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Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium per le Università e Facoltà ecclesiastiche

Ultimo Aggiornamento: 30/01/2018 09:00
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30/01/2018 08:58
 
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Titolo V - Gli Officiali e il Personale Amministrativo e di Servizio

(Cost. ap., art. 36)

 

Titolo VI - L'Ordinamento degli Studi

(Cost. ap., artt. 37-44)

 

Art. 30. L’ordinamento degli studi necessita l’approvazione dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr can. 816 § 2 CIC; can. 650 CCEO).

Art. 31. L’ordinamento degli studi delle singole Facoltà deve stabilire quali discipline (principali ed ausiliarie) siano obbligatorie e quindi da frequentarsi da tutti, e quali invece siano libere o opzionali.

Art. 32. Parimenti l’ordinamento degli studi stabilisce le esercitazioni e i seminari, ai quali gli studenti non soltanto devono essere presenti, ma anche partecipare attivamente, cooperando con i compagni e preparando propri elaborati.

Art. 33. § 1. Le lezioni e le esercitazioni siano distribuite opportunamente, di modo che siano sicuramente promossi lo studio privato ed il lavoro personale sotto la guida dei docenti.

§ 2. Una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se l’ordinamento degli studi, approvato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami.

Art. 34. § 1. Gli Statuti o i Regolamenti dell’Università o della Facoltà provvedano anche a stabilire in qual modo gli esaminatori debbano esprimere il giudizio sui candidati.

§ 2. Nel giudizio finale sui candidati ai singoli gradi accademici, si tenga conto di tutti i risultati conseguiti nelle varie prove, sia scritte che orali, del medesimo ciclo.

§ 3. Negli esami per la concessione dei gradi, specialmente del Dottorato, si possono utilmente invitare anche docenti esterni.

 

Titolo VII - I Gradi Accademici ed altri titoli

(Cost. ap., artt. 45-52)

 

Art. 35. Nelle Università o Facoltà ecclesiastiche, canonicamente erette o approvate, i gradi accademici vengono conferiti per autorità della Santa Sede.

Art. 36. § 1. Gli Statuti stabiliscano quali siano i requisiti necessari alla preparazione della dissertazione dottorale, e le norme per la sua pubblica difesa ed edizione.

§ 2. Pubblicare la dissertazione in forma elettronica è ammissibile, se l’ordinamento degli studi lo prevede e ne determina le condizioni in modo che la sua permanente accessibilità sia garantita.

Art. 37. Un esemplare in forma cartacea delle dissertazioni pubblicate dev’essere inviato alla Congregazione per l’Educazione Cattolica. Si raccomanda di inviarne una copia anche alle Facoltà ecclesiastiche, quelle almeno della propria regione, che si occupano delle medesime scienze.

Art. 38. I documenti autentici di conferimento dei gradi accademici siano sottoscritti dalle Autorità accademiche, secondo gli Statuti, ed inoltre dal Segretario dell’Università o della Facoltà e vi sia apposto il relativo sigillo.

Art. 39. Nei Paesi per i quali le convenzioni internazionali stipulate dalla Santa Sede lo richiedono e nelle istituzioni delle quali le autorità accademiche lo ritengono opportuno, ai documenti autentici dei gradi accademici si aggiunga un documento con ulteriori informazioni riguardo al percorso di studi (per esempio il Diploma Supplement).

Art. 40. Non si conferisca il Dottorato honoris causa senza il consenso del Gran Cancelliere, il quale deve prima ottenere il nulla osta della Santa Sede e sentire il parere del Consiglio di Università o Facoltà.

Art. 41. Affinché una Facoltà, oltre ai gradi accademici conferiti per autorità della Santa Sede, possa conferire altri titoli, è necessario:

1° che la Congregazione per l’Educazione Cattolica abbia dato il nulla osta per il conferimento del rispettivo titolo;

2° che il rispettivo ordinamento degli studi stabilisca la natura del titolo, indicando espressamente che non si tratta di un grado accademico conferito per autorità della Santa Sede;

3° che lo stesso Diploma dichiari che il titolo non è conferito per autorità della Santa Sede.

 

Titolo VIII - I Sussidi Didattici

(Cost. ap., artt. 53-56)

 

Art. 42. L'Università o Facoltà deve possedere aule veramente funzionali e decorose, adeguate all'insegnamento delle varie discipline ed al numero degli studenti.

