LA PROVVIDENZA E IL CONCORDATO

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Caterina63
00sabato 20 dicembre 2008 15:12
La nascita dello Stato Vaticano

La Provvidenza e il Concordato


di Vittorio Messori



Le molte cose –libri, articoli, interviste– di Sergio Romano si leggono con gusto e, non di rado, con ammirazione: i problemi storici più complessi sono presentati con linguaggio elegante e piano, in una sintesi che non è mai semplificazione. Certo: un cattolico trova in lui un interlocutore critico, magari un’antagonista. Ma, tra tante sciatterie, è un sollievo poter confrontarsi con quest ’ultimo rappresentante della “Destra Storica“ risorgimentale che conosce bene (oltre alla buona educazione) i problemi e non trucca le fonti. E’ in questa linea anche l’ultimo libro di Romano che ha per titolo un ritocco malizioso della celebre frase attribuita a Cavour (mentre è di Charles de Montalembert): Libera Chiesa. Libero Stato?

Non c’è qui, purtroppo, lo spazio per un confronto critico sul taglio che il nostro ambasciatore ha voluto dare a questa sua lettura dei rapporti tra autorità ecclesiali e statuali. Potremo solo segnalare che forse in un punto lo storico sembra venire meno al suo rifiuto dei luoghi comuni. In effetti, come troppi, egli pure scrive, testualmente, che Mussolini, dopo i Patti Lateranensi << ebbe in dono (da Pio XI) l’appellativo di “uomo della Provvidenza“>>.

Va riconosciuto a Romano che – a differenza di quei troppi ripetitori – riporta la frase intera, improvvisata a caldo, ricevendo professori e allievi della Università Cattolica, tre giorni dopo la firma, e che così esattamente suona: «Forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza ci ha fatto incontrare; un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale, per gli uomini della quale tutte quelle leggi, tutti quegli ordinamenti, erano altrettanti feticci e, proprio come i feticci, tanto più intangibili e venerandi quanto più brutti e deformi».

C’’è differenza tra un secco “uomo della Provvidenza” e un ben più sfumato -e preceduto da un “forse“- “uomo come quello che la Provvidenza ci ha fatto incontrare“.

Ma dovere dello storico è inquadrare nel loro contesto le parole dei protagonisti. Per ben capire, dunque, occorrerebbe ricordare che i colloqui tra Santa Sede e Stato italiano cominciarono nel 1926 e si protrassero per anni. In effetti, il marchese Francesco Pacelli, rappresentante del pontefice, aveva come interlocutore il rappresentante di Mussolini, il professor Domenico Barone. Questi era un puntiglioso, un po’ fanatico esponente del liberalismo ottocentesco, per il quale la sola sovranità ammissibile era quello dello Stato. Dunque lo Stato, magnanimo, poteva concedere garanzie di liberta, di rispetto, magari di finanziamento alla Chiesa, purché questa non presumesse di essere un soggetto alla pari. Ciò che atteneva alla religione, poteva essere solo oggetto della politica ecclesiastica statale. E’ la prospettiva che aveva ispirato la Legge delle Guarentigie, che escludeva recisamente una sovranità della Santa Sede. Questa, invece, era convinta che soltanto una sovranità propria, un essere “alla pari” con lo Stato, poteva garantire l’indipendenza della Chiesa.

Insomma, oltre mezzo secolo dopo Porta Pia, il rappresentante italiano era saldo in quella sua prospettiva. Le trattative tra i due si svolgevano in un clima di rispetto; anzi, di cortese amicizia, ma sembravano ormai definitivamente arenate. Quella volta non era il Papa ma il professor Barone, il vecchio liberale (un cattolico, tra l’altro, ma secondo la scuola risorgimentale) ad opporre un insormontabile non possumus alla richiesta di un territorio minuscolo, il più piccolo Stato del mondo, ma dentro le cui mura la Catholica fosse in casa sua, non temendo ingerenze statali.

Dopo due anni di quegli incontri sterili, Domenico Barone morì improvvisamente. Si giunse, così, al colpo di scena: invece di nominare un altro giurista che lo rappresentasse, Mussolini decise di condurre di persona la trattativa. Venendo da ben altra scuola e non avendo dogmi da liberale ottocentesco (quelli che Pio XI chiamerà “feticci”) il Benito tolse di mezzo il divieto di parlare di una “sovranità” della Santa Sede alla pari di quella dello Stato. Così, in pochi mesi, l’incancrenita “questione romana” fu risolta, con la firma dei documenti l’11 febbraio, nel giorno anniversario delle apparizioni di Lourdes.

Questo, dunque, il contesto. Precisandolo, sarà forse più agevole capire che cosa intese dire davvero il pontefice in quel discorso in cui a Mussoolini sarebbe stato concesso il “brevetto“ (per usare l’espressione di Romano) di «uomo della Provvidenza». Come sempre nella storia -e come ben sa il nostro interlocutore– la complessità delle vicende umane esige un inquadramento preciso. 


Il Corriere della Sera - 11 novembre 2005

[SM=g7574]  la risposta ce l'abbiamo... alla Chiesa NON interessava muovere una guerra all'Italia, ma ottenere ciò che le era legittimo: un pezzo di terra dalla quale ESERCITARE LA SUA SPECIFICA MISSIONE...


Mons. Geremia Bonomelli: un profeta perseguitato?

Nel 2006 conservai dalla rete questo testo sul mio PC....ma non c'era l'autore nè una fonte, ora ho fatto una ricerca e sembra un testo inesistente, non lo trovo d nessuna parte....ergo, se l'Autore dovesse riconoscersi in questo testo e vuol essere giustamente riconosciuto, ci contatti e provvederò immediatamente....la foto l'ho trovata su google Sorriso



LA RITRATTAZIONE DI MONSIGNOR GEREMIA BONOMELLI
Un discorso franco sul potere temporale

LA VERITA' NON CI SPAVENTA




Monsignor Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona dal 1871 al 1910.



La domenica di Pasqua del 1889, il vescovo di Cremona confessava, a seguito della sua messa all’Indice, la paternità dell’opuscolo "Roma e l’Italia e la realtà delle cose", che trattava della "terribile Questione Romana". Il Concordato del 1929, quarant’anni dopo, gli diede ragione.

Il 21 aprile 1889, giorno di Pasqua, nella cattedrale di Cremona si verificò uno degli avvenimenti più straordinari nella storia della Chiesa dell’Ottocento: Geremia Bonomelli, vescovo della città padana, ritrattò solennemente l’opuscolo Roma e l’Italia e la realtà delle cose, pubblicato anonimo il 1° marzo, confessandone la paternità e domandando incondizionatamente e chiaramente perdono a Leone XIII e a tutti coloro ai quali aveva dato scandalo.

