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Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium per le Università e Facoltà ecclesiastiche

Ultimo Aggiornamento: 30/01/2018 09:00
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30/01/2018 08:57
 
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NORME APPLICATIVE

DELLA CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA

PER LA FEDELE ESECUZIONE DELLA COSTITUZIONE APOSTOLICA

VERITATIS GAUDIUM

 

La Congregazione per l'Educazione Cattolica, a norma dell'art. 10 della Costituzione apostolica Veritatis gaudium, presenta alle Università e alle Facoltà ecclesiastiche le Norme Applicative che seguono, prescrivendo che siano fedelmente osservate.

 

PARTE PRIMA

 

NORME COMUNI

 

Titolo I - Natura e finalità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche

(Cost. ap., artt. 1-10)

 

Art. 1. § 1. Le norme sulle Università e Facoltà ecclesiastiche si applicano, tenendo conto della loro peculiarità, congrua congruis referendo, anche alle altre istituzioni di educazione superiore, che siano state canonicamente erette od approvate dalla Santa Sede, col diritto di conferire i gradi accademici per autorità della medesima.

§ 2. Le Università e Facoltà ecclesiastiche, nonché le altre istituzioni di educazione superiore, sono di regola sottoposte alla valutazione dell’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche (AVEPRO).

Art. 2. Allo scopo di favorire l’indagine scientifica sono grandemente raccomandati i centri speciali di ricerca, le riviste e le collezioni, come anche i congressi ed ogni altra forma idonea alla collaborazione scientifica.

Art. 3. I compiti, ai quali gli studenti si preparano, possono essere propriamente scientifici, come la ricerca e l'insegnamento, oppure piuttosto pastorali. Di questa diversità va tenuto conto nell'ordinamento degli studi e nella determinazione dei gradi accademici, salva sempre la scientificità della loro indole.

Art. 4. La partecipazione attiva al ministero dell'evangelizzazione riguarda l'azione della Chiesa nella pastorale, nell'ecumenismo e nelle Missioni, ed è diretta in primo luogo all'approfondimento, alla difesa ed alla diffusione della fede; si estende poi all'intero contesto della cultura e della società umana.

Art. 5. Le Conferenze Episcopali, anche in questo unite alla Santa Sede, vivamente interessandosi delle Università e Facoltà:

1° insieme con i Gran Cancellieri favoriscano il loro progresso e, salva l'autonomia della scienza, conforme al Concilio Vaticano II, siano particolarmente sollecite della loro condizione scientifica ed ecclesiale;

2° riguardo ai problemi comuni occorrenti nell’ambito della propria regione, aiutino, ispirino e coordinino la loro attività;

3° salvaguardandone sempre l’alto livello scientifico, ne procurino l’esistenza in numero corrispondente alle necessità della Chiesa ed al progresso culturale della propria regione;

4° per fare questo, costituiscano nel proprio seno una speciale Commissione, aiutata da periti.

Art. 6. Un’istituzione alla quale la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha conferito il diritto di rilasciare solo il grado accademico del secondo e/o del terzo ciclo, viene denominata “Istituto ad instar Facultatis”.

Art. 7 § 1. Nella preparazione degli Statuti e dell’organizzazione degli studi si tengano presenti le Norme contenute nell’Appendice I di queste Norme applicative.

§ 2. Secondo le modalità stabilite negli Statuti, le Università e le Facoltà possono per propria autorità istituire Regolamenti che, in osservanza degli Statuti, definiscono più in dettaglio ciò che si riferisce alla loro costituzione, alla loro conduzione e ai modi di agire.

Art. 8. § 1. Il valore canonico di un grado accademico significa che quel grado abilita ad assumere gli uffici ecclesiastici, per i quali esso è richiesto; ciò vale in particolar modo per l’insegnamento delle scienze sacre nelle Facoltà, nei Seminari Maggiori e nelle istituzioni equipollenti.

§ 2. Le condizioni da soddisfare per il riconoscimento dei singoli gradi, di cui all'art. 9 della Costituzione, oltre il consenso della competente Autorità ecclesiastica locale o regionale, riguarderanno in primo luogo il collegio dei docenti, il piano degli studi ed i sussidi scientifici.

§ 3. I gradi riconosciuti soltanto per alcuni effetti canonici non devono mai essere completamente equiparati ai gradi accademici canonici.

