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Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium per le Università e Facoltà ecclesiastiche

Ultimo Aggiornamento: 30/01/2018 09:00
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30/01/2018 08:54
 
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Titolo V - Gli Officiali e il Personale Amministrativo e di Servizio

 

Art. 36. § 1. Nel governo e nell’amministrazione dell’Università o della Facoltà le Autorità siano coadiuvate da Officiali, debitamente competenti nelle loro funzioni.

§ 2. Gli Officiali sono in primo luogo il Segretario, il Bibliotecario, l’Economo e altri che l’istituzione ritenga opportuni. I loro diritti e doveri devono essere stabiliti negli Statuti o nei Regolamenti.

 

Titolo VI – L’Ordinamento degli Studi

 

Art. 37. § 1. Nel predisporre l’ordinamento degli studi si osservino diligentemente i principi e le norme, che secondo la diversità della materia sono contenuti nei documenti ecclesiastici, soprattutto in quelli del Concilio Vaticano II; si tenga, però, conto nello stesso tempo delle acquisizioni sicure, che derivano dal progresso scientifico e che contribuiscono peculiarmente a risolvere le questioni oggi in discussione.

§ 2. Nelle singole Facoltà si adotti il metodo scientifico rispondente alle esigenze proprie delle singole scienze. Si applichino pure opportunamente i recenti metodi didattici e pedagogici, atti a meglio promuovere l'impegno personale degli studenti e la loro partecipazione attiva agli studi.

Art. 38. § 1. A norma del Concilio Vaticano II, in base all'indole propria delle singole Facoltà:

1° sia riconosciuta una giusta libertà (cfr Gaudium et spes, 59: AAS 58 [1966], 1080) di ricerca e di insegnamento perché si possa avere un autentico progresso nella conoscenza e nella comprensione della verità divina;

2° al tempo stesso appaia:

a) che la vera libertà di insegnamento è contenuta necessariamente entro i confini della Parola di Dio, così com'essa è costantemente insegnata dal Magistero vivo della Chiesa;

b) che parimenti la vera libertà di ricerca poggia necessariamente sulla ferma adesione alla Parola di Dio e su un atteggiamento d'ossequio verso il Magistero della Chiesa, al quale è stato affidato il compito di interpretare autenticamente la Parola di Dio.

§ 2. Perciò, in materia tanto importante e delicata, si deve procedere con fiducia e senza sospetto, ma anche con prudenza e senza temerarietà, soprattutto nell'insegnamento; si devono, inoltre, armonizzare con cura le esigenze scientifiche con le necessità pastorali del popolo di Dio.

Art. 39. In ogni Facoltà si ordini convenientemente il curricolo degli studi attraverso diversi gradi o cicli, da adattare secondo le esigenze della materia, così che solitamente:

a) dapprima sia data una informazione generale, mediante l'esposizione coordinata di tutte le discipline insieme con l'introduzione all'uso del metodo scientifico;

b) successivamente si intraprenda lo studio approfondito di un particolare settore delle discipline, e contemporaneamente si esercitino più compiutamente gli studenti nell'uso del metodo della ricerca scientifica;

c) infine si arrivi progressivamente alla maturità scientifica, soprattutto mediante un lavoro scritto, che contribuisca effettivamente all’avanzamento della scienza.

Art. 40. § 1. Si determinino le discipline che si richiedono necessariamente per il raggiungimento del fine specifico della Facoltà, e quelle che, in diverso modo, servono al raggiungimento di tale fine, così da classificarle opportunamente.

§ 2. Nelle singole Facoltà le discipline siano ordinate in modo tale da formare un corpo organico, servire alla solida ed armonica formazione degli studenti, rendere più facile la mutua collaborazione dei docenti.

Art. 41. Le lezioni, soprattutto nel ciclo istituzionale, si devono tenere obbligatoriamente e devono essere frequentate dagli studenti secondo le norme che l’ordinamento degli studi provvederà a determinare.

Art. 42. Le esercitazioni e i seminari, soprattutto nel ciclo di specializzazione, devono essere condotti con assiduità sotto la guida dei docenti, e devono essere di continuo integrati mediante lo studio privato ed il frequente colloquio con i docenti.