Monsignor Bonomelli è uno degli ecclesiastici più significativi della Chiesa nei tempi moderni. Nacque il 22 settembre 1831 in una modesta famiglia contadina a Nigoline, in provincia di Brescia, e vi morì il 3 agosto 1914. Sacerdote nel 1855, perfezionò gli studi alla Gregoriana di Roma; nel 1866 fu parroco a Lovere, e fu consacrato vescovo di Cremona il 26 novembre 1871. La sua fama si diffuse rapidamente, perché egli oltre a brillare per l’oratoria e per l’attività pastorale e sociale, pubblicò opere profondamente inserite nel tessuto del suo tempo, militando nei primi anni nell’area intransigente, ma rendendosi presto conto che essa era fuori della storia e non aveva vie d’uscita. Uno dei monumenti più illustri del suo orientamento conservatore e apologetico è Il giovane studente istruito e difeso nella dottrina cristiana in 3 volumi (1871-74), più volte ristampato.



Il successo delle sue pubblicazioni e, più ancora, delle tesi dialogiche promosse instancabilmente, è dovuto al collegamento intimo e operante tra la ricerca a tavolino, il contatto pastorale e i viaggi e i soggiorni in Italia e all’estero, sui quali pubblicò opere di grande interesse maturate attraverso incontri personali e consultazioni d’ogni livello con uomini di Chiesa, missionari, diplomatici. Si ricordano: Tre mesi al di là delle Alpi (1901), Dal Piccolo S. Bernardo al Brennero (1903), Viaggiando in vari paesi e in vari tempi (1908).

Gli albori dell’ecumenismo

Due opere meritano una segnalazione particolare, perché chiaramente orientate verso l’ecumenismo, allora non soltanto ignorato, ma rifiutato : Un autunno in Oriente (1891) e il suo "pendant" Un autunno in Occidente (1897). Bonomelli si accostò alla dissidenza cristiana, ortodossa e protestante, con la disponibilità più esemplare dal punto di vista culturale e, più ancora, con la disponibilità amichevole e un’umiltà che metteva una pietra tombale sul sarcofago delle tentazioni apologetiche. Interrogava i personaggi più in vista nelle due Chiese e nelle rispettive società laiche, ne esplorava la disponibilità dialogica, aggiungeva osservazioni fondate sulle letture e le riflessioni maturate lungamente. A parte qualche dissonanza dovuta alla situazione dell’epoca, si può affermare che sia stato un autentico ecumenista.

Ma la sfida più ardua la sperimentò nella "terribile Questione Romana". In questa disputa, che molti ritenevano insolubile, si concentravano i punti più scottanti della vita pubblica in Italia e si entrava a vele spiegate nella tempesta del dissidio tra Chiesa e Stato, con l’aggravante della polemica sull’indipendenza italiana e della disputa in cui la Massoneria e le altre associazioni sociali e politiche acuivano il disagio dei cittadini, che volevano restare fedeli alla Chiesa ma non intendevano essere sleali verso la patria.

A questo dramma il Bonomelli dedicò la sua opera più famosa, il cui titolo completo è Roma e l’Italia e la realtà delle cose; pensieri di un prelato italiano, un documentato e vibrante articolo apparso anonimo nel quaderno del 1° marzo 1889 della Rassegna nazionale di Firenze. Fu successivamente pubblicato anche in estratto, con l’aggiunta intitolata Con la risposta d’un cattolico italiano alle critiche di alcuni periodici (estr., ivi, 18896, pp. 115; abbr. Rei). Ebbe una diffusione straordinaria.

In una lettera del 2 aprile 1887 al beato monsignor Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza, scriveva che da oltre un anno progettava un saggio «buono nelle condizioni attuali, ma d’una gravità eccezionale e che mette paura». Valutava con lungimiranza le difficoltà della situazione: «Voi conoscete ciò che passa nel mio cuore; voi sapete che per ottenere il termine della gran lotta, s’intende sempre quale può essere approvata dal S. Padre, unico giudice competente, darei la mia vita. Se questa lotta si prolunga ancora, quali dolorose conseguenze, che potranno durare Dio sa quanto! Urge finirla, e presto, e io spero che il grande Leone XIII, conoscitore dei tempi, potrà essere il Callisto II del secolo XIX» (Astori, p. 6).


Senza nessuna reticenza

Inizialmente lo scritto doveva intitolarsi Diciamo tutto francamente; poi fu cambiato il titolo e conservato l’anonimato anche nel momento di maggior tempesta, con l’esortazione di Scalabrini a mantenerlo. Ne uscì unicamente quando l’articolo fu messo all’Indice. Rimase immutato il proposito di fare un discorso leale e franco, «senza farisaiche paure, senza reticenze» (Rei, p. 93).

Il Bonomelli non solo dà enorme importanza alla Breccia di Porta Pia, ma la definisce con espressioni che avrebbero egregiamente figurato nel vocabolario del miglior Garibaldi e dei più radicali patrioti: «Il XX Settembre del 1870 si compiva uno dei fatti più straordinari del secolo presente: uno di quei fatti che indubbiamente segnano il passaggio da un’epoca storica all’altra, la caduta della Signoria Temporale dei Papi! Ora su quella caduta sono passati pressoché 19 anni che oggi, per le mutate condizioni dei tempi, degli uomini e delle cose, equivalgono a cent’anni, e diciamo poco» (Rei, p. 18).

L’opera si riassume in questi contenuti:
1) il dissidio produce un grave danno non solo materiale, ma anche spirituale alla nazione;
2) la restaurazione del potere temporale è impossibile, e di fatto non la vuole nessuno;
3) l’unica soluzione possibile e urgente è la riconciliazione tra Chiesa e Stato, e il ristabilimento della convivenza.

Una voce fuori dal coro

Monsignor Bonomelli smentisce la tesi degli zelanti che non avrebbero esitato a scatenare la sommossa popolare o a invocare l’intervento di un esercito straniero, pur di rimettere in vita il quatriduano cadavere del potere temporale. Egli sostiene invece che il Papa sarebbe il primo a opporsi a soluzioni così estreme e così obsolete.


Il dissenso sul "Non expedit"

Rispondendo ai suoi critici, che si richiamavano al fondamentalismo intransigente, egli espone con rigore i dati oggettivi della situazione. Oltre ai collegamenti storici, ribadisce il dato teologico: il potere temporale non è un dogma: «Se ciò fosse, a noi sembra davvero che si rimpicciolirebbe d’assai l’importanza del Papato, vincolando il libero esercizio della sua pastorale dignità a quattro zolle di terra, anziché far risalire questa indipendenza all’origine sua, cioè alle promesse di Cristo e all’essenza dell’autorità pontificia, intrinsecamente considerata» (Rei, p. 93).

Non risparmia nemmeno le critiche al Non expedit: «Il Governo è nemico della Chiesa! E chi ha detto il contrario? Di grazia però diteci: di chi è la colpa? Perché si predica l’astensione? Perché si vuole il Non expedit? [...]. Per avere deputati cattolici ci vogliono elettori cattolici; quando questi se ne stanno a casa, quelli non possono riuscire, e la Massoneria trionfa [...]. I cattolici italiani saranno sempre impotenti, finché si asterranno e finché, grazie a questa astensione, avranno la parvenza di nemici della patria» (Rei, p. 97).