 

Titolo II - La Comunità Accademica ed il suo Governo

(Cost. ap., artt. 11-21)

 

Art. 9. Al Gran Cancelliere spetta di:

1° far progredire costantemente l’Università o la Facoltà; promuoverne l’impegno scientifico e l’identità ecclesiastica; procurare che la dottrina cattolica vi sia integralmente custodita e che siano osservati fedelmente gli Statuti e le norme dettate dalla Santa Sede;

2° favorire l'unione fra tutti i membri della comunità accademica;

3° proporre alla Congregazione per l’Educazione Cattolica i nomi sia di chi a norma dell’art. 18 della Costituzione deve esser nominato o confermato Rettore, Preside o Decano, sia dei docenti per i quali deve esser chiesto il nulla osta;

4° ricevere la professione di fede del Rettore o del Preside o del Decano (cfr can. 833, 7° CIC);

5° conferire o revocare l’autorizzazione ad insegnare o la missione canonica ai docenti, secondo le norme della Costituzione;

6° richiedere alla Congregazione il nulla osta per il conferimento dei dottorati honoris causa;

7° informare la Congregazione per l’Educazione Cattolica circa gli affari più importanti ed inviare ad essa, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata sulla situazione accademica, morale ed economica dell’Università o della Facoltà e il piano strategico, unitamente al suo parere, secondo lo schema fissato dalla medesima Congregazione.

Art. 10. Qualora l'Università o la Facoltà dipenda da un'autorità collegiale (ad es. dalla Conferenza Episcopale), sia designato uno dei suoi componenti ad esercitare l'ufficio di Gran Cancelliere.

Art. 11. L'Ordinario del luogo, che non sia Gran Cancelliere, avendo egli la responsabilità della vita pastorale nella sua diocesi, qualora venga a conoscenza che nell'Università o Facoltà si verificano fatti contrari alla dottrina, alla morale o alla disciplina ecclesiastica, deve avvertire il Gran Cancelliere, perché provveda; se il Gran Cancelliere non provvede, egli è libero di ricorrere alla Santa Sede, salvo l'obbligo di provvedere direttamente egli stesso nei casi più gravi od urgenti, che costituiscano un pericolo per la propria diocesi.

Art. 12. La nomina o la conferma di cui all’art. 18 della Costituzione è necessaria anche per un nuovo mandato dei titolari citati.

Art. 13. Quanto è stabilito all’art. 19 della Costituzione, dev’essere precisato negli Statuti dell’Università oppure in quelli delle singole Facoltà, attribuendo, secondo i casi, maggior peso al governo collegiale o a quello personale, purché siano conservate ambedue le modalità, tenuto conto della prassi delle Università della regione in cui si trova la Facoltà, o dell’Istituto religioso al quale la Facoltà stessa appartenga.

Art. 14. Oltre al Consiglio di Università (Senato Accademico) ed al Consiglio di Facoltà - che esistono dappertutto, anche se con nomi diversi - gli Statuti possono opportunamente costituire anche altri speciali Consigli o Commissioni per la direzione e promozione dei settori scientifico, pedagogico, disciplinare, economico, ecc.

Art. 15. § 1. Secondo la Costituzione, Rettore è colui che sta a capo dell’Università; Preside, colui che sta a capo di un Istituto o di una Facoltà sui iuris; Decano, colui che sta a capo di una Facoltà facente parte di un’Università; Direttore colui che sta a capo di un Istituto accademico aggregato o incorporato.

§ 2. Negli Statuti va fissata la durata delle cariche ed in qual modo e per quante volte consecutive sia possibile la conferma nelle stesse.

Art. 16. All'ufficio di Rettore o di Preside compete di:

1° dirigere, promuovere e coordinare tutta l'attività della comunità accademica;

2° rappresentare l'Università, l'Istituto o la Facoltà sui iuris;

3° convocare i Consigli di Università, di Istituto o di Facoltà sui iuris, e presiederli a norma degli Statuti;

4° sorvegliare l'amministrazione economica;

5° riferire al Gran Cancelliere sugli affari più importanti;

6° vigilare affinché siano aggiornati in forma elettronica ogni anno i dati dell’istituzione presenti nella Banca Dati della Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Art. 17. Al Decano di Facoltà spetta di:

1° promuovere e coordinare tutta l'attività della Facoltà, specialmente riguardo agli studi, e provvedere tempestivamente alle sue necessità;

2° convocare il Consiglio di Facoltà e presiederlo;

3° ammettere o dimettere, a nome del Rettore, gli studenti, a norma degli Statuti;

4° riferire al Rettore ciò che vien fatto o proposto dalla Facoltà;

5° dare esecuzione a quanto è stabilito dalle Autorità superiori;

6° aggiornare in forma elettronica almeno una volta all’anno i dati dell’istituzione presenti nella Banca Dati della Congregazione per l’Educazione Cattolica.

