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DECRETO Missione Pastorale Vescovi - Christus Dominus - di Paolo VI

Ultimo Aggiornamento: 10/01/2013 17:59
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06/10/2012 18:10
 
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III. I cooperatori del vescovo diocesano nel ministero pastorale

1) Vescovi coadiutori e ausiliari

25. Nel governo delle diocesi si provveda al ministero dei vescovi in modo che sua suprema finalità sia il bene del gregge del Signore. Ora, per meglio raggiungere tale bene, non di rado si devono costituire dei vescovi ausiliari, perché il vescovo diocesano, sia per l'eccessiva vastità della diocesi o per l'eccessivo numero degli abitanti, sia a motivo di particolari circostanze di apostolato o di altre cause di diversa natura, non può personalmente compiere tutti i doveri del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime. Anzi talvolta particolari bisogni esigono che, per aiutare i1 vescovo diocesano, si stabilisca un vescovo coadiutore. Questi vescovi coadiutori e ausiliari devono essere muniti di opportune facoltà, affinché, salva restando la unità del governo diocesano e l'autorità del vescovo diocesano, la loro azione riesca più efficace e la loro dignità episcopale sia salvaguardata.

Inoltre i vescovi coadiutori e ausiliari, per il fatto che sono chiamati a partecipare alle sollecitudini del vescovo diocesano, devono esplicare il loro mandato in maniera che in tutti gli affari agiscano in piena armonia con lui. Devono sempre circondare il vescovo diocesano di obbedienza e di rispetto, mentre egli, da parte sua, deve amarli come fratelli e stimarli.

26. Quando ciò fosse richiesto dal bene delle anime, il vescovo diocesano non abbia difficoltà a domandare alla competente autorità uno o più ausiliari, che sono costituiti per la diocesi, senza diritto di successione.

Se già ciò non è stato disposto nelle lettere di nomina, il vescovo diocesano costituisca tale ausiliare o ausiliari suoi vicari generali o almeno vicari vescovili, dipendenti soltanto dalla sua autorità, e li consulti quando dovrà esaminare i problemi di maggiore importanza, specialmente di carattere pastorale.

Se non è diversamente disposto dalla competente autorità, alla morte del vescovo diocesano non cessano i poteri e le facoltà dei vescovi ausiliari. Anzi è desiderabile che, durante la vacanza della sede, a meno che gravi motivi non consiglino di fare diversamente, l'incarico di reggere la diocesi sia affidato al vescovo ausiliare, o, se questi sono più di uno, ad uno di essi.

Il vescovo coadiutore, colui cioè che è nominato con diritto di successione dal vescovo diocesano, deve essere sempre costituito vicario generale. E ad esso possono dalla competente autorità essere concesse, in casi particolari, più ampie facoltà. Per il maggior bene presente e futuro della diocesi, il vescovo coadiuvato ed il coadiutore non manchino di consultarsi a vicenda nelle questioni più importanti.

2) Curia e consigli diocesani

27. Nella curia diocesana è preminente l'ufficio del vicario generale. Ma ogni qual volta lo richieda un saggio governo della diocesi, il vescovo può costituire uno o più vicari vescovili che, in forza del diritto, in una determinata parte della diocesi, o in un determinato settore di affari, o nei riguardi dei fedeli di un determinato rito, godano dello stesso potere che il diritto comune attribuisce al vicario generale.

Tra i collaboratori del vescovo nel governo della diocesi sono da annoverare anche i sacerdoti, che costituiscono il suo senato ed il suo consiglio: quali sono il capitolo cattedrale, il collegio dei consultori o altri consigli, secondo le circostanze ed il carattere dei diversi luoghi. A tali istituzioni, e specialmente ai capitoli cattedrali, si diano, quando è necessario, una nuova organizzazione, corrispondente alle esigenze dei nostri tempi.

Tanto i sacerdoti che i laici facenti parte della curia siano ben consapevoli che collaborano al ministero pastorale del vescovo. La curia diocesana sia ordinata in modo da diventare un mezzo idoneo, non solo per l'amministrazione della diocesi, ma anche per l'esercizio delle opere di apostolato.

