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Se avete desiderio di capire che cosa insegna la Bibbia che il Magistero della Santa Chiesa, con il Sommo Pontefice ci insegna, questo Gruppo fa per voi. Non siamo "esperti" del settore, ma siamo Laici impegnati nella Chiesa che qui si sono incontrati da diverse parti d'Italia per essere testimoni anche nella rete della Verità che tentiamo di vivere nel quotidiano, come lo stesso amato Giovanni Paolo II suggeriva.
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Motu Proprio: Tredecim Anni

Ultimo Aggiornamento: 31/03/2010 15:16
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MOTU PROPRIO
TREDECIM ANNI
DI GIOVANNI PAOLO II


 

Sono ormai trascorsi 13 anni da quando il nostro predecessore Paolo VI, di felice memoria, dando seguito al voto del Sinodo dei Vescovi (cfr. «Discorso nel Concistoro, 28 aprile 1969: «Insegnamenti», VII [1969] 254-2559, ha istituito la Commissione Teologica Internazionale. Durante questi quasi tre lustri, gli studiosi di sacra teologia che sono stati chiamati a questo ufficio hanno prestato la loro opera con grande diligenza e prudenza e hanno offerto gli eccellenti frutti del loro lavoro. Perciò il Sommo Pontefice Paolo VI e anche noi stessi li abbiamo ricevuti volentieri per dare ad essi la nostra paterna esortazione e manifestare anche il nostro gradimento per i loro studi e le loro fatiche, gran parte dei quali è già nota essendo stati pubblicati per volere di Paolo VI.

Nel 1969 gli statuti della Commissione Teologica Internazionale sono stati approvati «in via sperimentale» (cfr. AAS 61 [1969] 540-541). Attualmente pare giunto il tempo di dare ad essi una forma stabile e definitiva, tenendo conto dell'esperienza acquisita finora, cosicché la Commissione possa svolgere meglio il compito ad essa affidato. Esso è stato espressamente descritto da Paolo VI nel discorso che tenne durante la prima sessione plenaria, affermando che questa nuova istituzione viene stabilita «per offrire il suo aiuto alla Santa Sede e specialmente alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede» (cfr. AAS 61 [1969] 713ss).

In realtà, Pietro e gli altri Apostoli, come anche i loro successori nella sacra Tradizione - e cioè il Romano Pontefice e con lui tutti i Vescovi della Chiesa - hanno ricevuto, in modo assolutamente singolare, il compito e la responsabilità del Magistero autentico, in conformità con il comando di Gesù: «Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,19-20). Il Concilio Vaticano II, specialmente nella costituzione dogmatica «Lumen Gentium» (cfr. III), sulle orme di tutta la Tradizione della Chiesa, chiama questi compiti con il nome di carismi, che ad essi conferiscono forza, efficacia e autenticità.

Tuttavia, questo ministero specifico ha bisogno dello studio e della fatica dei teologi, dai quali, secondo le parole dello stesso Paolo VI, si attende «un aiuto sicuro... nell'adempiere l'ufficio che è stato affidato da Cristo ai suoi Apostoli con le parole: "Andate e ammaestrate tutte le nazioni"» (cfr. AAS 61 [1969], 715). E' nei voti che questo aiuto sia dato dai membri della Commissione Teologica Internazionale in modo distinto e quasi «istituzionale». Essi infatti, provenendo da diverse nazioni e dovendo trattare con le culture di diversi popoli, conoscono meglio i nuovi problemi, che sono come il volto nuovo di problemi antichi, e pertanto possono anche cogliere meglio le aspirazioni e le mentalità degli uomini di oggi. Quindi essi possono essere di grande aiuto nel dare ai problemi emergenti una risposta più profonda e più consona, secondo la norma della fede rivelata da Cristo e tramandata nella Chiesa.

Perciò, dopo aver tutto attentamente ponderato, «motu proprio» e con la nostra autorità apostolica, stabiliamo nuovi statuti per la Commissione Teologica Internazionale e ordiniamo quanto segue:

1. E' compito della Commissione Teologica Internazionale studiare i problemi dottrinali di grande importanza, specialmente quelli che presentano aspetti nuovi, e in questo modo offrire il suo aiuto al Magistero della Chiesa, particolarmente alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, presso la quale viene costituita.

2. Il Presidente della Commissione Teologica Internazionale è il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, il quale però, in caso di necessità e per singole sedute, può delegare un altro moderatore.

3. La Commissione Teologica Internazionale è composta da studiosi delle scienze teologiche di diverse scuole e Nazioni, che siano eminenti per scienza, prudenza e fedeltà verso il Magistero della Chiesa.