 

Titolo III - I Docenti

(Cost. ap., artt. 22-30)

 

Art. 18. § 1. I docenti stabilmente appartenenti alla Facoltà sono in primo luogo coloro che a pieno e definitivo titolo sono stati in essa assunti e sogliono essere designati col nome di Ordinari; a questi seguono gli Straordinari; possono aversene utilmente anche altri, secondo la prassi universitaria.

§ 2. Le Facoltà devono avere un numero minimo di docenti stabili: 12 per la Facoltà di Teologia (ed eventualmente, almeno 3 muniti dei titoli filosofici richiesti: cfr Ord., art. 57), 7 per la Facoltà di Filosofia e 5 per la Facoltà di Diritto Canonico, nonché 5 o 4 negli Istituti Superiori di Scienze Religiose, a seconda che l’Istituto abbia il 1º e il 2º ciclo o soltanto il 1º ciclo. Le restanti Facoltà devono avere almeno 5 docenti stabili.

§ 3. Oltre ai docenti stabili, se ne danno solitamente altri, variamente designati, in primo luogo gli invitati da altre Facoltà.

§ 4. E’ infine opportuna, per lo svolgimento di peculiari incarichi accademici, la presenza di Assistenti, i quali devono possedere un titolo conveniente.

Art. 19. § 1. Per congruo Dottorato s’intende quello che concerne la disciplina da insegnare.

§ 2. Nelle Facoltà di Teologia e Diritto Canonico, se si tratta di una disciplina sacra o con essa collegata, ordinariamente si richiede il Dottorato canonico; se il Dottorato non è canonico, è richiesta almeno la Licenza canonica.

§ 3. Nelle restanti Facoltà, se il docente non è in possesso né di un Dottorato canonico né di una Licenza canonica, potrà essere annoverato come docente stabile solo a condizione che la sua formazione sia coerente con l’identità di una Facoltà ecclesiastica. Nel valutare i candidati all’insegnamento occorrerà tener presente, oltre alla necessaria competenza nella materia loro assegnata, anche della consonanza e dell’adesione nelle loro pubblicazioni e nella loro attività didattica alla verità trasmessa dalla fede.

Art. 20. § 1. Ai docenti di altre Chiese e comunità ecclesiali, cooptati secondo le norme della competente Autorità ecclesiastica (cfr Direttorio per l’Applicazione dei Principi e delle Norme sull’Ecumenismo, n. 191 ss.: AAS 85 [1993], 1107 ss.), l’autorizzazione ad insegnare viene data dal Gran Cancelliere.

§ 2. I docenti di altre Chiese e comunità ecclesiali non possono insegnare i corsi di dottrina nel primo ciclo ma possono insegnare altre discipline [cfr Direttorio per l’Applicazione dei Principi e delle Norme sull’Ecumenismo, n. 192: AAS 85 [1993], 1107-1108]. Nel secondo ciclo, essi possono essere chiamati come docenti invitati (cfr ibid., n. 195: AAS 85 [1993], 1109).

Art. 21. § 1. Gli Statuti devono stabilire quando viene conferito l’ufficio stabile, e ciò in rapporto alla dichiarazione di nulla osta da ottenere a norma dell’art. 27 della Costituzione.

§ 2. Il nulla osta della Santa Sede è la dichiarazione che, a norma della Costituzione e degli Statuti particolari, non risulta alcun impedimento alla nomina proposta, il che di per sé non comporta un diritto ad insegnare. Se poi esiste un qualche impedimento, esso deve essere comunicato al Gran Cancelliere, il quale ascolterà su ciò il docente.

§ 3. Se particolari circostanze di tempo o di luogo impediscono di chiedere il nulla osta alla Santa Sede, il Gran Cancelliere si metta in contatto con la Congregazione per l’Educazione Cattolica al fine di trovare una soluzione opportuna.

