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Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium per le Università e Facoltà ecclesiastiche

Ultimo Aggiornamento: 30/01/2018 09:00
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30/01/2018 08:59
 
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PARTE SECONDA 

NORME SPECIALI

 

Titolo I - La Facoltà di Teologia

(Cost. ap., artt. 69-76)

 

Art. 53. Le discipline teologiche siano insegnate in modo che appaia chiaramente il loro nesso organico, e si mettano in luce i vari aspetti o dimensioni, che appartengono intrinsecamente all'indole propria della dottrina sacra, quali sono soprattutto quelle biblica, patristica, storica, liturgica e pastorale. Gli studenti, poi, devono esser condotti ad una profonda assimilazione della materia e insieme alla formazione di una sintesi personale ed all'acquisizione del metodo della ricerca scientifica, e diventino così idonei ad esporre adeguatamente la sacra dottrina.

Art. 54. Nell’insegnamento si osservino le norme contenute nei documenti del Concilio Vaticano II (cfr praesertim Dei VerbumAAS58 [1966], 817 ss.; Optatam totiusAAS 58 [1966], 713 ss.), come pure nei più recenti documenti della Sede Apostolica (cfr praesertim Pauli VI Lumen Ecclesiae, de S. Thoma Aquinate, 20 nov. 1974: AAS 66 [1974], 673 ss.; Sacrae Congr. pro Institutione Catholica Litteras: De institutione theologica [22 febbr. 1976]; De institutione canonistica [1 mar. 1975]; De institutione philosophica[20 genn. 1972]; De institutione liturgica [3 giu.1979]; De institutione in mediis communicationis [19 mar. 1986]; De institutione in doctrina sociali Ecclesiae [30 dic. 1988]; De patrum Ecclesiae studio [10 nov. 1989]; De institutione circa matrimonium et familiam[19 mar.1995]), in quanto essi riguardano anche gli studi accademici.

Art. 55. Le discipline obbligatorie sono:

1° Nel primo ciclo:

a) - Le discipline filosofiche richieste per la teologia, quali sono soprattutto la filosofia sistematica e la storia della filosofia (antica, medievale, moderna, contemporanea). L’insegnamento sistematico, oltre a una introduzione generale, dovrà comprendere le parti principali della filosofia: 1) metafisica (intesa come filosofia dell’essere e teologia naturale), 2) filosofia della natura, 3) filosofia dell’uomo, 4) filosofia morale e politica, 5) logica e filosofia della conoscenza.

- Escluse le scienze umane, le discipline strettamente filosofiche (cfr Ord., art. 66, 1° a) devono costituire almeno il 60% del numero dei crediti dei primi due anni. Ciascun anno dovrà prevedere un numero di crediti adeguato a un anno di studi universitari a tempo pieno.

- È altamente auspicabile che i corsi di filosofia siano concentrati nei primi due anni della formazione filosofico-teologica. Questi studi di filosofia compiuti in vista degli studi di teologia saranno uniti, nell’arco di questo biennio, ai corsi introduttivi di teologia.

b) Le discipline teologiche, e cioè:

- la Sacra Scrittura: introduzione ed esegesi;

- la Teologia fondamentale, con riferimento anche alle questioni circa l’ecumenismo, le religioni non-cristiane e l’ateismo, nonché altre correnti della cultura contemporanea;

- la Teologia dogmatica;

- la Teologia morale e spirituale;

- la Teologia pastorale;

- la Liturgia;

- la Storia della Chiesa, la Patrologia e l'Archeologia;

- il Diritto Canonico.

c) Le discipline ausiliarie, cioè alcune scienze umane e oltre alla lingua latina, le lingue bibliche, nella misura in cui siano richieste per i cicli seguenti.

2° Nel secondo ciclo:

Le discipline peculiari, che sono opportunamente istituite in varie sezioni secondo le diverse specializzazioni, con proprie esercitazioni e seminari, compresa una speciale dissertazione scritta.

3° Nel terzo ciclo:

L’ordinamento degli studi della Facoltà determini se e quali discipline peculiari debbano essere insegnate, con le relative esercitazioni e seminari e quali lingue antiche e moderne lo studente deve saper comprendere per poter elaborare la dissertazione.

