LE INDULGENZE NELLA CHIESA

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Caterina63
00mercoledì 7 settembre 2011 23:42

COSTITUZIONE APOSTOLICA
INDULGENTIARUM DOCTRINA

DI SUA SANTITÀ
PAOLO PP.VI

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1. La dottrina e l’uso delle indulgenze, da molti secoli in vigore nella chiesa cattolica, hanno un solido fondamento nella divina rivelazione, la quale, tramandataci dagli apostoli, "progredisce nella chiesa con l’assistenza dello Spirito santo", mentre "la chiesa, nel corso dei secoli, tende incessantemente alla pienezza della divina verità, fino a quando in essa siano portate a compimento le parole di Dio". Per una esatta intelligenza di questa dottrina e del suo benefico uso è necessario, però, che siano ricordate alcune verità, che tutta la chiesa, illuminata dalla parola di Dio, ha sempre creduto come tali e che i vescovi, successori degli apostoli, e in primo luogo i romani pontefici, successori di Pietro, sia mediante la prassi pastorale sia con documenti dottrinali, hanno insegnato nel corso dei secoli e tuttora insegnano.

2. È dottrina divinamente rivelata che i peccati comportino pene infinite dalla santità e giustizia di Dio, da scontarsi sia in questa terra, con i dolori, le miserie e le calamità di questa vita e soprattutto con la morte, sia nell’aldilà anche con il fuoco e i tormenti o con le pene purificatrici. Perciò i fedeli furono sempre persuasi che la via del male offre a chi la intraprende molti ostacoli, amarezze e danni. Le quali pene sono imposte secondo giustizia e misericordia da Dio per la purificazione delle anime, per la difesa della santità dell’ordine morale e per ristabilire la gloria di Dio nella sua piena maestà. Ogni peccato, infatti, causa una perturbazione nell’ordine universale, che Dio ha disposto nella sua ineffabile sapienza ed infinita carità, e la distruzione di beni immensi sia nei confronti dello stesso peccatore che nei confronti della comunità umana. Il peccato, poi, è apparso sempre alla coscienza di ogni cristiano non soltanto come trasgressione della legge divina, ma anche, sebbene non sempre in maniera diretta ed aperta, come disprezzo e misconoscenza dell’amicizia personale tra Dio e l’uomo. Così come è pure apparso vera ed inestimabile offesa di Dio, anzi ingrata ripulsa dell’amore di Dio offerto agli uomini in Cristo, che ha chiamato amici e non servi i suoi discepoli.

3. È necessario, allora, per la piena remissione e riparazione dei peccati non solo che l’amicizia di Dio venga ristabilita con una sincera conversione della mente e che sia riparata l’offesa arrecata alla sua sapienza e bontà, ma anche che tutti i beni sia personali che sociali o dello stesso ordine universale, diminuiti o distrutti dal peccato, siano pienamente reintegrati o con la volontaria riparazione che non sarà senza pena o con l’accettazione delle pene stabilite dalla giusta e santissima sapienza di Dio, attraverso le quali risplendano in tutto il mondo la santità e lo splendore della sua gloria. Inoltre l’esistenza e la gravità delle pene fanno comprendere l’insipienza e la malizia del peccato e le sue cattive conseguenze. Che possano restare e che di fatto frequentemente rimangano pene da scontare o resti di peccati da purificare anche dopo la remissione della colpa, lo dimostra molto chiaramente la dottrina sul purgatorio: in esso, infatti, le anime dei defunti che "siano passate all’altra vita nella carità di Dio veramente pentite, prima che avessero soddisfatto con degni frutti di penitenza per le colpe commesse e per le omissioni", vengono purificate dopo morte con pene purificatrici. La stessa cosa è messa in buona evidenza dalle preghiere liturgiche, con le quali la comunità cristiana ammessa alla santa comunione si rivolge a Dio fin da tempi antichissimi: "perché noi, che giustamente siamo sottoposti ad afflizioni a causa dei nostri peccati misericordiosamente possiamo esserne liberati per la gloria del tuo nome". Inoltre tutti gli uomini peregrinanti sulla terra commettono ogni giorno almeno qualche leggero peccato; per cui tutti hanno bisogno della misericordia di Dio per essere liberati dalle pene conseguenti il peccato.

4. Regna tra gli uomini, per arcano e benigno mistero della divina volontà, una solidarietà soprannaturale, per cui il peccato di uno nuoce anche agli altri, così come la santità di uno apporta beneficio agli altri. In tal modo i fedeli si prestano vicendevolmente l’aiuto per conseguire il loro fine soprannaturale. Una testimonianza di questa solidarietà si manifesta nello stesso Adamo, il peccato del quale passa per "propagazione" in tutti gli uomini. Ma Cristo stesso nella cui comunione Dio ci ha chiamato, è maggiore e più perfetto principio, fondamento ed esemplare di questa soprannaturale solidarietà.

5. Cristo, infatti, "il quale non commise peccato", "patì per noi", "fu ferito per le nostre iniquità, schiacciato per i nostri delitti... per le sue piaghe siamo stati guariti". Seguendo le orme di Cristo, i fedeli cristiani sempre si sono sforzati di aiutarsi vicendevolmente nella via che va al Padre celeste, mediante la preghiera, lo scambio di beni spirituali e la espiazione penitenziale; più erano animati dal fervore della carità tanto maggiormente imitavano Cristo sofferente, portando la propria croce in espiazione dei propri e degli altrui peccati, persuasi di poter aiutare i loro fratelli presso Dio, Padre delle misericordie, a conseguire la propria salvezza., è questo l’antichissimo dogma della comunione dei santi, mediante il quale la vita dei singoli figli di Dio in Cristo e per mezzo di Cristo viene congiunta con legame meraviglioso alla vita di tutti gli altri fratelli cristiani nella soprannaturale unità del corpo mistico di Cristo, fin quasi a formare una sola mistica persona.

In tal modo si manifesta il "tesoro della chiesa". Infatti, non lo si deve considerare come la somma di beni materiali, accumulati nel corso dei secoli, ma come l’infinito ed inesauribile valore che le espiazioni e i meriti di Cristo hanno presso il Padre ed offerti perché tutta l’umanità fosse liberata dal peccato e pervenisse alla comunione con il Padre; è lo stesso Cristo redentore, in cui sono e vivono le soddisfazioni ed i meriti della sua redenzione. Appartiene inoltre a questo tesoro il valore veramente immenso, incommensurabile e sempre nuovo che presso Dio hanno le preghiere e le buone opere della beata vergine Maria e di tutti i santi, i quali, seguendo le orme di Cristo signore per grazia sua, hanno santificato la loro vita e condotto a compimento la missione affidata loro dal Padre; in tal modo, realizzando la loro salvezza, hanno anche cooperato alla salvezza dei propri fratelli nell’unità del Corpo mistico.

"Tutti quelli, infatti, che sono di Cristo, vivificati dal suo Spirito, convengono in una sola chiesa e vicendevolmente ricevono compattezza in lui (cf. Ef 4,16). L’unità dunque di coloro che ancora sono peregrinanti sulla terra con i fratelli che dormono nella pace di Cristo, non viene assolutamente interrotta, anzi secondo la dottrina perenne della chiesa, viene rafforzata attraverso la comunione dei beni spirituali. Per il fatto che i beati sono uniti più profondamente a Cristo, rendono la chiesa più santa e contribuiscono al suo accrescimento ed alla sua edificazione (cf.1Cor 12,12-27). Raggiunta la patria e alla presenza del Signore (cf. 2Cor 5,8), essi per mezzo di lui, con lui ed in lui non cessano di intercedere per noi presso il Padre, offrendo i meriti che per mezzo dell’unico mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù (cf. 1Tm 2,5), hanno conseguito sulla terra, servendo in tutto al Signore e completando nella loro carne ciò che manca alle tribolazioni di Cristo in vantaggio del corpo di lui, che è la chiesa (cf. Col 1,24). La nostra debolezza, allora, riceve non poco aiuto dalla loro fraterna sollecitudine". Per questo motivo tra i fedeli, che già hanno raggiunto la patria celeste o che stanno espiando le loro colpe nel purgatorio, o che ancora sono pellegrini sulla terra, esiste certamente un vincolo perenne di carità ed un abbondante scambio di tutti i beni, per mezzo dei quali, con la espiazione di tutti i peccati dell’intero corpo mistico, viene placata la giustizia; la misericordia di Dio viene così indotta al perdono, affinché al più presto i peccatori, sinceramente pentiti, possano essere introdotti a pieno godimento dei beni della famiglia di Dio.

6. La chiesa, consapevole di queste verità fin dai primi tempi, conobbe e intraprese varie vie, affinché i frutti della divina redenzione fossero applicati ai singoli fedeli e i fedeli cooperassero alla salute dei fratelli; e così tutto il corpo della chiesa fosse preparato nella giustizia e nella santità all’avvento perfetto del regno di Dio, quando Dio sarà tutto in tutte le cose. Gli stessi apostoli, infatti, esortavano i loro discepoli, perché pregassero per la salvezza dei peccatori; ed una antichissima consuetudine della chiesa ha conservato santamente questo uso soprattutto allorché i penitenti invocavano l’intercessione di tutta la comunità e quando i defunti venivano aiutati con suffragi e in particolar modo con l’offerta del sacrificio eucaristico. Anche le opere buone, e in particolare quelle penose alla fragilità umana, fin dai primi tempi venivano offerte a Dio per la salute dei peccatori. E poiché le sofferenze, che i martiri sostenevano per la fede e per la legge di Dio, venivano stimate di grande valore, i penitenti erano soliti ricorrere agli stessi martiri per essere aiutati dai loro meriti, al fine di ottenere dai vescovi una più rapida riconciliazione. Le preghiere, infatti, e le buone opere dei giusti erano stimate di così grande valore che si affermava che il penitente venisse lavato, mondato e redento con l’aiuto di tutto il popolo cristiano. In questo aiuto, tuttavia, si pensava che non fossero i fedeli singolarmente presi, e soltanto con le loro forze, ad adoperarsi per la remissione dei peccati degli altri fratelli; ma che fosse la stessa chiesa, in quanto unico corpo, unita al suo capo Cristo, a soddisfare nei singoli membri. La chiesa dei padri, poi, fu del tutto persuasa di perseguire l’opera della salvezza in comunione e sotto l’autorità dei pastori, che lo Spirito santo pose come vescovi a reggere la chiesa di Dio. I vescovi pertanto, valutando prudentemente ogni cosa, stabilivano il modo e la misura della soddisfazione da prestarsi, anzi permettevano che le penitenze canoniche fossero riscattate con altre opere, forse più facili, convenienti al bene comune e adatte ad alimentare la pietà, da essere compiute dagli stessi penitenti e talvolta dagli altri fedeli.

7. La convinzione esistente nella chiesa che i pastori del gregge del Signore potessero liberare i singoli fedeli da ciò che restava dei peccati con l’applicazione dei meriti di Cristo e dei santi, lentamente nel corso dei secoli, sotto l’ispirazione dello Spirito santo, che continuamente anima il popolo di Dio, portò all’uso delle indulgenze, con il quale si realizzò un progresso nella stessa dottrina e nella disciplina della chiesa, non un mutamento, e dal fondamento della rivelazione è stato tratto un nuovo bene ad utilità dei fedeli e di tutta la chiesa. L’uso delle indulgenze, propagatosi un po’ alla volta divenne nella storia della chiesa un fenomeno di notevoli proporzioni soprattutto allorché i romani pontefici stabilirono che alcune opere più convenienti al bene comune della chiesa "potessero sostituire tutta la penitenza" e ai fedeli "veramente pentiti e confessati dei loro peccati" e che avessero compiute tali opere concedevano "per la misericordia di Dio onnipotente.., confidando nei meriti e nell’autorità degli apostoli", "usando la pienezza della potestà apostolica", "il perdono non soltanto pieno ed abbondante, ma anche pienissimo dei loro peccati". "L’unigenito Figlio di Dio, infatti... ha procurato un tesoro alla chiesa militante e lo ha affidato al beato Pietro, clavigero del cielo, e ai successori di lui, suoi vicari in terra, perché lo dispensassero salutarmente ai fedeli e, per ragionevoli cause, lo applicassero misericordiosamente a quanti si erano pentiti e avevano confessato i loro peccati, talvolta rimettendo in maniera parziale la pena temporale dovuta per i peccati, sia in modo generale che particolare (come giudicavano opportuno nel Signore). Si sa che di questo tesoro costituiscono un accrescimento ulteriore anche i meriti della beata Madre di Dio e di tutti gli eletti".

