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Ultimo Aggiornamento: 12/11/2010 18:12
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RAPPORTI DELLA CONGREGAZIONE (Religiosa) CON LA SANTA SEDE


- Roma, 19 settembre 2007 -




1. La figura del procuratore generale


Al procuratore generale spetta trattare, per mandato del superiore generale, le pratiche della Congregazione presso la Santa Sede, in particolare presso la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Mentre il Codice di diritto canonico non parla in modo esplicito del procuratore generale di un istituto religioso (fa riferimento solo ai procuratori nelle cause giudiziarie, nei ricorsi amministrativi, nei matrimoni e in atti vari), la nostra Cost. 131 lo annovera tra i collaboratori generali che assistono il superiore generale e i suoi consiglieri1. In D.G. 131.1 viene specificato che durante il suo mandato cessa di appartenere alla sua Provincia d’origine e in D.G. 131.2, che la durata del suo mandato, come quello del segretario generale, è lasciata alla “prudente discrezione” del superiore generale. Inoltre D.G. 130.5 raccomanda: “Un consigliere generale non sarà abitualmente né segretario generale, né economo generale, né procuratore presso la Santa Sede.”

Nell’Annuario Pontificio, sotto i vari Ordini, Congregazioni religiose, Istituti secolari e Società di vita apostolica, figurano solo i nomi del rispettivo abate o superiore generale e del procuratore generale. Questo non tanto perché il procuratore sia così importante come il superiore generale, ma perché gli ufficiali dei vari dicasteri della curia romana preferiscono un interlocutore che si trova abitualmente in sede.



2. Attività


Il compito principale del procuratore consiste nel preparare le pratiche che richiedono l’intervento della Sede Apostolica, presentarle al dicastero competente e, quando è pronto, ritirare il relativo rescritto per consegnarlo al segretario generale che lo spedisce al destinatario. Occasionalmente deve rispondere alle lettere che gli vengono indirizzate dalla Sede Apostolica e fornire eventuali informazioni circa la Congregazione o uno dei suoi membri.

Mentre prima del Concilio Vaticano II i ricorsi alla Santa Sede erano molto più numerosi2, Papa Paolo VI, con i rescritti Cum admotae (06.11.1964) e Renovationis causam (06.01.1969), ha delegato ai superiori generali un mucchio di facoltà riservate anteriormente alla Sede Apostolica, riducendo così notevolmente il lavoro dei procuratori.

Attualmente le pratiche si riferiscono quasi esclusivamente alle persone e alle questioni finanziarie. Raramente c’è qualche affare generale da trattare, come p. es. l’approvazione di una modifica delle Costituzioni. Le domande più ricorrenti inoltrate dai singoli religiosi e dai superiori provinciali riguardano la dispensa dai voti perpetui, dal celibato consacrato, l’incardinazione “pure et simpliciter” o “praevio esperimento”, la proroga di un indulto d’esclaustrazione concesso dal superiore generale e la postulazione di un Fratello per essere nominato superiore locale. Le pratiche di carattere finanziario si riducono abitualmente ai permessi per vendere beni immobili e contrarre dei mutui che vanno oltre la competenza finanziaria del Direttivo generale.

3. Procedure


Il documento principale di ogni pratica è la richiesta dell’oratore, che può essere il confratello interessato oppure il superiore provinciale, quando si tratta di affari economici o di nomine. La lettera, sempre indirizzata al Santo Padre, deve esporre chiaramente l’oggetto e le motivazioni della richiesta ed essere corredata dai documenti necessari o utili per permettere alle autorità competenti di prendere una decisione fondata in merito. Nella misura del possibile, servono gli originali, e, se un documento è difficilmente leggibile, conviene aggiungere una trascrizione dattilografata. Ogni domanda personale di un religioso deve essere accompagnata dal parere del superiore provinciale e, se richiesto dal diritto universale o particolare, dal voto del suo Consiglio (data della seduta e esito della votazione). Indicare sempre il numero di protocollo e data di altri rescritti della Santa Sede che siano stati concessi alla medesima persona, anche se concessi molti anni prima.

Tranne le domande di dispensa dal celibato sacerdotale di un confratello che non è più membro della Congregazione, ogni domanda passa previamente per il Consiglio generale che deve esprimere il suo parere in merito. Poi, quando il dossier è completo, il procuratore redige un riassunto della fattispecie e una presentazione del caso, con le motivazioni e il parere delle istanze intermediarie, prende una fotocopia di tutta la documentazione per l’archivio generale e prepara la cartella da portare in Vaticano. Alla ricezione del rescritto deve saldare la “dolorosa” (fattura) e registrare le spese da addebitare alle rispettive Province.

