ATTENZIONE: COSTITUZIONE APOSTOLICA ANGLICANORUM COETIBUS e aggiornamenti

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Caterina63
00martedì 10 novembre 2009 09:49

BENEDETTO XVI

COSTITUZIONE APOSTOLICA

ANGLICANORUM COETIBUS

CIRCA L'ISTITUZIONE DI ORDINARIATI PERSONALI PER ANGLICANI
CHE ENTRANO NELLA PIENA COMUNIONE
CON LA CHIESA CATTOLICA

 

In questi ultimi tempi lo Spirito Santo ha spinto gruppi anglicani a chiedere più volte e insistentemente di essere ricevuti, anche corporativamente, nella piena comunione cattolica e questa Sede Apostolica ha benevolmente accolto la loro richiesta. Il Successore di Pietro infatti, che dal Signore Gesù ha il mandato di garantire l’unità dell’episcopato e di presiedere e tutelare la comunione universale di tutte le Chiese [1], non può non predisporre i mezzi perché tale santo desiderio possa essere realizzato.

La Chiesa, popolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo [2], è stata infatti istituita da Nostro Signore Gesù Cristo come “il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano ”[3]. Ogni divisione fra i battezzati in Gesù Cristo è una ferita a ciò che la Chiesa è e a ciò per cui la Chiesa esiste; infatti “non solo si oppone apertamente alla volontà di Cristo, ma è anche di scandalo al mondo e danneggia la più santa delle cause: la predicazione del Vangelo ad ogni creatura” [4]. Proprio per questo, prima di spargere il suo sangue per la salvezza del mondo, il Signore Gesù ha pregato il Padre per l’unità dei suoi discepoli [5].

È lo Spirito Santo, principio di unità, che costituisce la Chiesa come comunione [6]. Egli è il principio dell’unità dei fedeli nell’insegnamento degli Apostoli, nella frazione del pane e nella preghiera [7]. Tuttavia la Chiesa, per analogia al mistero del Verbo incarnato, non è solo una comunione invisibile, spirituale, ma anche visibile [8]; infatti, “la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino ”[9]. La comunione dei battezzati nell’insegnamento degli Apostoli e nella frazione del pane eucaristico si manifesta visibilmente nei vincoli della professione dell’integrità della fede, della celebrazione di tutti i sacramenti istituiti da Cristo e del governo del Collegio dei Vescovi uniti con il proprio capo, il Romano Pontefice [10].

L’unica Chiesa di Cristo infatti, che nel Simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica, “sussiste nella Chiesa Cattolica governata dal successore di Pietro, e dai Vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità cattolica” [11].

Alla luce di tali principi ecclesiologici, con questa Costituzione Apostolica si provvede ad una normativa generale che regoli l’istituzione e la vita di Ordinariati Personali per quei fedeli anglicani che desiderano entrare corporativamente in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Tale normativa è integrata da Norme Complementari emanate dalla Sede Apostolica.

I. § 1. Gli Ordinariati Personali per Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica vengono eretti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede all’interno dei confini territoriali di una determinata Conferenza Episcopale, dopo aver consultato la Conferenza stessa.

§ 2. Nel territorio di una Conferenza dei Vescovi, uno o più Ordinariati possono essere eretti, a seconda delle necessità.

§ 3. CiascunOrdinariato ipso iure gode di personalità giuridica pubblica; è giuridicamente assimilato ad una diocesi [12].

§ 4. L’Ordinariato è formato da fedeli laici, chierici e membri d’Istituti di Vita Consacrata o di Società di Vita Apostolica, originariamente appartenenti alla Comunione Anglicana e ora in piena comunione con la Chiesa Cattolica, oppure che ricevono i Sacramenti dell’Iniziazione nella giurisdizione dell’Ordinariato stesso.

§ 5. Il Catechismo della Chiesa Cattolica è l’espressione autentica della fede cattolica professata dai membri dell’Ordinariato.

II. L’Ordinariato Personale è retto dalle norme del diritto universale e dalla presente Costituzione Apostolica ed è soggetto alla Congregazione per la Dottrina della Fede e agli altri Dicasteri della Curia Romana secondo le loro competenze. Per esso valgono anche le suddette Norme Complementari ed altre eventuali Norme specifiche date per ciascun Ordinariato.

III. Senza escludere le celebrazioni liturgiche secondo il Rito Romano, l’Ordinariato ha la facoltà di celebrare l’Eucaristia e gli altri Sacramenti, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede, in modo da mantenere vive all’interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione Anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere.

IV. Un Ordinariato Personale è affidato alla cura pastorale di un Ordinario nominato dal Romano Pontefice.

V. La potestà (potestas) dell’Ordinario è:

a. ordinaria: annessa per il diritto stesso all’ufficio conferitogli dal Romano Pontefice, per il foro interno e per il foro esterno;

b. vicaria: esercitata in nome del Romano Pontefice;

c. personale: esercitata su tutti coloro che appartengono all’Ordinariato.

Essa è esercitata in modo congiunto con quella del Vescovo diocesano locale nei casi previsti dalle Norme Complementari.

VI. § 1. Coloro che hanno esercitato il ministero di diaconi, presbiteri o vescovi anglicani, che rispondono ai requisiti stabiliti dal diritto canonico[13] e non sono impediti da irregolarità o altri impedimenti [14], possono essere accettati dall’Ordinario come candidati ai Sacri Ordini nella Chiesa Cattolica. Per i ministri coniugati devono essere osservate le norme dell’Enciclica di Paolo VI Sacerdotalis coelibatus, n. 42 [15] e della Dichiarazione In June [16]. I ministri non coniugati debbono sottostare alla norma del celibato clericale secondo il can. 277, §1.

§ 2. L’Ordinario, in piena osservanza della disciplina sul celibato clericale nella Chiesa Latina, pro regula ammetterà all’ordine del presbiterato solo uomini celibi. Potrà rivolgere petizione al Romano Pontefice, in deroga al can. 277, § 1, di ammettere caso per caso all’Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, secondo i criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede.

§ 3. L’incardinazione dei chierici sarà regolata secondo le norme del diritto canonico.

§ 4. I presbiteri incardinati in un Ordinariato, che costituiscono il suo presbiterio, debbono anche coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della Diocesi nel cui territorio svolgono il loro ministero; essi dovranno favorire iniziative e attività pastorali e caritative congiunte, che potranno essere oggetto di convenzioni stipulate tra l’Ordinario e il Vescovo diocesano locale.

§ 5. I candidati agli Ordini Sacri in un Ordinariato saranno formati insieme agli altri seminaristi, specialmente negli ambiti dottrinale e pastorale. Per tener conto delle particolari necessità dei seminaristi dell’Ordinariato e della loro formazione nel patrimonio anglicano, l’Ordinario può stabilire programmi da svolgere nel seminario o anche erigere case di formazione, connesse con già esistenti facoltà di teologia cattoliche.

VII. L’Ordinario, con l’approvazione della Santa Sede, può erigere nuovi Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica e promuoverne i membri agli Ordini Sacri, secondo le norme del diritto canonico. Istituti di Vita Consacrata provenienti dall’Anglicanesimo e ora in piena comunione con la Chiesa Cattolica per mutuo consenso possono essere sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario.

VIII. § 1. L’Ordinario, a norma del diritto, dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano del luogo, può, con il consenso della Santa Sede, erigere parrocchie personali, per la cura pastorale dei fedeli appartenenti all’Ordinariato.

§ 2. I parroci dell’Ordinariato godono di tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi previsti nel Codice di Diritto Canonico, che, nei casi stabiliti nelle Norme Complementari, sono esercitati in mutuo aiuto pastorale con i parroci della Diocesi nel cui territorio si trova la parrocchia personale dell’Ordinariato.

IX. Sia i fedeli laici che gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che provengono dall’Anglicanesimo e desiderano far parte dell’Ordinariato Personale, devono manifestare questa volontà per iscritto.

X. § 1. L’Ordinario nel suo governo è assistito da un Consiglio di governo regolato da Statuti approvati dall’Ordinario e confermati dalla Santa Sede [17].

§ 2. Il Consiglio di governo, presieduto dall’Ordinario, è composto di almeno sei sacerdoti ed esercita le funzioni stabilite nel Codice di Diritto Canonico per il Consiglio Presbiterale e il Collegio dei Consultori e quelle specificate nelle Norme Complementari.

§ 3. L’Ordinario deve costituire un Consiglio per gli affari economici a norma del Codice di Diritto Canonico e con i compiti da questo stabiliti [18].

§ 4. Per favorire la consultazione dei fedeli nell’Ordinariato deve essere costituito un Consiglio Pastorale [19].

XI. L’Ordinario ogni cinque anni si deve recare a Roma per la visita ad limina Apostolorum e tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, in rapporto anche con la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, deve presentare al Romano Pontefice una relazione sullo stato dell’Ordinariato.

XII. Per le cause giudiziali il tribunale competente è quello della Diocesi in cui una delle parti ha il domicilio, a meno che l’Ordinariato non abbia costituito un suo tribunale, nel qual caso il tribunale d’appello sarà quello designato dall’Ordinariato e approvato dalla Santa Sede. Nell’uno e nell’altro caso si terrà conto dei diversi titoli di competenza stabiliti dal Codice di Diritto Canonico [20].

XIII. Il Decreto che erigeràun Ordinariato determinerà il luogo della sede dell’Ordinariato stesso e, se lo si ritiene opportuno, anche quale sarà la sua chiesa principale.

Vogliamo che queste nostre disposizioni e norme siano valide ed efficaci ora e in futuro, nonostante, se fosse necessario, le Costituzioni e le Ordinanze apostoliche emanate dai nostri predecessori, e ogni altra prescrizione anche degna di particolare menzione o deroga.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 4 novembre 2009, Memoria di San Carlo Borromeo.

 
BENEDICTUS PP. XVI
 


[1] Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23;Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio, 12; 13.

[2] Cf. Cost. dogm. Lumen gentium, 4; Decr. Unitatis redintegratio, 2.

[3] Cost. dogm. Lumen gentium 1.

[4] Decr. Unitatis redintegratio, 1.

[5] Cf. Gv 17,20-21; Decr. Unitatis redintegratio, 2.

[6] Cf. Cost. dogm. Lumen gentium, 13.

[7] Cf. Ibidem; At 2,42.

[8] Cf. Cost. dogm. Lumen gentium, 8; Lett. Communionis notio, 4.

[9] Cost. dogm. Lumen gentium,8.

[10] Cf. CIC, can. 205; Cost. dogm. Lumen gentium, 13; 14; 21; 22; Decr. Unitatis redintegratio, 2; 3; 4; 15; 20; Decr. Christus Dominus, 4; Decr. Ad gentes, 22.

[11] Cost. dogm. Lumen gentium, 8; Decr. Unitatis redintegratio, 1; 3; 4; Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Dominus Iesus, 16.

[12] Cf. Giovanni Paulo II, Cost. Ap. Spirituali militum curae, 21 aprile 1986, I § 1.

[13] Cf. CIC, cann. 1026-1032.

[14] Cf. CIC, cann. 1040-1049.

[15] Cf. AAS 59 (1967) 674.

[16] Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione del 1° aprile 1981, in Enchiridion Vaticanum 7, 1213.

[17] Cf. CIC, cann. 495-502.

[18] Cf. CIC, cann. 492-494.

[19] Cf. CIC, can. 511.

[20] Cf. CIC, cann. 1410-1414 e 1673.



CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Norme Complementari
alla Costituzione Apostolica
Anglicanorum coetibus

 

 

Dipendenza dalla Santa Sede

Articolo 1

Ciascun Ordinariato dipende dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e mantiene stretti rapporti con gli altri Dicasteri Romani a seconda della loro competenza.

 

Rapporti con le Conferenze Episcopali e i Vescovi diocesani

Articolo 2

§ 1. L’Ordinario segue le direttive della Conferenza Episcopale nazionale in quanto compatibili con le norme contenute nella Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus.