8. Detta remissione di pena temporale dovuta per i peccati, già rimessi per quanto riguarda la colpa, con termine proprio è stata chiamata "indulgenza". Essa conviene in parte con gli altri mezzi o vie destinate ad eliminare ciò che rimane del peccato, ma nello stesso tempo si distingue chiaramente da essi. Nell’indulgenza, infatti, la chiesa facendo uso del suo potere di ministra della redenzione di Cristo signore, non soltanto prega, ma con intervento autoritativo dispensa al fedele ben disposto il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi in ordine alla remissione della pena temporale. Il fine che l’autorità ecclesiastica si propone nella elargizione delle indulgenze, è non solo di aiutare i fedeli a scontare le pene del peccato, ma anche di spingere gli stessi a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità, specialmente quelle che giovano all’incremento della fede e al bene comune. Se poi i fedeli offrono le indulgenze in suffragio dei defunti coltivano in modo eccellente la carità e, mentre elevano la mente al cielo, ordinano più saggiamente le cose terrene. Il magistero della chiesa ha difeso ed esposto questa dottrina in vari documenti. Purtroppo nell’uso delle indulgenze si infiltrarono talvolta degli abusi, sia perché a causa di concessioni non opportune e superflue veniva avvilito il potere delle chiavi e la soddisfazione penitenziale veniva abolita, sia perché a causa di "illeciti profitti" veniva infamato il nome di indulgenza. Ma la chiesa, biasimando e correggendo tali abusi, "insegna e stabilisce che l’uso delle indulgenze deve essere conservato perché sommamente salutare al popolo cristiano e autorevolmente approvato da sacri concili, mentre condanna con anatema quanti asseriscono l’inutilità delle indulgenze e negano il potere esistente nella chiesa di concederle".

9. La chiesa pertanto invita anche ai nostri giorni tutti i suoi figli a valutare in pieno e a riflettere quanto l’uso delle indulgenze sia di aiuto per la vita dei singoli e di tutta la società cristiana. L’uso salutare delle indulgenze, tanto per ricordare le cose più importanti, insegna in primo luogo quanto sia "triste e amaro l’aver abbandonato il Signore Dio". I fedeli, infatti, quando acquistano le indulgenze, comprendono che con le proprie forze non sarebbero capaci di riparare al male, che con il peccato hanno arrecato a se stessi e a tutta la comunità e perciò sono stimolati ad atti salutari di umiltà. Inoltre l’uso delle indulgenze ci dice quanto intimamente siamo uniti in Cristo gli uni con gli altri e quanto la vita soprannaturale di ciascuno possa giovare agli altri, affinché anche questi più facilmente e più intimamente possano essere uniti al Padre. Pertanto l’uso delle indulgenze eccita efficacemente alla carità e la fa esercitare in modo eminente, allorché viene offerto un aiuto ai fratelli che dormono in Cristo.

10. Parimenti, il culto delle indulgenze ridesta la fiducia e la speranza di una piena riconciliazione con Dio Padre, in modo però da non giustificare alcuna negligenza e da non diminuire in alcun modo lo sforzo per l’acquisto delle disposizioni richieste per la piena comunione con Dio. Le indulgenze, infatti, sebbene siano delle elargizioni gratuite, sono tuttavia concesse sia per i vivi che per i defunti solo a determinate condizioni. Per l’acquisto di esse invero si richiede, da una parte, che le opere prescritte siano state compiute e, dall’altra, che il fedele abbia le necessarie disposizioni; che, cioè, ami Dio, detesti il peccato, riponga la sua fiducia nei meriti di Cristo e creda fermamente nel grande aiuto che gli viene dalla comunione dei santi. Non è da dimenticare, inoltre, che acquistando le indulgenze i fedeli si sottomettono docilmente ai legittimi pastori della chiesa, e soprattutto al successore di Pietro, clavigero del cielo, ai quali lo stesso Salvatore ha affidato il compito di pascere e di governare la sua chiesa. La salutare istituzione delle indulgenze, pertanto, contribuisce a suo modo perché la chiesa si presenti a Cristo senza alcun difetto, ma santa ed immacolata, mirabilmente unita in Cristo nel vincolo soprannaturale della carità. Poiché, infatti, mediante le indulgenze i membri della chiesa purgante si uniscono più presto alla chiesa celeste per mezzo delle stesse indulgenze il regno di Cristo maggiormente e più celermente si instaura, "fino a quando tutti saremo uniti nella stessa fede e con la conoscenza del Figlio di Dio avremo costruito l’uomo perfetto, secondo la misura che ci è stata data dalla pienezza di Cristo".

11. La santa madre chiesa, perciò, avendo per fondamento tali verità, mentre di nuovo raccomanda ai suoi fedeli l’uso delle indulgenze, come cosa carissima al popolo cristiano per molti secoli e anche ai nostri giorni, a quanto attesta l’esperienza, non intende assolutamente diminuire il valore degli altri mezzi di santificazione e di purificazione e in primo luogo del sacrificio della messa e dei sacramenti, specialmente del sacramento della penitenza. Né vuole diminuire l’importanza di quegli aiuti abbondanti che sono i sacramentali e delle opere di pietà, di penitenza e di carità. Tutti questi mezzi hanno in comune il fatto che tanto più efficacemente causano la santificazione e la purificazione quanto più strettamente il fedele si unisce a Cristo capo e al corpo della chiesa con la carità. La preminenza della carità nella vita cristiana è confermata anche dalle indulgenze. Le indulgenze, infatti, non possono essere acquistate senza una sincera conversione e senza l’unione con Dio, a cui si aggiunge il compimento delle opere prescritte. Viene conservato dunque l’ordine della carità, nel quale si inserisce la remissione delle pene grazie alla distribuzione del tesoro della chiesa. La chiesa, infine, raccomandando ai suoi fedeli di non abbandonare né di trascurare le sante tradizioni dei padri, ma di accoglierle come un prezioso tesoro della famiglia cattolica e di tenerle nella dovuta stima, lascia tuttavia che ciascuno usi di questi mezzi di purificazione e di santificazione nella santa e giusta libertà dei figli di Dio; mentre incessantemente ricorda loro quelle cose che in ordine al conseguimento della salvezza sono da preferirsi perché necessarie o migliori e più efficaci. Per conferire poi maggiore dignità e stima all’uso delle indulgenze, la santa madre chiesa ha ritenuto opportuno apportare alcune innovazioni nella disciplina delle indulgenze, ed ha stabilito pertanto di fissare delle nuove norme.

12. Le norme che seguono apportano alcune opportune variazioni nella disciplina delle indulgenze, in conformità anche alle proposte fatte dalle conferenze episcopali. Le disposizioni del codice di diritto canonico e dei decreti della santa sede riguardanti le indulgenze, in quanto sono conformi alle nuove norme, restano invariate. Nel redigere le nuove norme si è cercato in particolar modo di stabilire una nuova misura con l’indulgenza parziale, di apportare una congrua riduzione al numero delle indulgenze plenarie e di dare alle indulgenze cosiddette reali e locali una forma più semplice e più dignitosa. Per quanto riguarda l’indulgenza parziale, abolendo, l’antica determinazione di giorni e di anni, si è stabilita una nuova norma o misura tenendo in considerazione la stessa azione del fedele, che compie un’opera indulgenziata. E poiché l’azione del fedele, oltre al merito che ne è il frutto principale, può anche ottenere una remissione di pena temporale tanto maggiore quanto più grande è il fervore del fedele e l’importanza dell’opera compiuta, si è ritenuto opportuno stabilire che questa stessa remissione della pena temporale che il fedele acquista con la sua azione, serva di misura per la remissione di pena che l’autorità ecclesiastica liberamente aggiunge con l’indulgenza parziale. È parso poi opportuno ridurre convenientemente il numero delle indulgenze plenarie, affinché il fedele le stimi maggiormente e possa acquistarle con le dovute disposizioni. Infatti si bada poco a ciò che si verifica frequentemente e poco si apprezza quello che si offre in abbondanza. D’altra parte molti fedeli hanno bisogno di un congruo spazio di tempo per prepararsi convenientemente all’acquisto dell’indulgenza plenaria. Per quanto riguarda le indulgenze reali o locali non solo è stato di molto ridotto il loro numero, ma ne è stato abolito anche il nome, perché più chiaramente appaia che sono indulgenziate le azioni compiute dai fedeli e non le cose o i luoghi che sono solo l’occasione per l’acquisto delle indulgenze. Anzi, gli iscritti alle pie associazioni possono acquistare le indulgenze loro proprie, compiendo le opere prescritte, senza che sia richiesto l’uso dei distintivi.

 

NORME

N. 1. L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.

N. 2. L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.

N. 3. Le indulgenze sia parziali che plenarie possono essere sempre applicate ai defunti a modo di suffragio.

N. 4. L’indulgenza parziale d’ora in poi sarà indicata con le sole parole "indulgenza parziale", senza alcuna determinazione di giorni o di anni.

N. 5. Il fedele, che almeno col cuore contrito compie una azione, alla quale è annessa l’indulgenza parziale, ottiene, in aggiunta alla remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di pena per intervento della chiesa.

N. 6. L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno, salvo quanto è disposto al n. 18 per coloro che sono in punto di morte. L’indulgenza parziale invece può essere acquistata più volte al giorno, salvo esplicita indicazione in contrario.

N. 7. Per acquistare l’indulgenza plenaria è necessario eseguire l’opera indulgenziata e adempiere tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice. Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato anche veniale. Se manca la piena disposizione o non sono poste le predette tre condizioni, l’indulgenza è solamente parziale, salvo quanto è prescritto al n. 11 per gli impediti.

N. 8. Le tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni prima o dopo di aver compiuto l’opera prescritta; tuttavia conviene che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice siano fatte nello stesso giorno, in cui si compie l’opera.

N. 9. Con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più indulgenze plenarie; ma con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice si lucra una sola indulgenza plenaria.

N. 10. Si adempie pienamente la condizione di pregare secondo le intenzioni del sommo pontefice, recitando secondo le sue intenzioni un Pater e un’Ave; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno verso il romano pontefice.

N. 11. Ferma restando la facoltà concessa dal can. 935 del CIC ai confessori di commutare per gli impediti sia l’opera prescritta sia le condizioni richieste per l’acquisto delle indulgenze, gli ordinari locali possono concedere ai fedeli, sui quali esercitano la loro autorità a norma del diritto, se risiedono in luoghi dove in nessun modo o almeno molto difficilmente possono accostarsi ai sacramenti della comunione, di poter acquistare l’indulgenza plenaria senza l’attuale confessione e comunione, purché siano contriti e propongano di accostarsi ai predetti sacramenti appena è loro possibile.

N. 12. È abolita la divisione delle indulgenze in personali, reali e locali, perché più chiaramente appaia che le indulgenze sono concesse alle azioni dei fedeli, sebbene esse siano talvolta collegate ad un oggetto o ad un luogo.

N. 13. Il manuale delle indulgenze sarà riveduto in modo che solamente le più importanti preghiere e opere di pietà, di carità e di penitenza siano indulgenziate.

N. 14. Gli elenchi e i sommari delle indulgenze per gli ordini e congregazioni religiose, per le società che vivono in comune senza voti, per gli istituti secolari e per le pie associazioni di fedeli, saranno quanto prima riveduti, in modo che l’indulgenza plenaria possa lucrarsi soltanto in giorni particolari stabiliti dalla santa sede, su proposta del superiore generale o, se si tratta di pie associazioni, dell’ordinario del luogo.

N. 15. In tutte le chiese oratori pubblici o, per quelli che ne usano legittimamente, semipubblici, si può acquistare il 2 novembre una indulgenza plenaria da applicarsi soltanto ai defunti. Nelle chiese parrocchiali si può lucrare inoltre l’indulgenza plenaria due volte all’anno, cioè nella festa del santo titolare e il 2 agosto, in cui ricorre l’indulgenza della Porziuncola, oppure in altro giorno opportunamente stabilito dall’ordinario. Le predette indulgenze si possono acquistare o nei giorni sopra stabiliti, oppure, col consenso dell’ordinario, la domenica antecedente o successiva. Tutte le altre indulgenze concesse alle chiese od oratori dovranno quanto prima essere rivedute.