Art. 56. Nel quinquennio istituzionale del primo ciclo occorre curare diligentemente che tutte le discipline siano trattate con tale ordine, ampiezza e metodo proprio, da concorrere armonicamente ed efficacemente a dare agli studenti una formazione solida, organica e completa in materia teologica, grazie alla quale diventino capaci sia di proseguire gli studi superiori del secondo ciclo, sia di esercitare convenientemente determinati incarichi ecclesiastici.

Art. 57. Il numero di docenti che insegnano la filosofia deve essere di almeno tre, muniti dei titoli filosofici richiesti (cfr Ord., artt. 19 e 67, 2). Devono essere stabili, cioè dedicati a tempo pieno all’insegnamento della filosofia e alla ricerca in tale ambito.

Art. 58. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del primo e del secondo ciclo si abbia o un esame comprensivo o una prova equipollente, con i quali lo studente dia prova di aver pienamente conseguito la formazione scientifica intesa dal ciclo rispettivo.

Art. 59. Spetta alla Facoltà precisare a quali condizioni gli studenti, che abbiano regolarmente completato il curricolo di studi filosofico-teologici in un Seminario Maggiore o in un altro Istituto superiore approvato, possano essere ammessi al secondo ciclo, tenendo accuratamente conto degli studi già compiuti e, secondo il caso, prescrivendo anche corsi ed esami speciali.

 

Titolo II - La Facoltà di Diritto Canonico

(Cost. ap., artt. 77-80)

 

Art. 60. Nella Facoltà di Diritto Canonico, Latino od Orientale, va curata l’esposizione scientifica sia della storia e dei testi delle leggi ecclesiastiche, sia della loro connessione e disposizione, sia dei loro fondamenti teologici.

Art. 61. Sono discipline obbligatorie:

1° nel primo ciclo:

a) elementi di filosofia: antropologia filosofica, metafisica, etica;

b) elementi di teologia: introduzione alla S. Scrittura; teologia fondamentale: rivelazione divina, sua trasmissione e credibilità; teologia trinitaria; cristologia; trattato sulla grazia; in modo speciale ecclesiologia; teologia sacramentale generale e speciale; teologia morale fondamentale e speciale;

c) istituzioni generali di diritto canonico;

d) lingua latina.

2° nel secondo ciclo:

a) il Codice di Diritto Canonico o il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali in tutte le loro parti e le altre norme vigenti;

b) discipline connesse: teologia del diritto canonico; filosofia del diritto; istituzioni del diritto romano; elementi di diritto civile; storia delle istituzioni canoniche; storia delle fonti del diritto canonico; relazioni tra la Chiesa e la società civile; prassi canonica amministrativa e giudiziale;

c) introduzione al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali per gli studenti di una Facoltà di Diritto Canonico latino; introduzione al Codice di Diritto Canonico per gli studenti di una Facoltà di Diritto Canonico orientale;

d) lingua latina;

e) corsi opzionali, esercitazioni e seminari prescritti da ciascuna Facoltà.

3° nel terzo ciclo:

a) latinità canonica;

b) corsi opzionali o esercitazioni prescritti da ciascuna Facoltà.

Art. 62. § 1. Possono essere ammessi direttamente al secondo ciclo gli studenti che hanno completato il curricolo filosofico-teologico in un Seminario Maggiore o in una Facoltà teologica, a meno che il Decano non giudichi necessario o opportuno esigere un corso previo di lingua latina o di istituzioni generali di diritto canonico.

Coloro che comprovassero aver già studiato alcune materie del primo ciclo in un'idonea Facoltà o Istituto universitario, possono essere da esse dispensati.

§ 2. Coloro che avessero un grado accademico in diritto civile possono essere dispensati da qualche corso del secondo ciclo (come diritto romano e diritto civile), ma non potranno essere esentati dal triennio di Licenza.