§ 2. L’Ordinario è membro della rispettiva Conferenza Episcopale.

Articolo 3

L’Ordinario, nell’esercizio del suo ufficio, deve mantenere stretti legami di comunione con il Vescovo della Diocesi in cui l’Ordinariato è presente per coordinare la sua azione pastorale con il piano pastorale della Diocesi.

 

L’Ordinario

Articolo 4

§ 1. L’Ordinario può essere un vescovo o un presbitero nominato dal Romano Pontefice ad nutum Sanctae Sedis, in base ad una terna presentata dal Consiglio di governo. Per lui si applicano i cann. 383-388, 392-394 e 396-398 del Codice di Diritto Canonico.

§ 2. L’Ordinario ha la facoltà di incardinare nell’Ordinariato i ministri anglicani entrati nella piena comunione con la Chiesa Cattolica e i candidati appartenenti all’Ordinariato da lui promossi agli Ordini Sacri.

§ 3. Sentita la Conferenza Episcopale e ottenuto il consenso del Consiglio di governo e l’approvazione della Santa Sede, l’Ordinario, se ne vede la necessità, può erigere decanati territoriali, sotto la guida di un delegato dell’Ordinario e comprendenti i fedeli di più parrocchie personali.

I fedeli dell’Ordinariato

Articolo 5

§ 1. I fedeli laici provenienti dall’Anglicanesimo che desiderano appartenere all’Ordinariato, dopo aver fatto la Professione di fede e, tenuto conto del can. 845, aver ricevuto i Sacramenti dell’Iniziazione, debbono essere iscritti in un apposito registro dell’Ordinariato. Coloro che hanno ricevuto tutti i Sacramenti dell’Iniziazione fuori dall’Ordinariato non possono ordinariamente essere ammessi come membri, a meno che siano congiunti di una famiglia appartenente all’Ordinariato. 

§ 2. Coloro che sono stati battezzati nella Chiesa Cattolica, ma non hanno ricevuto gli altri Sacramenti dell’Iniziazione, e poi, tramite la missione evangelizzatrice dell’Ordinariato, riprendono la prassi della fede, possono essere ammessi come membri dell’Ordinariato e ricevere il Sacramento della Cresima o il Sacramento della Eucaristia oppure entrambi. 

§ 3. I fedeli laici e i membri degli Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica, quando collaborano in attività pastorali o caritative, diocesane o parrocchiali, dipendono dal Vescovo diocesano o dal parroco del luogo, per cui in questo caso la potestà di questi ultimi è esercitata in modo congiunto con quella dell’Ordinario e del parroco dell’Ordinariato.

 

Il clero

Articolo 6

§ 1. L’Ordinario, per ammettere candidati agli Ordini Sacri deve ottenere il consenso del Consiglio di governo. In considerazione della tradizione ed esperienza ecclesiale anglicana, l’Ordinario può presentare al Santo Padre la richiesta di ammissione di uomini sposati all’ordinazione presbiterale nell’Ordinariato, dopo un processo di discernimento basato su criteri oggettivi e le necessità dell’Ordinariato. Tali criteri oggettivi sono determinati dall’Ordinario, dopo aver consultato la Conferenza Episcopale locale, e debbono essere approvati dalla Santa Sede.

§ 2. Coloro che erano stati ordinati nella Chiesa Cattolica e in seguito hanno aderito alla Comunione Anglicana, non possono essere ammessi all’esercizio del ministero sacro nell’Ordinariato. I chierici anglicani che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari non possono essere ammessi agli Ordini Sacri nell’Ordinariato.

§ 3. I presbiteri incardinati nell’Ordinariato ricevono le necessarie facoltà dall’Ordinario.

Articolo 7

§ 1 L’Ordinario deve assicurare un’adeguata remunerazione ai chierici incardinati nell’Ordinariato e provvedere alla previdenza sociale per sovvenire alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o vecchiaia.

§ 2. L’Ordinario potrà convenire con la Conferenza Episcopale eventuali risorse o fondi disponibili per il sostentamento del clero dell’Ordinariato.

§ 3. In caso di necessità, i presbiteri, con il permesso dell’Ordinario, potranno esercitare una professione secolare, compatibile con l’esercizio del ministero sacerdotale (cf. CIC, can. 286).

Articolo 8

§ 1. I presbiteri, pur costituendo il presbiterio dell’Ordinariato, possono essere eletti membri del Consiglio Presbiterale della Diocesi nel cui territorio esercitano la cura pastorale dei fedeli dell’Ordinariato (cf. CIC, can. 498, § 2).

§ 2. I presbiteri e i diaconi incardinati nell’Ordinariato possono essere, secondo il modo determinato dal Vescovo diocesano, membri del Consiglio Pastorale della Diocesi nel cui territorio esercitano il loro ministero (cf. CIC, can. 512, § 1).

Articolo 9

§ 1. I chierici incardinati nell’Ordinariato devono essere disponibili a prestare aiuto alla Diocesi in cui hanno il domicilio o il quasi-domicilio, dovunque sia ritenuto opportuno per la cura pastorale dei fedeli. In questo caso dipendono dal Vescovo diocesano per quello che riguarda l’incarico pastorale o l’ufficio che ricevono.

§ 2. Dove e quando sia ritenuto opportuno, i chierici incardinati in una Diocesi o in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita Apostolica, col consenso scritto rispettivamente del loro Vescovo diocesano o del loro Superiore, possono collaborare alla cura pastorale dell’Ordinariato. In questo caso dipendono dall’Ordinario per quello che riguarda l’incarico pastorale o l’ufficio che ricevono.

§ 3. Nei casi previsti nei paragrafi precedenti deve intervenire una convenzione scritta tra l’Ordinario e il Vescovo diocesano o il Superiore dell’Istituto di Vita Consacrata o il Moderatore della Società di Vita Apostolica, in cui siano chiaramente stabiliti i termini della collaborazione e tutto ciò che riguarda il sostentamento.

Articolo 10

§ 1. La formazione del clero dell’Ordinariato deve raggiungere due obiettivi: 1) una formazione congiunta con i seminaristi diocesani secondo le circostanze locali; 2) una formazione, in piena armonia con la tradizione cattolica, in quegli aspetti del patrimonio anglicano di particolare valore.

§ 2. I candidati al sacerdozio riceveranno la loro formazione teologica con gli altri seminaristi in un seminario o in una facoltà teologica, sulla base di un accordo intervenuto tra l’Ordinario e il Vescovo diocesano o i Vescovi interessati. I candidati possono ricevere una particolare formazione sacerdotale secondo un programma specifico nello stesso seminario o in una casa di formazione appositamente eretta, col consenso del Consiglio di governo, per la trasmissione del patrimonio anglicano.

§ 3. L’Ordinariato deve avere una sua Ratio institutionis sacerdotalis, approvata dalla Santa Sede; ogni casa di formazione dovrà redigere un proprio Regolamento, approvato dall’Ordinario (cf. CIC, can. 242, §1).

§ 4. L’Ordinario può accettare come seminaristi solo i fedeli che fanno parte di una parrocchia personale dell’Ordinariato o coloro che provengono dall’Anglicanesimo e hanno ristabilito la piena comunione con la Chiesa Cattolica.

§ 5. L’Ordinariato cura la formazione permanente dei suoi chierici, partecipando anche a quanto predispongono a questo scopo a livello locale la Conferenza Episcopale e il Vescovo diocesano.

 

I Vescovi già anglicani

Articolo 11

§ 1. Un Vescovo già anglicano e coniugato è eleggibile per essere nominato Ordinario. In tal caso è ordinato presbitero nella Chiesa cattolica ed esercita nell’Ordinariato il ministero pastorale e sacramentale con piena autorità giurisdizionale.

§ 2. Un Vescovo già anglicano che appartiene all’Ordinariato può essere chiamato ad assistere l’Ordinario nell’amministrazione dell’Ordinariato.

§ 3. Un Vescovo già anglicano che appartiene all’Ordinariato può essere invitato a partecipare agli incontri della Conferenza dei Vescovi del rispettivo territorio, nello stesso modo di un vescovo emerito.

§ 4. Un Vescovo già anglicano che appartiene all’Ordinariato e che non è stato ordinato vescovo nella Chiesa Cattolica, può chiedere alla Santa Sede il permesso di usare le insegne episcopali.

 

Il Consiglio di governo

Articolo 12

§ 1. Il Consiglio di governo, in accordo con gli Statuti approvati dall’Ordinario, ha i diritti e le competenze che secondo il Codice di Diritto Canonico sono propri del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori.

§ 2. Oltre tali competenze, l’Ordinario ha bisogno del consenso del Consiglio di governo per:

a. ammettere un candidato agli Ordini Sacri;
b. erigere o sopprimere una parrocchia personale;
c. erigere o sopprimere una casa di formazione;
d. approvare un programma formativo.

§ 3. L’Ordinario deve inoltre sentire il parere del Consiglio di governo circa gli indirizzi pastorali dell’Ordinariato e i principi ispiratori della formazione dei chierici.

§ 4. Il Consiglio di governo ha voto deliberativo:

a. per formare la terna di nomi da inviare alla Santa Sede per la nomina dell’Ordinario;
b. nell’elaborare le proposte di cambiamento delle Norme Complementari dell’Ordinariato da presentare alla Santa Sede;
c. nella redazione degli Statuti del Consiglio di governo, degli Statuti del Consiglio Pastorale e del Regolamento delle case di formazione.

§ 5. Il Consiglio di governo è composto secondo gli Statuti del Consiglio. La metà dei membri è eletta dai presbiteri dell’Ordinariato.

 

Il Consiglio Pastorale

Articolo 13

§ 1. Il Consiglio Pastorale, istituito dall’Ordinario, esprime il suo parere circa l’attività pastorale dell’Ordinariato.

§ 2. Il Consiglio Pastorale, presieduto dall’Ordinario, è retto dagli Statuti approvati dall’Ordinario.

 

Le parrocchie personali

Articolo 14

§ 1. Il parroco può essere assistito nella cura pastorale della parrocchia da un vicario parrocchiale, nominato dall’Ordinario; nella parrocchia dev’essere costituito un Consiglio pastorale e un Consiglio per gli affari economici.

§ 2. Se non c’è un vicario, in caso di assenza, d’impedimento o di morte del parroco, il parroco del territorio in cui si trova la chiesa della parrocchia personale, può esercitare, se necessario, le sue facoltà di parroco in modo suppletivo.

§ 3. Per la cura pastorale dei fedeli che si trovano nel territorio di Diocesi in cui non è stata eretta una parrocchia personale, sentito il parere del Vescovo diocesano, l’Ordinario può provvedere con una quasi-parrocchia (cf. CIC, can. 516, § 1).

 

Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato le presenti Norme Complementari alla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, decise dalla Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato le pubblicazione.

 

Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 4 novembre 2009, Memoria di San Carlo Borromeo.

 

William Card. Levada
Prefetto

X Luis. F. Ladaria, S.I.
Arcivescovo tit. di Thibica
Segretario





Caterina63
00martedì 10 novembre 2009 09:53
IL SIGNIFICATO DELLA COSTITUZIONE APOSTOLICA ANGLICANORUM COETIBUS (P. GIANFRANCO GHIRLANDA, S.I., RETTORE MAGNIFICO DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA)

La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus del 4 novembre 2009, offre una normativa essenziale che regola l’istituzione e la vita di Ordinariati Personali per quei fedeli anglicani che desiderino entrare corporativamente o singolarmente in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Con essa, come viene espresso nel Proemio, il Santo Padre Benedetto XVI, come Pastore Supremo di tutta la Chiesa e garante, per mandato di Cristo, dell’unità dell’episcopato e della comunione universale di tutte le Chiese, manifesta la sua paterna sollecitudine verso quei fedeli anglicani, laici, chierici e membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica, che hanno ripetutamente chiesto alla Sede Apostolica di essere ricevuti nella piena comunione cattolica.