N. 16. L’opera prescritta per lucrare l’indulgenza plenaria annessa a una chiesa o a un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi un Pater e un Credo.

N. 17. Il fedele che devotamente usa un oggetto di pietà (crocifisso, croce, corona, scapolare, medaglia), debitamente benedetto da un sacerdote, può lucrare una indulgenza parziale. Se poi tale oggetto religioso è benedetto dal sommo pontefice o da un vescovo, i fedeli, che devotamente lo usano, possono acquistare anche l’indulgenza plenaria nella festa dei ss. apostoli Pietro e Paolo, aggiungendo però la professione di fede con qualsiasi legittima formula.

N. 18. Al fedele in pericolo di morte, che non possa essere assistito da un sacerdote che gli amministri i sacramenti e gli impartisca la benedizione apostolica con l’annessa indulgenza plenaria a norma del can. 468,2 del CIC, la santa madre chiesa concede ugualmente l’indulgenza plenaria in punto di morte, purché sia bene disposto e abbia recitato durante la vita qualche preghiera. Per l’acquisto di tale indulgenza è raccomandabile l’uso del crocifisso o della croce. Questa stessa indulgenza plenaria in punto di morte può essere lucrata dal fedele, che nello stesso giorno abbia già acquistato un’altra indulgenza plenaria.

N. 19. Le norme stabilite circa l’indulgenza plenaria, specialmente quella recensita nel n. 6, si applicano anche alle indulgenze plenarie cosiddette "ogni volta che".

N. 20. La santa madre chiesa, massimamente sollecita per i fedeli defunti, ha stabilito di suffragarli nella più larga misura in tutte le messe, abolendo ogni particolare privilegio.

Le nuove norme, che regolano l’acquisto delle indulgenze, entreranno in vigore dopo tre mesi dalla data di pubblicazione di questa costituzione su "Acta Apostolicae Sedis". Le indulgenze, annesse all’uso degli oggetti di pietà, che non sono sopra riferite, cessano dopo tre mesi dalla data di pubblicazione della presente costituzione su "Acta Apostolicae Sedis". Le revisioni, di cui si tratta nei nn. 14 e 15, debbono essere proposte alla sacra penitenzieria apostolica entro un anno; trascorso un biennio dalla data di questa costituzione, le indulgenze, che non siano state confermate, decadranno. Queste nostre norme e prescrizioni al presente e per l’avvenire vogliamo che siano stabili ed efficaci, nonostante, in quanto è necessario, le costituzioni e gli ordinamenti apostolici emanati dai nostri predecessori, e tutte le altre prescrizioni, anche se degne di particolare menzione e deroga.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 1 gennaio 1967, ottava della natività di nostro signore Gesù Cristo, anno quarto del nostro pontificato.

 


Caterina63
00mercoledì 7 settembre 2011 23:46
PICCOLO MANUALE DELLE INDULGENZE AD USO DEI FEDELI
ESTRATTO DAL MANUALE DELLE INDULGENZE
LIBRERIA EDITRICE VATICANA
CITTA’ DEL VATICANO


Quanto segue è tratto dall'Enchiridion indulgentiarum o Manuale delle indulgenze, pubblicato su Acta Apostolicae Sedis il 29 luglio 1968.

La Santa Madre Chiesa, mentre di nuovo raccomanda ai suoi fedeli l’uso delle indulgenze, come cosa carissima al popolo cristiano per molti secoli e anche ai nostri giorni, a quanto attesta l’esperienza, non intende assolutamente diminuire il valore degli altri mezzi di santificazione e di purificazione ed in primo luogo del sacrificio della Messa e dei sacramenti, specialmente del sacramento della penitenza. Né vuole diminuire l’importanza di quegli aiuti abbondanti, che sono i sacramentali, e delle opere di pietà, di penitenza, di carità. Tutti questi mezzi hanno in comune che tanto più efficacemente causano la santificazione e la purificazione quanto più strettamente il fedele si unisce a Cristo capo e al corpo della Chiesa con la carità. La preminenza della carità nella vita cristiana è confermata anche dalle indulgenze. Le indulgenze, infatti, non possono essere acquistate senza una sincera conversione e senza l’unione con Dio, a cui si aggiunge il compimento delle opere prescritte. Viene conservato dunque l’ordine della carità, nel quale si inserisce la remissione delle pene per la distribuzione del tesoro della Chiesa.

L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa e applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.

L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.

Nessuno può applicare le indulgenze che acquista ad altri che siano ancora in vita.

Le indulgenze, sia parziali che plenarie, possono essere applicate ai defunti a modo di suffragio.

La concessione di una indulgenza parziale è indicata con le sole parole "Indulgenza parziale", senza alcuna determinazione di giorni o di anni.

Il fedele, che almeno con cuore contrito compie un’azione alla quale è annessa l’indulgenza parziale, ottiene, in aggiunta alla remissione della pena temporale che percepisce con la sua azione, altrettanta remissione di pena per intervento della Chiesa.

L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno.

Il fedele potrà tuttavia acquistare l’indulgenza plenaria in articolo mortis anche se nello stesso giorno abbia già acquistato altra indulgenza plenaria.

L’indulgenza parziale invece può essere acquistata più volte al giorno, salvo esplicita indicazione in contrario.

L’opera prescritta per lucrare l’indulgenza plenaria annessa ad una chiesa o ad un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi un Padre Nostro ed un Credo.

Per acquistare l’indulgenza plenaria è necessario eseguire l’opera indulgenziata e adempiere tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affezione al peccato anche veniale.

Se manca la piena disposizione o non sono poste le tre condizioni, l’indulgenza è solamente parziale, salvo quanto è prescritto nelle norme 34 e 35 per gli impediti.

Le tre condizioni possono essere adempite parecchi giorni prima o dopo di aver compiuto l’opera prescritta; tutta via è conveniente che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno in cui si compie l’opera.

Con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più indulgenze plenarie; invece, con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice si può acquistare una sola indulgenza plenaria.

Si adempie pienamente la condizione della preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando, secondo le sue intenzioni, un Padre Nostro ed un’Ave Maria; è lasciata tuttavia libertà ai singoli di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno.

Non si può acquistare un’indulgenza con un’opera che si è obbligati a compiere per legge o precetto, a meno che nella concessione non si dica espressamente il contrario. Tuttavia chi compie un’opera che gli è stata ingiunta come penitenza sacramentale, può nello stesso tempo soddisfare alla penitenza ed acquistare l’eventuale indulgenza annessa a quell’opera.

L’indulgenza annessa ad una preghiera può essere acquistata in qualunque lingua essa venga recitata, purché consti della fedeltà della versione per dichiarazione o della Sacra Penitenzieria o di uno degli Ordinari o Gerarchi dei luoghi dove è comunemente parlata quella lingua.

Per l’acquisto dell’indulgenza annessa ad una preghiera basta recitarla alternativamente con un altro o seguirla mentalmente mentre un altro la recita.

CONCESSIONI GENERALI

1. Si concede l’indulgenza parziale al fedele che, nel compiere i suoi doveri e nel sopportarle le avversità della vita, innalza con umile fiducia l’animo a Dio, aggiungendo, anche solo mentalmente, una pia invocazione.
2. Si concede l’indulgenza parziale al fedele che, con spirito di fede e con animo misericordioso, pone se stesso o i suoi beni a servizio dei fratelli che si trovino in necessità.
3. Si concede l’indulgenza parziale al fedele che, in spirito di penitenza, si priva spontaneamente e con suo sacrificio di qualche cosa lecita.


ALTRE CONCESSIONI IN ORDINE ALFABETICO

Actiones nostras (Le nostre azioni). Indulgenza parziale.

Signore, previeni le nostre azioni con la tua grazia, sostienile con il tuo aiuto, affinché ogni nostra preghiera come ogni nostro lavoro trovi in te il suo principio ed il suo compimento. Amen.

Actus virtutum theologalium et contritionis (Atti delle virtù teologali e di contrizione).
Si concede l’indulgenza parziale al fedele che piamente recita, con una formula appropriata, gli atti delle virtù teologali e di contrizione. Ad ogni singolo atto è annessa l’indulgenza.
Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la vita eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
 
Atto di speranza Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù  Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere, che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
 
Atto di carità Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità; e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.

Atto di dolore Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.

Adoratio SS.mi Sacramenti (Adorazione del SS.mo Sacramento)
Si concede l’indulgenza parziale al fedele che visita il SS.mo Sacramento; l’indulgenza sarà invece plenaria se egli rimane in adorazione almeno per mezz’ora.

Adoro te devote (Ti adoro devotamente).
Si concede l’indulgenza parziale al fedele che piamente recita il ritmo "Adoro te devote" (Ti adoro devotamente).

Adsumus (Siamo qui tutti davanti a te). Questa preghiera, che si suole recitare prima di una sessione di studio d’interesse comune, è arricchita dall’indulgenza parziale.

Siamo qui tutti davanti a te, o Spirito Santo Signore nostro, inceppati, è vero, dai nostri peccati, ma pur spontaneamente riuniti nel tuo nome.Vieni a noi, resta con noi, degnati di riempire le anime nostre. Insegnaci ciò che dobbiamo trattare, come procedere, e mostraci ciò che dobbiamo decidere, affinché con il tuo aiuto possiamo in tutto piacerti.Sii l’unico ispiratore delle nostre risoluzioni, l’unico a renderle efficaci, tu al quale soltanto, con il Padre e con il Figlio, risale ogni gloria.Tu che ami sopra ogni cosa ciò che è giusto, non permettere che sia da noi violato l’ordine della giustizia. Fa che l’ignoranza non ci induca in errore, che la parzialità non riesca a piegarci e che offerta di doni o riguardi di persone non ci corrompa.Uniscici efficacemente a te con il dono della tua grazia, affinché siamo in te una cosa sola e non ci allontaniamo in nessun modo dalla verità. E poiché siamo riuniti nel tuo nome, fa’ che in ogni cosa ci atteniamo alla giustizia temperata dalla carità, affinché quaggiù nessun nostro pensiero si allontani mai da te e nell’altra vita, per aver bene agito, conseguiamo il premio eterno. Amen.

Ad te, beate Ioseph (A te, o beato Giuseppe). Indulgenza parziale.

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima Sposa. Deh! Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l’eterna beatitudine. Amen.

Agimus tibi gratias (Ti rendiamo grazie) Indulgenza parziale
Ti rendiamo grazie per tutti i tuoi benefici, Dio onnipotente, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Angele Dei (Angelo di Dio) Indulgenza parziale.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e proteggi me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.

Angelus Domini (L'Angelo del Signore) Si concede l'indulgenza parziale al fedele che piamente recita le suddette preghiere, secondo la diversità del tempo.
Secondo una lodevole consuetudine le medesime preghiere si sogliono recitare al mattino, a mezzogiorno e alla sera.
- L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria
- Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria…..
- Ecco l'ancella del Signore.
- Sia fatto di me secondo la tua parola.
Ave Maria……
- E il Verbo si è fatto carne.
- E ha abitato fra noi.
Ave Maria…….
- Prega per noi, santa Madre di Dio.
- Affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo. Degnati, Signore, infondere la tua grazia nelle anime nostre, affinché, come per l'annunzio dell'Angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, così per la sua passione e croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Durante il tempo pasquale
Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
Perché colui che ti fu dato di portare nel seno, alleluia,
E' risorto come disse, alleluia.
- Godi e rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
- Perché il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo. O Dio, che ti sei degnato di rallegrare il mondo con la resurrezione del Figlio tuo nostro Signore Gesù Cristo, concedi, te ne preghiamo, che per i meriti della Madre sua, la Vergine Maria, possiamo giungere ai gaudi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Anima Christi (Anima di Cristo) Indulgenza parziale.
Anima di Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, esaudiscimi.
Dentro le tue piaghe, nascondimi.
Non permettere che mi separi da te.
Dal nemico maligno, difendimi.
Nell'ora della mia morte, chiamami.
E comanda che io venga a te,
affinché ti lodi con i tuoi Santi,
nei secoli dei secoli.
Amen.