È grandemente desiderabile che in ogni diocesi si costituisca una commissione pastorale, che sia presieduta dal vescovo diocesano e della quale facciano parte sacerdoti, religiosi e laici, scelti con particolare cura. Sarà compito di tale commissione studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi proporre conclusioni pratiche.

3) Clero diocesano

28. Tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, partecipano in unione col vescovo, all'unico sacerdozio di Cristo e lo esercitano con lui; pertanto essi sono costituiti provvidenziali cooperatori dell'ordine episcopale. Nell'esercizio del sacro ministero il ruolo principale spetta ai sacerdoti diocesani, perché, essendo essi incardinati o addetti ad una Chiesa particolare, si consacrano tutti al suo servizio, per la cura spirituale di una porzione del gregge del Signore. Perciò essi costituiscono un solo presbiterio ed una sola famiglia, di cui il vescovo è come il padre. Questi, per poter meglio e più giustamente distribuire i sacri ministeri tra i suoi sacerdoti, deve poter godere della necessaria libertà nel conferire gli uffici e i benefici; ciò comporta la soppressione dei diritti e dei privilegi che in qualsiasi modo limitino tale libertà.

Le relazioni tra il vescovo e i sacerdoti diocesani devono poggiare principalmente sulla base di una carità soprannaturale, affinché l'unità di intenti tra i sacerdoti e il vescovo renda più fruttuosa la loro azione pastorale. A tale scopo, perché se ne avvantaggi sempre più il servizio delle anime, il vescovo chiami i sacerdoti a colloquio, anche in comune con altri, per trattare questioni pastorali; e ciò non solo occasionalmente, ma, per quanto è possibile, a date fisse.

Inoltre tutti i sacerdoti diocesani devono essere uniti tra di loro e sentirsi corresponsabili del bene spirituale di tutta la diocesi. Ricordando altresì che i beni materiali, da loro acquisiti nell'esercizio del loro ufficio ecclesiastico, sono legati al loro sacro ministero, vengano in generoso soccorso delle necessità materiali della diocesi, secondo le disposizioni del vescovo e in misura delle loro possibilità.

29. Sono da ritenere diretti collaboratori del vescovo anche quei sacerdoti ai quali egli affida un ufficio pastorale oppure opere di carattere superparrocchiale, sia riguardo ad un determinato territorio della diocesi, sia riguardo a speciali ceti di fedeli, sia riguardo ad una particolare forma di attività. Prestano anche una preziosa collaborazione quei sacerdoti ai quali il vescovo affida diversi incarichi di apostolato, sia nelle scuole, sia in istituti od associazioni. Anche i sacerdoti, che sono addetti ad opere sopradiocesane, meritano una particolare considerazione a motivo delle preziose opere di apostolato che esercitano, e ciò specialmente da parte del vescovo nel cui territorio hanno il domicilio.

I parroci

30. Ma i principali collaboratori del vescovo sono i parroci: ad essi, come a pastori propri, è affidata la cura delle anime in una determinata parte della diocesi, sotto l'autorità dello stesso vescovo.

1) Nell'esercizio della loro missione i parroci con i loro cooperatori devono svolgere il compito di insegnare e di governare in modo che i fedeli e le comunità parrocchiali si sentano realmente membri non solo della diocesi, ma anche della Chiesa universale. Collaborino perciò sia con gli altri parroci, sia con i sacerdoti che esercitano il ministero parrocchiale in quel territorio (quali sono, per esempio, i vicari foranei e i decani) o sono addetti ad opere di carattere superparrocchiale affinché la cura pastorale abbia la dovuta unità e sia resa più efficace. La cura delle anime deve inoltre essere animata da spirito missionario, cosicché si estenda, nel modo dovuto, a tutti gli abitanti della parrocchia. Se i parroci non possono raggiungere alcuni ceti di persone, ricorrano all'opera di altri, anche laici, perché li aiutino nell'apostolato. Per rendere più efficace la cura delle anime va caldamente raccomandata la vita comune dei sacerdoti, specialmente di quelli addetti alla stessa parrocchia; essa, mentre giova all'attività apostolica, offre ai fedeli esempio di carità e di unità.