La tesi bonomelliana non ha nulla a che fare con la Realpolitik, vale a dire con la giustificazione del fatto compiuto, che dà fondamento a un diritto. A suo avviso Porta Pia non è una disgrazia alla quale bisogna rassegnarsi, ricavandone tutti i benefici possibili, ma un fatto provvidenziale, che inaugura tempi nuovi sia per la società civile che per quella ecclesiale. Non ha senso rimpiangere le "quattro zolle di terra" né progettare "uno straccio di Regno terreno", bisogna costruire un avvenire nuovo, senza abbarbicarsi «a viete e cadenti idee che non reggono il minimo urto dei tempi nuovi, e, come gli otri vecchi di cui parla il Vangelo, non possono reggere al contatto del vino nuovo» (Rei, p. 90ss).


La catastrofe maturò presto. Gl’intransigenti insorsero con tutti i mezzi. Fioccarono le denunce private e pubbliche, e le dissociazioni sdegnose. Il vescovo di Brescia scrisse al Papa, che rispose elogiandone lo zelo e consacrando la tesi cattolica, secondo la quale quella del Bonomelli era arroganza e insubordinazione, che temerariamente però voleva «suggerire consigli alla Sede Apostolica intorno a cose da fare e volerle mostrare ciò che sia meglio da fare». Il pensiero della Santa Sede è che il Papa è sottoposto a violenza ed è privato della libertà, «per maniera che accettarla non mai, ma sì dobbiamo sofferirla costrettivi da necessità». Essa non è stata voluta dalla volontà dei popoli, «ma più veramente dall’audacia delle sètte perverse, le quali si sono congiurate per abbattere la Sacra Potestà, acciocché, manomesso questa sorte di presidio, potessero rivolgere gli sforzi e impeti loro» contro il potere spirituale della Chiesa (Br. Gratam scito, 312-III-89, Civiltà Cattolica, 1889, II, pp. 220-223).

Di lì a pochi giorni l’articolo fu messo all’Indice. A questo punto monsignor Bonomelli ritenne improrogabile uscire allo scoperto e lesse in Duomo la ritrattazione , che lo sommerse di entusiasmi. Subito il suo gesto fu affiancato a quello dell’arcivescovo di Cambrai, monsignor Fénelon, il quale nel momento in cui la sua Explication des maximes des saints sur la vie intérieure (Paris 1697) il 12 marzo 1699 fu messa all’Indice fece una pubblica ritrattazione dinanzi ai fedeli riuniti nella cattedrale.

Il primo a richiamarsi a quella splendida pagina storica fu Leone XIII, che nel Breve Libentes intelleximus (29-IV-89) gli scriveva che con quel gesto aveva dato «un eminente esempio di virtù [...]. Di una simile modestia, dimostrata dal Fénelon, non è ancora perduta la memoria, e questo dimostra che non è così grave sbagliare in una opinione, quanto è glorioso il confessare il proprio errore» (Civiltà Cattolica, 1889, II, p. 493). Il Beato Giovanni Piamarta in una lettera affettuosa ed entusiastica rievocava le lezioni di storia nelle quali il Bonomelli, allora professore in seminario, ricostruiva con ammirazione l’insigne episodio e soggiungeva: «Giammai in vita mia mi è scoppiato dal labbro più ardente ed entusiastico il cantico della Chiesa: Haec est dies quam fecit Dominus. Il faustissimo avvenimento deve aver ricolmo d’insolita gioia la Gerusalemme celeste e terrena [...]. Lei è più grande e più venerando di Fénelon, perché più eroico è l’atto compiuto. Ne sia in eterno benedetto. Quanta edificazione ne viene a noi e quanto salutare ammaestramento!» (Astori p. 15).


Il filo della Provvidenza

Il Bonomelli diede la misura della sua statura spirituale commentando, cinque giorni dopo, la ritrattazione, in una lettera allo Scalabrini: «Sto bene, mi sento libero, fresco, tranquillo, felice. Ho vinto me stesso e in fondo in fondo non è poi stato un sacrificio grande [...]. Ora comincio a vedere il filo della Provvidenza. Provvidenza nello scriverlo, perché non volevo scriverlo, e più volte mi cadde di mano la penna, Provvidenza nello scriverlo anonimo, perché così si poté leggere. Provvidenza la lettera del S. Padre al vescovo di Brescia, Provvidenza nel sospendere la sottomissione privata al S. Padre, Provvidenza nella condanna, Provvidenza nella notizia che n’ebbi nel Sabato Santo, Provvidenza nell’errore da voi commesso mandandomi la lettera dell’Agliardi, Provvidenza nel fare questa sottomissione pubblica in Cattedrale, il dì di Pasqua [...]. Ah, se il S. Padre potesse leggermi in cuore, vedrebbe come io l’amo, come sia pronto a sacrificarmi per lui» (Astori, p. 14).



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Un’ipotesi di soluzione che anticipava i tempi
UN VATICANO ALLARGATO CENTRO
DEL MONDO CATTOLICO


Monsignor Bonomelli sulla vexata questio del potere temporale condivise i progetti di soluzione con molti personaggi del laicato e del clero dell’ala transigente. Ne discusse soprattutto col vescovo di Piacenza Giovanni Battista Scalabrini, con il quale scambiò conversazioni e un epistolario che per molti aspetti raggiunge un livello che non è esagerato definire patristico.

Monsignor Bonomelli delineava anche i confini e le dimensioni del possedimento sul quale la Santa Sede avrebbe fondato la sua sovranità e garantito la sua indipendenza:

«Diasi al Papa almeno la riva destra di Roma, con una striscia fino al mare, con una zona di qualche chilometro dietro al Vaticano, dove si potrebbe poco a poco fabbricare una città nuova; essa sarebbe un Principato di Monaco, una piccola Repubblica di S. Marino, o delle Andorre, alcunché di simile. Qui non vi sarebbe bisogno di pubblici uffici, né di guarnigioni. Per la sua piccolezza non potrebbe suscitare timori e gelosie né nel Governo italiano né in altri Governi. Sarebbe un Vaticano allargato, con una popolazione di una diecina di migliaia di anime o poco più. Per il Governo non creerebbe alcun imbarazzo e lo libererebbe da molti e tosto [...].

«La nuova cittadella sarebbe una vera terra di Gessen, un’oasi felice, un santuario nel cuore d’Italia, un asilo di pace, il porto sicuro e tranquillo, il punto che irraggia lume su tutta la terra, al qual si traggon d’ogni parte i pesi, il centro del mondo cattolico, la novella Sion, donde partirebbero gli oracoli e le parole di vita. Quale spettacolo! Qual gloria per l’Italia nostra! Da una parte il Quirinale, il Re d’Italia; dall’altra la forza morale, la prima forza morale d’Italia e del mondo; dall’una parte la spada, dall’altra il pastorale; da una parte il Pontefice, che prega e benedice, dall’altra il Re, che impera [...]. I nostri occhi verserebbero lagrime di gioia inesprimibile; i nostri cuori balzerebbero concitati, colmi, riboccanti di giubilo in quel dì, che il Re e l’amabile Regina ed il giovane Principe, accompagnati dalla corte, salissero le scale del Vaticano, e il candido Vegliardo che vi risiede movesse loro incontro e si abbracciassero» (Roma e l’Italia..., p. 48). Come tutti sanno, la Santa Sede nel 1929 si contentò di una superficie ben più modesta, anzi quasi simbolica. Monsignor Bonomelli fu premiato con una consolazione in misura piena, scossa, traboccante.

r.f.e.