Caterina63
00mercoledì 7 settembre 2011 23:48
Basilicarum Patriarchalium in Urbe visitatio (Visita delle Basiliche Patriarcali di Roma)
Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che piamente visita una delle quattro Basiliche Patriarcali di Roma e vi recita un Padre Nostro e un Credo:
- nella festa del Titolare;
- in qualsiasi domenica o altra festa di precetto;
- una volta l'anno, in un altro giorno, da scegliersi dal medesimo fedele.

Benedictio Papalis (Benedizione Papale)
Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che devotamente riceve, sia pur soltanto per mezzo della radio, la Benedizione impartita dal Sommo Pontefice "Urbi et Orbi". (A mezzogiorno nei giorni di Natale e Pasqua e nell’elezione del Sommo Pontefice)

Coemeterii visitatio (Visita del cimitero)
Al fedele che devotamente visita il cimitero e prega, anche soltanto mentalmente, per i defunti, si concede l'indulgenza, applicabile soltanto alle anime del Purgatorio. Questa dal 1° all'8 novembre sarà plenaria, negli altri giorni parziale.

Coemeterii veterum christianorum seu "catacumbae" visitatio (Visita di una "catacomba" cristiana)
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che devotamente visita una catacomba cristiana.

Communionis spiritualis actus (Atto della comunione spirituale)
L'atto della comunione spirituale, emesso con qualsiasi pia formula, è arricchito dell'indulgenza parziale.

Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore…(breve pausa)  Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te; non permettere che mi abbia mai a separare da te.

Credo in Deum (Io credo in Dio) Si concede l'indulgenza parziale al fedele che piamente recita il predetto simbolo degli Apostoli oppure il simbolo Niceno-Costantinopolitano.

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese all'inferno; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Crucis adoratio (Adorazione della Croce)
Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che, nella solenne azione liturgica del Venerdì Santo, partecipa all'adorazione della Croce e la bacia.

Defunctorum officium (Officio dei defunti)
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che devotamente recita le Lodi o i Vespri dell'Officio dei defunti.

De profundis
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che piamente recita il salmo De profundis (Salmo 129).

Dal profondo a Te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono: perciò avremo il tuo timore. Io spero nel Signore, l’anima mia spera nella tua parola. L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l’aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia e grande presso di lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

Doctrina christiana (Dottrina cristiana)
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che impartisce o riceve l'insegnamento della dottrina cristiana.
Colui che, in spirito di fede e carità, impartisce l'insegnamento della dottrina cristiana, può conseguire l'indulgenza parziale secondo la concessione di carattere generale n.11. Con questa nuova concessione si conferma l'indulgenza parziale per l'insegnante e la si estende al discepolo.

Domine, Deus omnipotens (Signore, Dio onnipotente) Indulgenza parziale.

Signore, Dio onnipotente, che ci hai fatto la grazia di incominciare un nuovo giorno, aiutaci oggi con la tua potenza, affinché in questo giorno non commettiamo nessun peccato, ma i pensieri, le parole e le opere nostre siano sempre conformi alla tua santa legge. Per Cristo nostro Signore. Amen.

En ego, o bone et dulcissime Iesu (Eccomi, o mio amato e buon Gesù) Si concede al fedele che piamente recita, dopo la comunione, la predetta preghiera dinanzi all'immagine di Gesù Crocifisso l'indulgenza plenaria nei singoli venerdì di Quaresima e di Passione; e l'indulgenza parziale in tutti gli altri giorni dell'anno.

Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla santissima tua presenza prostrato, ti prego col fervore più vivo di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati e di proponimento di non più offenderti; mentre io con tutto l'amore e con tutta la compassione vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di te, o mio Gesù, il santo Profeta Davide: "Hanno forato le mie mani e i miei piedi; hanno contato tutte le mie ossa" (Salmo 21, 17-18).

Eucharisticus conventus (Congresso eucaristico)
Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che partecipa devotamente alla solenne funzione eucaristica, che si suole fare a conclusione del congresso eucaristico.

Exaudi nos (Ascolta la nostra preghiera) Indulgenza parziale.

Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, ascolta la nostra preghiera; manda dal cielo il tuo santo Angelo a custodire, confortare, proteggere, visitare e difendere tutti gli abitanti di questa casa. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Exercitia spiritualia (Esercizi spirituali)
Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che partecipa agli esercizi spirituali almeno per tre giorni interi.

Iesu dulcissime (Gesù dolcissimo - Atto di riparazione) Si concede l'indulgenza parziale al fedele che recita piamente il predetto atto di riparazione. L'indulgenza sarà plenaria se il medesimo atto si recita pubblicamente nella festa del Sacro Cuore di Gesù.

Gesù dolcissimo, il cui immenso amore per gli uomini viene con tanta ingratitudine ripagato di oblio, di trascuratezza, di disprezzo, ecco che noi prostrati innanzi a te, intendiamo riparare con particolari attestazioni di onore una così indegna freddezza e le ingiurie con le quali da ogni parte viene ferito dagli uomini l'amatissimo tuo Cuore.
Memori però che noi pure altre volte ci macchiammo di tanta indegnità, e provandone vivissimo dolore, imploriamo anzitutto per noi la tua misericordia, pronti a riparare, con volontaria espiazione, non solo i peccati commessi da noi, ma anche quelli di coloro che, errando lontano dalla via della salute, ricusano di seguire te come pastore e guida, ostinandosi nella loro infedeltà, o, calpestando le promesse del Battesimo, hanno scosso il soavissimo giogo della tua legge.
E mentre intendiamo espiare tutto il cumulo di sì deplorevoli delitti, ci proponiamo di riparali ciascuno in particolare: l'immodestia e le brutture della vita e dell'abbigliamento, le tante insidie tese dalla corruttela alle anime innocenti, la profanazione dei giorni festivi, le ingiurie esecrande scagliate contro te e i tuoi Santi, gli insulti lanciati contro il tuo Vicario e l'ordine sacerdotale, le negligenze e gli orribili sacrilegi onde è profanato lo stesso sacramento dell'amore divino, e infine le colpe pubbliche delle nazioni che osteggiano i diritti e il magistero della Chiesa da te fondata.
Oh, potessimo noi lavare col nostro sangue questi affronti!
Intanto come riparazione dell'onore divino conculcato, noi ti presentiamo - accompagnandola con le espiazioni della vergine tua Madre, di tutti i Santi e delle anime pie - quella soddisfazione che tu stesso un giorno offristi sulla croce al Padre e che ogni giorno rinnovi sugli altari: promettendo con tutto il cuore di voler riparare, per quanto sarà in noi e con l'aiuto della tua grazia, i peccati commessi da noi e dagli altri e l'indifferenza verso sì grande amore, con la fermezza della fede, l'innocenza della vita, l'osservanza perfetta della legge evangelica, specialmente della carità, e di impedire inoltre con tutte le nostre forze le ingiurie contro di te, e di attrarre quanti più potremo alla tua sequela.
Accogli, te ne preghiamo, o benignissimo Gesù, per l'intercessione della beata Vergine Maria Riparatrice, questo volontario ossequio di riparazione, e conservaci fedelissimi nella tua obbedienza e nel tuo servizio fino alla morte con il gran dono della perseveranza, mediante il quale possiamo tutti un giorno pervenire a quella patria, dove tu sei col Padre e con lo Spirito Santo vivi e regni Dio per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Iesu dulcissime, Redemptor (O Gesù dolcissimo, o Redentore - Atto di consacrazione del genere umano a Cristo Re) Al fedele che recita piamente il predetto atto di consacrazione, si concede l'indulgenza parziale. L'indulgenza sarà plenaria se il medesimo atto si recita pubblicamente nella festa di Cristo Re.

O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguarda a noi umilmente prostrati innanzi a te. Noi siamo tuoi, e tuoi vogliamo essere; e per vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi, oggi spontaneamente si consacra al tuo sacratissimo Cuore.
Molti purtroppo non ti conobbero mai, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono. O benignissimo Gesù, abbi misericordia e degli uni e degli altri e tutti quanti attira al tuo sacratissimo Cuore. O Signore, sii il Re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da te, ma anche di quei figli prodighi che ti abbandonarono; fa' che questi, quanto prima, ritornino alla casa paterna, per non morire di miseria e di fame. Sii il Re di coloro che vivono nell'inganno e nell'errore, o per discordia da te separati; richiamali al porto della verità, all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo ovile sotto un solo pastore.
Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa, concedi a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine; fa' che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce: Sia lode a quel Cuore divino, da cui venne la nostra salute; a lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli. Amen.

In articulo mortis (In punto di morte)
Al fedele in pericolo di morte, che non possa essere assistito da un sacerdote che gli amministri i sacramenti e gli impartisca la benedizione apostolica con l'annessa indulgenza plenaria, la santa Madre Chiesa concede ugualmente l'indulgenza plenaria in punto di morte, purché sia debitamente disposto e abbia recitato abitualmente durante a vita qualche preghiera. Per l'acquisto di tale indulgenza è raccomandabile l'uso del crocifisso o della croce.
La condizione "purché abbia recitato abitualmente durante la vita qualche preghiera" supplisce in questo caso le tre solite condizioni richieste per l'acquisto dell'indulgenza plenaria.
Questa indulgenza plenaria in punto di morte può essere lucrata dal fedele che, nello stesso giorno abbia già acquistato un'altra indulgenza plenaria.



Caterina63
00mercoledì 7 settembre 2011 23:52
[SM=g1740717]  Litaniae (Litanie)
Sono arricchite dell'indulgenza parziale le singole Litanie:
- del SS.mo Nome di Gesù
- del Sacratissimo Cuore di Gesù
- del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo
- della beata Maria Vergine
- di San Giuseppe e dei Santi.

Magnificat
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che recita piamente il cantico Magnificat.
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, Mater gratiae (Maria, Madre di grazia) Indulgenza parziale.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia, proteggimi dal nemico e accoglimi nell'ora della morte.

Memorare, o piissima Virgo Maria ( Ricordati, o piissima Vergine Maria) Indulgenza parziale.
Ricordati, o piissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle vergini, a te vengo e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen.

Miserere
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che, in spirito di penitenza, recita il salmo Miserere (Salmo 50)

Novendiales preces (Novene)
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che partecipa devotamente alla novena, fatta in pubblico, in preparazione alla festa del S.Natale, di Pentecoste o dell'Immacolata Concezione.

Obiectorum pietatis usus (Uso degli oggetti di pietà)
Il fedele che devotamente usa un oggetto di pietà (crocifisso o croce, corona, scapolare, medaglia), benedette da un sacerdote qualsiasi, può lucrare una indulgenza parziale.
Se poi tale oggetto religioso è benedetto dal Sommo Pontefice o da un Vescovo, il fedele, che devotamente lo usa, può acquistare anche l'indulgenza plenaria nella festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo, aggiungendo però la professione di fede con qualsiasi legittima formula.

Officia parva (Piccoli Offici)
Sono arricchiti dell'indulgenza parziale i singoli piccoli Offici: della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, del Sacratissimo Cuore di Gesù, della beata Maria Vergine, dell'Immacolata Concezione e di San Giuseppe.

Oratio ad sacerdotales vel religiosas vocationes impetrandas (Preghiera per impetrare le vocazioni sacerdotali o religiose)
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che recita una preghiera, approvata a tale scopo dall'Autorità ecclesiastica.

Oratio mentalis (Orazione mentale o Meditazione)
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che si dedica all'orazione mentale.

Oremus pro Pontifice (Preghiera per il Pontefice) Indulgenza parziale.
Preghiamo per il nostro Santo Padre, il Papa ………………..
Il Signore lo conservi, gli dia vita e lo renda felice in terra. E non lo lasci cadere nelle mani dei suoi nemici.

O sacrum convivium (O sacro convito) Indulgenza parziale.
O sacro convito, in cui Cristo è nostro cibo, si perpetua la memoria della sua passione, l'anima è ricolma di grazia e a noi viene dato il pegno della gloria futura.

Praedicationis sacrae partecipatio (Assistenza alla sacra predicazione)
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che assiste con pia attenzione alla sacra predicazione della parola di Dio.
Si concede poi l'indulgenza plenaria al fedele che, ascoltate alcune prediche delle sacre Missioni, assiste inoltre alla solenne conclusione delle medesime.

Prima Communio (Prima Comunione)
Si concede l'indulgenza plenaria ai fedeli che si accostano per la prima volta alla S. Comunione o che assistono alla pia cerimonia della prima Comunione.