Il Proemio ci dà la ratio legis, mettendo in risalto alcuni elementi che conviene richiamare:

- la Chiesa, nella sua unità e diversità, ha come modello la Santissima Trinità, ed è stata istituita come "il sacramento, ossia il segno e lo strumento, dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano" (Lumen gentium, 1) per cui ogni divisione fra i battezzati è una ferita a ciò che la Chiesa è e a ciò per cui la Chiesa esiste ed è quindi uno scandalo, perché contraddice la preghiera di Gesù prima della Sua passione e morte (cf. Gv 17,20-21);

- la comunione ecclesiale, costituita dallo Spirito Santo, che è il principio di unità della Chiesa, per analogia al mistero del Verbo incarnato è allo stesso tempo spirituale, invisibile e visibile, gerarchicamente organizzata; quindi la comunione fra i battezzati per essere piena non può che manifestarsi "visibilmente nei vincoli della professione dell’integrità della fede, della celebrazione di tutti i sacramenti istituiti da Cristo e del governo del Collegio dei Vescovi uniti con il proprio capo, il Romano Pontefice";

- sebbene l’unica Chiesa di Cristo sussista nella Chiesa Cattolica governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui, tuttavia fuori del suo organismo visibile, quindi nelle Chiese e nelle Comunità cristiane separate, si trovano parecchi elementi di santificazione e di verità che, per il fatto di essere doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità cattolica.

Quei fedeli anglicani che hanno chiesto di entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica, sotto l’azione dello Spirito Santo, sono stati spinti verso la ricostituzione dell’unità dagli elementi propri della Chiesa di Cristo che sono stati sempre presenti nella loro vita cristiana personale e comunitaria.

Per questo la promulgazione della Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus da parte del Santo Padre e ciò che ne seguirà segnano un tempo di azione dello Spirito.

Il mezzo giuridico che il Santo Padre ha preordinato per ricevere nella piena comunione cattolica dei fedeli anglicani è quello dell’erezione di Ordinariati Personali (I § 1).

La competenza dell’erezione è data alla Congregazione per la Dottrina della Fede, per il fatto che quest’ultima lungo tutto l’iter che ha portato alla Costituzione Apostolica ha dovuto affrontare questioni di carattere dottrinale e questioni dello stesso carattere si presenteranno anche al momento dell’erezione dei singoli Ordinariati e della piena incorporazione di gruppi di fedeli anglicani nella piena comunione cattolica, attraverso gli Ordinariati che verranno eretti. Tuttavia, per singoli atti, ogni Ordinariato è soggetto non solo alla Congregazione per la Dottrina della Fede, ma anche agli altri Dicasteri della Curia Romana secondo le loro competenze (Cost. Ap. II), per esempio: per le associazioni di fedeli, al Pontificio Consiglio per i Laici; per la formazione dei chierici e la loro vita, alla Congregazione per il Clero; per le varie forme di vita consacrata, alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, ecc. Solo per quello che riguarda la visita ad limina Apostolorum, a cui l’Ordinario è tenuto ogni cinque anni, oltre la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Costituzione Apostolica menziona espressamente la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (Cost. Ap. XI).

Con la previsione dell’erezione di Ordinariati Personali per Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica, la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus non viene a creare una nuova figura nell’ordinamento canonico vigente, ma applica la figura dell’Ordinariato Personale, già prevista per la cura pastorale dei militari dalla Costituzione Apostolica Spirituali militum cura, data da Giovanni Paolo II il 21 aprile 1986. È evidente che essendo diversa la finalità degli Ordinariati Militari e quella degli Ordinariati Personali per i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo, pur essendovi delle analogie tra i due tipi di Ordinariati Personali, tuttavia vi sono anche differenze significative. Ci muoviamo nell’ambito di figure che sono dalla Chiesa create per far fronte a varie situazioni particolari che eccedono dall’ordinarietà della vita e delle necessità dei fedeli. La sollecitudine pastorale della Chiesa e l’elasticità del suo ordinamento canonico permettono di configurare circoscrizioni che siano le più adatte a venire incontro a tali necessità per il bene spirituale dei fedeli, purché esse non contraddicano i principi che fondano l’ecclesiologia cattolica.

Come gli Ordinariati Militari non sono previsti espressamente nel Codice di Diritto Canonico così non lo sono gli Ordinariati Personali per gli Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica. Tuttavia, come gli Ordinariati Militari nella Costituzione Apostolica Spirituali militum curae sono considerati peculiari circoscrizioni ecclesiastiche e vengono giuridicamente assimilati alle diocesi (Cost. Ap. I § 1), così anche gli Ordinariati Personali per i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo nella Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus sono giuridicamente assimilati alle diocesi (Cost. Ap. I § 3).

Tali Ordinariati Personali non si possono considerare una Chiesa particolare rituale, in quanto la tradizione liturgica, spirituale e pastorale anglicana viene a configurarsi piuttosto come una particolarità all’interno della Chiesa Latina; inoltre scegliere la figura giuridica di una Chiesa rituale avrebbe potuto creare problemi ecumenici. Neppure possono essere considerati Prelature personali, in quanto, secondo il can. 294 le Prelature personali sono formate da presbiteri e diaconi del clero secolare, mentre i laici, secondo il can. 296, possono semplicemente dedicarsi alle opere apostoliche di esse mediante convenzioni; i membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica nei canoni riguardanti le Prelature personali non vengono neanche menzionati.

Gli Ordinariati per i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo sono, allora, circoscrizioni personali, in quanto la giurisdizione dell’Ordinario, e di conseguenza dei parroci, non è circoscritta da un territorio all’interno di una Conferenza Episcopale come una Chiesa particolare territoriale, ma è esercitata "su tutti coloro che appartengono all’Ordinariato" (Cost. Ap. V). Inoltre, nel territorio di una stessa Conferenza Episcopale, a seconda delle necessità, possono essere eretti anche più Ordinariati Personali (Cost. Ap. I § 2).

Dalla lettura della Costituzione Apostolica e delle Norme Complementari emanate dalla Sede Apostolica si percepisce chiaramente l’intento, con la previsione di erezione di Ordinariati Personali, di comporre due esigenze: da una parte quella di "mantenere vive all’interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione Anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere" (Cost. Ap. III); dall’altra quella di una piena integrazione di gruppi di fedeli o di singoli, già appartenenti all’Anglicanesimo, nella vita della Chiesa Cattolica.

L’arricchimento è reciproco: i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo, entrando nella piena comunione cattolica, ricevono la ricchezza della tradizione spirituale, liturgica e pastorale della Chiesa Latina Romana, per integrarla con la loro tradizione, di cui viene ad arricchirsi la stessa Chiesa Latina Romana. D’altra parte proprio tale tradizione anglicana, che viene ricevuta nella sua autenticità nella Chiesa Latina Romana, nell’Anglicanesimo ha costituito uno di quei doni della Chiesa di Cristo che hanno spinto tali fedeli verso l’unità cattolica.

Si tratta, allora, di un provvedimento che va al di là della Pastoral Provision adottata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e approvata da Giovanni Paolo II il 20 giugno 1980. Infatti, mentre la Pastoral Provision prevedeva che i fedeli provenienti dall’Anglicanesimo appartenessero alla diocesi in cui avessero il domicilio, pur essendo oggetto di una particolare cura pastorale da parte del Vescovo diocesano, la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus prevede che fanno parte dell’Ordinariato Personale, non della diocesi in cui stabiliscono il loro domicilio, fedeli di ogni stato di vita (laici, chierici, membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica), provenienti, come singoli o in gruppi, dall’Anglicanesimo o che ricevono i sacramenti dell’iniziazione nell’Ordinariato stesso (Cost. Ap. I § 4).

I chierici sono ascritti all’Ordinariato Personale tramite l’incardinazione, regolata secondo il Codice di Diritto Canonico (Cost. Ap. VI § 3), mentre i laici e gli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, provenienti dall’Anglicanesimo, debbono manifestare per iscritto la volontà di entrare a far parte dell’Ordinariato (Cost. Ap. IX). Le Norme Complementari (= NC) prevedono che tali laici e Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica siano iscritti in un apposito registro dell’Ordinariato (Art. 5 § 1). Infatti, mentre si fa parte di una Chiesa particolare territoriale per il fatto del domicilio o quasi domicilio, si fa parte dell’Ordinariato Personale sulla base del fatto oggettivo della precedente appartenenza all’Anglicanesimo oppure perché si è venuti alla fede cattolica tramite l’Ordinariato. Possiamo dire che l’iscrizione nel registro sostituisce il fatto del domicilio o quasi domicilio che in relazione all’appartenenza ad una struttura di carattere personale è irrilevante.

La Costituzione Apostolica in questo momento vuole innanzitutto provvedere al ristabilimento della piena comunione in un qualche modo "corporativa", da parte di gruppi che comprendono vari stati di vita. Gli Ordinariati Personali per tali gruppi sono sembrati le strutture canoniche più adatte a proteggere e alimentare la tradizione spirituale, liturgica e pastorale sviluppatasi nell’Anglicanesimo e che la Chiesa Cattolica riconosce come autentica. Ciò non esclude che possano far parte di un Ordinariato Personale anche singoli fedeli provenenti dall’Anglicanesimo o singoli fedeli che giungono alla fede cattolica attraverso l’attività pastorale e missionaria dell’Ordinariato Personale e che in esso ricevono i sacramenti dell’iniziazione. La Pastoral Provision non è sembrata un mezzo adatto per la nuova situazione cui la Sede Apostolica è stata sollecitata a rispondere.

L’Ordinario che ha la cura pastorale dei fedeli che fanno parte dell’Ordinariato Personale, esercita infatti una potestà ordinaria vicaria in nome del Romano Pontefice (Cost. Ap. V.b), e quindi, godendo di una sua giusta autonomia rispetto alla giurisdizione dei Vescovi diocesani in cui i fedeli dell’Ordinariato hanno il domicilio, può meglio garantire che sia evitata un’assimilazione di tali fedeli nelle diocesi in un modo tale da perdere la ricchezza della loro tradizione anglicana, apportando un impoverimento a tutta la Chiesa. D’altra parte l’Ordinario, nell’esercizio della sua potestà vicaria, deve anche garantire l’integrazione piena dell’Ordinariato nella vita della Chiesa Cattolica, evitando che esso si trasformi in una "chiesuola" al suo interno.

La tutela e l’alimento della tradizione anglicana sono assicurati:

a) dalla concessione all’Ordinariato della facoltà di celebrare l’Eucaristia e gli altri Sacramenti, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede, senza però escludere che le celebrazioni liturgiche avvengano secondo il Rito Romano (Cost. Ap. III);

b) dal fatto che l’Ordinario, per la formazione dei seminaristi dell’Ordinariato che vivono in un seminario diocesano, può stabilire programmi specifici oppure erigere una casa di formazione per loro (Cost. Ap. VI § 5; NC Art. 10 § 2); i seminaristi debbono provenire da una parrocchia personale dell’Ordinariato o comunque dall’Anglicanesimo (NC Art. 10 § 4);

c) dalla concessione che coloro che erano ministri coniugati nell’Anglicanesimo, anche vescovi, possono essere ordinati nel grado del presbiterato, a norma dell’Enciclica di Paolo VI Sacerdotalis coelibatus, n. 42 e della Dichiarazione In June, cioè rimanendo nello stato matrimoniale (Cost. Ap. VI § 1);

d) dalla possibilità, dopo un processo di discernimento basato su criteri oggettivi e le necessità dell’Ordinariato (NC Art. 6 § 1), di chiedere al Romano Pontefice di ammettere caso per caso all’Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, in deroga al CIC can. 277, §1, sebbene la regola sia che vengono ammessi all’ordine del presbiterato solo uomini celibi (Cost. Ap. VI § 2);

e) dall’erezione di parrocchie personali da parte dell’Ordinario, dopo aver sentito il parere del Vescovo diocesano del luogo e ottenuto il consenso della Santa Sede (Cost. Ap. VIII § 1);

f) dalla possibilità di ricevere Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica provenienti dall’Anglicanesimo e di erigerne di nuovi (Cost. Ap. VII);

g) dal fatto che, per il rispetto della tradizione sinodale dell’Anglicanesimo: 1) l’Ordinario è nominato dal Romano Pontefice, sulla base di una terna di nomi presentata dal Consiglio di Governo (NC Art. 4 § 1); 2) la costituzione del Consiglio Pastorale è prevista come obbligatoria (Cost. Ap. X § 2); 3) il Consiglio di Governo, composto di almeno sei sacerdoti, oltre le funzioni stabilite dal Codice di Diritto Canonico per il Consiglio Presbiterale e il Collegio dei Consultori, esercita anche quelle specificate nelle Norme Complementari, dovendo in alcuni casi dare il suo consenso o esprimere il suo voto deliberativo (Cost. Ap. X § 2; NC Art. 12).