Rinnegò pubblicamente, ma non tradì la fedeltà alla coscienza e alla lealtà storica
«MI SOTTOMISI, MA LA VERITÀ È VERITÀ
E STA SOPRA IL PAPA»


Il giorno di Pasqua del 1889, dopo aver pronunciato l’omelia, nella cattedrale di Cremona gremita di fedeli, alla presenza di tutto il clero e di 280 chierici, monsignor Geremia Bonomelli lesse la seguente dichiarazione: «Io sono l’autore dell’opuscolo Roma e l’Italia e la realtà delle cose. Il soldato deve ubbidire al suo duce, e io devo ubbidire al mio Duce supremo, il Santo Padre. Appena con sua lettera, Egli biasimò l’opuscolo anonimo, io m’affrettai a fare la mia sottomissione anonima, che fu pubblicata dai giornali. Ieri sera appresi che l’opuscolo era stato messo all’Indice il 19 del c.m. [in realtà il decreto porta la data del 13 aprile] mi reputerei colpevole, e più colpevole di tutti, perché vescovo, se tardassi un sol giorno a fare la mia sottomissione pubblica e a dare la dovuta riparazione. Ciò che ripetutamente dissi e promisi nell’opuscolo, lealmente lo mantengo. Prontamente, schiettamente, totalmente, come figlio devotissimo, sottopongo me e il mio opuscolo al giudizio del Santo Padre, nel modo e nel senso che Egli desidera; accetto la condanna, dolente di averlo afflitto, e gliene chiedo perdono.

«Come potrei io esigere ubbidienza dal mio popolo, dal mio clero, se non andassi innanzi con l’esempio? Mi condannerei da me stesso. Mi conforta e mi riempie di gioia il pensiero di mostrare, con questo atto pubblico, alla mia diocesi, al mio clero, specialmente ai miei direttissimi chierici, qui presenti, come si ha da obbedire al Capo Supremo della Chiesa» (Civiltà Cattolica, 1889, II, pp. 491-492; Astori, p. 12).

Questo gesto ha incontrato l’unanimità dei consensi presso gli storici, e l’ammirazione nei confronti del vescovo di Cremona non ha fatto che crescere. Gli autori concordano anche nell’affermare che il presule obbedì "in piedi", nel senso che si adeguò alle direttive della Santa Sede senza però tradire la fedeltà alla coscienza e alla lealtà storica, sempre più ampiamente giustificata dagli eventi. «L’obbedientissimo in Cristo che accetta 11 incidenti, 11 condanne, le accetta con obbedienza libera, con obbedienza in piedi».

r.f.e.

Nota bibliografica

Astori Guido, L’opuscolo "Roma e l’Italia e la realtà delle cose" di monsignor G.B., "Vita e pensiero", A. 15, Aprile 1929, estr. p. 17;
Id., "Roma e l’Italia..." di monsignor G.B., nel XXV della morte. L’opera sua per la Conciliazione, Ivi, 1939, n. 30, pp. 574-581;
Cornaggia-Medici L., Antesignani della Conciliazione, Fidenza, 1936;
Korberch Audily, Voce d’Oltretomba, ossia recensione analitico-critica del "Roma e la realtà delle cose", Paris, Amat, 1911, p. 867;
Corrispondenza inedita fra monsignor G.B. ed il Sen. Tancredi Canonico (1902-1908), a cura di G. Astori, Brescia, Morcelliana 1937 (rec. di P. Enrico Rosa, Civiltà Cattolica, 1938, I, pp. 261-267);
Carlo Bellò, G. Bonomelli, Brescia, Morcelliana, 1961;
Fr. Gregari, La vita e l’opera di Monsignor G.B., Torino, Sei, 1934;
P. Guerrini (a cura di), G.B. vescovo di Cremona nel XXV anniversario della morte, Brescia, 1929.

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LA RIFLESSIONE DI UN AMICO CHE CONDIVIDO[SM=g1740721]

Bonomelli è stato uno dei primi autori di apologetica, forse il primo in assoluto, che ho avuto occasione di leggere. Ho apprezzato non solo il rigore argomentativo, ma anche la profonda carità, derivante da una fede sentita e vissuta, che caratterizza le sue opere.

Avere il coraggio di riconoscere, nella propria posizione di Vescovo, la paternità di uno scritto condannato e - soprattutto - di fare pubblica ammenda davanti ai propri fedeli, non è cosa da tutti: qualcuno avrebbe preferito fingere di non aver mai scritto nulla. Questo episodio conferma una volta di più che mons. Bonomelli non era soltanto un cattolico sincero, ma anche una persona nobile d'animo. È triste pensare che oggi ci siano pochissimi pastori come lui.

Quanto al merito dello scritto che fu oggetto di condanna, bisogna essere cauti. Non conosco direttamente l'opuscolo, ma da quanto dice l'articolo emerge che mons. Bonomelli aveva un'idea abbastanza convenzionale della questione romana e, per di più, non era a conoscenza di molti fatti. È ormai noto, per esempio, che Pio IX, ben prima della presa di Roma, era in trattative con i Savoia per cedere loro tutti i suoi domini, mantenendo per sé un territorio che sarebbe stato di poco più grande dell'attuale Città del Vaticano. Il Papa, infatti, non era uno stupido o un visionario. Sapeva perfettamente quali erano le aspirazioni degli Italiani. Sapeva che uno Stato regionale come quello della Chiesa era, in quei tempi, anacronistico. Ma sapeva pure che lo scopo della massoneria e delle altre associazioni anticlericali non era soltanto quello di rendere unita l'Italia: essi speravano, sia pure a lungo termine, che privando il Papa della propria sovranità politica, si sarebbe alla fine ottenuta quella supremazia dello Stato sulla Chiesa, che essi non si facevano scrupolo di difendere sia a voce che per iscritto.

Le trattative andarono avanti, ma le logge fecero una dura opposizione. Infatti, se l'accordo fosse stato concluso, non si sarebbe potuta divulgare la favola del Papa avido e attaccato al potere. Come infatti poi accadde. Il precipitare degli eventi (la caduta di Napoleone III e il conseguente ritiro dei francesi dallo Stato della Chiesa) ruppe bruscamente i tentativi di accordo e fu ordinata una ridicola invasione militare della Chiesa, ridicola, ho detto, perché non vi fu alcun vero combattimento. L'atteggiamento del Papa di fronte a questi eventi fu pienamente giustificato: in primo luogo, perché la sua disponibilità a trattare era stata tradita; e poi, perché, considerato il modo di agire della massoneria dell'epoca, c'era il grave rischio che il Papa, come cittadino, finisse per essere sottomesso allo Stato. La legge delle Guarentige, infatti, pur sancendo l'inviolabilità del Pontefice, non lo sottraeva dall'autorità dello Stato italiano. E, in ogni caso, si trattava di una concessione unilaterale, revocabile a piacimento dei governanti. Questa situazione, come tutti sappiamo, ha trovato adeguata soluzione solo col Trattato Lateranense del 1929.