Prima Missa neosacerdotum (Prima Messa dei neosacerdoti)
Si concede l'indulgenza plenaria al sacerdote che celebra la prima Messa con una certa solennità e ai fedeli che devotamente assistono alla medesima Messa.

Pro unitate Ecclesiae oratio (Orazione per l'unità della Chiesa) Indulgenza parziale.
O Dio onnipotente e misericordioso, che, per mezzo del tu Figlio, hai voluto unire le diverse nazioni in un solo popolo, concedi propizio che coloro che si gloriano del nome cristiano, superata ogni divisione, siano una cosa sola nella verità e nella carità, e tutti gli uomini, illuminati dalla vera fede, s'incontrino in comunione fraterna nell'unica Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Recollectio menstrua (Ritiro mensile)
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che partecipa al ritiro mensile.

Requiem aeternam (L'eterno riposo) Indulgenza parziale applicabile soltanto alle anime del Purgatorio.
L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
 
Retribuere dignare, Domine (Degnati di ricompensare, Signore) Indulgenza parziale.
Degnati di ricompensare, Signore, con la vita eterna tutti quelli che ci fanno del bene per amor tuo. Amen.

Rosarii marialis recitatio (Recita del Rosario mariano)
Si concede l'indulgenza plenaria se la recita del Rosario si fa in chiesa o pubblico oratorio, oppure in famiglia, in una Comunità religiosa, in una pia Associazione; si concede invece l'indulgenza parziale nelle altre circostanze.
Il Rosario è una pratica di pietà, nella quale alla recita di quindici decadi di "Ave, o Maria", intercalate dal "Padre nostro", si unisce rispettivamente la pia meditazione di altrettanti misteri della nostra redenzione- (dal Brev. Rom.).
Tuttavia si usa chiamare "Rosario" anche la terza parte di questo.
Per l'indulgenza plenaria si stabiliscono queste norme:
E' sufficiente la recita della sola terza parte del Rosario; ma le cinque decadi devono recitarsi senza interruzione.
All'orazione vocale si deve aggiungere la pia meditazione dei misteri.
Nella pubblica recita i misteri devono essere enunciati secondo l'approvata consuetudine vigente nel luogo; invece nella recita privata è sufficiente che il fedele aggiunga all'orazione vocale la meditazione dei misteri.
Presso gli Orientali, dove questa devozione non è in uso, i Patriarchi potranno stabilire altre preghiere da recitarsi in onore della beata Maria Vergine (come per esempio presso i Bizantini l'inno Akathistos o l'officio Paraclisis), le quali godranno delle medesime indulgenze del Rosario.

Sacerdotalis Ordinationis celebrationes iubilares (Celebrazioni giubilari dell'Ordinazione sacerdotale)
Si concede l'indulgenza plenaria al sacerdote che nel 25°, 50° e 60° anniversario della sua Ordinazione sacerdotale rinnova dinanzi a Dio il proposito di adempiere fedelmente gli obblighi della sua vocazione.
Se il sacerdote celebra con una certa solennità la Messa giubilare, i fedeli, che assistono alla predetta Messa, acquistano l'indulgenza plenaria.

Sacrae Scripturae lectio (Lettura della Sacra Scrittura)
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che legge la Sacra Scrittura con la venerazione dovuta alla parola divina e a modo di lettura spirituale. Se la lettura si protrae almeno per mezz'ora l'indulgenza sarà plenaria.

 
Caterina63
00mercoledì 7 settembre 2011 23:56
Salve Regina Indulgenza parziale.

Salve, o Regina, madre di misericordia; vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esili Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Sancta Maria, succurre miseris (Santa Maria, soccorri i miseri) Indulgenza parziale.

Santa Maria, soccorri i miseri, aiuta i deboli, conforta gli afflitti, prega per il popolo, intervieni per il clero, intercedi per le pie donne: sentano la tua protezione tutti quelli che ti onorano.

Sancti Apostoli Petre et Paule (Santi Apostoli Pietro e Paolo) Indulgenza parziale.

Santi Apostoli Pietro e Paolo, intercedete per noi. Proteggi, o Signore, il tuo popolo, e difendi sempre coloro che confidano nel patrocinio dei santi Apostoli Pietro e Paolo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Sanctorum cultus (Il culto dei Santi)
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che, nella festa di un Santo, recita in suo onore la relativa orazione del Messale o un'altra approvata dalla legittima Autorità.

Signum crucis (Il segno della croce)
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che devotamente fa il segno della croce, proferendo secondo consuetudine le parole: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Stationalium Ecclesiarum Urbis visitatio (Visita delle Chiese Stazionali di Roma)
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che, nei giorni dell'anno designati nel Messale Romano, devotamente visita una delle Chiese Stazionali di Roma; l'indulgenza sarà invece plenaria se egli partecipa alle sacre funzioni che vi si compiono al mattino o alla sera.

Sub tuum praesidium (Sotto la tua protezione) Indulgenza parziale.
Sotto la tua protezione veniamo a rifugiarci, santa Madre di Dio; non voler respingere le preghiere che ti rivolgiamo nelle necessità, ma liberaci sempre da tutti i pericoli, Vergine gloriosa e benedetta.

Synodus dioecesana (Sinodo diocesano)
Si concede una volta l'indulgenza plenaria al fedele che, durante il tempo del Sinodo diocesano, piamente visita la chiesa destinata per le sedute e vi recita un Padre Nostro ed un Credo.

Tantum ergo Si concede l'indulgenza parziale al fedele che piamente recita le suddette strofe. L'indulgenza sarà invece plenaria nel Giovedì Santo e nella festa del Corpus Domini, se tale recita è fatta solennemente.

Adoriamo dunque prostrati
sì gran Sacramento;
gli antichi riti
cedano il posto al nuovo rito;
la fede supplisca
all'insufficienza dei sensi.
Al Padre e al Figlio
sia lode e giubilo,
salute, onore,
potenza e benedizione;
e pari omaggio sia allo Spirito Santo
che da entrambi procede. Amen.
- Hai dato loro il pane disceso dal cielo,
- Che porta in sé ogni dolcezza.
Preghiamo. O Dio, che in questo mirabile Sacramento ci hai lasciato la memoria della tua Passione: concedi a noi di adorare il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, così da sentire sempre in noi il frutto della tua redenzione; tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Te Deum
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che recita l'inno Te Deum. L'indulgenza sarà invece plenaria se l'inno viene recitato pubblicamente nell'ultimo giorno dell'anno.


Veni, Creator
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che devotamente recita l'inno Veni, Creator. L'indulgenza sarà invece plenaria nel primo giorno dell'anno e nella festa di Pentecoste se l'inno viene recitato pubblicamente.

Veni, Sancte Spiritus (Vieni, Santo Spirito) Indulgenza parziale.
Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Viae Crucis exercitium (Esercizio della Via Crucis)
Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che compie il pio esercizio della Via Crucis.
Il pio esercizio della Via Crucis rinnova il ricordo dei dolori che il divino Redentore patì nel tragitto dal pretorio di Pilato, dove fu condannato a morte, fino al monte Calvario, dove per la nostra salvezza morì in croce.
Per l'acquisto dell'indulgenza plenaria valgono le seguenti norme:
- il pio esercizio deve essere compiuto dinanzi alle stazioni della Via Crucis legittimamente erette.
- per l'erezione della Via Crucis occorrono quattordici croci, alle quali si sogliono utilmente aggiungere altrettanti quadri o immagini, che rappresentano le stazioni di Gerusalemme.
- secondo la più comune consuetudine, il pio esercizio consta di quattordici pie letture, alle quali si aggiungono alcune preghiere vocali. Tuttavia per il compimento del pio esercizio si richiede soltanto una meditazione della Passione e Morte del Signore, senza che occorra fare una particolare considerazione sui singoli misteri delle stazioni.
- occorre spostarsi da una stazione all'altra. Se il pio esercizio si compie pubblicamente e il movimento di tutti i presenti non può farsi con ordine, basta che si rechi alle singole stazioni almeno chi dirige il pio esercizio, mentre gli altri rimangono al loro posto.
- gli "impediti" (malati ecc.) potranno acquistare la medesima indulgenza, dedicando almeno mezz'ora alla pia lettura e meditazione della Passione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo.
- presso gli orientali, dove non esista l'uso del pio esercizio, i Patriarchi potranno stabilire, per l'acquisto di questa indulgenza, un altro pio esercizio in memoria della Passione e Morte di nostro Signore Gesù Cristo.

Visita, quaesumus Domine (Visita, te ne preghiamo Signore) Indulgenza parziale.

Visita, te ne preghiamo Signore, questa casa e scacciane tutte le insidie del nemico. I tuoi santi Angeli vi abitino per custodirci nella pace, e la tua benedizione sia sempre su di noi. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Visitatio ecclesiae paroecialis (Visita alla chiesa parrocchiale)
Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che piamente visita la chiesa parrocchiale:
- nella festa del Titolare;
- il giorno 2 agosto, in cui ricorre l'indulgenza della "Porziuncola".
Ambedue le indulgenze possono essere acquistate o nel giorno sopra indicato, oppure in un altro giorno da stabilirsi dall'Ordinario secondo l'utilità dei fedeli.
La chiesa cattedrale e, eventualmente, la chiesa concattedrale, anche se non sono parrocchiali, ed inoltre le chiese quasi-parrocchiali, godono delle medesime indulgenze.
Nella pia visita, in conformità alla Norma 16 della Costituzione Apostolica, il fedele deve recitare un Padre Nostro e un Credo.

Visitatio ecclesiae vel altaris die consecrationis (Visita di una chiesa o di un altare nel giorno della consacrazione)
Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che piamente visita una chiesa o un altare nel giorno della loro consacrazione e vi recita un Padre Nostro e un Credo.

Visitatioo ecclesiae vel oratorii in Commemoratione omnium fidelium defunctorum (Visita di una chiesa od un oratorio nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti)
Si concede l'indulgenza plenaria, applicabile soltanto alle anime del Purgatorio, ai fedeli che, nel giorno in cui si celebra la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, piamente visitano una chiesa o un oratorio pubblico, oppure semipubblico per coloro che legittimamente lo usano.
La predetta indulgenza si può acquistare nel giorno sopra stabilito o, col consenso dell'Ordinario, la Domenica antecedente o susseguente, oppure nella festa di Tutti i Santi.
Nella pia visita, in conformità alla Norma 16 della Costituzione Apostolica, il fedele deve recitare un Padre Nostro e un Credo.

Visitatio ecclesiae vel oratorii Religiosorum die festo Sancti Fundatoris (Visita di una chiesa od un oratorio dei Religiosi nella festa del Santo Fondatore)
Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che piamente visita una chiesa od un oratorio dei Religiosi nella festa del loro Santo Fondatore e vi recita un Padre Nostro e un Credo.

Visitatio pastoralis (Visita pastorale)
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che piamente visita una chiesa oppure un oratorio pubblico o semipubblico, mentre vi si compie la visita pastorale, e si concede una volta l'indulgenza plenaria a chi, durante la visita pastorale, assiste ad una funzione presieduta dal Visitatore.

Votorum baptismalium renovatio (Rinnovazione dei voti battesimali)
Si concede l'indulgenza parziale al fedele che rinnova con qualsiasi formula i voti battesimali; l'indulgenza sarà invece plenaria se la rinnovazione è fatta nella celebrazione della Veglia Pasquale o nell'anniversario del proprio battesimo.

CALANDARIO INDULGENZE PLENARIE

1 Gennaio e nella solennità di Pentecoste: Veni Creator se recitato pubblicamente

Quaresima: Eccomi o mio amato e buon Gesù. Se recitata con fede davanti al Crocifisso nei venerdì di quaresima.
Giovedì santo: Tantum Ergo- Adoriamo il Sacramento. Se recitata con fede dopo la S. Messa della Cena del Signore.
Venerdì Santo: Nell’azione liturgica dell’Adorazione della Croce Venerdì Santo.
Pasqua di Resurrezione: Rinnovo delle promesse battesimali durante la Veglia Pasquale o anche Benedizione papale Urbi et Orbi. Ricevuta anche tramite radio o TV

Domenica della Divina Misericordia. Pratiche di Pietà in onore della Divina Misericordia o almeno reciti un Padre Nostro e Credo  alla presenza del SS. Sacramento con l’aggiunta di una pia invocazione a Gesù Misericordioso ( per esempio: Gesù Misericordioso confido in Te.)

