11. L'unità della Chiesa, al servizio della quale si pone in modo singolare il ministero del Successore di Pietro, raggiunge la più alta espressione nel Sacrificio Eucaristico, il quale è centro e radice della comunione ecclesiale; comunione che si fonda anche necessariamente sull'unità dell'Episcopato. Perciò, "ogni celebrazione dell'Eucaristia è fatta in unione non solo con il proprio Vescovo ma anche con il Papa, con l'ordine episcopale, con tutto il clero e con l'intero popolo. Ogni valida celebrazione dell'Eucaristia esprime questa universale comunione con Pietro e con l'intera Chiesa, oppure oggettivamente la richiama" (43), come nel caso delle Chiese che non sono in piena comunione con la Sede Apostolica.
12. "La Chiesa pellegrinante, nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni, che appartengono all'età presente, porta la figura fugace di questo mondo" (44).
Anche per questo, l'immutabile natura del Primato del Successore di Pietro si è espressa storicamente attraverso modalità di esercizio adeguate alle circostanze di una Chiesa pellegrinante in questo mondo mutevole.
I contenuti concreti del suo esercizio caratterizzano il ministero petrino nella misura in cui esprimono fedelmente l'applicazione alle circostanze di luogo e di tempo delle esigenze della finalità ultima che gli è propria (l'unità della Chiesa). La maggiore o minore estensione di tali contenuti concreti dipenderà in ogni epoca storica dalla necessitas Ecclesiae. Lo Spirito Santo aiuta la Chiesa a conoscere questa necessitas ed il Romano Pontefice, ascoltando la voce dello Spirito nelle Chiese, cerca la risposta e la offre quando e come lo ritiene opportuno.
Di conseguenza, non è cercando il minimo di attribuzioni esercitate nella storia che si può determinare il nucleo della dottrina di fede sulle competenze del Primato. Perciò, il fatto che un determinato compito sia stato svolto dal Primato in una certa epoca non significa da solo che tale compito debba necessariamente essere sempre riservato al Romano Pontefice; e, viceversa, il solo fatto che una determinata funzione non sia stata esercitata in precedenza dal Papa non autorizza a concludere che tale funzione non possa in alcun modo esercitarsi in futuro come competenza del Primato.
13. In ogni caso, è fondamentale affermare che il discernimento circa la congruenza tra la natura del ministero petrino e le eventuali modalità del suo esercizio è un discernimento da compiersi in Ecclesia, ossia sotto l'assistenza dello Spirito Santo e in dialogo fraterno del Romano Pontefice con gli altri Vescovi, secondo le esigenze concrete della Chiesa. Ma, allo stesso tempo, è chiaro che solo il Papa (o il Papa con il Concilio ecumenico) ha, come Successore di Pietro, l'autorità e la competenza per dire l'ultima parola sulle modalità di esercizio del proprio ministero pastorale nella Chiesa universale.
* * *
14. Nel ricordare i punti essenziali della dottrina cattolica sul Primato del Successore di Pietro, la Congregazione per la Dottrina della Fede è certa che la riaffermazione autorevole di tali acquisizioni dottrinali offre maggior chiarezza sulla via da proseguire. Tale richiamo è utile, infatti, anche per evitare le ricadute sempre nuovamente possibili nelle parzialità e nelle unilateralità già respinte dalla Chiesa nel passato (febronianesimo, gallicanesimo, ultramontanismo, conciliarismo, ecc). E, soprattutto, vedendo il ministero del Servo dei servi di Dio come un grande dono della misericordia divina alla Chiesa, troveremo tutti - con la grazia dello Spirito Santo - lo slancio per vivere e custodire fedelmente l'effettiva e piena unione con il Romano Pontefice nel quotidiano camminare della Chiesa, secondo il modo voluto da Cristo (45).
15. La piena comunione voluta dal Signore tra coloro che si confessano suoi discepoli richiede il riconoscimento comune di un ministero ecclesiale universale "nel quale tutti i Vescovi si riconoscano uniti in Cristo e tutti i fedeli trovino la conferma della propria fede" (46).