Questo vale per le domande in generale. Passiamo ad esaminare in particolare le pratiche più frequenti.



3.1 – Dispensa dagli obblighi inerenti all’ordinazione sacerdotale


Dall’anno 1965 fino al 1990, le cause di dispensa dal celibato furono trattate presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, dal 1991 al 2005 presso il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti e dal 2006 in poi sono di competenza della Congregazione per il Clero. In questi 40 anni abbiamo presentato in totale circa 306 cause, di cui 296 hanno ottenuto una risposta positiva, 4 una risposta negativa (tre di questi ex-confratelli hanno dichiarato che non erano più interessati nell’ottenere la dispensa), altri 4, cui si era chiesto di completare la documentazione secondo le nuove norme del 1980, non si sono più fatti vivi, una causa è stata archiviata perché l’interessato ha interrotto ogni contatto con la Congregazione (nessuno sa se è ancora vivo e dove si trova); infine un caso è stato rimandato all’anno 2009, quando l’oratore compierà 40 anni. Ovviamente ci sono ancora molti ex-sacerdoti scj in giro che non hanno mai chiesto la dispensa.

Poiché questa categoria di dispensa è la più complessa, ci fermiamo un po’ di più sull’argomento. Voglio ricordare subito che le norme procedurali indicate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 14.10.1980 sono sempre valide. Le troverete in lingua francese nell’allegato B della nostra Raccolta Giuridica, a pp. 183-191, oppure in lingua latina e italiana nel 7° volume dell’Enchiridion Vaticanum, Edizioni Dehoniane di Bologna, pp. 550-567, dove figurano anche una trentina di possibili domande da rivolgere al richiedente religioso durante l’interrogatorio.

La Congregazione per il Clero ha ripreso tale quale la lista dei documenti richiesti per l’istruttoria di queste cause, messa a disposizione dei procuratori generali a suo tempo da parte della Congregazione per il Culto divino e che coincidono sostanzialmente con le procedure elaborate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Vediamoli uno per uno (Cfr. allegato n. 1, disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco).

C’è da aggiungere che la Congregazione per il Clero ordinariamente non presenta al Papa quelle cause che si riferiscono a sacerdoti che non abbiano compiuto 40 anni di età, a meno che sussistano motivi di particolare eccezionalità, da esaminare in una Commissione speciale di 5 membri, soprattutto quando esiste il pericolo di un grave scandalo o quando si può provare la presenza di motivazioni eccezionali previe all’ordinazione.

In fine, quando si tratta di sacerdoti, di qualsiasi età, che hanno contratto vincolo civile sanabile e che si trovano in pericolo di morte, i superiori competenti sono pregati di inviare senza dilazione alla curia generale, anche per fax, la richiesta della dispensa, possibilmente firmata dall’oratore e accompagnata dal proprio voto. In questi casi non si richiede il regolare processo informativo ed è il Cardinale Prefetto che può concedere direttamente la dispensa a nome del Santo Padre.



3.2 – Dimissione di un diacono dallo stato clericale e dispensa dal celibato


Secondo la prassi attuale, la dispensa dagli obblighi dell’ordinazione diaconale con dimissione dallo stato clericale può essere concessa solo per motivi gravi, su richiesta spontanea del diacono interessato, allegando la seguente documentazione (bastano gli originali e una fotocopia):


La richiesta dell’oratore indirizzata al Santo Padre in cui si chiede esplicitamente la grazia e si accenna brevemente ai motivi che hanno indotto a domandarla.
Un curriculum vitae dell’oratore in cui si evidenzia la gravità e la gradualità degli eventi che hanno portato alla crisi e le eventuali responsabilità proprie o altrui.
Il voto del Superiore Maggiore sulla veracità dei fatti e sull’opportunità o meno della dimissione dallo stato clericale e della concessione della dispensa.
Qualche testimonianza o deposizione da parte dei superiori, educatori, confratelli o parenti.
Gli atti d’archivio relativi al periodo della formazione e gli scrutini per l’ammissione ai voti perpetui e all’ordine del diaconato.


Per la dimissione dallo stato clericale di un diacono che rifiuta di chiederla spontaneamente, occorre un processo giudiziario vero e proprio, come contemplato dal can. 1342 §2 e per il quale si richiede non solo la non idoneità ma un delitto dell’oratore, per il quale il CIC prevede la dimissione dallo stato clericale.