Pentecoste: Veni Creator. Se recitato pubblicamente nella solennità di Pentecoste.
Solennità del Corpus Domini: Tantum Ergo- Adoriamo il Sacramento. Se recitato piamente nell’azione liturgica della solennità del Ss. Corpo e Sangue del Signore.

Solennità del Sacro Cuore di Gesù: Gesù dolcissimo- Atto di riparazione. Se recitato pubblicamente nella solennità del S. Cuore di Gesù.

29 Giugno: Uso di oggetti di pietà benedetti da un vescovo o dal Sommo Pontefice.

2 Agosto: Perdono d’Assisi

2 Novembre: Visita di una chiesa. Il giorno di tutti i fedeli defunti. Indulgenza applicabile solo ai defunti.
1-8 Novembre: Visita al Cimitero. L’Indulgenza è applicabile solo alle anime del Purgatorio.

Solennità di Cristo Re: O Gesù  dolcissimo redentore del genere umano- Atto si consacrazione del genere umano a Cristo Re. Se lo si recita pubblicamente nella solennità di Cristo Re.

25 Dicembre: Benedizione papale Urbi et Orbi. Si ottiene anche tramite Radio, TV.
31 Dicembre: Te Deum. Se l’Inno viene recitato pubblicamente nell’ultimo giorno dell’anno.



[SM=g1740766]


Caterina63
00venerdì 11 novembre 2011 13:11
[SM=g1740733] Cari Amici,
in questo Tempo dedicato ai Defunti, e come in tante altre occasioni, la Chiesa offre le famose INDULGENZE. Il termine spesso ci dice tutto e nulla, ci riconduce ad eventi storici rischiando, però, di farci perdere la bellezza di questo Dono immenso, tanti infatti, sono coloro che non conoscono l'origine di questa opportunità e spesso perdiamo l'occasione del loro acquisto!

Cerchiamo con questo breve video
www.gloria.tv/?media=214077
di capire cosa sono le Indulgenze e come sfruttarle santamente.



[SM=g1740717]

[SM=g1740757]
Caterina63
00venerdì 5 ottobre 2012 14:03

INDULGENZA PLENARIA NELL'ANNO DELLA FEDE

Città del Vaticano, 5 ottobre 2012 (VIS). Il Santo Padre Benedetto XVI concederà ai fedeli l'indulgenza plenaria nell'Anno della Fede che sarà valida dalla data di apertura (11 ottobre 2012 fino alla data di chiusura, il 24 novembre 2013), come si legge in un decreto reso pubblico oggi, a firma del Cardinale Manuel Monteiro de Castro, Penitenziere Maggiore e del Vescovo Krzysztof Nykiel, Reggente della Penitenziera Apostolica.

DECRETO DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA CON IL QUALE SI CONCEDONO INDULGENZE, IN OCCASIONE DELL’ANNO DELLA FEDE , 05.10.2012
 
URBIS ET ORBIS D E C R E T O
 
Si arricchiscono del dono di Sacre Indulgenze particolari esercizi di pietà, da svolgersi durante l’Anno della fede
 
Nel giorno del cinquantesimo anniversario dalla solenne apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, al quale il Beato Giovanni XXIII "assegnò come compito principale quello di meglio custodire e presentare il prezioso deposito della dottrina cristiana, per renderlo più accessibile ai fedeli di Cristo e a tutti gli uomini di buona volontà" (Giovanni Paolo II, Cost. Ap. Fidei Depositum, 11 ott. 1992: AAS 86 [1994] 113), il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha stabilito l’inizio di un Anno particolarmente dedicato alla professione della vera fede e alla sua retta interpretazione, con la lettura, o meglio, la pia meditazione degli Atti del Concilio e degli Articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato dal Beato Giovanni Paolo II, a trent’anni dall’inizio del Concilio, col preciso intento di "indurre i fedeli ad aderire meglio ad esso e di promuoverne la conoscenza e l’applicazione" (ibid., 114).

 Già nell’anno del Signore 1967, per fare memoria del diciannovesimo centenario del martirio degli Apostoli Pietro e Paolo, un simile Anno della fede fu indetto dal Servo di Dio Paolo VI, "per attestare in una solenne professione di Fede quanto i contenuti essenziali che da secoli costituiscono il patrimonio di tutti i credenti hanno bisogno di essere confermati, compresi e approfonditi in maniera sempre nuova al fine di dare testimonianza coerente in condizioni storiche diverse dal passato" (Benedetto XVI, Lett. Ap. Porta Fidei, n. 4).

 In questo nostro tempo di profondissimi cambiamenti, ai quali l’umanità è sottoposta, il Santo Padre Benedetto XVI, con l’indizione di questo secondo Anno della fede, intende invitare il Popolo di Dio, del quale è Pastore universale, così come i fratelli Vescovi di tutto l’orbe "perché si uniscano al Successore di Pietro, nel tempo di grazia spirituale che il Signore ci offre, per fare memoria del dono prezioso della fede" (ibid., n. 8).

 Sarà data a tutti i fedeli "l’opportunità di confessare la fede nel Signore Risorto … nelle Cattedrali e nelle chiese di tutto il mondo; nelle [loro] case e presso le [loro] famiglie, perché ognuno senta forte l’esigenza di conoscere meglio e di trasmettere alle generazioni future la fede di sempre. Le comunità religiose come quelle parrocchiali, e tutte le realtà ecclesiali antiche e nuove, troveranno il modo, in questo Anno, per rendere pubblica professione del Credo" (ibid.).

 Inoltre, tutti i fedeli, singolarmente e comunitariamente, saranno chiamati a rendere aperta testimonianza della propria fede davanti agli altri nelle peculiari circostanze della vita quotidiana: "la stessa natura sociale dell’uomo esige che egli esprima esternamente gli atti di religione, comunichi con gli altri in materia religiosa, professi la propria religione in forma comunitaria" (Dich. Dignitatis humanae, 7 dic. 1965: AAS 58 [1966], 932).

 Poiché si tratta anzitutto di sviluppare in sommo grado – per quanto è possibile su questa terra – la santità di vita e di ottenere, quindi, nel grado più alto la purezza dell’anima, sarà molto utile il grande dono delle Indulgenze, che la Chiesa, in virtù del potere conferitole da Cristo, offre a tutti coloro che con le dovute disposizioni adempiono le speciali prescrizioni per conseguirle. "Con l’Indulgenza - insegnava Paolo VI - la Chiesa, avvalendosi della sua potestà di ministra della Redenzione operata da Cristo Signore, comunica ai fedeli la partecipazione di questa pienezza di Cristo nella comunione dei Santi, fornendo loro in misura larghissima i mezzi per raggiungere la salvezza" (Lett. Ap. Apostolorum Limina, 23 mag. 1974: AAS 66 [1974] 289). Così si manifesta il "tesoro della Chiesa", del quale costituiscono "un accrescimento ulteriore anche i meriti della Beata Madre di Dio e di tutti gli eletti, dal primo giusto all’ultimo" (Clemente VI, Bolla Unigenitus Dei Filius, 27 gen. 1343).

 La Penitenzieria Apostolica, che ha l’ufficio di regolare quanto concerne la concessione e l’uso delle Indulgenze, e di stimolare l’animo dei fedeli a rettamente concepire ed alimentare il pio desiderio di ottenerle, sollecitata dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, in attenta considerazione della Nota con indicazioni pastorali per l’Anno della fede della Congregazione per la Dottrina della Fede, al fine di conseguire il dono delle Indulgenze durante l’Anno della fede, ha stabilito le seguenti disposizioni, emesse in conformità alla mente dell’Augusto Pontefice, perché i fedeli siano maggiormente stimolati alla conoscenza ed all’amore della Dottrina della Chiesa Cattolica e ne ottengano più abbondanti frutti spirituali.

 Durante tutto l’arco dell’Anno della fede, indetto dall’11 Ottobre 2012 fino all’intero 24 Novembre 2013, potranno acquisire l’Indulgenza plenaria della pena temporale per i propri peccati impartita per la misericordia di Dio, applicabile in suffragio alle anime dei fedeli defunti, tutti i singoli fedeli veramente pentiti, debitamente confessati, comunicati sacramentalmente, e che preghino secondo le intenzioni del Sommo Pontefice:
 
a.- ogniqualvolta parteciperanno ad almeno tre momenti di predicazioni durante le Sacre Missioni, oppure ad almeno tre lezioni sugli Atti del Concilio Vaticano II e sugli Articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica, in qualsiasi chiesa o luogo idoneo;
 
b.- ogniqualvolta visiteranno in forma di pellegrinaggio una Basilica Papale, una catacomba cristiana, una Chiesa Cattedrale, un luogo sacro designato dall’Ordinario del luogo per l’Anno della fede (ad es. tra le Basiliche Minori ed i Santuari dedicati alla Beata Vergine Maria, ai Santi Apostoli ed ai Santi Patroni) e lì parteciperanno a qualche sacra funzione o almeno si soffermeranno per un congruo tempo di raccoglimento con pie meditazioni, concludendo con la recita del Padre Nostro, la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima, le invocazioni alla Beata Vergine Maria e, secondo il caso, ai Santi Apostoli o Patroni;
 
c.- ogniqualvolta, nei giorni determinati dall’Ordinario del luogo per l’Anno della fede (ad es. nelle solennità del Signore, della Beata Vergine Maria, nelle feste dei Santi Apostoli e Patroni, nella Cattedra di San Pietro), in qualunque luogo sacro parteciperanno ad una solenne celebrazione eucaristica o alla liturgia delle ore, aggiungendo la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima;
 
d.- un giorno liberamente scelto, durante l’Anno della fede, per la pia visita del battistero o altro luogo, nel quale ricevettero il sacramento del Battesimo, se rinnoveranno le promesse battesimali in qualsiasi formula legittima.
 
I Vescovi Diocesani o Eparchiali, e coloro che nel diritto sono ad essi equiparati, nel giorno più opportuno di questo tempo, in occasione della principale celebrazione (ad es. il 24 Novembre 2013, nella solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo, con la quale si chiuderà l’Anno della fede) potranno impartire la Benedizione Papale con l’Indulgenza plenaria, lucrabile da parte di tutti fedeli che riceveranno tale Benedizione devotamente.

 I fedeli veramente pentiti, che non potranno partecipare alle solenni celebrazioni per gravi motivi (come anzitutto tutte le monache che vivono nei monasteri in clausura perpetua, gli anacoreti e gli eremiti, i carcerati, gli anziani, gli infermi, come pure coloro che, in ospedale o altri luoghi di cura, prestano servizio continuativo ai malati…), conseguiranno l’Indulgenza plenaria, alle medesime condizioni, se, uniti con lo spirito e con il pensiero ai fedeli presenti, particolarmente nei momenti in cui le Parole del Sommo Pontefice o dei Vescovi Diocesani verranno trasmesse per televisione e radio, reciteranno nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene (ad es. nella cappella del monastero, dell’ospedale, della casa di cura, del carcere…) il Padre Nostro, la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima, e altre preghiere conformi alle finalità dell’Anno della fede, offrendo le loro sofferenze o i disagi della propria vita.

 Affinché l’accesso al sacramento della Penitenza e al conseguimento del perdono divino attraverso il potere delle Chiavi, sia pastoralmente facilitato, gli Ordinari dei luoghi sono invitati a concedere ai canonici e ai sacerdoti che, nelle Cattedrali e nelle Chiese designate per l’Anno della fede potranno ascoltare le confessioni dei fedeli, le facoltà limitatamente al foro interno, di cui, per i fedeli delle Chiese orientali, al can. 728, § 2 del CCEO, e nel caso di un’eventuale riserva, quelle per il can. 727, esclusi, come è evidente, i casi considerati nel can. 728, § 1; per i fedeli della Chiesa latina, le facoltà di cui al can. 508, § 1 del CIC.
 
I confessori, dopo aver ammonito i fedeli sulla gravità di peccati ai quali sia annessa una riserva o una censura, determineranno appropriate penitenze sacramentali, tali da condurli il più possibile ad uno stabile ravvedimento e, a seconda della natura dei casi, da imporre loro la riparazione di eventuali scandali e danni.