§ 3. Concluso il secondo ciclo, gli studenti devono conoscere la lingua latina in modo tale da poter ben comprendere il Codice di Diritto Canonico e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali nonché gli altri documenti canonici; nel terzo ciclo, oltre la lingua latina in modo che possano interpretare correttamente le fonti del Diritto, anche le altre lingue necessarie per l’elaborazione della dissertazione.

Art. 63. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del secondo ciclo si abbia un esame comprensivo o prova equipollente, che dimostri che lo studente abbia pienamente conseguito la formazione scientifica intesa dal secondo ciclo.

 

Titolo III - La Facoltà di Filosofia

(Cost. ap., artt. 81-84)

 

Art. 64. § 1. La ricerca e l’insegnamento della filosofia in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia devono essere radicati “nel patrimonio filosofico perennemente valido” (can. 251 CIC e Concilio Ecumenico Vaticano II, Decr. Optatam totius, 15) che si è sviluppato lungo la storia, tenendo conto particolarmente dell’opera di san Tommaso d’Aquino. Allo stesso tempo, la filosofia insegnata in una Facoltà ecclesiastica dovrà essere aperta ai contributi che le indagini più recenti hanno fornito e continuano ad apportare. Occorrerà sottolineare la dimensione sapienziale e metafisica della filosofia.

§ 2. Nel primo ciclo, la filosofia deve essere insegnata in modo tale che gli studenti che ricevono il Baccalaureato raggiungano una solida e coerente sintesi dottrinale, imparino ad esaminare ed a giudicare i diversi sistemi filosofici e si abituino ad una personale riflessione filosofica.

§ 3. Se gli studenti del primo ciclo degli studi teologici frequentano i corsi del primo ciclo della Facoltà di Filosofia, si vigili affinché sia salvaguardata la specificità del contenuto e dello scopo di ciascun percorso formativo. Al termine di questo tipo di formazione filosofica non viene rilasciato un titolo accademico in filosofia (cfr VG, art. 74 a), ma gli studenti possono richiedere un certificato che attesti i corsi frequentati e i crediti ottenuti.

§ 4. La formazione ottenuta nel primo ciclo potrà essere perfezionata nel ciclo successivo di iniziata specializzazione mediante la maggiore concentrazione su una parte della filosofia e un maggiore impegno dello studente nella riflessione filosofica.

§ 5. È opportuno fare una chiara distinzione fra gli studi delle Facoltà ecclesiastiche di Filosofia e il percorso filosofico che fa parte integrante degli studi in una Facoltà di Teologia o in un Seminario Maggiore. In una istituzione ove si trovino contemporaneamente sia una Facoltà ecclesiastica di Filosofia che una Facoltà di Teologia, quando i corsi di filosofia che fanno parte del primo ciclo quinquennale di teologia sono compiuti presso la Facoltà di Filosofia, l’autorità che decide il programma è il decano della Facoltà di Teologia, rispettando la legge vigente e valorizzando la collaborazione stretta con la Facoltà di Filosofia.

Art. 65. Nell’insegnamento della filosofia si devono osservare le norme che la riguardano, e che sono contenute nei documenti del Concilio Vaticano II (cfr praesertim Optatam totiusAAS 58 [1966], 713 ss.; Gravissimum educationisAAS 58 [1966], 728 ss.), nonché nei più recenti documenti della Santa Sede (cfr praesertim Pauli VI Lumen Ecclesiae, de S. Thoma Aquinate, 20 nov. 1974: AAS 66 [1974], 673 ss.; Sacrae Congr. Pro Institutione Catholica Litteras de institutione philosophica [20 gen. 1972]; Giovanni Paolo II, Enc. Fides et ratioAAS 91 [1999], 5 ss.; Id., Enc. Veritatis splendorAAS 85 [1993], 1133 ss.), in quanto si riferiscono anche agli studi accademici.

Art. 66. Le discipline insegnate nei vari cicli sono:

1° Nel primo ciclo:

a) Le materie obbligatorie fondamentali:

- Una introduzione generale che mirerà in particolare a mostrare la dimensione sapienziale della filosofia.