Art. 43. Sia a disposizione una biblioteca di consultazione nella quale si trovino le opere principali necessarie per il lavoro scientifico sia dei docenti che degli studenti.

Art. 44. Siano stabilite delle norme per la biblioteca, in modo che l'accesso e l'uso siano particolarmente facilitati ai docenti e agli studenti.

Art. 45. Siano favoriti la collaborazione ed il coordinamento tra le biblioteche della stessa città o regione.

 

Titolo IX - L'Amministrazione Economica

(Cost. ap., artt. 57-60)

 

Art. 46. § 1. Per il buon andamento dell’amministrazione, le Autorità accademiche non trascurino di informarsi, in tempi stabiliti, della situazione economica, e la sottopongano ad un periodico accurato controllo.

§ 2. Annualmente il Rettore o Preside trasmetta una relazione sullo stato economico dell’Università o Facoltà al Gran Cancelliere.

Art. 47. § 1. Si provveda nei modi opportuni a che il pagamento delle tasse non impedisca l'accesso ai gradi accademici a quegli studenti, che per le doti intellettuali di cui sono forniti, diano speranza di riuscire un giorno molto utili alla Chiesa.

§ 2. Perciò si abbia cura di istituire, per gli studenti, particolari sussidi economici, di provenienza ecclesiale, civile o privata, finalizzati al loro aiuto.

 

Titolo X - La Pianificazione e la Collaborazione delle Facoltà

(Cost. ap., artt. 61-67)

 

Art. 48. § 1. Dovendosi erigere una nuova Università o Facoltà, è necessario che:

a) se ne dimostri la necessità o la vera utilità, a cui non sia possibile soddisfare mediante affiliazione o aggregazione o incorporazione;

b) esistano i requisiti necessari, dei quali i principali sono:

1° il numero dei docenti stabili e la loro qualifica, conformemente alla natura ed alle esigenze della Facoltà;

2° un congruo numero di studenti;

3° la biblioteca e gli altri sussidi scientifici, e le aule scolastiche;

4° risorse economiche realmente sufficienti all'Università o alla Facoltà;

c) siano esibiti gli Statuti, insieme con l’ordinamento degli studi, che siano conformi alla presente Costituzione e relative Norme applicative.

§ 2. La Congregazione per l’Educazione Cattolica - udito il parere sia della Conferenza Episcopale sia del Vescovo diocesano o eparchiale, principalmente sotto l’aspetto pastorale, sia degli esperti, in particolare di quelli delle Facoltà più vicine, piuttosto sotto l’aspetto scientifico - decide circa l’opportunità di procedere alla nuova erezione.

Art. 49. Quando invece si tratta dell'approvazione di una Università o Facoltà, è necessario che:

a) sia la Conferenza Episcopale sia il Vescovo diocesano o eparchiale abbiano dato il loro consenso;

b) siano adempite le condizioni stabilite nel precedente art. 48, § 1, b) e c).

Art. 50. Le condizioni per l’affiliazione riguardano soprattutto il numero e la qualità dei docenti, l’ordinamento degli studi, la biblioteca, e il dovere della Facoltà affiliante di assistere l’Istituto affiliato; perciò, occorre di solito che la Facoltà affiliante e l’Istituto affiliato si trovino nella stessa nazione o regione culturale.

Art. 51. § 1. L’aggregazione è il collegamento con una Facoltà di un Istituto, che abbracci i soli primo e secondo ciclo, allo scopo di conseguire mediante la Facoltà i corrispondenti gradi accademici.

§ 2. L'incorporazione è l'inserimento nella Facoltà di un Istituto, che abbracci il secondo o il terzo o entrambi i cicli, allo scopo di conseguire mediante la Facoltà i corrispondenti gradi accademici.

§ 3. L'aggregazione e l'incorporazione non si possono concedere, se l'Istituto non sia adeguatamente attrezzato per il conseguimento di quei determinati gradi accademici, in modo che risulti ben fondata la speranza che, grazie alla connessione con la Facoltà, si consegua realmente il fine desiderato.

Art. 52. § 1. E’ da favorire la collaborazione tra le stesse Facoltà ecclesiastiche sia mediante lo scambio dei docenti sia mediante la mutua comunicazione della propria attività scientifica sia mediante la promozione di comuni ricerche per il bene del popolo di Dio.

§ 2. E’ da promuovere parimenti la collaborazione con altre Facoltà, anche non cattoliche, purché sia conservata con cura la propria identità.

 





 

Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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