 La Penitenzieria infine invita caldamente gli Ecc.mi Vescovi, in quanto detentori del triplice munus di insegnare, di guidare e di santificare, ad aver cura nello spiegare chiaramente i principi e le disposizioni qui proposti per la santificazione dei fedeli, tenendo conto in modo particolare delle circostanze di luogo, di cultura e di tradizioni. Una catechesi adattata all’indole di ciascun popolo, potrà proporre più chiaramente e con maggiore vivacità all’intelligenza e radicare più fermamente e profondamente nei cuori il desiderio di questo dono unico, ottenuto in virtù della mediazione della Chiesa.

 Il presente Decreto ha validità unicamente per l’Anno della fede. Nonostante qualunque disposizione contraria.
 Dato in Roma, dalla Sede della Penitenzieria Apostolica, il 14 settembre 2012, nell’Esaltazione della Santa Croce.
 
Manuel Card. Monteiro de Castro
 Penitenziere Maggiore
 
Mons. Krzysztof Nykiel
 Reggente
 
Bollettino Ufficiale Santa Sede



Caterina63
00lunedì 9 dicembre 2013 11:37

Offerta delle sante Indulgenze a suffragio delle Anime Purganti.


 


 

 

FORMULA per offrire le sante Indulgenze a suffragio delle Anime Purganti.
 
 
 
Ad onore e gloria vostra, o clementissimo Signore, e conforme alla mente di quei Som­mi Pontefici che, a beneficio universale dei Cattolici defunti, han concesso lesante In­dulgenze, intendo offerirvele in questo gior­no. Vi raccomando anche l'esaltazione della Santa Chiesa, l'estirpazione delle eresie, la concordia fra i popoli e la conversione dei peccatori. Voi, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, fate, vi prego, che in virtù dei meriti infiniti della vostra santissima Passione, godendo gli effetti benigni di queste sante Indulgen­ze, possa l'Anima, per la quale umilmente vi offro le mie preghiere e tutte le opere mie, essere dalla vostra pietà sollevata e liberata insieme da quelle atrocissime pene del Purgatorio, acciò, volando con spedito e pronto cammino alla gloria celeste, per­petuamente vi lodi e vi benedica, come desi­dero in eterno.
 
Durante la giornata procura, anima pia, di suffragare i poveri morti con offrire per essi le tue azioni e, le tue pene, col fare qualche speciale mortificazione, col recitare da quando a quando giaculatorie ed altre preghiere, cui sia annessa qualche Indulgenza.


Read more: http://sursumcorda-dominum.blogspot.com/2013/11/offerta-delle-sante-indulgenze.html#ixzz2myNeaWek







Caterina63
00venerdì 20 dicembre 2013 10:09

  La Parola: «Esorto vivamente i sacerdoti ad educare i fedeli, con appropriata ed approfondita catechesi, affinché si avvalgano del gran bene delle indulgenze, secondo la mente e l'animo della Chiesa» (Giovanni Paolo II).


INDULGENZE: DONO PREZIOSO
DELLA MISERICORDIA DI DIO.


È risaputo: quanta poca importanza viene attribuita alle indulgenze dalla nostra generazione!

Gli abusi commessi nel passato sono come una macchia che ha imbrattato e discreditato il significato delle indulgenze. Tuttavia, questa misericordia, che ci viene concessa da Dio per mezzo del potere delle chiavi dato da Cristo a Pietro, è un dono prezioso da non sottovalutare. Dobbiamo approfittare con diligenza di questo dono per camminare con più facilità verso la perfezione e per evitare il più possibile sofferenze, tribolazioni e malanni durante la nostra vita terrena e le pene del purgatorio nella vita futura.

Paolo VI, nella costituzione apostolica Indulgentiarum doctrina (1967), ha scritto parole chiare sulla validità e sul beneficio delle indulgenze per il popolo cristiano: «È dottrina divinamente rivelata che i peccati comportino pene infinite dalla santità e giustizia di Dio da scontarsi sia su questa terra, con i dolori, le miserie e le calamità di questa vita e soprattutto con la morte, sia nell'aldilà anche con il fuoco e i tormenti o con pene purificatrici» (n. 2).

Fatima, 13.5.1982: Giovanni Paolo II incontra suor Lucia Dos Santos (pellegrinaggio apostolico in Portogallo).

G. della Robbia-S. Buglioni, Le sette opere di misericordia corporali: alloggiare i pellegrini (1525 ca.), Ospedale del Ceppo, Pistoia (foto BONOTTO).

«La Chiesa pertanto anche ai nostri giorni invita tutti i suoi figli a ben ponderare e riflettere quanto l'uso delle indulgenze sia di giovamento alla vita dei singoli, anzi di tutta la società cristiana… Difatti l'indulgenza, che viene concessa per mezzo della Chiesa, diminuisce o cancella del tutto la pena, dalla quale l'uomo in certo modo è impedito a raggiungere una più stretta unione con Dio. Esso, se sinceramente pentito, viene liberato dai suoi debiti verso la giustizia divina e viene introdotto al pieno godimento dei beni della famiglia di Dio» (cf n. 9).

«Per l'acquisto di esse si richiede, da una parte, che le opere prescritte siano compiute e, dall'altra, che il fedele abbia le necessarie disposizioni; che, cioè, ami Dio, detesti il peccato, riponga la sua fiducia nei meriti di Cristo e creda fermamente nel grande aiuto che gli viene dalla comunione dei santi» (n. 10).

E a tutti coloro che, reticenti, dubitano della validità e dell'acquisto delle indulgenze, Paolo VI con fermezza dice loro queste inequivocabili parole: «La Chiesa insegna e stabilisce che l'uso delle indulgenze deve essere conservato perché sommamente salutare al popolo cristiano e autorevolmente approvato dai Concili, mentre condanna quanti asseriscono l'inutilità delle indulgenze e negano il potere esistente nella Chiesa di concederle» (n. 8).

Sono molti coloro che pensano che dopo aver confessato i propri peccati e aver soddisfatto alla piccola penitenza che di solito il confessore dà al penitente, tutto sia cancellato e dimenticato. Ma non è così! Se la confessione ci libera dai peccati commessi in quanto alla salvezza eterna, rimane per noi, secondo la gravità delle colpe, l'obbligo di riparare con un'adeguata penitenza che pochi, o forse nessuno, pensano di fare.

La Chiesa, considerando questa difficoltà, ci viene in aiuto con l'istituzione delle indulgenze. Non prendere vantaggio di questo dono di misericordia significa non comprendere quanto siano perniciosi gli abusi e le conseguenze del peccato. Considerando, come dice l'autore dell'Imitazione di Cristo, che «un'ora di pena in purgatorio è più insopportabile che non cento anni di penitenza fatta qui in terra», dobbiamo essere diligenti e non trascurare nel nostro cammino di fede tutte quelle opportunità di misericordia che Dio ci offre con tanta generosità, specialmente con la grazia delle indulgenze.

Diacono Bruno Podestà,
Toronto, Canada
da Madre di Dio aprile 2011


  





Caterina63
00lunedì 24 agosto 2015 13:24

La dottrina cattolica sulle indulgenze

ARTICOLI SUL MAGISTERO DELLA CHIESA



Strettamente  connessa  al  tema  dei  suffragi,  è la  dottrina  cattolica  sulle  indulgenze,  un capitolo  molto  importante  nella  vita  della  Chiesa, che  coinvolge  grandi  verità di  fede (prima fra tutte il mistero della  comunione  dei santi), ma  che è stato,  come è noto, non soltanto oggetto di polemiche, dispute - anche feroci - e negazioni, ma purtroppo qualche volta è stato anche mal compreso (o forse mal spiegato), dando indubbiamente luogo, sul piano  della  prassi,  a  travisamenti,  abusi  o,  nel  peggiore  dei  casi,  deviazioni  dalla  sua corretta applicazione.  L’indulgenza non è altro che la remissione totale o parziale della pena dovuta per i peccati commessi  dopo  il  Battesimo  e  già rimessi  quanto  alla  colpa,  che  il  fedele,  debitamente disposto e a certe condizioni, può lucrare, per intervento diretto e concessione particolare del Sommo Pontefice, il quale può, per la sua  autorità, aprire “il tesoro dei meriti della Chiesa”,  permettendo  al  fedele  di  lucrare  e  quindi applicare  a  sé o  ai  propri  defunti,  i meriti satisfattori ed espiatori offerti al Padre da Gesù Cristo, dalla Madonna e da tutti i santi che in vita hanno offerto sacrifici e penitenze non solo per sé stessi, ma anche per i peccati del mondo intero.

Tre sono le verità di fede coinvolte in questa dottrina. Primo, che ogni peccato, oltre ad offendere Dio, fa contrarre un debito di pena ovvero un dovere di espiarlo sia dinanzi alle esigenze della divina giustizia (che premia i buoni e punisce i cattivi) sia per purificare la propria anima dalle macchie e dalle scorie contratte con il peccato medesimo. Secondo, che le  penitenze  fatte  da  Gesù(in  primis)  e  poi  dalla  schiera  dei  santi,  possono  essere comunicate  nel  loro  aspetto  espiatorio  e  satisfattorio.

 Questa  verità fa  parte  della  retta dottrina cattolica sulla grazia e sui meriti. Terzo, che tale dono richiede, per poter essere ricevuto, un atto “dispositivo”da parte di chi, per volontà di Gesù, ha potere sulla Chiesa (cioè il Romano Pontefice)  e al tempo stesso degli  atti di  conversione e di penitenza  da parte  del fedele  che intenda  beneficiare di  questo  regalo. E’soprattutto su  quest’ultimo punto che bisogna insistere particolarmente dal punto di vista pastorale ed anche per la corretta  formazione  dei  fedeli.  Si  legge,  infatti, nel  nuovo  recente  “Enchiridion  delle indulgenze” che, per lucrare un’indulgenza plenaria (ovvero la remissione di tutte le pene dovute per i peccati commessi dopo il Battesimo) ci vuole una disposizione interiore da parte del fedele, la cui assenza impedisce categoricamente un tale effetto. Si tratta del “distacco dell’affetto dal  peccato anche veniale”.  
Questo  significa,  in  altre  parole,  che  non  ci  deve essere nessun compromesso volontario tra l’anima del fedele e il peccato, fosse anche lieve o lievissimo. Per fare un esempio, se si fosse disposti a dire facilmente una bugia di scusa, oppure ad esprimersi volontariamente in termini volgari, non si potrebbe mai e in nessun modo  potersi lucrare  alcuna  indulgenza  plenaria.  Qualora,  inoltre, ci  si trovasse in una analoga situazione con riferimento al peccato mortale, non solo non si potrebbe acquistare un’indulgenza  plenaria,  ma  nemmeno  una  parziale.  Sarebbe,  infatti,  troppo  comodo  e troppo facile vedersi esonerati dai debiti dovuti per il peccato, senza avere una ferma e sincera volontà di tagliare radicalmente con esso, quanto meno nelle sue manifestazioni volontarie sia in materia grave (peccati mortali) che in materia lieve (peccato veniale). A mio  avviso  è stata,  in  qualche  periodo  storico,  proprio  la  mancata  (ma  pur  dovuta) evidenziazione di questo punto fondamentale la causa principale di non pochi abusi, con tutto l’inevitabile strascico di dispute e polemiche. Ed anche se gli eretici, per combattere gli abusi, hanno cercato di distruggere tale dottrina (cosa a cui, come vedremo, la Chiesa ha  vigorosamente  -  oltre  che  doverosamente  -  reagito),  tuttavia  -  ad  onor  del  vero  - bisogna riconoscere che le loro invettive taglienti e aspre hanno purtroppo trovato talora un qualche appiglio pratico negli abusi (ovviamente concreti, cioè a livello di prassi) che di essa qualche volta ci si è sciaguratamente macchiati. E’bene  dividere  gli  interventi  del  Magistero  in  merito  a  tale  tematica  tra  il  periodo antecedente la riforma protestante e quello successivo.
Tutti, infatti, ricorderanno che della lotta  alla  “vendita  delle  indulgenze” Martin  Lutero  ne  aveva  fatto  un  vero  e  proprio cavallo di battaglia, per sproloquiare contro la santa fede cattolica e, ancor più, contro il Sommo  Pontefice.  Seguendo  dunque  nuovamente  l’ordine  diacronico,  vedremo  i  primi interventi ufficiali dei Pontefici che risalgono al secondo XIV e poi la reazione della Chiesa agli attacchi protestanti (soprattutto attraverso un distinto decreto del Concilio di Trento), per  terminare  con  la  costituzione  apostolica  “Indulgentiarium  doctrina” di  Paolo  VI  e qualche  riferimento  alle  indicazioni  dottrinali  presenti  nel  vigente  “Enchiridion indulgentiarium”.