L’integrazione nella vita della Chiesa Cattolica è assicurata da quelle norme che disciplinano la professione di fede e le relazioni con le Conferenze Episcopali e con i singoli Vescovi diocesani, secondo le quali:

a) il Catechismo della Chiesa Cattolica è considerato l’espressione autentica della fede dei membri dell’Ordinariato (Cost. Ap. I § 5);

b) un Ordinariato personale viene eretto dalla Santa Sede all’interno dei confini territoriali di una Conferenza Episcopale, dopo che quest’ultima sia stata consultata (Cost. Ap. I § 1);

c) l’Ordinario è membro della rispettiva Conferenza Episcopale, di cui è tenuto a seguire le direttive, a meno che non siano incompatibili con la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus (NC Art. 2);

d) l’ordinazione di ministri provenienti dall’Anglicanesimo è prevista come assoluta, nel rispetto dell’Epistola Apostolicae curae data da Leone XIII il 13 settembre 1896; in nessun modo viene previsto che siano ammessi all’ordine dell’episcopato uomini coniugati (NC Art 11 § 1), questo per rispetto a tutta la tradizione cattolica latina e delle Chiese orientali cattoliche, nonché della tradizione ortodossa;

e) i presbiteri incardinati in un Ordinariato costituiscono il suo presbiterio, ma debbono coltivare un vincolo di unità con il presbiterio della diocesi nel cui territorio svolgono il loro ministero e favorire iniziative e attività pastorali e caritative congiunte, che potranno essere oggetto di convenzioni stipulate tra l’Ordinario e il Vescovo o i Vescovi diocesani interessati (Cost. Ap. VI § 4; NC Art. 3); è prevista la possibilità di mutuo aiuto pastorale tra i chierici incardinati nell’Ordinariato e quelli incardinati nella diocesi in cui si trovano fedeli dell’Ordinariato (NC Art. 9 §§ 1 e 2);

f) i presbiteri dell’Ordinariato possono essere eletti membri del Consiglio Presbiterale della Diocesi nel cui territorio esercitano la cura pastorale dei fedeli dell’Ordinariato (NC Art. 8 § 1);

g) i presbiteri e i diaconi dell’Ordinariato possono essere membri del Consiglio Pastorale della Diocesi nel cui territorio esercitano il loro ministero (NC Art. 8 § 2);

h) la potestà dell’Ordinario è esercitata in modo congiunto con il Vescovo diocesano nei casi previsti dalle Norme Complementari (Cost. Ap. V; NC Art. 5 § 2);

i) i candidati agli Ordini sacri debbono essere formati insieme agli altri seminaristi, specialmente per quello che riguarda gli ambiti dottrinale e pastorale, anche se può essere per loro previsto un programma particolare oppure può essere eretta una casa di formazione (Cost. Ap. VI § 5; NC Art. 10 § 2);

j) per erigere una parrocchia personale l’Ordinario deve aver sentito il parere del Vescovo diocesano del luogo (Cost. Ap. VIII § 1);

k) le Norme Complementari stabiliscono quando i diritti e i doveri propri del parroco dell’Ordinariato saranno esercitati in mutuo aiuto pastorale col parroco del territorio in cui è eretta la parrocchia personale (Cost. Ap. VIII § 2; NC 14 § 2);

l) il tribunale competente per le cause giudiziali riguardanti i fedeli appartenenti all’Ordinariato è quello della diocesi in cui una delle parti ha il domicilio, a meno che l’Ordinariato non abbia costituito un suo tribunale (Cost. Ap. XII).

Come si può vedere, la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus predispone norme che stabiliscono la natura e regolano in modo generale la vita degli Ordinariati Personali appositamente eretti per Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica. Viene così istituita una struttura canonica flessibile, in quanto si può prevedere che i Decreti di erezione dei singoli Ordinariati terranno conto della situazione particolare dei vari luoghi adattando ad essa quanto contenuto nella presente Costituzione Apostolica e nelle Norme Complementari. Come lo Spirito Santo ha guidato il lavoro preparatorio di questa Costituzione Apostolica, così assisterà nell’applicazione di essa.

[01643-01.01] [Testo originale: Italiano]
Caterina63
00sabato 15 gennaio 2011 20:32
Per pastori e fedeli anglicani che entrano nella comunione con la Chiesa cattolica

Istituito l'Ordinariato personale
di Nostra Signora di Walsingham


È stato eretto sabato 15 gennaio dalla Congregazione per la Dottrina della Fede l'Ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham, destinato ai gruppi di pastori e fedeli anglicani dei territori di Inghilterra e Galles che hanno espresso il desiderio di entrare nella piena visibile comunione con la Chiesa cattolica. A guidare l'Ordinariato, che avrà come patrono il beato John Henry Newman, il Papa ha scelto il reverendo Keith Newton, già vescovo anglicano, accolto nella comunione con la Chiesa cattolica il 1° gennaio di quest'anno.

Newton curerà - insieme ai reverendi Andrew Burnham e John Broadhurst, con lui ordinati sacerdoti cattolici sabato 15, nella cattedrale di Westminster, dall'arcivescovo Vincent Nichols - la preparazione catechetica dei primi gruppi di anglicani che a Pasqua saranno ricevuti nella Chiesa cattolica e dei ministri che si stanno preparando a essere ordinati al sacerdozio cattolico, in prossimità della solennità liturgica di Pentecoste.

Previsto dalla costituzione apostolica Anglicanorum coetibus del 4 novembre 2009, l'Ordinariato è una struttura canonica che consente di integrare pienamente gli anglicani nella Chiesa cattolica conservando, allo stesso tempo, elementi liturgici, spirituali e pastorali della loro tradizione. Per ragioni dottrinali, non è ammessa in alcun caso l'ordinazione episcopale di uomini sposati, anche se la costituzione apostolica prevede, a certe condizioni, l'ordinazione come sacerdoti cattolici di ministri sposati già anglicani.
La normativa di questa struttura resta pienamente coerente con l'impegno per il dialogo ecumenico, che continua a rimanere una priorità per la Chiesa cattolica.

In conformità con le disposizioni della costituzione apostolica Anglicanorum coetibus di Benedetto XVI, del 4 novembre 2009, e dopo accurata consultazione con la Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha eretto sabato 15 gennaio un Ordinariato personale nel territorio d'Inghilterra e Galles per quei gruppi di pastori e fedeli anglicani che hanno espresso il loro desiderio di entrare nella piena visibile comunione con la Chiesa cattolica.
Il decreto che istituisce l'Ordinariato specifica che esso sarà denominato "Ordinariato Personale di Nostra Signora di Walsingham" e avrà come patrono il beato John Henry Newman.

Un ordinariato personale è una struttura canonica che consente una riunione in forma corporativa, così da permettere a coloro che erano anglicani di entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica, conservando elementi del loro caratteristico patrimonio anglicano. Con tale struttura, la costituzione apostolica Anglicanorum coetibus mira a comporre, da un lato, l'intento di salvaguardare, all'interno della Chiesa Cattolica, le venerande tradizioni liturgiche, spirituali e pastorali anglicane e, dall'altro, il fatto che questi nuovi gruppi e i rispettivi pastori siano pienamente integrati nella Chiesa cattolica.

Per ragioni dottrinali, la Chiesa non ammette in alcun caso l'ordinazione episcopale di uomini sposati. Nondimeno, la costituzione apostolica prevede, a certe condizioni, l'ordinazione come sacerdoti cattolici di ministri sposati già anglicani.
Oggi, sabato 15, nella cattedrale di Westminster a Londra, monsignor Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster, ha ordinato sacerdoti cattolici tre ex-vescovi anglicani:  i reverendi Andrew Burnham, Keith Newton e John Broadhurst.

In questa stessa data, Benedetto XVI ha nominato il reverendo Keith Newton primo Ordinario dell'Ordinariato Personale di Nostra Signora di Walsingham. Il reverendo Newton, unitamente al reverendo Burnham e al reverendo Broadhurst, curerà la preparazione catechetica dei primi gruppi di anglicani in Inghilterra e Galles, che a Pasqua saranno ricevuti nella Chiesa cattolica insieme ai loro pastori, così come l'accompagnamento dei ministri che si stanno preparando a essere ordinati al sacerdozio cattolico, in prossimità della solennità liturgica di Pentecoste.

La normativa di questa nuova struttura è coerente con l'impegno per il dialogo ecumenico, che continua a essere una priorità per la Chiesa cattolica. L'iniziativa che ha portato alla pubblicazione della costituzione apostolica e all'erezione del suddetto Ordinariato personale è venuta da diversi gruppi di anglicani, che hanno dichiarato di condividere la comune fede cattolica così come espressa nel Catechismo della Chiesa Cattolica e di riconoscere il ministero petrino come voluto da Cristo stesso per la Chiesa. Per essi è giunto il momento di esprimere tale unità implicita nella forma visibile della piena comunione.


(©L'Osservatore Romano - 16 gennaio 2011)

Caterina63
00domenica 16 gennaio 2011 15:49

I primi tre ex "vescovi" anglicani diventati cattolici.


Riportiamo la lieta notizia che si attendeva da settimane e che rappresenta un evento storico e uno dei primi e più significativi passi in avanti nell'applicazione del Anglicanorum Coetibus di Benedetto XVI.

Leggiamo infatti sulla pagina di
Avvenire.it che tre ex "vescovi" anglicani son stati consacrati diaconi, e poi (ieri 15 gennaio 2011) preti cattolici per la preghiera consacratoria della Chiesa e per imposizione delle mani dell'Arcivescovo Mons. Nichols Vincent. L'ordinazione si è celebrata nella Cattedrale cattolica di Westminster durante una S. Messa pontificale (con tanto di settimo candeliere dietro il crocefisso dell'altar maggiore).
 
I tre, che ovviamente perderanno lo status di vescovo (perchè "incarico" della Comunione anglicana) sono il Rev. Andrew Burnham, del Rev. John Broadhurst e del Rev. Keith Newton.

Il fatto che essi fossero sposati, (la moglie e i figli, commossi, hanno assistito al rito in Cattedrale) non ha impedito la loro felice e provvidenziale ordinazione come preti cattolici in quanto la Costituzione apostolica Anglicanorum Coetibus prevede, a certe rigide condizioni, l'ordinazione come sacerdoti cattolici di ministri di culto anglicani già sposati.

In quanto coniugati, però, non potranno quindi mai essere ordinati vescovi cattolici (un punto è fermo: neanche i sacerdoti sposati della Chiesa ortodossa, nè quelli sposati cattolici di rito ortodosso, possono ricevere la consacrazione episcopale).