Tornando allo scritto del Bonomelli, sinceramente capisco che, dopo vari anni dalla conquista di Roma, si formulasse l'auspicio di guardare avanti. Quel che era successo, era successo: ora si trattava di rendere possibile l'influenza dei cattolici nella politica italiana. Fin qui si tratta di desideri legittimi. Vi si riscontrano però, al tempo stesso, ingenuità allarmanti. Per esempio, si inneggia, neppure troppo velatamente, alla caduta del potere temporale dei Papi (sia pure auspicando la concessione di un piccolo territorio), ma non si fa una parola sull'arroganza del potere statale, che si guardò bene dall'offrire al Papa anche solo pochi chilometri quadrati di terreno.

Ma, tutto sommato, si tratta di un atteggiamento giustificabile, dovuto sia alla vicinanza coi fatti (che non ne consente un'analisi completa e obiettiva), sia alla propaganda risorgimentale che insisteva su questi punti. Meno giustificabile è che di queste cose non abbia parlato l'articolista, pericolosamente in bilico tra l'elogio dell'obbedienza e quello del libero pensiero.

Daniele (Fiat Pax)


Caterina63
00martedì 23 giugno 2009 10:29
3 novembre 1867: vittoria dell'Esercito Pontificio a Mentana (Roma), che conclude la campagna militare nell'Agro Romano a Mentana a difesa del Papa Re Pio IX.

Nel video, dopo una serie di fotografie che ritraggono degli ufficiali e soldati papalini, vi è la sequenza di immagini e fotografie relative alla battaglia.
Quindi si scorrono i nomi di tutti i caduti papalini, da 1860 al 1867, che si trovano incisi nel monumento voluto da Pio IX al cimitero del Verano di Roma.
Si finisce poi col trofeo, voluto dal cardinale romagnolo Randi, realizzato con le armi tolte ai garibaldini a Mentana e Monterotondo, con la scritta non praevalebunt.

Con questo video ribadiamo la nostra adesione incondizionata alla causa di Cristo Re e della Sede Apostolica "contro tutto ciò che è opposto alla Dottrina, alla Tradizione ed al sentimento del Cattolicesimo integralmente romano (Mons. Umberto Benigni).

Viva il Papa-Re!


Con il Papa e sempre ALLA MANIERA DI SANTA CATERINA DA SIENA... [SM=g1740722]



[SM=g1740717] [SM=g1740720] [SM=g1740717]
Caterina63
00mercoledì 10 febbraio 2010 19:32

11 febbraio



Con gli occhi della storia si può ormai cogliere chiaramente il senso profondo del lungo processo che, dalla stipula dei Patti Lateranensi, ottantuno anni fa, giunge fino ai giorni nostri. Un processo tutto italiano, perché tutta italiana era la Questione romana che quei Patti venivano a risolvere; ma al tempo stesso un processo che diveniva, più in generale, paradigmatico per i rapporti fra la Chiesa cattolica e gli Stati nella modernità.

In effetti l'Italia è stata laboratorio di sperimentazione di nuove modalità di realizzazione storica dell'antica idea cristiana della distinzione tra Chiesa e Stato, in una prospettiva non conflittuale bensì di collaborazione. Dinnanzi alle nuove configurazioni degli Stati che, a livello planetario, veniva portando il Novecento, si imponeva una diversa impostazione dei rapporti con la Chiesa, superando le teorizzazioni dottrinali di un tempo, così come le esperienze di un passato morto e sepolto.

I Patti dell'11 febbraio 1929, in un contesto europeo segnato da derive totalitarie, significarono il ricorso allo strumento internazionale per affermare e garantire, nella misura possibile, la libertà religiosa nelle sue tre diverse dimensioni:  individuale, collettiva, istituzionale. Tornate le democrazie, la concezione degli accordi tra la Santa Sede e gli Stati come pacta libertatis et cooperationis apparve singolarmente confacente anche alle nuove realtà politiche e ordinamentali.
Dunque quei Patti fecero scuola, esportando fuori dell'Italia un modello giuridico destinato ad avere un diffuso successo.

Per tornare alla realtà italiana, il Trattato del Laterano venne effettivamente a dare formale riconoscimento e solide basi all'esigenza di garantire, alla Sede Apostolica, la piena libertà di svolgimento del suo servizio a favore della Chiesa universale, al di là delle precarie - per quanto significative - tutele apprestate dalla Legge delle guarentigie del 1871. Il complesso di garanzie personali e reali contemplate nel Trattato appaiono ancora oggi manifestamente strumentali per assicurare la libertà istituzionale all'organo di governo della Chiesa universale. In particolare lo è quello Stato della Città del Vaticano, istituito con il Trattato, che restaurando una seppur minima e quasi simbolica sovranità temporale del Pontefice, ha sottratto il suo ufficio non solo al fatto, ma anche al sospetto di una soggezione o dipendenza da qualsivoglia potenza terrena.

Dal momento della sua nascita fino a oggi questo singolare Stato ha svolto un servizio prezioso e insostituibile per la Santa Sede, per la sua indipendenza, per la sua libertà, assicurandole al contempo un crescente complesso di risorse e di servizi, che risultano sempre più necessari per poter agire nella complessa realtà contemporanea.

Uno Stato singolare, s'è detto, per essere dominato da un fine che lo trascende; ma un vero e proprio Stato, con i suoi elementi costitutivi dati da un popolo, un territorio, una sovranità; con un suo ordinamento giuridico; con le sue istituzioni di governo e di amministrazione della giustizia. Ma d'altra parte uno Stato che, come ogni altra comunità politica, ha tra le sue finalità quella di provvedere al bene comune di quanti, in maniera stabile o meno, si trovano sul suo territorio. Uno Stato la cui costituzione materiale ha, tra l'altro, basi giusnaturalistiche, per cui è strutturalmente aperto alle spettanze inalienabili che debbono essere riconosciute a ogni persona umana, in ragione della sua propria dignità, in ogni tempo e in ogni luogo. È questa la ragione per la quale, alla pur peculiare forma di governo della Città del Vaticano, risponde un ordinamento giuridico improntato al riconoscimento e alla tutela della libertà della persona umana e dei suoi diritti fondamentali.