2) Per quanto riguarda il ministero di insegnare, i parroci devono predicare la parola di Dio a tutti i fedeli, perché essi, radicati nella fede, nella speranza e nella carità, crescano in Cristo, e la comunità cristiana renda quella testimonianza di carità che il Signore ha raccomandato (32) inoltre, con un'istruzione catechistica appropriata all'età di ciascuno, devono condurre i fedeli alla piena conoscenza del mistero della salvezza. Nell'impartire questa istruzione si servano non solo dell'aiuto dei religiosi, ma anche della collaborazione dei laici, istituendo pure la confraternita della dottrina cristiana. Nel campo del ministero della santificazione, i parroci abbiano di mira che la santa messa diventi il centro ed il culmine di tutta la vita della comunità cristiana; si sforzino inoltre perché i fedeli alimentino la loro vita spirituale accostandosi devotamente e frequentemente ai santi sacramenti e partecipando consapevolmente ed attivamente alla liturgia. I parroci inoltre si ricordino che il sacramento della penitenza è di grandissimo giovamento per la vita cristiana; quindi Si mostrino sempre disposti e pronti ad ascoltare le confessioni dei fedeli, chiamando in aiuto, se occorra, anche altri sacerdoti che conoscano bene differenti lingue. Nel compiere il loro dovere di pastori, i parroci si studino di conoscere il loro gregge. E poiché sono i servitori di tutti i fedeli, si adoperino a sviluppare la vita cristiana in ogni fedele, sia nelle famiglie, sia nelle associazioni, soprattutto in quelle dedite all'apostolato, sia in tutta la comunità parrocchiale. Pertanto visitino le case e le scuole, secondo le esigenze del loro compito pastorale; provvedano con ogni premura agli adolescenti ed ai giovani; circondino di una carità paterna i poveri e gli ammalati; rivolgano una particolare cura agli operai e stimolino i fedeli a portare il loro concorso alle opere di apostolato.

3) I vicari parrocchiali, che sono i collaboratori del parroco, danno ogni giorno un prezioso ed attivo aiuto all'esercizio del ministero pastorale, sotto l'autorità del parroco. Perciò tra il parroco ed i suoi vicari vi siano sempre relazioni fraterne, carità e rispetto vicendevoli. Parroco e vicari si sorreggano a vicenda col consiglio, con l'aiuto e con l'esempio; ed insieme facciano fronte al lavoro parrocchiale con unità di intenti e concordia di sforzi.

Le parrocchie

31. Quando il vescovo deve giudicare della idoneità di un sacerdote a reggere una parrocchia, tenga presente non solo la sua dottrina, ma anche la sua pietà, il suo zelo apostolico e le altre doti e qualità necessarie al buon esercizio della cura delle anime. Inoltre, dato che lo scopo fondamentale del ministero parrocchiale è il bene delle anime, conviene che il vescovo possa procedere più facilmente e convenientemente a provvedere alle parrocchie. Si aboliscano, salvo il diritto dei religiosi, sia tutti i diritti di presentazione, di nomina, di riserva, sia, dove esiste, la legge del concorso, generale e particolare.

I parroci nella loro parrocchia devono poter godere di quella stabilità di ufficio che il bene delle anime esige. Perciò, abrogata ogni distinzione tra i parroci amovibili e inamovibili, nel trasferire e nel rimuovere i parroci si adotti e si renda sempre più semplice il sistema secondo il quale il vescovo, nel rispetto dell'equità, nel senso naturale e in quello canonico del termine, possa più convenientemente provvedere al bene delle anime. I parroci poi, che o per la loro troppa avanzata età o per altra grave ragione, non possono più adempiere con frutto il loro ministero, sono pregati di voler essi stessi, spontaneamente o dietro invito del vescovo, rinunziare al loro ufficio. Il vescovo da parte sua provveda ai rinunziatari un congruo sostentamento.

32. Infine, la salvezza della anime sia l'unica ragione in base alla quale sono decise o riconosciute le erezioni o le soppressioni di parrocchie, o altri cambiamenti analoghi, che il vescovo esegue in forza della sua autorità.

4) I religiosi

33. A tutti i religiosi--ai quali nelle materie seguenti sono equiparati i membri degli altri istituti, che professano i consigli evangelici--secondo la particolare vocazione di ciascun istituto, incombe l'obbligo di lavorare con ogni impegno e diligenza per l'edificazione e l'incremento del corpo mistico di Cristo e per il bene delle Chiese particolari.