4. I Membri della Commissione Teologica Internazionale sono nominati dal Sommo Pontefice, al giudizio del quale vengono proposti dal Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo aver ascoltato le Conferenze Episcopali. Detti membri sono nominati per cinque anni, trascorsi i quali possono essere nuovamente confermati. Il loro numero non sia superiore a 30, se non in casi particolari.

5. Il Segretario generale della Commissione Teologica Internazionale, su proposta del Cardinale Presidente della stessa Commissione, viene nominato per cinque anni dal Sommo Pontefice e fa parte dei Consultori della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede. Trascorso il quinquennio, può essere nuovamente confermato.

E' opportuno che il Cardinale Presidente, prima di sottoporre al Sommo Pontefice i nomi delle persone adatte a questo ufficio, consulti, per quanto è possibile, i Membri della Commissione.

E' compito specifico del Segretario generale coordinare il lavoro e diffondere gli scritti della stessa Commissione, sia durante le sessioni, sia prima e dopo le sessioni.

6. Il Segretario aggiunto viene nominato dal Cardinale Presidente. Egli aiuta il Segretario generale nel suo lavoro ordinario e ha cura specialmente degli aspetti tecnici ed economici.

7. La Sessione plenaria della Commissione Teologica Internazionale viene convocata almeno una volta all'anno, se circostanze contrarie non lo impediscano.

8. I Membri della Commissione Teologica Internazionale possono essere consultati anche per scritto.

9. Le questioni e gli argomenti da sottoporre allo studio vengono stabiliti dal Sommo Pontefice o dal Cardinale Presidente. Possono essere proposti anche dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, da altri Dicasteri della Curia Romana, dal Sinodo dei Vescovi, dalle Conferenze Episcopali. Si deve però osservare quanto è prescritto al n. 136 della costituzione apostolica «Regimini Ecclesiae Universae».

10. Per la preparazione dello studio di particolari questioni, il Cardinale Presidente stabilisce speciali Sotto-commissioni composte da membri che siano altamente competenti in quella materia.

Il lavoro di queste Sotto-commissioni è guidato da un Membro eletto dal Cardinale Presidente affinché, di comune accordo con il Segretario generale, conduca alla preparazione del lavoro della Sessione plenaria. Queste Sotto-commissioni ordinariamente comprendono meno di dieci Membri, e per una speciale e breve sessione possono radunarsi anche fuori Roma.

Possono essere consultati anche altri esperti, anche non cattolici. Ma coloro che sono chiamati per questa consultazione non diventano Membri della Commissione Teologica Internazionale.

Finito lo studio, e anche alla fine del quinquennio, le Sotto-commissioni cessano dal loro compito, ma possono essere nominate o rinnovate per un altro quinquennio.

11. Le conclusioni che vengono raggiunte dalla Commissione Teologica Internazionale sia in sessione plenaria e sia nelle speciali Sotto-commissioni, come anche, se venisse giudicato opportuno, i pareri di singoli Membri, siano sottoposte al Sommo Pontefice e siano date in uso alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.

12. I documenti che siano stati approvati dalla maggior parte dei membri della Commissione Teologica Internazionale possono essere pubblicati, purché non ci siano difficoltà da parte della Sede Apostolica.

I testi che sono stati approvati soltanto genericamente possono essere pubblicati come opere personali dei Membri della Commissione Teologica Internazionale, ma non comportano assolutamente la responsabilità della stessa Commissione. Tale disposizione vale tanto più nel caso che si tratti di relazioni preparatorie o di pareri di esperti esterni. La diversità di queste qualifiche sia messa bene in evidenza nella presentazione dei testi.

13. I Membri della Commissione Teologica Internazionale, per quanto riguarda gli argomenti trattati dalla Commissione e tenendo conto della loro natura e importanza, conservino il religioso segreto, conformandosi alle norme vigenti circa il cosiddetto segreto professionale.

Le materie che riguardano la collaborazione con la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, sia collettivamente sia individualmente, secondo la natura delle cose, sono coperte dal segreto proprio di questa Congregazione, ossia segreto pontificio, secondo quanto prescritto dall'Istruzione riguardante questo Segreto (cfr. AAS 66 [1974] 89-92).

Tutto ciò che è stabilito con la presente Lettera «motu proprio» ordiniamo che sia stabile, ratificato ed entri in vigore con tutti gli effetti a partire dal 1 ottobre dell'anno in corso, nonostante qualsiasi cosa contraria anche degna di speciale menzione.

Dato a Roma, presso san Pietro, il 6 agosto 1982, festa della Trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo, anno quarto del mio Pontificato.