Don Newton Keith, 58 anni, guiderà l'Ordinariato personale istituito da Benedetto XVI, previsto dall'Anglicanorum Coetibus, che sta accogliendo il "ritorno" di altri vescovi, sacerdoti, suore (di cui già due) e fedeli (i parenti dei tre sacerdoti novelli) provenienti dalla Comunione anglicana.
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Si legga anche l'articolo di Marco Tosatti pubblicato il 12.1.2011 su LaStampa.it e l'articolo di Cantuale Antonianum e si vedano alcune foto a questo link

Roberto da Messainlatino


LONDON, ENGLAND - JANUARY 15:  John Broadhurst (L), former C of E (Church of  England) Bishop of Fulham, Andrew Burnham (C), former C of E Bishop of Ebbsfleet and Keith Newton (R), former C of E Bishop of Richborough are ordained as Roman Catholic priests at Westminster Cathedral  on January 15, 2011 in Central London, England. The three Anglican bishops are making the move in direct opposition to action by the Church of England to legislate in favour of the consecration of women bishops. This will see the inauguration of a special section of the Roman Catholic Church created by Pope Benedict XVI, called the Ordinate, which will welcome married priests and maintain some Anglican practices. It has been estimated that the Church of England could see up to 50 traditionalist Anglican clergy and around 600 worshippers converting to Catholicism as a Vatican scheme for disaffected Anglicans begins.

Three former Anglican bishops, Keith Newton (L), former bishop of Richborough, John Broadhurst (C), former bishop of Fulham, and Andrew Burnham (R), former bishop of Ebbsfleet, are congratulated on January 15, 2011  after they were ordained into the Catholic Church in Westminster Cathedral in London. The three Anglican bishops were ordained into the Catholic Church, making history as the first converts under a scheme launched by Pope Benedict XVI to accept dismayed Anglicans. The pope has offered a conversion route to Anglicans who are unhappy with Church of England moves to ordinate women and homosexual clergy.

Three former Anglican Bishops (backs facing camera from 2nd L) Reverend John Broadhurst, Reverend Andrew Burnham and Reverend Keith Newton are pictured at Westminster Cathedral, London on January 15, 2011. The former Anglican bishops are opposed to the introduction of women bishops in the Church of England. Their ordination marks the inauguration of a special section of the Catholic Church for Anglicans known as the Ordinariate. The Vatican will allow them to maintain a distinct religious identity and spiritual heritage within the Roman Catholic Ordinariate.



Caterina63
00giovedì 20 gennaio 2011 19:21

Il Papa apre le porte ai preti sposati? Sì, ma secondo la Tradizione latina della continenza.

Immagine spiritosa di Don Gioba: www.gioba.it

Dopo aver ascoltato più di una domanda allarmata da parte di buone anime, e dopo aver letto commenti incredibili nei blog (pure cattolici!), penso sia proprio il caso di intervenire nel dibattito per spiegare come mai Sua Santità ha permesso che tre uomini sposati potessero essere ordinati preti, pur rimanendo in vigore la legge del celibato per la generalità delle ordinazioni latine. L'ordinazione dei primi tre preti dell' Anglicanorum Coetibus ha scatenato una ridda di commenti tra i soliti giornalisti saccenti che, ahimè, formano e condizionano l'opinione pubblica degli stessi cristiani e addirittura dei ministri di Dio.

Ritengo - comunque - che questi neo-sacerdoti seguiranno ora non più la prassi anglicana (e protestante) dell'uso del matrimonio per coloro che sono chierici, ma l'antica e veneranda prassi della Chiesa cattolica d'Occidente. Cioè la continenza pur vivendo nel matrimonio. Il conferimento dell'ordinazione sacerdotale ai non celibi è parte del patrimonio anglicano che viene conservato, ma secondo l'indiscussa e indiscutibile tradizione, mai revocata neppure dal Concilio Vaticano II o dal Codice di Diritto Canonico del 1983 (si veda il canone 277 §1, 2 e 3 che distingue celibato e continenza, la quale è per tutti i chierici).

In effetti ci sono dei precedenti, dichiarati nel 1990, secondo cui Giovanni Paolo II imponeva ai rarissimi casi di ordinazione di uomini sposati, nati cattolici, la promessa di continenza, mentre soprassedeva per chi da ministro in comunità ecclesiali protestanti chiedeva di essere ordinato prete cattolico, pur continuando a vivere nel matrimonio.

Il problema, comunque, è semplice: non si deve confondere continenza celibato. Sono due cose diverse. Ogni celibe, nella Chiesa, è di diritto e di dovere continente, cioè si astiene da rapporti con donne. Ma tra gli sposati è sempre esistita la possibilità, vista come un carisma, che arrivati ad una certa età, allevati i figli e spenti gli ardori giovanili, i due - di comune accordo - si consacrino al servizio di Dio, vivendo in continenza matrimoniale il resto della vita. Con tutte le fatiche e le precauzioni del caso.

Per gli orientali anche per i chierici varrebbe la clausola paolina della astensione "temporanea" per "dedicarsi alla preghiera", ovvero in vista della celebrazione liturgica: e infatti tra di essi la messa viene celebrata dai preti sposati solo alla domenica (o a volte anche il giovedì).

Per i latini, fedeli alla prassi più antica, la continenza è una forma di scelta di consacrazione totale al ministero, non una regola di purità rituale anticotestamentaria, e per questo è totale.

La "prova del nove" è che il prete sposato, in tutte le Chiese, non ha il dovere di lasciare la prima moglie, ma se rimane vedovo, non può più risposarsi (perchè ha già deciso di vivere in perfetta castità per il Regno dei Cieli). Non per niente i figli dei sacerdoti, ieri come oggi, se sono nati prima dell'ordinazione del padre, prete sposato, sono considerati legittimi, altrimenti non lo sono (anche se il codice non parla più di figli frutto di sacrilegio!!).

Su questo punto non si è innovato nulla al Concilio Vaticano II: la regola e la prassi romane sono le stesse almeno dal IV secolo. Evidentemente per la tutela della continenza il celibato è un grande aiuto. Ci vuole più eroicità a viverla nello stato matrimoniale. Per questo la Chiesa latina sceglie i suoi ministri tra chi è disposto a vivere nel celibato. Ma ciò non toglie che l'altra possibilità sia sempre esistita. Il ripristino del diaconato permanente va in questa stessa direzione.


La stessa richiesta, ma per altri motivi, ovvero di ordine penitenziale, viene fatta ai divorziati risposati che ad un certo punto del loro cammino, pentiti dei peccati passati, desiderano tornare a ricevere - remoto scandalo - i sacramenti della riconciliazione e della comunione. E infine, per mostrare che questa prassi è più diffusa di quel che appaia nella nostra attuale società in cui matrimonio è equiparato a sesso, anche gli sposati possono entrare - di comune accordo - in convento o monastero, come mostra la Regola di San Francesco che prevede esplicitamente il caso di uno sposato che desideri farsi frate (ma in quel caso è ovviamente sospesa anche la coabitazione matrimoniale).

Per un bel saggio sull'ermeneutica della continuità a proposito dell'ordinazione di continenti non celibi, si legga il saggio di mons. Cesare Bonivento, PIME, già docente all'Urbaniana di Roma, poi vescovo missionario:

Il Celibato sacerdotale e il Vaticano II.

Vengono riassunte ed esposte le tesi e gli studi più autorevoli, fino al 2009, riguardo il celibato dei ministri nella Chiesa e la distinzione necessaria fra continenza volontariamente assunta nel matrimonio e stato celibatario. Vi riporto una piccola porzione dell'introduzione:

Distinzioni necessarie. Prima di inoltrarci in questo studio e’ necessario fare due distinzioni che ci sembrano di grande importanza, per evitare inutili equivoci.
La prima riguarda la distinzione tra celibato sacerdotale e continenza sacerdotale. Con il primo si intende la richiesta/promessa di non sposarsi in futuro da parte di un celibe che ha ricevuto un ordine maggiore (Diaconato, Presbiterato, Episcopato).

Siccome la richiesta di questo celibato come unica via di accesso agli Ordini Sacri, e’ apparsa solo nel secondo millennio avanzato, molti sono caduti nell’equivoco che il celibato sacerdotale sia di istituzione ecclesiastica e non apostolica. Con la “continenza sacerdotale” invece si intende la richiesta/promessa di non usare piu’ il matrimonio da parte di uno sposato che riceve un Ordine Maggiore (Diaconato, Presbiterato ed Episcopato). Queste due forme hanno convissuto a lungo nella Chiesa fin dai tempi apostolici, accettandosi a vicenda, perche’ tutte e due concordavano nella continenza corporale richiesta a tutti coloro che dovevano servire all’altare dopo aver assunto gli Ordini Maggiori.
Non tenere conto di questa distinzione significa condannarsi ad una grande confusione storica, e a non capire la disciplina della Chiesa in questa materia.

Infatti se uno cerca nei tempi apostolici o nei primi secoli della Chiesa la legislazione del celibato com’e’ venuta formandosi a poco a poco dal II Concilio Lateranense in poi non la trovera’ mai; mentre trovera’ tutti gli elementi necessari per concludere che a chiunque (celibe o sposato) accettava di essere ordinato, veniva richiesta dalla Chiesa la continenza sacerdotale. Quindi la nostra ricerca ci portera’ a dimostrare che la Chiesa e’ venuta a privilegiare in modo esclusivo una forma di continenza sacerdotale, ossia il celibato, che era gia’ presente e raccomandata dagli Apostoli, all’interno della disciplina generale da loro stabilita, come dimostra chiaramente il caso di Tito e Timoteo. Quindi nel corso di questo sommario storico ci riferiremo alla disciplina instaurata dagli Apostoli col nome di celibato/continenza sacerdotali, perche’ nella storia questi due modi sono proceduti insieme, quasi fino al Concilio di Trento.

La seconda distinzione e’ tra Legge e consuetudine disciplinare. La storia dice che una legge non sorge mai dal nulla: ha bisogno di un comportamento precedente e comunemente accettato, e forse trasgredito da alcuni. Per rinforzare questo comportamento che comunemente viene chiamato consuetudine o disciplina comune, lo si trasforma in legge, per dargli quell’obbligatorieta’, che le offese contrarie possono mettere in dubbio. Cio’ vale anche nel campo ecclesiastico, soprattutto tenendo conto che l’insegnamento apostolico e’ stato dato alla Chiesa sia per iscritto che a voce.

Infatti S. Paolo nella 2Ts. 2,15 dice: “Ora, dunque, o fratelli, state saldi e seguite fedelmente le dottrine che vi abbiamo trasmesse sia a viva voce che per lettera”. Questo tipo di insegnamento e’ stato ricordato nel secondo secolo da Ireneo, quando nelle sua opera “Contro le eresie” ricorda a tutti che la tradizione apostolica e’ stata conservata nella Chiesa di Roma. Certamente si riferiva a qualcosa di piu’ di quanto poteva riferirisi unicamente alle Sacre Scritture. Niente esclude che questa “tradizione” si riferisca anche al problema del celibato/continenza. L’affermare quindi che prima della legge sulla continenza sacerdotale, apparsa nel quarto secolo col Concilio di Elvira del 306, non esisteva nessuna direttiva della Chiesa in proposito, e’ una arbitrarieta’ o imprudenza storica.
Al contrario, una legge scritta nel quarto secolo, fa supporre che esistesse una tradizione e una disciplina in merito.

Potete scaricare il saggio completo, accurato e scientificamente annotato, da questo link ospitato dal portale della Chiesa Cattolica Italiana (CEI): CLICCA QUI 


Testo preso da: Cantuale Antonianum http://www.cantualeantonianum.com/#ixzz1BbJcmbil
http://www.cantualeantonianum.com
Caterina63
00giovedì 2 giugno 2011 23:14

Sacerdoti anglicani ordinati diaconi cattolici


 

AYLESFORD (Gran Bretagna), martedì, 10 maggio 2011 (ZENIT.org).- Una dozzina di sacerdoti anglicani ha ricevuto l'ordinazione diaconale lo scorso fine settimana, mentre un gruppo di circa 50 chierici continua il suo percorso verso il ministero sacerdotale nella Chiesa cattolica.