- Le discipline filosofiche principali: 1) metafisica (intesa come filosofia dell’essere e teologia naturale), 2) filosofia della natura, 3) filosofia dell’uomo, 4) filosofia morale e politica, 5) logica e filosofia della conoscenza. Data l’importanza particolare della metafisica, a questa disciplina dovrà corrispondere un adeguato numero di crediti.

- La storia della filosofia: antica, medievale, moderna e contemporanea. L’esame attento delle correnti che hanno avuto maggiore influenza sarà accompagnato, quando possibile, dalla lettura di testi degli autori più significativi. Si aggiungerà, in funzione dei bisogni, uno studio di filosofie locali.

Le materie obbligatorie fondamentali devono costituire almeno il 60% e non superare il 70% del numero dei crediti del primo ciclo.

b) Le materie obbligatorie complementari:

- Lo studio delle relazioni tra ragione e fede cristiana ovvero tra filosofia e teologia, da un punto di vista sistematico e storico, attento a salvaguardare tanto l’autonomia dei campi quanto il loro legame.

- Il latino, in modo tale da poter comprendere le opere filosofiche (specialmente di autori cristiani) redatte in tale lingua. Una simile conoscenza del latino si deve verificare nell’arco dei primi due anni.

- Una lingua moderna diversa dalla propria lingua madre, la cui conoscenza si deve verificare prima della fine del terzo anno.

- Una introduzione alla metodologia dello studio e del lavoro scientifico che avvii pure all’uso degli strumenti della ricerca e alla pratica del discorso argomentativo.

c) Le materie complementari opzionali:

- Elementi di letteratura e delle arti;

- Elementi di qualche scienza umana o di qualche scienza naturale (per esempio psicologia, sociologia, storia, biologia, fisica). Si vigili, in modo particolare, affinché si stabilisca una connessione tra le scienze e la filosofia.

- Qualche altra disciplina filosofica opzionale: per esempio filosofia delle scienze, filosofia della cultura, filosofia dell’arte, filosofia della tecnica, filosofia del linguaggio, filosofia del diritto, filosofia della religione.

2° Nel secondo ciclo:

- Alcune discipline speciali, che saranno distribuite opportunamente nelle varie sezioni secondo le diverse specializzazioni, con le proprie esercitazioni e seminari, compresa una speciale tesina scritta.

- L’apprendimento o l’approfondimento del greco antico o di una seconda lingua moderna oltre a quella richiesta nel primo ciclo o l’approfondimento di quest’ultima.

3° Nel terzo ciclo:

L’ordinamento degli studi della Facoltà determinerà se e quali discipline speciali debbano essere studiate, con le loro esercitazioni e seminari. Sarà necessario l’apprendimento di una ulteriore lingua o l’approfondimento di una delle lingue già studiate in precedenza.

Art. 67. § 1. La Facoltà deve impegnare in modo stabile almeno sette docenti debitamente qualificati così che questi possano assicurare l’insegnamento di ognuna delle materie obbligatorie fondamentali (cfr Ord., artt. 66, 1°; 48, § 1, b).

In particolare, il primo ciclo deve avere almeno cinque docenti stabili distribuiti nel seguente modo: uno in metafisica, uno in filosofia della natura, uno in filosofia dell’uomo, uno in filosofia morale e politica, uno in logica e filosofia della conoscenza.

Per le altre materie, obbligatorie e opzionali, la Facoltà può chiedere l’aiuto di altri docenti.

§ 2. Un docente è abilitato ad insegnare in una istituzione ecclesiastica se ha conseguito i gradi accademici richiesti in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia (cfr Ord., art. 19).

§ 3. Se il docente non è in possesso né di un Dottorato canonico né di una Licenza canonica, potrà essere annoverato come docente stabile solo a condizione che la sua formazione filosofica sia coerente per il contenuto e per il metodo con quella che viene proposta in una Facoltà ecclesiastica. Nel valutare i candidati all’insegnamento in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia si dovrà considerare: la necessaria competenza nella materia loro assegnata; una opportuna apertura all’insieme del sapere; l’adesione nelle loro pubblicazioni e nella loro attività didattica alla verità insegnata dalla fede; una conoscenza adeguatamente approfondita dell’armonioso rapporto tra fede e ragione.