IOANNES PAULUS PP. II

Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
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13. I Membri della Commissione Teologica Internazionale, per quanto riguarda gli argomenti trattati dalla Commissione e tenendo conto della loro natura e importanza, conservino il religioso segreto, conformandosi alle norme vigenti circa il cosiddetto segreto professionale.



Le materie che riguardano la collaborazione con la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, sia collettivamente sia individualmente, secondo la natura delle cose, sono coperte dal segreto proprio di questa Congregazione, ossia segreto pontificio, secondo quanto prescritto dall'Istruzione riguardante questo Segreto (cfr. AAS 66 [1974] 89-92).

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AAS 66 [1974] 89-92).

Acta Pauli Pp. VI 89
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA
INSTRUCTIO
de secreto pontificio


Secreta continere quantum hominum naturae congruat, ex eo imprimis
patet quod, etsi multae res exterius agendae sunt, earum tamen
ortus et meditatio in intimo corde conduntur et nonnisi post maturam
cogitationem prudenter eae efferuntur.
Silere igitur, res quidem perdifficilis, perinde ac palam consideratoque
loqui ad perfectum hominem pertinent : tempus est enim tacendi
et tempus loquendi (cf. Ecole. 3, 7) et ille perfectus est vir, qui linguam
suam refrenare noverit (cf. lae. 3, 2).
Quod in ipsa contingit Ecclesia, quae est communitas credentium,
qui cum iis mandatum sit munus praedicandi et testificandi Evangelium
Christi (cf. Me. 16, 15; Act. 10, 42), tamen officio tenentur sacramentum
abscondendi verbaque conferendi in corde, ut opera Dei recte
lateque manifestentur, eiusque sermo currat et clarificetur (cf. i7
Thes. 3, 1).
Merito igitur iis, qui Populi Dei servitio destinantur, quaedam
secreto tegenda concreduntur, ea scilicet, quae revelata aut suo non
tempore modove revelata, Ecclesiae aedificationi obsunt vel publicum
bonum pessumdant vel" denique privatorum et communitatum
inviolabilia iura offendunt (cf. Instr. Communio et progressio, 121).
Haec omnia conscientiam semper obligant, et imprimis secretum
ob Paenitentiae sacramenti disciplinam severe servandum, ac deinde
secretum officii, vel secretum commissum, quod dicitur, praeter secretum
pontificium, de quo in hac Instructione est sermo. Etenim patet,
cum in publica re versemur, quae totius communitatis bonum tangit,
non a quovis privato, iuxta propriae conscientiae dictamen, sed ab
eo, qui curam communitatis legitime habet, statuendum esse quando
vel qua ratione et gravitate huiusmodi secretum imponendum sit.
Ii vero, qui tali secreto devinciuntur, non quasi exteriore lege se
astrictos esse censeant, sed potius propriae humanae dignitatis imperio
: honori nempe sibi ducant debita in publicum bonum servare
secreta.
Quod autem ad Curiam Romanam attinet, negotia, quae ab ea
90 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale
in universalis Ecclesiae servitium tractantur, communi secreto ex
officio obteguntur, cuius moralis obligatio vel ex superioris praescripto
vel ex rei natura et momento dimetienda est. At in quibusdam
rebus gravioris momenti peculiare urgetur secretum, quod
pontificium nuncupatur et gravi semper obligatione servandum est.
De secreto pontificio Instructionem edidit Secretaria Status
die XXIV mensis iunii anno MDCCCCLXVIII ; postquam vero quaestio
considerata est penes coetum Cardinalium moderatorum Dicasteriorum
Curiae Romanae, eiusdem Instructionis normas quasdam immutare
visum est, ut, materia et obligatione huius secreti accuratius
definita, eius observatio congruentius urgeretur.
Normae igitur sunt, quae sequuntur.
ART. I
Secreto pontificio comprehenduntur :
1) Praeparatio et compositio Documentorum Pontificiorum, pro
quibus eiusmodi secretum expressis verbis requiratur;
2) Notitiae ratione officii cognitae, respicientes res quae a Secretaria
Status vel a Consilio pro publicis Ecclesiae Negotiis aguntur,
quaeque sub secreto pontificio tractandae sunt;
3) Significationes et denuntiationes doctrinarum scriptorumque
typis editorum factae S. Congregationi pro Doctrina Fidei, nec non
earum examen, iussu eiusdem Dicasterii institutum ;