Seguendo il programma delineato poco dopo l'istituzione dell'Ordinariato Personale di Nostra Signora di Walsingham, pensato per i gruppi di anglicani che decidono di entrare in comunione con la Chiesa cattolica, le ordinazioni diaconali avranno luogo durante il tempo pasquale.

Le ordinazioni sacerdotali avverranno invece verso Pentecoste.

Il rapido processo delle ordinazioni sta permettendo al clero di continuare a seguire gli ex anglicani delle loro comunità che hanno scelto di entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica.

La formazione di questi diaconi e dei futuri sacerdoti continuerà dopo l'ordinazione.

Per ulteriori informazioni sull'Ordinariato Personale di Nostra Signora di Walsingham, http://ordinariate.org.uk/index.htm

 


Caterina63
00domenica 1 gennaio 2012 20:02

domenica 1 gennaio 2012

EREZIONE DELL’ORDINARIATO PERSONALE DI THE CHAIR OF SAINT PETER E NOMINA DEL PRIMO ORDINARIO

COSTITUZIONE APOSTOLICA "ANGLICANORUM COETIBUS" CIRCA GLI ORDINARIATI PERSONALI PER ANGLICANI CHE ENTRANO NELLA CHIESA CATTOLICA: LO SPECIALE DEL BLOG

EREZIONE DELL’ORDINARIATO PERSONALE DI THE CHAIR OF SAINT PETER E NOMINA DEL PRIMO ORDINARIO


Oggi la Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma della Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, ha eretto l'Ordinariato Personale di The Chair of Saint Peter nel territorio della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d'America.
Nello stesso tempo il Papa ha nominato primo ordinario il reverendo Jeffrey Steenson. Già vescovo episcopaliano, il reverendo Steenson ha 59 anni, è sposato e ha tre figli.
Nel 2009 è stato ordinato sacerdote cattolico.

Ricordiamo che la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, firmata da Benedetto XVI il 4 novembre 2009, intende rispondere alle numerose richieste pervenute alla Santa Sede da gruppi di ministri e fedeli anglicani desiderosi di “entrare nella piena e visibile comunione con la Chiesa cattolica” permettendo loro di conservare “elementi dello specifico patrimonio spirituale e liturgico anglicano”.


Nel contempo il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato primo Ordinario il Reverendo Jeffrey Neil Steenson.


Rev. Jeffrey Neil Steenson, D.Phil. (Oxon)


Experience

Carl and Lois Davis Visiting Professor in Patristic Studies, University of St. Thomas/St Mary's Seminary, Houston, TX (2009-). Licensed in the Archdiocese of Galveston-Houston.

Undergraduate course: THEO 3382 — God, One and Triune (autumn, 2009).

Graduate courses: YHS5304 - Patristics; CG5312 - Patrology (spring, 2010).
Received into the Roman Catholic Church (Advent 2007); ordained deacon (Dec. 13, 2008) and priest (Feb. 21, 2009) under the Pastoral Provision for married Anglican clergy; incardinated in the Archdiocese of Santa Fe.

Recipient of Louisville Institute Sabbatical Grant for Pastoral Leaders (2008).

Sabbatical study at the Instituto Patristico Augustinianum; in residence at the Pontifical Irish College (2008-2009).
Taught core curriculum course (THE2311 – Western Theological Tradition), in the University of Dallas Rome Program (Spring 2009).
Bishop, Episcopal Diocese of the Rio Grande, Albuquerque, NM (2004-2007); Canon to the Ordinary (2000-2004).

Served on the Theology Committee of the House of Bishops.

Member of the Board of Trustees, Nashotah House Seminary.
Member and Officer of the Board of Directors, The Living Church Foundation.
Member of the Board of Directors, The Anglican Digest.
Rector, St. Andrew's Episcopal Church, Fort Worth, TX (1989-2000).

Member of the Board of Directors, The Living Church Foundation.

Officer of the Episcopal Synod of America.
Member of the Board of Trustees, Episcopal Theological Seminary of the Southwest.
Member of the Board of Trustees, The University of the South.
Rector, Church of the Good Shepherd, Rosemont, PA (1985-1989).

Lecturer in Anglican Theology, The Lutheran Theological Seminary, Philadelphia.

Member of the Steering Committee of the Evangelical and Catholic Mission.
Assistant, All Saints' Church, Wynnewood, PA (1983-1985).

Tutor and Adjunct in Theology, The General Theological Seminary, New York.

Doctoral Studies, University of Oxford (Christ Church) (1979-1983).

Assistant, All Saints' Church, Highfield, Oxford, England.

Episcopal Church Foundation Fellow (1979-1983).
Ordained Anglican Priest by the Bishop of Oxford in Christ Church Cathedral (June 29, 1980).
Sportswriter, The News-Sun, Waukegan, Illinois (1972-1979).

Education


D. Phil. (Theology), University of Oxford, (1979-1983). Thesis: "Basil of Ancyra and the Reception of the Nicene Creed."


M.Div., cum laude, Harvard Divinity School (1976-1978) (New Testament/ patristics).


MA., summa cum laude, Trinity Evangelical Divinity School (1974-1976) (church history).


B.A., cum laude (history), Trinity College (1970-1974) (history).


Personal


Birthdate: April 1, 1952.


Family: married to Debra J. Arnold in 1974; children: Kristina (33), Eric (30), John Mark (24).


Interests: Flying (private, commercial, instrument-rated, ASEL & ASES).


Publications


"The Unopened Gift," Anglican Theological Review 87 (Fall 2005): 645-651.


"The New Donatists: Why the Fight for Orthodoxy within Anglicanism Must Avoid Ancient


Errors" [T.W. Smith Lecture at St. John's, Elora, Ontario, 2005] (publication anticipated).


"Intimacy and Friendship: Some Boundary Issues," Anglican Theological Review 85 (Winter 2003): 97-102.


"Scripture and Tradition: A Famous Irenaean Text Revisited" Proceedings of the Atlantic Theological Conference (Charlottetown, P.E.I., 1993).


"Episcopal Jurisdiction in Athanasius: A Line in the Sand?" [International Patristics Conference, Oxford, England, August, 1991].


"Koinonia and Reception: A Response to the Report of the Archbishop of Canterbury's Commission on Communion and Women in the Episcopate" (Episcopal Synod of America, 1989).


"The Teaching Tradition: Scripture and Doctrine" in The Scriptures and Modern Christian Teaching [Proceedings of the Theological Conference 1988] (Charlottetown, 1988), pp. 59-71.


"Patterns of Orthodox Witness: Some Principles from the Nicene Fathers" in Rebuilding the House of God [Proceedings of the Theological Conference 1987] (Charlottetown, P.E.I., 1988), pp. 101-109.


"Basil of Ancyra on the Meaning of Homoousios" in Arianism: Historical and Theological Reassessments, ed. Robert C. Gregg [Patristic Monograph Series, 11] (Cambridge, MA., 1985), pp. 267-279.


Basil of Ancyra and the Course of Nicene Orthodoxy (D.Phil. thesis, University of Oxford, 1983).


"The Date of the Philocalia" in Origeniana Tertia, ed. R. Hanson and H. Crouzel (Rome, 1985), pp. 245-252.


Various reviews, conference papers, and addresses.


Bollettino Ufficiale Santa Sede

Caterina63
00martedì 3 gennaio 2012 23:19

Il decreto di erezione dell'Ordinariato Personale
della Cattedra di San Pietro

Pubblichiamo in una nostra traduzione italiana il decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede con cui viene eretto l'Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro.

La legge suprema della Chiesa è la salvezza delle anime. Così, nel corso della storia, la Chiesa ha sempre trovato gli strumenti pastorali e giuridici per prendersi cura del bene dei fedeli.
Con la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, promulgata il 4 novembre 2009, il Santo Padre, Papa Benedetto XVI, ha deliberato l'istituzione di Ordinariati Personali attraverso i quali fedeli anglicani possono entrare, anche corporativamente, in piena comunione con la Chiesa cattolica1. Nella stessa data, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato le Norme Complementari in relazione a tali Ordinariati2.

In conformità con quanto è stabilito nell'Art. 1 § 1 e § 2 della Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, avendo ricevuto richieste da un numero considerevole di fedeli anglicani, ed essendosi consultata con la Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti d'America, la Congregazione per la Dottrina della Fede

ERIGE

l'Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro nel territorio della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d'America.

1. L'Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro ipso iure possiede personalità giuridica ed è giuridicamente equivalente a una Diocesi3. Include quei fedeli, di ogni categoria e condizione di vita, che, essendo originariamente appartenuti alla Comunione Anglicana, sono ora in piena comunione con la Chiesa cattolica, o che hanno ricevuto i Sacramenti di iniziazione nella giurisdizione dell'Ordinariato stesso4, o che sono stati accolti in essa perché membri di una famiglia appartenente all'Ordinariato5.

I fedeli dell'Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro sono affidati alla sollecitudine pastorale dell'Ordinario Personale, che, una volta nominato dal Romano Pontefice6, possiede tutte le facoltà, ed è tenuto a tutti gli obblighi, specificati nella Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus e nelle Norme Complementari7 nonché in quelle materie determinate successivamente dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, su richiesta sia dell'Ordinario, avendo udito il Consiglio di Governo dell'Ordinariato, sia della Conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti d'America.
I fedeli anglicani che desiderano essere ricevuti nella piena comunione con la Chiesa cattolica attraverso l'Ordinariato devono manifestare questo desiderio per iscritto8. Per questi fedeli deve esserci un programma di formazione catechetica, di durata adeguata, e con contenuti stabiliti dall'Ordinario, in accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede, cosicché i fedeli siano in grado di aderire pienamente al contenuto dottrinale del Catechismo della Chiesa cattolica9, e quindi, fare la professione di fede.

Per i candidati all'ordinazione, che in precedenza erano ministri nella Comunione Anglicana, deve esserci un programma specifico di formazione teologica, nonché di preparazione spirituale e pastorale, prima dell'ordinazione nella Chiesa cattolica, secondo quanto sarà stabilito dall'Ordinario in accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede e in consultazione con la Conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti d'America.

Affinché un chierico non incardinato nell'Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro possa amministrare un matrimonio fra fedeli appartenenti all'Ordinariato, deve ricevere la facoltà dall'Ordinario o dal Pastore della parrocchia personale alla quale appartengono i fedeli10.
L'Ordinario è membro di diritto della Conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti d'America con voto deliberativo nei casi in cui è richiesto dalla legge11.
Un chierico, proveniente in origine dalla Comunione Anglicana, che sia già stato ordinato nella Chiesa cattolica e incardinato in una Diocesi, può essere incardinato nell'Ordinariato secondo la norma del canone 267 CIC.
Fino a quando l'Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro non avrà istituito il proprio Tribunale, le cause giudiziarie dei suoi fedeli dovranno essere deferite al Tribunale della Diocesi in cui una delle parti ha domicilio, tenendo in considerazione, in ogni caso, i titoli differenti di competenza stabiliti nei canoni 1408-1414 e 1673 CIC12.
I fedeli dell'Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro che sono, temporaneamente o permanentemente, al di fuori del territorio della Conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti d'America, pur rimanendo membri dell'Ordinariato, sono vincolati al diritto universale e a quelle leggi particolari del territorio in cui si trovano13.


2. Se un membro dei fedeli si trasferisce in maniera permanente in un territorio in cui è stato eretto un altro Ordinariato Personale, può, su sua richiesta, essere ricevuto in esso. Il nuovo Ordinario è tenuto a informare l'originario Ordinariato Personale della ricezione. Se un fedele desidera lasciare l'Ordinariato, deve rendere nota questa decisione al proprio Ordinario. Egli diviene automaticamente un membro della Diocesi in cui risiede. In questo caso, l'Ordinario garantirà che il Vescovo Diocesano sia informato.


3. L'Ordinario, tenendo a mente la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis e il Programma di Formazione sacerdotale della Conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti d'America, deve elaborare un Programma di Formazione sacerdotale per i seminaristi dell'Ordinariato, che deve essere approvato dalla Sede Apostolica14. L'Ordinario garantirà che gli Statuti del Consiglio di Governo e del Consiglio Pastorale che sono soggetti alla sua approvazione, vengano redatti15.