§ 4. Bisognerà garantire che una Facoltà ecclesiastica di Filosofia abbia sempre una maggioranza di docenti stabili in possesso di un Dottorato ecclesiastico in filosofia o di una Licenza ecclesiastica in una scienza sacra insieme a un Dottorato in filosofia conseguito in una Università non ecclesiastica.

Art. 68. In generale, affinché uno studente possa essere ammesso al secondo ciclo in filosofia, è necessario che abbia conseguito il Baccalaureato ecclesiastico in filosofia.

Se uno studente ha fatto studi filosofici in una Facoltà non ecclesiastica di Filosofia presso una Università cattolica o in un altro Istituto di Studi superiori, può essere ammesso al secondo ciclo soltanto dopo aver dimostrato, con un appropriato esame, che la sua preparazione è conciliabile con quella proposta in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia e aver colmato eventuali lacune in rapporto agli anni e al piano di studi previsto per il primo ciclo in base alle presenti Ordinationes. La scelta dei corsi dovrà favorire una sintesi delle materie insegnate (cfr VG, art. 82, a). Al termine di questi studi integrativi, lo studente sarà ammesso al secondo ciclo, senza ricevere il Baccalaureato ecclesiastico in filosofia.

Art. 69. § 1. Tenuto conto della riforma del primo ciclo di tre anni degli studi ecclesiastici di filosofia, che si conclude col Baccalaureato in filosofia, l’affiliazione filosofica deve essere in conformità con ciò che è stato decretato per il primo ciclo, quanto al numero di anni ed al programma di studi (cfr Ord., art. 66, 1°); il numero dei docenti stabili in un istituto filosofico affiliato deve essere di almeno cinque con le qualifiche richieste (cfr Ord., art. 67).

§ 2. Tenuto conto della riforma del secondo ciclo di due anni degli studi ecclesiastici di filosofia che si conclude con la Licenza in filosofia, l’aggregazione filosofica deve essere in conformità con ciò che è stato decretato per il primo e per il secondo ciclo, quanto al numero di anni ed al programma di studi (cfr VG, art. 74 a e b Ord., art. 66); il numero dei docenti stabili in un istituto filosofico aggregato deve essere di almeno sei con le qualifiche richieste (cfr Ord., art. 67).

§ 3. Tenuto conto della riforma del percorso di filosofia incluso nel primo ciclo filosofico-teologico che si conclude con il Baccalaureato in teologia, la formazione filosofica di un Istituto affiliato in teologia deve essere in conformità con ciò che è stato decretato quanto al programma degli studi (cfr Ord., art. 55, 1°); il numero dei docenti stabili di filosofia deve essere di almeno due.

 

Titolo IV - Altre Facoltà

(Cost. ap., artt. 85-87)

 

Art. 70. Per ottenere gli scopi esposti nell’art. 85 della Costituzione, sono già erette ed abilitate a conferire i gradi accademici per autorità della Santa Sede, le seguenti Facoltà, o Istituti ad instar Facultatis:

- Archeologia cristiana;
- Bioetica; 
- Comunicazione Sociale;
- Diritto;
- Lettere cristiane e classiche;
- Liturgia;
- Missiologia; 
- Musica sacra;
- Oriente Antico;
- Psicologia; 
- Scienze dell'Educazione; 
- Scienze Religiose; 
- Scienze Sociali; 
- Spiritualità;
- Storia della Chiesa; 
- Studi Arabici e Islamistica; 
- Studi Biblici; 
- Studi Orientali, 
- Studi su Matrimonio e Famiglia.

 

Sua Santità Papa FRANCESCO ha approvato e ordinato di pubblicare tutte e singole le presenti Norme applicative, nonostante qualsiasi prescrizione in contrario.

Roma, dalla Sede della Congregazione per l’Educazione Cattolica, il 27 dicembre 2017, festa di S. Giovanni, Apostolo ed Evangelista.

 

Giuseppe Card. VERSALDI
Prefetto

Angelo Vincenzo ZANI
Arciv. tit. di Volturno
Segretario





 

Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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