Per parte sua anche il Concordato, facente parte degli accordi del 1929, è stato strumento di libertà religiosa per la Chiesa che è in Italia. Basta scorrere le diverse disposizioni dell'accordo per cogliere appieno come esse, rispetto ai caratteri dell'ordinamento italiano del tempo, fossero finalizzate alla libertà religiosa dei singoli fedeli, delle loro aggregazioni, della istituzione ecclesiastica. Che significò, ad esempio, la disposizione sull'Azione Cattolica contenuta nell'articolo 43 del Concordato, se non la garanzia della libertà religiosa in un ambito particolarmente sensibile, qual è quello della educazione, rispetto all'ordinamento italiano di allora, ispirato al principio dell'educazione di Stato?
Come noto, con l'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 sono state apportate modificazioni al testo del Concordato lateranense, per armonizzarlo ai principi della Costituzione italiana del 1948 e agli insegnamenti del Concilio Vaticano II, e per renderlo più aderente alle necessità della società di oggi.

Giova notare al riguardo che la novità del contesto in cui l'Accordo ha visto la luce, non ne ha mutato la funzione essenziale. Perché se è vero che in un ordinamento democratico, come quello italiano odierno, la libertà religiosa nelle sue diverse dimensioni trova la più alta e solida garanzia nel testo costituzionale, è anche vero che tale proclamata libertà, nella prospettiva della promozione del bene individuale e comune, abbisogna di strumenti di attuazione, diretti a renderne possibile la concreta fruizione. Uno Stato autenticamente laico, qual è quello delineato dalla Costituzione italiana, non può limitarsi a garantire l'immunità da coercizioni esterne in materia di coscienza ma, nel rispetto dell'eguaglianza senza discriminazioni, deve favorire la positiva esplicitazione delle scelte religiose da parte di individui e comunità.

In siffatta prospettiva una normativa negoziata, come quella concordataria, riesce ad assicurare al tempo stesso la laicità dello Stato, che significa incompetenza di questi in materia religiosa, ed esigenze di concreta fruizione della libertà in materia religiosa nelle sue multiformi manifestazioni, che comporta invece disciplina del fatto religioso.

L'Accordo di Villa Madama si è significativamente mosso su questa linea, con risultati apprezzabili e apprezzati, ancorché non ancora del tutto raggiunti. Per questo è auspicabile che, portando finalmente a compimento il disegno contenuto nella normativa pattizia, si dia piena attuazione all'articolo 11 riguardante l'assistenza spirituale nelle strutture di convivenza obbligatoria:  un caso tipico in cui il diritto di libertà religiosa, se non è aiutato da disposizioni dirette a renderlo concretamente esercitabile, rischia di rimanere una mera affermazione di principio.



(©L'Osservatore Romano - 11 febbraio 2010)


Come nasce la Città dello Stato Vaticano?



Caterina63
00domenica 28 marzo 2010 00:06
Che cosa il Fascismo riconosce alla Chiesa?

Il Fascismo riconosce alla Chiesa questa suprema podestà, la sua universalità, la sua necessaria libertà nel campo religioso, la forza morale immensa esercitata nel mondo ed ha imposto ed impone nella vita pubblica il massimo rispetto per la Chiesa.

Ha la Chiesa qualche particolare significato per il Fascismo?

Per il Fascismo la tradizione latina ed imperiale di Roma è rappresentata anche dal Cattolicesimo, che è un'idea universale che si irradia da Roma.

Può il Fascismo non essere religioso?

No. Il Fascismo non è ateo, è un esercito di credenti. Soltanto la religione rende possibile la realizzazione dei grandi ideali umani. La scienza cerca affannosamente di spiegare i fenomeni della vita, ma non arriva a spiegare tutto: rimane sempre una zona di mistero, una parete chiusa su cui una sola parola deve essere scritta: "Dio".





tratto da: il "vangelo" di Mussolini.....Mussolini


testo integralmente riportato dal sito, che ringraziamo: STORIOLOGIA



Caterina63
00giovedì 10 febbraio 2011 18:51

11 febbraio


In alcune stampe ottocentesche Pio IX e Vittorio Emanuele II appaiono rappresentati a braccetto, sereni e sorridenti. Segnata da un ottimismo irenico, questa iconografia popolare può offrire lo spunto per una riflessione sull'odierna ricorrenza della stipula dei Patti Lateranensi, che cade in un anno particolare per l'Italia: il centocinquantesimo della unificazione nazionale.

Si tratta di due ricorrenze distinte, eppure profondamente connesse per l'intreccio forte che il moto risorgimentale ebbe con la questione cattolica e con il problema di garantire alla Sede Apostolica piena sovranità e indipendenza, a tutela della sua missione universale.

Riguardata a tanto tempo di distanza, quella raffigurazione popolare dei due protagonisti del Risorgimento italiano si presta a una duplice, diversa chiave di lettura. Da un lato, infatti, esprimeva il sogno delle genti italiane di una riconciliazione tra Stato e Chiesa, dopo i noti dilaceramenti che segnarono una particolare stagione della storia della Penisola; un sogno che era, al contempo, un fervido auspicio. Dall'altro lato, però, quell'immagine ingenua rifletteva un dato di fatto: la realtà, cioè, di una profonda amicizia sussistente, al di sotto dei vertici politico-diplomatici e militari che fecero l'unità, tra comunità civile e comunità religiosa; più ancora: l'identità cattolica degli italiani, che costituiva la base più solida dell'unità e la sua più fondata premessa.

Due diversi i sentimenti espressi, dunque, il primo dei quali rivelava il dramma delle interiori dilacerazioni tra i doveri di fedeltà allo Stato e quelli di fedeltà alla Chiesa, che avrebbe potuto finalmente acquietarsi più tardi, molto più tardi, con l'evento dell'11 febbraio 1929. Il secondo sentimento, viceversa, indicava la sussistenza nella società italiana di un fermento positivo che, al di là di ogni contrapposizione, era destinato a favorire il processo di unificazione nel sentire comune, nella cultura, nella solidarietà. Insomma: la conciliazione doveva avvenire fra istituzioni, come atto formale, non nel corpo sociale, dove fede e cittadinanza non erano in conflitto. E l'orientamento religioso delle masse assicurò al nuovo Stato il collante, sicuro e forte, delle diversità che il processo di unificazione era chiamato a superare.

Riguardati con gli occhi di oggi, i Patti del Laterano e l'Accordo di Villa Madama del 1984, con cui si vennero ad armonizzare le norme concordatarie con la Costituzione repubblicana, presentano un dato saliente: il porsi come strumenti positivi di tutela e promozione della libertà religiosa, quale diritto individuale, collettivo e istituzionale. Di qui l'esigenza di un pieno e fattivo rispetto nella lettera e nello spirito delle disposizioni poste da tali accordi, da parte di tutti coloro che sono chiamati a dare loro applicazione.

Come ha osservato Benedetto XVI il 17 dicembre scorso, rivolgendosi al nuovo ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, "quei patti internazionali non sono espressione di una volontà della Chiesa o della Santa Sede di ottenere potere, privilegi o posizioni di vantaggio economico e sociale, né con essi si intende sconfinare nell'ambito che è proprio della missione assegnata dal Divino Fondatore alla Sua comunità in terra. Al contrario, tali accordi hanno il loro fondamento nella giusta volontà da parte dello Stato di garantire ai singoli e alla Chiesa il pieno esercizio della libertà religiosa, diritto che ha una dimensione non solo personale".