La sede della chiesa principale dell'Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro sarà la chiesa di Nostra Signora di Walsingham, a Houston, in Texas. La sede dell'Ordinariato, in cui sarà tenuto il registro a cui si fa riferimento nell'Art. 5 § 1 delle Norme Complementari, verrà determinata dall'Ordinario, in accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede e in consultazione con la Conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti d'America.


4. Patrona dell'Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro è la Beata Vergine Maria con il titolo di Nostra Signora di Walsingham.
Nonostante qualsiasi disposizione contraria.
Roma, dagli Uffici della Congregazione per la Dottrina della Fede, 1 gennaio 2012, Solennità di Maria, Madre di Dio.

Cardinale William Levada
Prefetto

Arcivescovo Luis F. Ladaria, S.I.
Segretario

1 Cfr. AAS 101 (2009), 985-990.
2 Cfr. "L'Osservatore Romano" (9-10 novembre 2009), p. 7. Edizione settimanale in lingua inglese (11 novembre 2009), p. 4.
3 Cfr. can. 372 § 2 CIC; Costituzione Anglicanorum coetibus, Art. I § 4.
4 Cfr. Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, Art. I § 4.
5 Cfr. Norme Complementari, Art. 5 § 1.
6 Cfr. Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, Art. IV; Norme Complementari, Art. 4 § 1.
7 Cfr. Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, Art. VI § 4; Norme Complementari, Art. 5 § 2; Art. 9.
8 Cfr. Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, Art. IX.
9 Cfr. Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, Art. I § 5.
10 Cfr. cann. 1110-1111 CIC.
11 Cfr. Norme Complementari, Art. 2 § 2.
12 Cfr. Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, Art. XII.
13 Cfr. can. 13 § 3 CIC.
14 Cfr. Norme Complementari, Art. 10 § 3; vedi anche Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, Art. VI § 2.
15 Cfr. Norme Complementari Art. 12 § 1; Art. 13 § 2.



(©L'Osservatore Romano 4 gennaio 2012)

Ordinariato personale negli Usa: intervista con il rev. Steenson

 

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha eretto il primo gennaio scorso un Ordinariato personale nel territorio della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti per i ministri e i fedeli anglicani desiderosi di “entrare nella piena e visibile comunione con la Chiesa cattolica”. Il Papa ha nominato primo ordinario il reverendo Jeffrey Steenson. Già vescovo episcopaliano, il reverendo Steenson ha 59 anni, è sposato e ha tre figli. Nel 2009 è stato ordinato sacerdote cattolico. Christopher Altieri lo ha intervistato:

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R. – In think that in Anglicanism there has always been that deep-seeded desire …

Credo che nell’anglicanesimo ci sia sempre stato il desiderio profondamente radicato dell’unità nel cattolicesimo. Era nel nostro dna, perché noi veniamo dalla Chiesa cattolica! Mi viene di fare un paragone con l’istinto di un uccello migratore: gli uccelli migratori vogliono tornare a casa. E, in definitiva, questo è il cuore e l’anima dell’Ordinariato: è quello che si trova anche nella Lumen Gentium: la Costituzione apostolica sulla Chiesa parla della dinamica interna che spinge verso l’unità cattolica che esiste in altre tradizioni ecclesiali ed è questa dinamica interna che ci riporta “a casa”, a Roma. E questo è il concetto di fondo dell’Ordinariato, secondo me: è il desiderio di essere uno con Pietro e con gli Apostoli, con i suoi successori e con coloro che sono uniti intorno a lui. Lo scritto che preferisco è quello di Sant’Ireneo di Lione quando afferma la necessità che tutte le Chiese siano in accordo con questa Chiesa: la Chiesa di Roma, proprio per le sue origini apostoliche. Essa è la Chiesa costruita su Pietro e Paolo: questa è la nostra visione, la nostra meta. Vogliamo entrare nella vita piena della Chiesa cattolica con tanta gioia nel nostro cuore!

D. – Cos’è un Ordinariato personale?

R. – We are all trying to come to terms with the technical-canonical language …

Stiamo cercando di venire a patti con il linguaggio tecnico canonico che non è consueto per molti di noi. L’idea dell’Ordinariato, con la sua espressione specifica, è nata perché esiste già nell’ambito militare – l’Ordinariato militare: è la struttura attraverso la quale i cappellani militari rendono il loro servizio al di là di territori e confini. Ecco, a questo modello ci si è ispirati quando la Santa Sede ha istituito il nostro Ordinariato; è “personale” perché riguarda la riunificazione di persone che hanno una cultura liturgica ed ecclesiale distinta dalla Diocesi come governo territoriale, che comprende tutte i fedeli cattolici all’interno di una regione geografica. Quindi, il concetto di “personale” sta ad indicare che fa riferimento ad un gruppo specifico di persone, che sono quelle che provengono dalla tradizione anglicana, ed è un Ordinariato nel senso che esso ha una struttura giuridica simile a quella di una Diocesi.

D. – Lei è stato chiamato a guidare questo Ordinariato. Una differenza tra lei e – ad esempio – l’ordinario militare consiste nel fatto che lei non è un vescovo cattolico. Eppure lei si occuperà della pastorale delle persone che faranno parte dell’Ordinariato…

R. – Yes, that’s right. I was ordained in the Catholic Church under the pastoral …

E’ vero. Io sono stato ordinato in seno alla Chiesa cattolica con un provvedimento pastorale, perché sono un sacerdote sposato. Non posso ricevere l’ordinazione episcopale a motivo delle antiche tradizioni della Chiesa in merito. La gente, però, mi ha detto che, praticamente, è meglio così: ho tutti gli oneri del vescovo, senza averne gli onori … Immagino che però il concetto sia che si preveda la cura delle anime, la preoccupazione per i sacerdoti che saranno incardinati nell’Ordinariato e anche i fedeli laici che ne diverranno membri. Tutte le responsabilità di un vescovo si riuniranno nelle mani dell’ordinario e nel suo lavoro. (gf)

 Radio Vaticana


[SM=g1740722]


Caterina63
00mercoledì 15 febbraio 2012 22:42
[SM=g1740717] [SM=g1740720]Finalmente insieme. Dopo 477 anni.
 
Prima Omelia del nuovo Ordinario della 'Chair of St. Peter', Ordinariato che accoglie gli Anglicani che desiderano tornare nella piena comunione con la Chiesa Cattolica [SM=g1740721]
 

di  mons. Jeffrey Steenson
 
Si è insediato il primo Ordinario dell'Ordinariato Personale negli Stati Uniti della Cattedra di San Pietro, Padre Jeffrey Steenson. L'Ordinariato è stato istituito il 1° gennaio 2012 per accogliere gli anglicani degli Stati Uniti che desiderano entrare in piena comunione con la Chiesa Cattolica, mantenendo le tradizioni del patrimonio anglicano. Padre Steenson parteciperà alla Conferenza Episcopale Cattolica degli Stati Uniti, ma non sarà ordinato vescovo in quanto sposato. Pubblichiamo il testo integrale della sua omelia tenuta durante la celebrazione eucaristica per il suo insediamento:
 
"Ecco, com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme!" (Ps. 133,1). Ringraziamo con tutto il cuore Papa Benedetto XVI per questo bellissimo dono, l'Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro, e preghiamo affinché ciò possa promuovere la causa dell'unità cattolica. Quando il Cardinale Wuerl mi disse che il Santo Padre intendeva istituire l'Ordinariato sotto questo nome, io ho davvero gioito, perché ciò va al cuore di quello che deve essere la nostra missione, e ci aiuta innanzitutto a capire perché Nostro Signore ha affidato la Sua Chiesa a San Pietro.
 
 Fiumi d' inchiostro sono stati versati sulla interpretazione di quelle parole del vangelo che Gesù rivolse a Pietro a Cesarea di Filippo: "Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa" (Mt. 16,18). Certamente, per i cattolici l'interpretazione autorevole di quelle parole venne dal Concilio Vaticano I. Ma dobbiamo onestamente riconoscere che i cristiani hanno letto quel testo in modi differenti. Perfino tra i Padri della Chiesa non vi era unanimità su ciò che significasse precisamente "su questa pietra". Lo stesso grande Sant'Agostino disse: "il lettore deve scegliere: questa pietra significa Cristo o Pietro?" (Ritratt. 1,20). Ma Sant'Agostino, saggiamente, non poneva la questione sulla base di un aut aut, poiché Pietro porta tutto a Cristo. La traiettoria è chiara, noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio (1 Cor. 3,23).
 
Sono grato che, nel corso del mio ministero, gl'insegnamenti del Beato Giovanni Paolo II e di Papa Benedetto XVI sono sempre stati chiarissimi su questo punto: la Chiesa esiste per portare le anime a Cristo. Ma come afferma semplicemente il testo, Gesù ha investito Pietro di un ministero di fondamentale importanza, e lo fa usando tre verbi al tempo futuro: edificherò la mia Chiesa... le potenze degli inferi non prevarranno su di essa... a te darò le chiavi del regno dei cieli. Quando Gesù parla al tempo futuro, Egli attira ogni cosa a sé, perciò sappiamo che tale affidamento non cessa con il Pietro storico. Nel momento in cui il Signore ha pronunciato quelle parole, viene anticipata l'intera esistenza della Chiesa sulla terra fino alla fine dei tempi.
 
 A questo riguardo, ascoltate che cosa scrisse Sant'Anselmo, il 37° Arcivescovo di Canterbury, il più grande teologo in assoluto forse, che diede lustro all'amena e verde Inghilterra: "Questo potere fu affidato in modo particolare a Pietro, affinché noi fossimo invitati all'unità. Cristo perciò lo nominò capo degli apostoli, affinché la Chiesa avesse un principale Vicario di Cristo al quale potessero ricorrere i diversi membri della Chiesa, nel caso di dissensi tra loro. Ma se ci fossero più capi nella Chiesa, il vincolo dell'unità si spezzerebbe" (Cat. Aur. Mt. 16,19).
 
 La prima volta che troviamo il versetto di Mt. 16,18 applicato specificamente ai successori di Pietro, fu in occasione di una controversia tra Papa Stefano e San Cipriano di Cartagine alla metà del III secolo. A rischio di apparire pedante, spero che mi consentiate di parlarvene brevemente, poiché ciò è molto rilevante per l'Ordinariato. Nella tradizione anglicana, i Padri della Chiesa sono tenuti in grande stima e ci hanno insegnato che è proprio da essi che dobbiamo trarre orientamento per affrontare le questioni teologiche.
 
 Io considero i Papi del III secolo degli eroi, perché erano pastori coraggiosi che cercavano di recuperare quei fratelli che, uscendo dalla Chiesa cattolica, avevano infranto la piena comunione con essa. In un tempo in cui molti vescovi erano severi ed intransigenti sulla purezza della Chiesa, Dio ci ha donato dei Papi che compresero quanto riaccogliere i fuggitivi e i caduti faccia parte dell'essenza stessa del ministero conferito da Gesù agli apostoli. Nelle lettere di San Cipriano,  si trova una notevole corrispondenza rivelatrice con San Firmiliano di Cesarea a proposito di Papa Stefano (Ep. 75, ca. 255): "Ma ci pensi, Cipriano? Realmente Stefano pensa di sedere sulla cattedra di Pietro, poiché ci comanda di accettare il battesimo di questi gruppi separati! Realmente vuole che noi li consideriamo cristiani!".
 