Art. 43. L’ordinamento degli studi della Facoltà definisca quali esami o prove equivalenti debbano essere sostenute dagli studenti, sia per iscritto sia oralmente, alla fine del semestre o dell’anno, e soprattutto del ciclo perché sia possibile verificare il loro profitto in ordine alla prosecuzione degli studi nella Facoltà ed al conseguimento dei gradi accademici.

Art. 44. Gli Statuti o i Regolamenti devono parimenti determinare quale conto si debba fare degli studi compiuti altrove, in rapporto soprattutto alla concessione di dispense per alcune discipline o esami, o anche alla riduzione dello stesso curricolo degli studi, rispettando peraltro le disposizioni della Congregazione per l’Educazione Cattolica.

 

Titolo VII - I Gradi Accademici ed altri titoli

 

Art. 45. § 1. Al termine dei singoli cicli del curricolo degli studi, può essere conferito un conveniente grado accademico, che deve essere stabilito per le singole Facoltà, tenuto conto sia della durata del ciclo, sia delle discipline in esso insegnate.

§ 2. Perciò, negli Statuti delle singole Facoltà devono essere determinati con cura, secondo le norme comuni e particolari della presente Costituzione, tutti i gradi che siano conferiti ed a quali condizioni.

Art. 46. I gradi accademici, che si conferiscono in una Facoltà ecclesiastica, sono: il Baccalaureato, la Licenza, il Dottorato.

Art. 47. I gradi accademici, negli Statuti delle singole Facoltà, possono essere espressi anche con altre denominazioni, tenuto conto della prassi universitaria della regione, purché sia indicata con chiarezza la loro equivalenza con i gradi accademici sopra menzionati e sia salvaguardata l'uniformità tra le Facoltà ecclesiastiche della stessa regione.

Art. 48. Nessuno può conseguire un grado accademico se non sia stato iscritto regolarmente alla Facoltà, non abbia terminato il curricolo degli studi prescritto dall’ordinamento degli studi, e superato i relativi esami ed eventuali altre modalità di prova.

Art. 49. § 1. Per poter essere ammesso al Dottorato, occorre aver conseguito la Licenza.

§ 2. Per conseguire il Dottorato si richiede inoltre una dissertazione dottorale, che contribuisca effettivamente al progresso della scienza, sia stata elaborata sotto la guida di un docente, pubblicamente discussa, approvata collegialmente e, almeno nella sua parte principale, pubblicata.

Art. 50. § 1. Il Dottorato è il grado accademico che abilita all'insegnamento in una Facoltà, ed è perciò richiesto a tale fine; la Licenza è il grado accademico che abilita all'insegnamento in un Seminario Maggiore o in una istituzione equivalente ed è perciò richiesto a tale fine.

§ 2. I gradi accademici, richiesti per ricoprire i diversi uffici ecclesiastici, sono stabiliti dalla competente Autorità ecclesiastica.

Art. 51. Il Dottorato honoris causa può essere conferito per speciali meriti scientifici o culturali, acquisiti nel promuovere le scienze ecclesiastiche.

Art. 52. Oltre ai gradi accademici, le Facoltà possono conferire altri titoli, secondo la diversità delle Facoltà e l’ordinamento degli studi nelle singole Facoltà.

 

Titolo VIII - I Sussidi Didattici

 

Art. 53. Per il raggiungimento dei propri fini specifici, soprattutto per il compimento delle ricerche scientifiche, in ciascuna Università o Facoltà deve esserci una biblioteca adeguata, rispondente ai bisogni dei docenti e degli studenti, ordinata convenientemente e fornita degli opportuni cataloghi.

Art. 54. Mediante lo stanziamento annuale di una congrua somma di denaro, la biblioteca sia costantemente arricchita di libri, antichi e recenti, e delle principali riviste, così che essa possa efficacemente servire tanto all'approfondimento e all'insegnamento delle discipline, quanto al loro apprendimento, come anche alle esercitazioni e ai seminari.

Art. 55. Alla biblioteca deve essere preposto un esperto in materia, il quale sarà aiutato da un adeguato Consiglio e parteciperà in modo opportuno ai Consigli dell'Università o Facoltà.

Art. 56. § 1. La Facoltà deve disporre, altresì, dei sussidi informatici e tecnici audiovisivi, ecc., che siano di aiuto alla didattica e alla ricerca.