In effetti la libertà religiosa, nelle sue diverse espressioni quanto a titolarità, non si esaurisce nella semplice affermazione del relativo diritto ma postula, in uno Stato davvero laico, un impegno positivo per rimuovere gli ostacoli di diritto e di altro genere che, in concreto, dovessero impedire o limitare l'esercizio di quel diritto, pure teoricamente assicurato a tutti. Da questo punto di vista l'esperienza italiana appare davvero esemplare e può costituire un significativo paradigma di riferimento. La tutela della libertà religiosa d'altra parte, così come di ogni diritto umano, non può essere considerato un obbiettivo compiutamente raggiunto una volta per tutte. Essa comporta una costante tensione adeguatrice dell'esperienza giuridica alle sempre mutevoli esigenze che l'evoluzione della società pone.

Di qui la responsabilità di vigilare per cogliere ambiti nei quali occorre intervenire, al fine di dare concreta attuazione ai principi. Il pensiero corre, a questo riguardo, alla questione delle istituzioni di assistenza, dove trovano ricovero e sostegno persone che, per ragioni diverse, non possono - o non possono appieno - disporre liberamente di sé. La istituzionalizzazione, apprezzabile espressione di solidarietà nei confronti di chi è nel bisogno, può però costituire per sé stessa, a livello personale, un impedimento al libero esercizio della libertà religiosa.

Per questo l'articolo 11 del Concordato ha previsto che siano garantite forme specifiche di assistenza spirituale all'interno delle istituzioni assistenziali; ma queste forme attendono ancora di essere definite tra le competenti autorità, per rendere effettivamente fruibile a una delle categorie più deboli dei consociati un diritto che, come ancora ricordava il Pontefice nella menzionata occasione, "è storicamente e oggettivamente il primo tra quelli fondamentali della persona umana".



(©L'Osservatore Romano - 11 febbraio 2011)


  Vi segnaliamo anche:    
Il Risorgimento? Una pagina da ristudiare.....


e l'uscita di un piccolo tascabile prezioso del cardinale Giacomo Biffi: L'UNITA' D'ITALIA 

Una coraggiosa, atipica, sferzante ricostruzione storica dell'Unità d'Italia, da parte del più irriverente Italiano Cardinale: Giacomo Biffi.

edito da Cantagalli, 8 euro!

Caterina63
00mercoledì 16 febbraio 2011 09:10
A monsignor Georg Gänswein la laurea "honoris causa" dell'università per Stranieri di Perugia

Libertà della Chiesa
e saggezza della politica italiana


Monsignor Georg Gänswein, segretario particolare di Benedetto XVI, ha ricevuto la laurea honoris causa in Sistemi di comunicazione nelle relazioni internazionali, conferitagli dall'università per Stranieri di Perugia. La cerimonia si è svolta stamane, martedì 15 febbraio, nell'aula magna di palazzo Gallenga. Pubblichiamo ampi stralci della lectio magistralis tenuta dal prelato sul tema "Relazione tra Chiesa e Stato in Italia. La libertas Ecclesiae nel Concordato del 1929 e nell'Accordo del 1984".

Il Concordato lateranense vige per ben 40 anni: 20 in età fascista e 20 in età democratica. Dalla fine degli anni Sessanta dello scorso secolo esso comincia a essere contestato pur rimanendo in vigore sino al 1984 sul piano internazionale e al 1985 sul piano interno italiano a seguito della legge di ratifica.

Il mutato spirito pubblico, nella comunità ecclesiale, come nella comunità civile con la contestazione sessantottina a tutti gli ordini costituiti e a tutti gli istituti tradizionali, produce una serie di polemiche. A chi invoca l'abrogazione risponde la saggezza della politica italiana di allora con l'avvio del procedimento di revisione, che produce una modificazione del testo del 1929 effettuata con la armonizzazione ai nuovi principi di libertà che lo Stato democratico e la Chiesa hanno nel frattempo posto a fondamento dei rispettivi ordinamenti.
La revisione si conclude, dopo vari passaggi parlamentari, il 18 febbraio 1984 quando il cardinale segretario di Stato Agostino Casaroli e il presidente del Consiglio della Repubblica italiana on. Bettino Craxi firmano l'Accordo "di modificazioni al Concordato lateranense" o Accordo di Villa Madama, dal luogo della firma.

Tutte le clausole del Concordato, così come modificato dall'Accordo di Villa Madama, esprimono il riconoscimento fatto nell'ordinamento italiano alla libertas Ecclesiae, cioè alla libertà rivendicata sempre e dovunque dalla Chiesa di poter esercitare senza ostacoli la propria missione, nel pieno rispetto della sua natura e delle proprie funzioni. Le disposizioni generali in materia sono comunque contenute negli articoli 1 e 2, nonché nell'art. 1 del Protocollo addizionale, che sotto questo profilo costituiscono una novità rispetto al passato, giacché il Concordato del 1929 riconosceva solo alcune libertà ecclesiastiche, altre le limitava o le condizionava (per esempio in materia di nomina di vescovi e di parroci), e soprattutto non contemplava un riconoscimento della libertas Ecclesiae nella sua generalità e globalità.

Si è già detto che l'art. 1 ripete il contenuto del primo comma dell'art. 7 della Costituzione italiana, nella parte in cui afferma che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Giova notare come non si tratti di una inutile ripetizione, né di una mera affermazione di principio senza alcun contenuto concreto sul piano del diritto positivo. Perché con quella formula si accoglie in via bilaterale, un principio che per il passato vigeva solo perché racchiuso in una norma unilaterale statale quale l'art. 7 della Costituzione; ma soprattutto perché la norma in esame estende la previsione costituzionale, disponendo che le due Parti contraenti sono impegnate nei loro rapporti al pieno rispetto dell'indipendenza e della sovranità di ciascuna, così come sono impegnate alla reciproca collaborazione per il bene dell'uomo e del Paese.

Si tratta di una norma che non può considerarsi solo come meramente programmatica, ma di immediata precettività, nella misura in cui fa divieto di considerare la Chiesa come funzionale agli interessi dello Stato e lo Stato come "braccio secolare" della Chiesa, imponendo viceversa a entrambi di collaborare - seppure ciascuno secondo le proprie competenze - in ragione del fatto che l'una e l'altro sono, ancorché a diverso titolo, a servizio della stessa persona umana e del bene comune.

Come è stato giustamente notato, l'importanza della disposizione richiamata si evince in tutta la sua portata considerando che il collegamento tra Stato e Chiesa operato dalla norma in questione non serve solo "a tutelare ciascun ordine nel raggiungimento dei suoi fini ma a perseguire altresì in collaborazione una finalità comune: la promozione dell'uomo". La norma ricollega i contenuti del primo comma dell'art. 7 della Costituzione al precetto di cui all'art. 2 della stessa legge, che riconosce i diritti fondamentali dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si esplicita la sua personalità. Essa non solo indica la linea pratica di condotta da seguire nello svolgersi delle relazioni tra Stato e Chiesa, ma funziona anche come criterio di interpretazione sia delle disposizioni concordatarie sia di tutte le altre norme dell'ordinamento italiano che coinvolgano il servizio all'uomo da parte di Stato e Chiesa.