3.3 – Indulto per lasciare l’Istituto


Il CIC usa questo termine tanto per i Fratelli e scolastici che chiedono la dispensa dai voti perpetui come per i sacerdoti che desiderano essere incardinati in una diocesi. La procedura è semplice e abbastanza rapida.

Per i religiosi non ordinati bastano due documenti: la domanda dell’interessato, indirizzata al Papa, con i dati personali, un breve curriculum vitae e le cause della sua decisione, che devono essere “gravissime, ben considerate davanti al Signore” (can. 691 §1), e il parere del superiore maggiore competente. La pratica sarà trasmessa alla Congregazione per i Religiosi unitamente al voto del superiore generale e del suo Consiglio.

Qualora il religioso sia chierico (diacono o sacerdote), deve previamente trovare un vescovo disposto ad incardinarlo subito o a riceverlo in prova nella sua diocesi, poiché non sono ammessi chierici acefali o vaganti. In questi casi, oltre i due suddetti documenti, occorre anche il parere scritto del vescovo (documento originale), indicando chiaramente se intende incardinare l’interessato “pure et simpliciter” oppure “praevio experimento”. Ottenuto il rescritto della Santa Sede, il vescovo deve ancora procedere all’esecuzione del medesimo, informando il superiore provinciale circa la data esatta del provvedimento. Nel primo caso, il confratello lascia la Congregazione il giorno stesso dell’incardinazione definitiva, nel secondo caso, viene incardinato quando il vescovo lo decide, oppure ipso iure, trascorso un quinquennio senza che il vescovo lo abbia respinto. Durante il periodo di prova, il religioso rimane membro della Congregazione con lo statuto di esclaustrato, e ad essa deve ritornare nel caso che il vescovo che lo aveva accettato “ad experimentum” decida di respingerlo.



3.4 – Proroga di un indulto d’esclaustrazione


Il superiore generale può concedere l’indulto di esclaustrazione ad un professo di voti perpetui fino a una durata massima di tre anni. La proroga di tale indulto è riservata alla Santa Sede. Occorrono: la domanda ben motivata (causa grave) dell’interessato, il parere del superiore maggiore, e, se l’esclaustrato è chierico, il consenso scritto del vescovo della diocesi dove dimora, permettendogli di esercitare il ministero pastorale nella propria diocesi.



3.5 – Postulazione di un Fratello per essere nominato superiore locale


Il primo Fratello della Congregazione nominato superiore locale, nel 1982, con un indulto speciale della Santa Sede, era il Fr. Raymond Kozuch della Provincia US. Ha compiuto questo servizio per 12 anni, ma in due comunità differenti. Da allora altri 13 Fratelli hanno ottenuto lo stesso indulto: 3 della Prov. Cilena, 1 Francese, 1 Olandese (per 3 trienni successivi), tutti gli altri della Prov. US (di cui uno per 4 trienni successivi).

Si tratta di una deroga alla Cost. 111 che stabilisce: “All’ufficio di Superiore non può essere eletto o nominato che un religioso sacerdote professo di voti perpetui.”

La domanda è indirizzata al Papa dal superiore provinciale e deve contenere i seguenti elementi (eventualmente come allegati): un breve curriculum vitae del Fratello interessato, il parere della comunità locale (risultato della votazione) e del Consiglio provinciale, la composizione della comunità locale e le ragioni per le quali si è preferito nominare un religioso non sacerdote.



3.6 – Permessi finanziari


Ogni due anni, più o meno, la Santa Sede aggiorna la tabella della competenza finanziaria per gli Ordinari diocesani e religiosi circa l’amministrazione straordinaria dei beni patrimoniali. Così si stabilisce un tetto massimo per vendere beni immobili o contrarre un debito, oltre il quale le diocesi e Congregazioni religiose devono chiedere il nulla osta della Santa Sede. A tale fine servono:

La domanda del superiore provinciale esponendo le motivazioni e i particolari della transazione finanziaria.
Il parere (con votazione) della Commissione economica e del Consiglio provinciale.
La descrizione dettagliata del bene da alienare, se si tratta di una vendita.
Una stima del valore reale dell’oggetto della vendita, fatta da uno o più esperti professionali.
Il piano di finanziamento per il rimborso del debito, quando si tratta di un prestito bancario.
In tutti questi casi, il voto del Superiore generale e Consiglio deve prendere in considerazione anche il parere dell’economo generale.

“In cauda venenum!” – Per un rescritto relativo alla vendita di una casa o di un terreno, la Curia vaticana raccoglie 1% del prezzo della vendita…


Grazie per l’attenzione!


P. Joseph Claude Siebenaler scj

Procuratore Generale
Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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