 
 


Il primo documento che si occupa esplicitamente della dottrina delle indulgenze è la Bolla Unigenitus Dei Filius di Papa Clemente VI (27 Gennaio 1343). Tale Pontefice aveva stabilito che l’anno giubilare, per la prima volta indetto da papa Bonifacio VIII e che, secondo i suoi voleri,  avrebbe  dovuto  essere  promulgato  una  volta ogni  cento  anni, avesse  per  contro cadenza cinquantennale. A proposito delle indulgenze (storicamente legate a tale evento ecclesiale), ebbe ad insegnare quanto segue. “L’Unigenito  Figlio  di  Dio [...]  reso per  noi  da  Dio sapienza,  giustizia, santificazione  e redenzione, è entrato una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, dopo averci ottenuto una redenzione eterna. Infatti, ci  ha  redento  non  a  prezzo  di  cose  corruttibili  come  l’argento  e  l’oro,  ma  con  il  suo prezioso sangue di Agnello senza difetti e senza macchia. Egli, immolato da innocente, ha effuso sull’altare della croce non una piccola goccia di sangue, che tuttavia sarebbe bastata, in forza dell’unione con il Verbo, per redimere tutto il genere umano, ma quasi un fiume, sì che non si troverebbe in Lui nulla di sano dalla piante dei piedi fino alla testa.

Il tesoro, dunque, che ha acquistato per la Chiesa militante è tale che non potrebbe risultare inutile, inefficace e superflua la pietà di tanta effusione. Infatti, il pio Padre ha voluto accantonarlo per i suoi figli, affinché costituisse un tesoro inesauribile per gli uomini, in modo tale che quanti ne avessero attinto, divenissero partecipi dell’amicizia di Dio. Questo tesoro [...] (Cristo) lo ha consegnato a san Pietro, che ha le chiavi del cielo, e ai di lui  successori,  suoi  vicari  in  terra,  affinché lo  dispensassero  a  beneficio  dei  fedeli,  e  lo applicassero  misericordiosamente,  sia  in  forma  generale  che  per  casi  speciali  (a  loro discrezione valutata di fronte a Dio), in circostanze precise e per motivi fondati, a quanti sono  veramente  pentiti  e  si  sono  confessati,  per  la  remissione  sia  totale  che  parziale  della  pena temporale che dovrebbero scontare per i loro peccati [il corsivo è mio]. Si  riconosce  altresì che all’arricchimento  di  questo tesoro contribuiscono anche i meriti della beata Madre di Dio e di tutti gli eletti, dal primo all’ultimo giusto. Nési deve temere che tale tesoro si esaurisca o diminuisca; infatti, i meriti di Cristo, come sopra si diceva, sono inesauribili, e quanti più dall’applicazione di tale tesoro sono condotti alla giustizia, tanto più cresce il cumulo dei loro meriti”(Denz 1025-1027).

Poco meno di centocinquanta anni dopo, papa Sisto IV tornò sul medesimo argomento per correggere una prima deviazione dottrinale dalla retta applicazione delle indulgenze “per modum suffragii”. Egli infatti aveva concesso, in occasione della ricostruzione della Chiesa di  san  Pietro  in  Saintes  l’indulgenza  plenaria  in  favore  delle  anime  del  purgatorio  di parenti o amici di quanti avessero volontariamente contribuito con elemosine al restauro della  Chiesa.  Ecco  quanto  scrisse  nella  lettera  enciclica  “Romani  Pontificis  provida”  (27 Novembre 1477). “Non  senza  un  profondo  dispiacere,  siamo  venuti  a  conoscenza  che  alcuni  hanno interpretato le nostre parole in modo scorretto e lontano da quanto da noi volevamo dire [...]. Scrivendo ai prelati non ci siamo pronunciati nel senso che l’indulgenza plenaria, di cui stavamo trattando, sembrasse giovare alle anime  che sono in Purgatorio, come se si facessero, per le medesime, devote preghiere e pie elemosine; neppure intendevamo, né intendiamo,  né vogliamo  in  futuro  sostenere,  che  l’indulgenza  giova  o  vale  più delle elemosine  e  delle  preghiere  o  che  le  elemosine  e  le  preghiere  giovano  e  valgono  tanto quanto  l’indulgenza  in  suffragio  (“per  modum  suffragii”);  sappiamo,  infatti,  che  le preghiere, le elemosine e l’indulgenza in suffragio sono alquanto diverse. Abbiamo invece sostenuto che l’indulgenza vale “come”, cioè al modo in cui le preghiere e le elemosine valgono. E siccome le preghiere e le elemosine valgono come suffragi offerte per le anime, Noi,  cui  dall’alto  è stata  attribuita  la  pienezza  della  maestà,  desiderando  dare  aiuto  e suffragio  alle  anime  del  Purgatorio,  abbiamo  concesso  la  sopraddetta  indulgenza traendola dal tesoro della Chiesa universale, costituito dai meriti di Cristo e dei suoi santi, in modo tale tuttavia che i fedeli stessi offrissero per queste anime il suffragio, che esse da sé non sono in grado di compiere”(Denz 1406).


 



 
La Bolla Unigenitus Dei Filius, come abbiamo visto, fu promulgata in vista della riduzione dei  tempi  di  celebrazione  dell’anno  giubilare  (ogni cinquanta  anni  anziché cento  come aveva  prescritto  Bonifacio  VIII,  l’ideatore  degli  “anni  santi”).  Ora,  la  dottrina  delle indulgenze,  ha  come  presupposto  il  principio  generale  della  giustificazione,  di  cui  ci occupammo  a  suo  tempo  e  che  ora  richiamiamo  brevemente.  La  passione  e  la  morte cruenta  di  nostro  Signore  Gesù Cristo,  è avvenuta  una  volta  per  sempre  nei  giorni  di Pasqua  intorno  all’anno  30.  Come  giustamente  nota  Clemente  VI,  una  tale  effusione cruenta  e violentissima di sangue non era di per se stessa  assolutamente necessaria alla redenzione dell’umanità, in quanto solo una goccia di quel preziosissimo Sangue sarebbe stata  sufficiente  a  redimere  tutti  gli  uomini.  In  ogni  caso,  la  pienezza  redentiva  di quell’atto (cioè la sua intrinseca capacità di annullare tutti i peccati e di scontare tutte le loro  conseguenze), stante  il  fatto  che  si  è compiuta una  sola  volta, viene  ordinariamente applicata una  sola  volta  ai  fedeli  che,  attraverso  la  conversione  e  la  fede,  intendono beneficiarne e ciò avviene con il sacramento del Battesimo.

Per i peccati commessi dopo il Battesimo, la divina giustizia esige che i meriti infiniti di Cristo redentore siano applicati in maniera non piena ma parziale: nel senso che senz’altro rimettono totalmente le colpe commesse e sinceramente confessate da chi se ne pente; ma non la totalità della pena ad esse dovute, la cui remissione è solo parziale e deve essere completata con la penitenza imposta  sacramentalmente  dal  confessore  e,  se  non  bastasse  (come  ordinariamente avviene), con le penitenze volontarie che il fedele offrirà a Dio nella vita terrena, oppure - nel caso ci fosse ancora qualcosa da pagare o da purificare - con la sosta di purificazione nel  Purgatorio.  Questo  è ciò che  avviene  di  regola.  

Tuttavia  i  meriti  e  le  soddisfazioni offerte da nostro Signore, a cui sono da aggiungere quelle della beatissima Vergine Maria e di tutta la schiera dei martiri, costituiscono, come ben spiega Clemente VI, il “tesoro della Chiesa”.  Cioè sono  meriti  e  soddisfazioni  grandissime  e  infinite,  che  possono  essere donate  da  chi  ha  il  governo  e  la  custodia  della  Chiesa  universale  (cioè solo  il  Sommo Pontefice)  a  certe  condizioni,  in  certi  tempi  e  con  certi  modi.  Ovviamente,  come egregiamente specifica questo Papa, il requisito assolutamente primario e indispensabile per  ricevere  qualunque  forma  di  remissione  totale  o  parziale  della  pena  che  si  deve scontare per i propri peccati è la sincera confessione unita a profondo pentimento per i peccati commessi.  Mai,  in  nessun  caso,  in  nessun  modo  e  per  nessun  motivo  un  tale  beneficio potrebbe  o  dovrebbe  ingenerare  una  sorta  di  atteggiamento  del  tipo:  “commetto  tutti  i peccati che voglio, poi faccio una bella confessione, prendo una bella indulgenza plenaria e  chi  si  è visto  si  è visto”(il  lettore  voglia  perdonare  l’estrema  chiarezza un  po’ cruda dell’esempio).  Il  nuovo  e  recente  Enchiridion  delle  indulgenze  (dato  in  Roma,  quarta edizione,  nel  1999)  dice,  al  riguardo,  che  per  lucrare  un’indulgenza  occorre  il  “distacco dell’affetto  dal  peccato”e  per  lucrarla  in  forma  plenaria  specifica  “peccato  anche  veniale”.

Senza  la  perfetta  comprensione  di  questo  punto  essenziale,  la  dottrina  cattolica  sulle indulgenze  sarebbe  completamente  travisata.  È  chiaro,  per  contro,  che  la  sua  retta interpretazione non giustifica mai e in nessun modo qualunque anche larvata idea o forma di “commercio”delle indulgenze o la pia illusione che ci si possa “comprare”il Paradiso 
compiendo qualche opera indulgenziata o qualche preghiera. Infatti senza questa prima e imprescindibile condizione, tutte le opere indulgenziate sono totalmente sterili e inefficaci.
Il  successivo  intervento  di  Papa  Sisto  IV,  originato  appunto  da  un  malinteso  di  questo genere, fu in realtà l’occasione per spiegare la possibilità di applicare le indulgenze  alle anime purganti, ovvero lucrarle “per modum suffragii”. Questo punto è molto importante e dà origine ad una bellissima opera di misericordia spirituale, perché le anime purganti, come è noto, non sono più in condizione di poter meritare alcunché, per cui, sprovviste di eventuali  aiuti  provenienti  dalla  carità dei  fedeli  che  ancora  vivono  combattendo  e soffrendo  nella  Chiesa  militante,  dovrebbero  rimanere  nella  sosta  di  purgazione  fin quando non paghino alla giustizia divina tutti i loro “debiti”fino “all’ultimo spicciolo”. Si tratta di un beneficio particolare, che non esime, come spiega il Pontefice, dal compiere le altre opere di suffragio (tipo Messe e preghiere), ma che costituisce però un grande aiuto. Ovviamente  perché l’indulgenza  arrivi  ad  un’anima  purgante,  oltre  alle  condizioni richieste in chi la lucra (l’offerente) - cioè il distacco dal peccato e le opere da compiere - è ovviamente necessario che l’anima sia salva e che la divina giustizia la reputi meritevole di ricevere tale aiuto, in tutto o in parte. Queste cose, ovviamente, non possono essere sapute e conosciute da noi mortali. Ma ci tolgono subito un dubbio. Per esempio c’è chi si chiede se, dopo  aver lucrato un’indulgenza plenaria per un defunto, possa  essere certo  che sia entrato  in  Paradiso  e  quindi  evitare  in  futuro  di  lucrarne  di  nuove.  
La  risposta  è certamente negativa: primo, perché non si può essere certi di avere le disposizioni interiori perfette  perché il  Signore  conceda  all’offerente  di  acquistare  un’indulgenza  in  forma plenaria (quando non c’è il distacco dell’affetto dal peccato veniale l’indulgenza, anche se di per sé concessa in forma plenaria, viene infatti acquistata come parziale); secondo perché non possiamo conoscere se i decreti della divina giustizia non vogliano che a quella certa anima purgante, in considerazione di ciò che ha fatto nella sua vita terrena (cosa che solo Dio sa), sia da subito concessa una grazia tanto grande. Quindi è bene, se e ove possibile, reiterare tale offerta.


 





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