§ 2. In rapporto alla particolare natura e finalità dell'Università o della Facoltà, vi siano pure Istituti di ricerca e laboratori scientifici, con anche altri sussidi necessari al raggiungimento del fine, che è suo proprio.

 

Titolo IX – L’Amministrazione Economica

 

Art. 57. L'Università o la Facoltà deve disporre dei mezzi economici necessari per il conveniente raggiungimento della sua specifica finalità. Dev'essere esattamente compilato il quadro dello stato patrimoniale e dei diritti di proprietà.

Art. 58. Gli Statuti determinino, secondo le norme della retta economia, la funzione dell’Economo, come anche le competenze del Rettore o del Preside e dei Consigli nella gestione economica dell’Università o della Facoltà, così che sia assicurata una sana amministrazione.

Art. 59. Al personale, docente e non, sia corrisposta una congrua retribuzione, tenuto conto delle consuetudini vigenti nella regione, anche in rapporto alla previdenza ed alle assicurazioni sociali.

Art. 60. Gli Statuti parimenti determinino le norme generali circa i modi di partecipazione degli studenti alle spese dell'Università o della Facoltà, mediante il pagamento di tasse accademiche.

Titolo X - La Pianificazione e la Collaborazione delle Facoltà

Art. 61. § 1. Deve essere curata con diligenza la cosiddetta pianificazione, al fine di provvedere sia alla conservazione ed al progresso delle Università e delle Facoltà, sia alla loro conveniente distribuzione nelle varie parti della terra.

§ 2. Per attuare quest’opera la Congregazione per l’Educazione Cattolica sarà aiutata dai suggerimenti delle Conferenze Episcopali e da una Commissione di esperti.

Art. 62. § 1. L’erezione o l’approvazione di una nuova Università o Facoltà viene decisa dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr can. 816 § 1 CIC; cann. 648-649 CCEO), quando si abbiano tutti i requisiti, sentito anche il parere del Vescovo diocesano o eparchiale, della Conferenza Episcopale, nonché degli esperti, specialmente delle Facoltà più vicine.

§ 2. Per erigere canonicamente una Università ecclesiastica sono necessarie 4 Facoltà ecclesiastiche, per un Ateneo ecclesiastico 3 Facoltà ecclesiastiche.

§ 3. L’Università ecclesiastica e la Facoltà ecclesiastica sui iuris godono ipso iure della personalità giuridica pubblica.

§ 4. Spetta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica concedere con decreto la personalità giuridica a una Facoltà ecclesiastica appartenente a un’Università civile.

Art. 63. § 1. L’affiliazione di un Istituto ad una Facoltà per il conseguimento del Baccalaureato, viene decretata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, dopo l’adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa.

§ 2. E' vivamente raccomandato che gli Studi Teologici sia delle diocesi sia degli istituti religiosi, siano affiliati ad una Facoltà di Teologia.

Art 64. L’aggregazione e l’incorporazione di un Istituto ad una Facoltà, per il conseguimento anche di gradi accademici superiori, sono decretate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, dopo l’adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa.

Art. 65. L’erezione di un Istituto Superiore di Scienze Religiose richiede il suo collegamento con una Facoltà di Teologia secondo le norme peculiari emanate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Art. 66. La collaborazione tra le Facoltà sia di una stessa Università, sia di una stessa regione, sia anche di un più ampio territorio, deve essere diligentemente curata (cfr can. 820 CIC). Essa, infatti, è di grande giovamento per promuovere la ricerca scientifica dei docenti e la migliore formazione degli studenti, come pure per sviluppare quella che vien detta solitamente «interdisciplinarità» e che appare sempre più necessaria; e, parimenti, per sviluppare la cosiddetta «complementarietà» tra le varie Facoltà; e, in generale, per realizzare la penetrazione della sapienza cristiana in tutta la cultura.

Art. 67. Quando un’Università o una Facoltà ecclesiastica non adempie più le condizioni richieste per la sua erezione o approvazione, spetta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, avvertito previamente il Gran Cancelliere, e il Rettore o il Preside secondo le circostanze, e dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano o eparchiale e della Conferenza Episcopale, prendere la decisione sulla sospensione dei diritti accademici, la revoca dell’approvazione come Università o Facoltà ecclesiastica o sulla soppressione dell’istituzione.

 






Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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