La Chiesa Cattolica professa che questo ministero è il ministero primaziale del Romano Pontefice, Successore di Pietro, e sostiene con umiltà e con fermezza "che la comunione delle Chiese particolari con la Chiesa di Roma, e dei loro Vescovi con il Vescovo di Roma, è un requisito essenziale - nel disegno di Dio - della comunione piena e visibile" (47). Non sono mancati nella storia del Papato errori umani e mancanze anche gravi: Pietro stesso, infatti, riconosceva di essere peccatore (48). Pietro, uomo debole, fu eletto come roccia, proprio perché fosse palese che la vittoria è soltanto di Cristo e non risultato delle forze umane. Il Signore volle portare in vasi fragili (49) il proprio tesoro attraverso i tempi: così la fragilità umana è diventata segno della verità delle promesse divine.
Quando e come si raggiungerà la tanto desiderata mèta dell'unità di tutti i cristiani? "Come ottenerlo? Con la speranza nello Spirito, che sa allontanare da noi gli spettri del passato e le memorie dolorose della separazione; Egli sa concederci lucidità, forza e coraggio per intraprendere i passi necessari, in modo che il nostro impegno sia sempre più autentico" (50). Siamo tutti invitati ad affidarci allo Spirito Santo, ad affidarci a Cristo, affidandoci a Pietro.
JOSEPH Card. RATZINGER
Prefetto
TARCISIO BERTONE
Arcivescovo emerito di Vercelli
Segretario
Note
1) Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, 25-V-1995, n. 95.
2) Il Primato del Successore di Pietro, Atti del Simposio teologico, Roma 2-4 dicembre 1996, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998.
3) Giovanni Paolo II, Lettera al Cardinale Joseph Ratzinger, in Ibid, p. 20.
4) Il Primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa, Considerazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, in Ibid, Appendice, pp. 493-503. Il testo è pubblicato anche in un apposito fascicolo, edito dalla Libreria Editrice Vaticana.
5) Mt 10, 2.
6) Cfr Mc 3, 16; Lc 6, 14; At 1, 13.
7) Cfr Mt 14, 28-31; 16, 16-23 e par.; 19, 27-29 e par.; 26, 33-35 e par.; Lc 22, 32; Gv 1, 42; 6, 67-70; 13, 36-38; 21, 15-19.
8) La testimonianza per il ministero petrino si trova in tutte le espressioni, pur differenti, della tradizione neotestamentaria, sia nei Sinottici - qui con tratti diversi in Matteo e in Luca, come
anche in San Marco -, sia nel corpo Paolino e nella tradizione Giovannea, sempre con elementi originali, differenti quanto agli aspetti narrativi ma profondamente concordanti nel significato essenziale. Questo è un segno che la realtà Petrina fu considerata come un dato costitutivo della Chiesa.
9) Cfr Mt 16, 18.
10) Cfr Lc 22, 32.
11) Cfr Gv 21, 15-17. Sulla testimonianza neotestamentaria sul Primato, cfr anche Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, nn. 90 ss. 12) S. Ambrogio di Milano, Enarr. In Ps., 40, 30: PL 14, 1134.
13) Cfr ad esempio S. Siricio I, Lett. Directa ad decessorem, 10-II-385: Denz-Hün, n. 181; Conc. di Lione II, Professio fidei di Michele Paleologo, 6-VII-1274: Denz-Hün, n. 861; Clemente VI, Lett. Super quibusdam, 29-IX-1351: Denz-Hün, n. 1053; Conc. di Firenze,
Bolla Laetentur caeli, 6-VII-1439: Denz-Hün, n. 1307; Pio IX, Lett. Enc. Qui pluribus, 9-XI-1846: Denz-Hün, n. 2781; Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, cap. 2: Denz-Hün, nn. 3056-3058; Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, cap. III, nn. 21-23; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 882; ecc.
14) Cfr S. Ignazio d'Antiochia, Epist. ad Romanos, Intr.: SChr 10, 106-107; S. Ireneo di Lione, Adversus haereses, III, 3, 2: SChr 211, 32-33.
15) Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 20.
16) Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, proemio: Denz-Hün, n. 3051. Cfr S. Leone I Magno, Tract. In Natale eiusdem, IV, 2: CCL 138, p. 19.
17) Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 23. Cfr Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, proemio: Denz-Hün, n. 3051; Giovanni Paolo II, Enc. Ut unum sint, n. 88. Cfr
Pio IX, Lett. del S. Uffizio ai Vescovi d'Inghilterra, 16-IX-1864: Denz-Hün, n. 2888; Leone XIII, Lett. Enc. Satis cognitum, 29-VI-1896: Denz-Hün, nn. 3305-3310.
18) Cfr Gv 17, 21-23; Conc. Vaticano II, Decr. Unitatis redintegratio, n. 1; Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 8-XII-1975, n. 77: AAS 68 (1976) 69; Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, n. 98.
19) Cfr Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 18.
20) Cfr ibidem, n. 23.
21) Cfr Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, cap. 3: Denz-Hün, n. 3061; cfr. Dichiarazione collettiva dei Vescovi tedeschi, genn.-febbr. 1875: Denz-Hün, nn. 3112-3113; Leone XIII, Lett. Enc. Satis cognitum, 29-VI-1896: Denz-Hün, n. 3310; Conc. Vaticano II,
Cost. dogm. Lumen gentium, n. 27. Come spiegò Pio IX nell'Allocuzione dopo la promulgazione della Costituzione Pastor aeternus: "Summa ista Romani Pontificis auctoritas, Venerabiles Fratres, non opprimit sed adiuvat, non destruit sed aedificat, et saepissime confirmat in dignitate, unit in caritate, et Fratrum, scilicet Episcoporum, jura firmat atque tuetur" (Mansi 52, 1336 A/B).
22) Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, n. 95.
23) 2 Cor 11, 28.
24) La priorità ontologica che la Chiesa universale, nel suo essenziale mistero, ha rispetto ad ogni singola Chiesa particolare (cfr Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio, 28-V-1992, n. 9) sottolinea anche l'importanza della dimensione universale del ministero di ogni Vescovo.
25) Cfr Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, cap. 3: Denz-Hün, n. 3059; Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 22; cfr. Conc. di Firenze, Bolla Laetentur caeli, 6-VII-1439: Denz-Hün, n. 1307.
26) Cfr Conc. Vaticano I Cost. dogm. Pastor aeternus, cap. 3: Denz-Hün, nn. 3060.3064.
27) Cfr Ibidem; Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 22.
28) Conc. Vaticano II, Decr. Christus Dominus, n. 11.
29) Cfr Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio, n. 13.
30) Cfr Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 23; Decr. Orientalium Ecclesiarum, nn. 7 e 9.
31) Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, n. 93.
32) Cfr ibidem, n. 94.
33) Cfr Dichiarazione collettiva dei Vescovi tedeschi, genn.-febbr. 1875: Denz-Hün, n. 3114.
34) Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, proemio: Denz-Hün, n. 3051.
35) Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, n. 94.
36) Cfr Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 23; Leone XIII, Lett. Enc. Grande munus, 30-IX-1880: ASS 13 (1880) 145; CIC can. 782 § 1.
37) Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, n. 14. Cfr CIC can. 781.
38) Cfr Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, cap. 4: Denz-Hün, nn. 3065-3068.
39) Cfr ibidem: Denz-Hün, nn. 3073-3074; Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 25; CIC can 749 § 1; CCEO can. 597 § 1.
40) Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, n. 94.
41) Cfr Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 25.
42) CIC, can. 1404; CCEO, can. 1058. Cfr Conc. Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, cap. 3: Denz-Hün, n. 3063.
43) Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio, n. 14. Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1369.
44) Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 48.
45) Cfr Conc. Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 15.
46) Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, n. 97.
47) Ibidem.
48) Cfr Lc 5, 8.
49) Cfr 2 Cor 4, 7.
50) Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Ut unum sint, n. 102.
(C) L'OSSERVATORE ROMANO Sabato 31 Ottobre 1998