la difesa del vincolo sia nelle cause di nullità del matrimonio che dello scioglimento del matrimonio rato, ma non consumato.

Anche alcuni canoni della parte sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (1671-1691) sono rimaste invariate. Si tratta dei nuovi canoni 1677, § 1; 1689, § 1 e 1690 che corrispondono alla lettera ai canoni finora vigenti, cioè ai vecchi canoni 1678; 1687, § 1; 1688.

Il nuovo can. 1688 sul processo documentale aggiunge il Vescovo diocesano prima del Vicario giudiziale e fa menzione che uno di essi possa designare un giudice per il caso, ma non contiene cambiamenti rispetto alla funzione del difensore del vincolo nel can. 1686 finora vigente.

Novità riguardo al difensore del vincolo contengono soltanto tre canoni, cioè i canoni 1676, §§ 1-2 e 1680, §§ 1-2 e 1687, § 1.

Il nuovo canone 1676, §§ 1-2 modifica le prescrizioni del vecchio canone 1677, §§ 1-2. Affida al Vicario giudiziale il compito di notificare il libello al difensore del vincolo e di valutare le sue osservazioni prima di decretare la formulazione del dubbio nonché la decisione se la causa sarà trattata con il processo ordinario (descritto nei canoni seguenti) o con il processo più breve (descritto nei canoni 1683-1687).

Il nuovo can. 1680, § 1 prevede il superamento della necessità della doppia sentenza conforme, come già suggerito nell'Instrumentum Laboris per la XIV Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi. Si conserva, però, il diritto sia delle parti che del difensore del vincolo di impugnare la sentenza, con la querela di nullità o con l’appello, conformemente al Magistero: "Quando il Difensore del vincolo esercita il dovere di appellare, anche alla Rota Romana, contro una decisione che ritiene lesiva della verità del vincolo, il suo compito non prevarica quello del giudice. Anzi, i giudici possono trovare nell’accurata opera di colui che difende il vincolo matrimoniale un aiuto alla propria attività".

Il Tribunale d'appello ha la possibilità di confermare la sentenza affermativa o negativa appellata con decreto collegiale solo dopo aver ricevuto le osservazioni del Difensore del vincolo di secondo grado (cf. can. 1680, § 2).

Il nuovo canone 1687, § 1 appartiene al nuovo processo “più breve” (canoni 1683-1687) ed è stato elaborato dietro suggerimento dalla III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 2014. Va ribadito che anche nel processo più breve si tratta dell’accertamento della verità sulla validità del vincolo, per cui è obbligatorio l'intervento del difensore del vincolo.

Il Vicario giudiziale potrà, perciò, decidere di applicare il processo più breve nei casi di palese nullità solo dopo aver ricevuto e valutato le osservazioni del difensore del vincolo. Anche il Vescovo diocesano pronuncerà una sentenza affermativa solo se ha raggiunto la certezza morale sulla nullità rispettivamente decidere il rinvio della causa al processo ordinario solo dopo aver ottenuto le animadversiones del difensore del vincolo elaborate in base alle prove raccolte.

Le nuove Regole procedurali sono state emanate contemporaneamente ai nuovi canoni sul processo di nullità matrimoniale e contengono alcuni articoli sull'investigazione preliminare, un procedimento pregiudiziale nuovo, che non può concludersi con una decisione circa il vincolo e non esige, perciò, l'intervento del difensore del vincolo. Gli articoli che riguardano, invece, il processo matrimoniale più breve dinanzi al Vescovo non aggiungono nulla di nuovo sul difensore del vincolo rispetto ai canoni rinnovati.

Il Motu proprio applica il principio ribadito da Papa Francesco che "il Difensore del vincolo che vuole rendere un buon servizio non può limitarsi ad una frettolosa lettura degli atti, né a risposte burocratiche e generiche" perché "dietro ogni pratica, ogni posizione, ogni causa, ci sono persone che attendono giustizia".





Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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