Il più pieno e generale riconoscimento della libertas Ecclesiae è peraltro contenuto nei primi due commi dell'art. 2 dell'Accordo del 1984, laddove l'ordinamento giuridico statale assume la Chiesa secondo la sua peculiare natura, struttura e finalità. Ciò comporta di conseguenza la sua disciplina in Italia secondo un diritto speciale, ancorché non privilegiario, e non secondo il mero diritto comune, come sarebbe stata logica conseguenza se lo Stato si fosse limitato a riconoscere alla Chiesa la sola libertà religiosa in senso collettivo.

Per quanto riguardo poi i singoli contenuti di tale libertas, il testo vigente del Concordato appare assai dettagliato e preciso. In particolare è assicurata la libertà della Chiesa sia per quanto attiene alla sua struttura e, quindi, alla sua capacità di organizzarsi giuridicamente senza alcun limite posto dalle leggi dello Stato; sia per quanto attiene alla funzione sua propria, tenendosi nel dovuto conto la distinzione canonistica dei tria munera - docendi, sanctificandi, regendi - in cui tale funzione si articola. Si deve rilevare che la formula generale dell'art. 2 è da collegare alle altre disposizioni del Concordato, nelle quali sono garantite singole libertà ecclesiastiche. Ciò vale in materia munus docendi relativamente alla dichiarazione, alla diffusione e alla difesa del dogma cattolico (art. 2; art. 7, n 4); alla formazione dei christifideles (art. 9; art. 10, n. 3; art. 12); e in particolare alla specifica formazione del clero (art. 10, nn. 12-2).

Quanto rilevato vale pure per il munus sanctificandi, del quale è fatta esplicita menzione nell'art. 2, n. 1, ma che direttamente o indirettamente è oggetto anche in una serie di specifiche previsione normative, come in materia di edifici di culto (art. 5), di riconoscimento agli effetti civili del matrimonio canonico (art. 8), e anche di esonero degli ecclesiastici dal servizio militare (art. 4).

Il munus regendi, infine, oltre al generale riconoscimento della "giurisdizione in materia ecclesiastica" (art. 2, n. 1.), entra in rilievo sia come potere legislativo (per esempio nella disciplina degli enti ecclesiastici e del matrimonio: art. 7, n. 2. e art. 8), sia come potere amministrativo (per esempio nell'erezione degli enti ecclesiastici e nello svolgimento su di essi dei controlli canonici, nel conferimento degli uffici ecclesiastici, negli atti di certificazione, eccetera), sia come potere giudiziario (per esempio per quanto attiene alla giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, ex art. 8, n. 2). In materia di giurisdizione ecclesiastica si deve rilevare che nel Trattato lateranense ricorre una disposizione che ha una chiara connotazione concordataria.

Si tratta di quella contenuta nel capoverso dell'art. 23, per cui hanno piena efficacia giuridica agli effetti civili, senza altre formalità, le sentenze e i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica e ufficialmente comunicati alle autorità civili, riguardanti ecclesiastici o religiosi e concernenti materie spirituali e disciplinari. La norma comporta quindi, in maniera in qualche modo analoga a quanto previsto per le decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, il riconoscimento della forza esecutiva del provvedimento ecclesiastico.

Nell'Accordo del 1984 questa disposizione è indirettamente confermata, in ragione del fatto che all'art. 2, lett. c del Protocollo addizionale è detto che "la Santa Sede prende occasione della modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani".

Sui provvedimenti in questione, pertanto, è inammissibile un sindacato di legittimità o di merito da parte del giudice italiano, che non sia quello diretto ad accertare che la loro eventuale esecuzione in Italia verrebbe a ledere diritti costituzionalmente garantiti. È evidente che qualora si configurasse tale lesione, il provvedimento ecclesiastico non potrebbe avere efficacia nell'ordinamento italiano, ma rimarrebbero integri tutti i suoi effetti nell'ordinamento canonico.

Nel quadro della libertà di organizzazione pienamente riconosciuta alla Chiesa, deve collocarsi - fatto di rilievo e innovativo - la valorizzazione della Conferenza episcopale italiana come ulteriore interlocutore della comunità politica (cfr. per esempio l'art. 13 e l'art. 5, lett. b del Protocollo addizionale). Detta valorizzazione, infatti, presuppone il rinnovamento promosso nel diritto costituzionale della Chiesa dal concilio Vaticano II, che ha portato al recupero della Chiesa particolare e del suo ruolo, anche per quanto attiene ai rapporti con la comunità politica.

Il terzo comma dell'art. 2 del vigente concordatario opera un generale riconoscimento di libertà religiosa agli appartenenti alla Chiesa cattolica, venendo così a offrire una garanzia rafforzata della libertà religiosa, sia individuale che collettiva, già oggetto di tutela nella Costituzione. In particolare la norma garantisce "ai cattolici ed alle loro associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

Si deve tuttavia osservare come in singole disposizioni concordatarie vengano disposte specifiche garanzie della libertà religiosa dei cattolici, soprattutto creandosi le condizioni per l'esercizio della libertà religiosa in ambiti qualificanti: si pensi al riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico (art. 8), che in concreto significa rilevanza per l'ordinamento statale delle scelte di coscienza della persona in materia matrimoniale; ovvero alla riconosciuta facoltà di usufruire dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che concorre ad attualizzare la libertà religiosa come diritto a una formazione che non ignori la dimensione religiosa (art. 9, n. 2).

In materia di libertà di associazione per motivi religiosi, le disposizioni concordatarie relative agli enti ecclesiastici vengono oggi maggiormente incontro, rispetto al passato, alle esigenze di veder riconosciute agli effetti civili associazioni e istituzioni nascenti all'interno dell'ordinamento giuridico canonico. Basti pensare soltanto alla possibilità di riconoscimento - seppure a determinate condizioni - degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica di diritto diocesano, che era del tutto escluso dalla normativa del 1929; oppure allo speciale regime dettato per le associazioni pubbliche e private di fedeli che non possono ottenere il riconoscimento come enti ecclesiastici (artt. 8-10; legge 20 maggio 1985, n. 222).
 
Occorre infine notare come con la revisione del 1984 dal testo del Concordato è venuta meno tutta una serie di norme oggettivamente limitatrici della libertà religiosa a livello individuale: si pensi in particolare alla soppressione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 5 del Concordato lateranense, secondo cui "in ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio o in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico".

In alcuni casi le originarie disposizioni del Concordato lateranense sono state oggetto di modifiche rivolte a renderle più consoni alle esigenze di tutela della libertà religiosa: così nel caso dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, con il passaggio dal vecchio sistema dell'esonero dall'insegnamento, che pure era un istituto posto a garanzia della libertà religiosa degli studenti e dei diritti in materia educativa dei genitori, al sistema della facoltatività, cioè della sua libera scelta, certamente più garantista.



(©L'Osservatore Romano - 16 febbraio 2011)



                             

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