(Declaratio de fragmentis eucharisticis), 2 maggio 1972
DOCUMENTA 11
Notitiae 8 (1972) 227; DocCath 69 (1972) 815-816 [Gall.]; EV 4, 1022-1023; Dokumenty, I,11
SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Dichiarazione riguardante i frammenti d’Ostie consacrate
Essendo stati esposti alla Sede Apostolica dei dubbi a proposito dei frammenti che restano dopo la santa Comunione, questa Sacra Congregazione, dopo aver consultato le Sacre Congregazioni per la Disciplina dei Sacramenti e per il Culto Divino, ha ritenuto di dover rispondere:
Dopo la sacra Comunione, non solamente le ostie che restano e le particelle di ostia che si sono staccate e che conservano l'aspetto esteriore del pane devono essere conservate o consumate rispettosamente, a motivo del rispetto dovuto alla presenza eucaristica del Cristo, ma anche per gli altri frammenti d'ostia si devono osservare le prescrizioni riguardanti la purificazione della patena e del calice come è stabilito in Principi e norme per l'uso del Messale Romano, nn. 120, 138, 237-239, nel Rito della Messa con il popolo, n. 138, e nel Rito della Messa senza il popolo, n. 31. Le ostie che non vengono consumate subito, siano portate dal ministro competente al luogo riservato per custodire la santissima Eucaristia (cf. Principi e norme per l'uso del Messale Romano, n. 276).
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Documento originale in latino:
DECLARATIO DE FRAGMENTIS EUCHARISTICIS *
Cum explanationes ab Apostolica Sede petitae sint circa modum se gerendi quoad fragmenta hostiarum, Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, die 2 maii 1972 (Prot. n. 89/71), declarationem dedit, quae sequitur:
« Cum de fragmentis quae post sacram Communionem remanserint, aliqua dubia ad Sedem Apostolicam delata fuerint, haec Sacra Congregatio, consultis Sacris Congregationibus de Disciplina Sacramentorum et pro Cultu Divino, respondendum censuit:
Post sacram Communionem, non solum hostiae quae remanserint et particulae hostiarum quae ab eis exciderint, speciem panis retinentes, reverenter conservandae aut consumendae sunt pro reverentia quae debetur Eucharisticae praesentiae Christi, verum etiam quoad alia hostiarum fragmenta observentur praescripta de purificandis patena et calice, prout habetur in Institutione generali Missalis romani, nn. 120, 138, 237-239, in Ordine Missae cum populo, n. 138 et sine populo, n. 31. Hostiae vero quae non statim consumuntur, a ministro competente deferantur ad locum sanctissimae Eucharistiae conservandae destinatum (cf. Institutio generalis Missalis Romani, n. 276) ».
* Documenta, 36.
Fraternamente CaterinaLD
"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)