 Io credo che è proprio questo il contesto per comprendere ciò che Papa Benedetto ci dice nell'Anglicanorum coetibus. Qualcuno obietta che la Chiesa cattolica rende troppo difficile il percorso per giungere all'unità dei cristiani. Ma guardate che cosa viene chiesto a coloro che prendono in considerazione di entrare nell'Ordinariato! Gli anglicani non solo devono essere accolti ma confermati nel loro stato, e il loro clero ordinato nella forma assoluta. Si chiede per caso di ricominciare tutto da capo? Certamente no! Da Zefirino a Callisto a Cornelio e a Stefano - i Papi del III secolo che quasi tutti offrirono la loro vita da martiri e che governarono la Chiesa in tempi in cui sembrava che davvero le porte degli inferi potessero prevalere, minacciando di distruggere la sua unità essenziale - la Chiesa cattolica semplicemente richiedeva che i vincoli di carità venissero riallacciati sacramentalmente invocando la presenza dello Spirito Santo. Questi sono fratelli e sorelle che ritornano a casa.
 
 Il primo principio quindi dell'Ordinariato è l'unità dei cristiani. San Basilio Magno, il più grande ecumenista della Chiesa, spese letteralmente la vita per costruire ponti tra fratelli ortodossi che partecipavano della medesima fede, ma che si erano divisi tra loro in una Chiesa tristemente frammentata dall'eresia e dalla controversia. Egli insegnava che si richiede un deciso e incessante sforzo per raggiungere l'unità dei cristiani. Come un vecchio cappotto viene sempre lacerato e difficile da rammendare ogni volta, l'unità della Chiesa non si deve mai dare per scontata ma esige grande diligenza e coraggio da parte dei suoi pastori (Bas. Ep. 113). San Basilio spesso parlava con nostalgia della archaia agape, dell'amore antico della comunità apostolica, così raramente visibile nella Chiesa dei suoi tempi. Questo amore, insegnava, è un segno visibile che lo Spirito Santo è realmente presente e attivo, assolutamente essenziale per la salute della Chiesa. Non c'è illustrazione migliore di ciò che nella grande scultura della Cattedra di San Pietro nell'abside della Basilica di San Pietro: la cattedra di Pietro è sostenuta dai grandi Padri della Chiesa, mentre sospesa in alto sovrastante il tutto, la luminosa colomba di alabastro, lo Spirito Santo, che tutto  immerge nella irradiazione dell'amore divino.
 
 C'è tanto da celebrare nel patrimonio dell'anglicanesimo, le sue tradizioni liturgiche, spirituali e pastorali, che la Chiesa cattolica accoglie come un tesoro da condividere. Ma dobbiamo essere chiari sui nostri principi. Durante i 477 anni nei quali gli anglicani sono stati separati da Roma, tanti fedeli hanno pregato con fervore e facendo grandi sacrifici per l'avvento di questo giorno. In obbedienza e fiducia hanno abbracciato generosamente quanto Gesù richiede nella preghiera per l'unità dei suoi discepoli (Gv. 17,21). Non è affatto per coincidenza che tale riconciliazione avvenga proprio nel tempo in cui Papa Benedetto ha posto la nuova evangelizzazione in cima all'agenda della Chiesa. Convertirsi e conformarsi ad immagine di Cristo significa che la Sua Chiesa sarà trasformata e rinnovata completamente. Mi pace molto il concetto che ha espresso il nostro cancelliere, la Dr. Margaret Chalmers: "Il nostro patrimonio sono i fedeli". Apriamo pertanto i nostri cuori, in umiltà e amore, a tutti i cristiani divisi dalla cultura, dalle circostanze e dalle incomprensioni. Tendiamo la mano con amicizia a tutti coloro che cercano la Verità. Sono loro i nostri compagni di viaggio. Iniziamo forti nella fede che Dio ci ha donato Pietro, con mano ferma sul timone, che ci restituisce a Gesù, 'il Pastore e il Custode delle nostre anime' (1 Pt. 2,25).
 
The Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter
 Our Lady of Walsingham, 7809 Shadyvilla Lane, Houston, Texas 77055
 (713) 609-9292
 office@usordinariate.org
 
fonte:http://usordinariate.org/installationhomily.html
 trad. it. di d. Giorgio Rizzieri


[SM=g1740738]


Caterina63
00mercoledì 2 gennaio 2013 13:13
[SM=g1740758] REGNO UNITO: ACCOLTE IERI GRUPPO DI SUORE ANGLICANE NELL’ORDINARIATO PERSONALE

Una comunità di suore anglicane si è ufficialmente insediata ieri 1 gennaio presso l‘Ordinariato Personale di Nostra Signora di Walsingham. In una messa celebrata a Oxford, undici suore della Comunità anglicana della “Saint Mary the Virgin”, con sede a Wantage, nello Oxfordshire, sono state accolte in piena comunione nella Chiesa cattolica. 


Le Suore - si legge in un comunicato diffuso oggi dall’Ordinariato - costituiranno ora una nuova comunità, continueranno a vivere le tradizioni della loro comunità di orgine ma adotteranno ufficialmente la Regola di San Benedetto. In quanto tale, l‘abito della comunità è stato riadattato al colore nero e le suore adotteranno il tradizionale soggolo (velo) dell‘ordine benedettino.

Ad esse si unirà suor Carolyne Joseph, già membro della Society of St Margaret of Walsingham, entrata nell’Ordinariato nel 2011. In un primo momento le 11 religiose daranno vita a un’associazione pubblica di fedeli all’interno dell’Ordinariato e assumeranno il nome di Suore della Beata Vergine Maria come consentito ai sensi del Codice di Diritto Canonico e previsto anche dalla Costituzione apostolica “Anglicanorum Coetibus”.

Voluta nel 2009 da Benedetto XVI, la Costituzione apostolica permette di accogliere nella Chiesa cattolica fedeli anglicani desiderosi di entrare in comunione visibile con Roma, mantenendo aspetti del patrimonio e delle tradizioni anglicane, in armonia con la fede e la pratica cattolica.


Un portavoce per l‘Ordinariato Personale ha detto: "Siamo lieti di avere una comunità di suore al centro del nostro lavoro. Mentre continuiamo ad accogliere fedeli anglicani nella piena comunione con la Chiesa cattolica, stabilendo una particolare vita di testimonianza al Vangelo di Gesù Cristo, il sostegno orante di queste sorelle sarà preziosa. Non vediamo l‘ora, anche, di ricevere molto dal loro ricco patrimonio liturgico e musicale, che ha rappresentato un contributo positivo al più ampio rinnovamento della Liturgia che stiamo vivendo nella Chiesa cattolica".

Ci sono altri religiosi anglicani che hanno aderito all’Ordinariato Personale: sono tre suore della “Society of Saint Margaret” di Walsingham e un membro della “Community of the Resurrection”, l’ex vescovo anglicano Robert Mercer.
Dopo essersi consultati con la Chiesa di Inghilterra, è stato deciso che le suore della comunità di Wantage lasceranno il convento e trascorreranno un periodo di tempo con una comunità cattolica consolidata. In seguito, la nuova comunità cercherà di trovare una nuova sede. Nel gruppo delle 11 suore c’è anche una sorella, che è stato ordinata sacerdote nella Chiesa d‘Inghilterra ed ha deciso anche lei di entrare nella Chiesa cattolica.
I membri della comunità anglicana di Wantage rimasti nella Chiesa d‘Inghilterra hanno espresso in una dichiarazione la loro ammirazione e rispetto per coloro che hanno preso questa decisione. 


 
Sir

[SM=g1740722]


Caterina63
00giovedì 20 febbraio 2014 20:53

  Primo incontro dei tre Ordinariati personali per gli ex anglicani



Rafforzare i legami reciproci e analizzare la crescita e lo sviluppo comune: con questi obiettivi, si sono incontrati a Roma, dal 17 al 18 febbraio 2014, i leader dei tre Ordinariati personali di Australia, Stati Uniti ed Inghilterra.

Si è trattato – informa un comunicato della Conferenza episcopale inglese - del primo incontro comune tra i responsabili di tali strutture riservate agli ex anglicani che decidono di entrare nella Chiesa cattolica secondo quanto stabilito dalla Costituzione apostolica di Benedetto XVI “Anglicanorum Coetibus”, siglata nel 2011.

Alla riunione tenutasi a Roma erano presenti i tre Ordinari: mons. Keith Newton dell’Ordinariato di Nostra Signora di Walsingham in Inghilterra; mons. Jeffrey Steenson dell’Ordinariato della Cattedra di San Pietro negli Stati Uniti, e mons. Harry Entwistle, dell’Ordinariato di Nostra Signora della Croce del Sud in Australia.

“Ogni ordinariato è diverso – spiega mons. Newton – ma tutti noi condividiamo un obiettivo comune e molte sfide che ci troviamo ad affrontare sono le stesse per tutti”.

“Questo incontro – continua – è una buona opportunità per capire a che punto siamo e come possiamo imparare gli uni dagli altri per il futuro”.

L’auspicio, quindi, è quello che “d’ora in poi, ci si incontri almeno una volta l’anno”. Nel corso della riunione, i tre Ordinari hanno incontrato anche il cardinale designato Gerhard Müller, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, insieme ad altri officiali, per riferire sul percorso che gli organismi stanno compiendo.

Ulteriori incontri si sono tenuti presso il Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani e il Centro anglicano di Roma, diretto dal rev. David Moxon, che è anche co-presidente della Commissione internazionale anglicano-cattolica. “La riunione di Roma – conclude la nota dei vescovi inglesi – si è svolta dopo che la Chiesa d’Inghilterra ha compiuto ulteriori passi avanti verso la creazione delle donne vescovo, un tema che ha ostacolato molto le speranze di unità tra le due comunioni”. A novembre scorso, infatti, il Sinodo della Chiesa anglicana inglese ha votato, con larghissima maggioranza, in favore delle donne vescovo. 

(A cura di Isabella Piro)


Bollettino del Radiogiornale della Radio Vaticana Anno LVIII no. 51




Testo proveniente dalla pagina http://it.radiovaticana.va/news/2014/02/20/primo_incontro_dei_tre_ordinariati_personali_per_gli_ex_anglicani/it1-774732 
del sito Radio Vaticana 




Caterina63
00sabato 14 giugno 2014 12:57

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  Libro liturgico per gli ordinariati personali eretti secondo la costituzione apostolica «Anglicanorum coetibus»

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2014-06-12 L’Osservatore Romano

La Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus, che fornisce le istruzioni per gli anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa cattolica, recita all’articolo III: «Senza escludere le celebrazioni liturgiche secondo il rito romano, l’ordinariato ha la facoltà di celebrare l’eucaristia e gli altri sacramenti, la liturgia delle ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede, in modo da mantenere vive all’interno della Chiesa cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere».

Nell’aprile del 2014, la visione liturgica della Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus trova la sua prima realizzazione nella pubblicazione del Divine Worship: Occasional Services, un volume unico pubblicato dalla «Catholic Truth Society» (Londra), che contiene i riti approvati per il battesimo, il matrimonio e i funerali per gli ordinariati personali. Questi testi sono stati preparati dalla Commissione interdicasteriale Anglicanae traditiones e approvati dalla Congregazione per la dottrina della fede e dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.

La Santa Sede ha reso questi riti disponibili per il nutrimento spirituale e la santificazione di fedeli che, provenendo da ambienti anglicani, entrano nella piena comunione cattolica. In tal modo, la Chiesa ha dato espressione eloquente a un principio fondamentale per il movimento ecumenico: l’unità della fede, che è il cuore della comunione della Chiesa, non richiede una rigida uniformità liturgica. Questa intuizione di “unità della fede nella diversità di espressione” è la chiave ermeneutica per la Costituzione apostolica Anglicanorum coetibus di Benedetto XVI e, in qualche modo, riflette la comunione che la liturgia stessa forgia tra i membri del Corpo di Cristo. L’annessione da parte della Chiesa cattolica del patrimonio liturgico anglicano, atto storico in sé, offre una reciprocità di arricchimento che garantisce l’autenticità della fede, investe la nostra espressione liturgica dell’indiscutibile autorità di quella fede, a gloria di Dio, fonte di comunione e fulcro del nostro culto sacramentale.

Steven Lopes
Congregazione per la dottrina della fede







 

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