4) Denuntiationes extra iudicium acceptae circa delicta contra
fidem et contra mores, et circa delicta contra Paenitentiae sacramentum
patrata, nec non processus et decisio, quae ad hasce denuntiationes
pertinent, salvo semper iure eius, qui ad auctoritatem delatus est,
cognoscendae denuntiationis, si id necessarium ad propriam defensionem
fuerit. Denuntiantis autem nomen tunc tantum patefieri licebit,
cum auctoritati opportunum videatur ut denuntiatus et is, qui eum
denuntiaverit, simul compareant;
5) Relationes a Legatis Sanctae Sedis confectae circa res pertinentes
ad secretum pontificium;
6) Notitiae ratione officii cognitae, quae respiciunt ad creationem
Cardinalium ;
Acta Pauli Pp. VI 91
7) Notitiae ratione officii cognitae, quae attinent ad nominationem
Episcoporum, Administratorum Apostolicorum ceterorumque Ordinariorum
episcopali dignitate praeditorum, Vicariorum et Praefectorum
Apostolicorum, ac Legatorum Pontificiorum, itemque inquisitiones ad
has causas spectantes;
8) Notitiae ratione officii cognitae, quae respiciunt ad nominationem
Praelatorum Superiorum et Officialium maiorum Curiae Romanae
;
9) Quidquid attinet ad arcanas notas (vulgo : Cifrari) et ad scripta
arcanis notis exarata ;
10) Negotia vel causae, quae a Summo Pontifice, a Cardinali
alicui Dicasterio praeposito, et a Legatis Sanctae Sedis tam gravis
esse momenti censentur, ut secreti pontificii tutelam postulent.
ART. II
Obligatione servandi secreti pontificii tenentur :
1) Cardinales, Episcopi, Praelati Superiores, Officiales maiores
et minores, Consultores, Periti et ministri inferioris ordinis, ad quos
spectat pertractatio quaestionum, quae secreto pontificio subiciuntur;
2) Legati Sanctae Sedis eorumque ministri, qui praedictas quaestiones
tractant, nec non ii omnes, qui ab iisdem ad consulendum de
his causis vocantur;
3) Ii omnes, quibus in peculiaribus causis secretum pontificium
servandum imponitur;
4) Ii omnes, qui culpabiliter notitiam acceperint documentorum
et rerum, quae secreto pontificio subiciuntur, vel etiam, accepta sine
culpa huiusmodi notitia, certo sciant ea secreto pontificio adhuc contegi.
ART. III
1) Qui secreto pontificio adstringitur, ad illud servandum gravi semper
obligatione tenetur.
2) Si violatio ad forum externum delata fuerit, qui accusatur violationis
secreti iudicabitur a peculiari quadam Commissione, quae constituetur
e Cardinali Dicasterio competenti Praeposito, vel, si is desit, ex
92 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale
Officii moderatore ad quem spectat; haec Commissio congruas poenas
irrogabit, pro gravitate delicti eiusve damni.
3) Si is, qui secretum violavit, Romanae Curiae operam praestat, in
poenas incurrit in Ordinatione Generali statutas.1
ART. IV
Qui ad secretum pontificium ratione muneris admittuntur, iusiurandum
dare debent iuxta formulam, quae sequitur :
Ego . . .
constitutus coram . . .
tactis per me sacrosanctis Dei Evangeliis, promitto me fideliter (( secretum
pontificium)) servaturum esse in causis et in negotiis quae sub
eodem secreto sunt tractanda,2 adeo ut nullo modo, sub quovis praetextu,
sive maioris boni, sive urgentissimae et gravissimae causae,
secretum praefatum mihi violare liceat.
Secretum, ut supra, me servaturum esse promitto etiam causis et
negotiis finitis, pro quibus tale secretum expresse imponatur. Quod
si in aliquo casu me dubitare contingat de praefati secreti obligatione,
in favorem eiusdem secreti interpretabor.
Item scio huiusmodi secreti transgressorem peccatum grave committere.
Sic me Deus adiuvet, et haec Sancta eius Evangelia, quae propriis
manibus tango.
Hanc Instructionem PAULUS V I , Summus Pontifex, in
Audientia infrascripto concessa die iv mensis Februarii, anno
MDCCCCLXXIV, approbavit et publici iuris fieri iussit, ea
lege ut a die xiv mensis Martii eiusdem anni vigeret, contrariis
quibuslibet non obstantibus.
IOANNES Card. VILLOT
Secretarius Status
1 Cf. Ibid. art. 39, § 2, art. 61, n. 5 et art. 65, § 1, n. 3.
2 Pro iis, qui ad secretum pontificium admittuntur in aliqua peculiari causa:
servaturum esse in causa mihi commissa.



AAS 66 [1974] 89-92).


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(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
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