§ 4. Le Facoltà, che si trovano sotto un particolare regime concordatario, seguano le norme in esso stabilite e, se esistenti, quelle particolari emanate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Art. 22. Lo spazio di tempo necessario per una promozione, che deve essere almeno di un triennio, sia fissato negli Statuti.

Art. 23. § 1. I docenti, in primo luogo quelli stabili, si impegnino a collaborare fra di loro. Si raccomanda la collaborazione anche con i docenti di altre Facoltà, specialmente se si tratta di materie affini o mutuamente collegate.

§ 2. Non si può essere contemporaneamente docente stabile in più Facoltà.

Art. 24. § 1. Sia definito con cura negli Statuti il modo di procedere nei casi di sospensione o di rimozione del docente, specialmente per cause riguardanti la dottrina.

§ 2. Si deve cercare, anzitutto, di regolare privatamente la questione tra il Rettore, o il Preside o il Decano, ed il docente stesso. Se non si giunge ad un accordo, la questione venga opportunamente trattata da un Consiglio o Commissione competente, in modo che il primo esame del caso sia fatto all’interno dell’Università o della Facoltà. Se ciò non è sufficiente, la questione sia deferita al Gran Cancelliere, il quale, insieme con persone esperte dell’Università, o della Facoltà, o a queste esterne, esamini la vertenza per provvedervi nel modo opportuno. È sempre da assicurare al docente il diritto di conoscere la causa e le prove, nonché di esporre e difendere le proprie ragioni. Resta comunque il diritto di ricorso alla Santa Sede per una definitiva soluzione del caso (cfr cann. 1732-1739 CIC; cann. 996-1006 CCEO; can. 1445, § 2 CIC; Giovanni Paolo II, Cost. ap. Pastor bonus, art. 123AAS 80 [1988], 891-892).

§ 3. Tuttavia, nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Gran Cancelliere sospenda ad tempus il docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario.

Art. 25. I chierici diocesani ed i religiosi e loro equiparati, per diventare docenti in una Facoltà e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario, Gerarca o Superiore, e si devono osservare le norme stabilite a questo riguardo dalla competente Autorità ecclesiastica.

 

Titolo IV - Gli Studenti

(Cost. ap., artt. 31-35)

 

Art. 26. § 1. Il regolare attestato disposto dall'art. 31 della Costituzione:

1° circa la condotta morale, per i chierici, i seminaristi e i consacrati, è rilasciato dall’Ordinario o dal Gerarca, dal Superiore o da un loro delegato, per gli altri da una persona ecclesiastica;

2° circa gli studi prerequisiti, è il titolo di studio, richiesto a norma dell'art. 32 della Costituzione.

§ 2. Poiché differiscono tra di loro gli studi richiesti nelle diverse nazioni per l'ingresso all'Università, la Facoltà ha il diritto ed il dovere di esaminare se, dall'attestato, appaiono regolarmente soddisfatte tutte le discipline ritenute necessarie dalla Facoltà stessa.

§ 3. Nelle Facoltà di scienze sacre è richiesta una congrua conoscenza della lingua latina, affinché gli studenti possano comprendere ed usare le fonti di tali scienze ed i documenti della Chiesa (cfr Optatam totius, 13: AAS 58 [1966], 721; Pauli VI Romani SermonisAAS 68 [1976], 481 ss.).

§ 4. Se una disciplina non è stata insegnata, oppure lo è stata in modo insufficiente, la Facoltà esiga che si supplisca in tempo opportuno allo studio mancante e se ne sostenga l'esame.

Art. 27. Oltre agli studenti ordinari, quelli cioè che tendono al conseguimento dei gradi accademici, possono essere ammessi a frequentare i corsi, secondo le norme stabilite negli Statuti, anche studenti straordinari.

Art. 28. Il passaggio dello studente da una ad altra Facoltà può avvenire soltanto all’inizio dell’anno accademico o del semestre, e dopo che sia stata accuratamente esaminata la sua posizione accademica e disciplinare; di modo che nessuno possa essere ammesso a conseguire un grado accademico, se non abbia prima soddisfatto a tutto ciò che è necessario al conseguimento di quel grado, secondo gli Statuti e l’ordinamento degli studi.

Art. 29. Nel determinare le norme per la sospensione o l'esclusione di uno studente dalla Facoltà, sia tutelato il suo diritto di difesa.

 








Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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