E tale scopo essi sono tenuti a perseguire soprattutto con la preghiera, con le opere della penitenza e con l'esempio della loro vita: e questo santo Sinodo li esorta ad accrescere sempre più in loro stessi la stima e la pratica di tali elementi spirituali. Ma nello stesso tempo essi devono partecipare sempre più alacremente alle opere esterne di apostolato, tenuta presente la caratteristica propria di ogni istituto.

34. I religiosi sacerdoti, che sono rivestiti del carattere presbiterale, per essere anch'essi provvidenziali collaboratori dell'ordine episcopale, oggi più che in passato possono essere di valido aiuto ai vescovi, date le aumentate necessità delle anime. Perciò, per il fatto che partecipano alla cura delle anime ed alle opere di apostolato sotto l'autorità dei sacri pastori, essi sono da considerare come veramente appartenenti al clero diocesano.

Anche gli altri religiosi, tanto gli uomini come le donne, appartengono a titolo particolare alla famiglia diocesana, recano un notevole aiuto alla sacra gerarchia e, nelle accresciute necessità dell'apostolato, lo possono e lo devono recare in misura ancora maggiore per l'avvenire.

I religiosi nella diocesi

35. Affinché però le opere dell'apostolato nelle singole diocesi siano sempre attuate nella concordia e sia salvaguardata l'unità della vita diocesana, si stabiliscono i seguenti principi fondamentali.

1) I religiosi tutti, considerando i vescovi come successori degli apostoli, li devono sempre circondare di rispetto e di riverenza. Inoltre, quando sono legittimamente incaricati di attività apostoliche, devono esercitare il loro compito in modo da divenire aiutanti dei vescovi (33). Anzi, i religiosi assecondino prontamente e fedelmente le richieste ed i desideri dei vescovi nell'assumere sempre maggiori responsabilità nel ministero delle anime, pur facendolo nel rispetto del carattere e delle costituzioni di ciascun istituto. Queste ultime, se necessario, siano adattate al fine suddetto, tenendo presenti i principi di questo decreto conciliare. Specialmente in vista delle urgenti necessità delle anime e della scarsità del clero diocesano, gli istituti religiosi, che non sono esclusivamente addetti alla vita contemplativa, possono essere invitati dai vescovi a collaborare nei vari ministeri pastorali, tenute tuttavia presenti le caratteristiche di ciascun istituto. E i superiori religiosi, per quanto possono, stimolino i loro dipendenti a prestare tale collaborazione, accettando il governo anche temporaneo di parrocchie.

2) I religiosi dediti all'apostolato esterno conservino lo spirito del loro istituto religioso e restino fedeli all'osservanza della loro regola e sottomessi a loro superiori. E i vescovi non manchino di ricordare ai religiosi questo loro obbligo.

3) L'esenzione, in virtù della quale i religiosi di pendono dal sommo Pontefice o da altra autorità ecclesiastica e sono esenti dalla giurisdizione dei ve scovi, riguarda principalmente l'ordine interno degli istituti: il loro fine è che in essi tutte le cose siano tra loro unite e ordinate e concorrano all'incremento ed al perfezionamento della vita religiosa (34). La medesima esenzione consente al sommo Pontefice di disporre dei religiosi, a bene della Chiesa universale (35) e alle altre competenti autorità di servirsi della loro opera a vantaggio delle Chiese sottoposte alla loro giurisdizione. Ma tale esenzione non impedisce che i religiosi nelle singole diocesi siano soggetti alla giurisdizione dei vescovi, a norma del diritto, come richiedono sia il ministero pastorale dei vescovi, sia un'appropriata organizzazione del ministero delle anime (36).

4) Tutti i religiosi, gli esenti e quelli non esenti sono soggetti all'autorità dei vescovi in tutto ciò che riguarda il pubblico esercizio del culto divino, salva la diversità dei riti; la cura delle anime; la predicazione al popolo; l'educazione religiosa e morale dei fedeli e specialmente dei fanciulli; l'istruzione catechistica e la formazione liturgica; il prestigio del loro stato clericale; ed infine, le varie opere relative all'esercizio del sacro apostolato. Anche le scuole cattoliche dei religiosi sono soggette all'ordinario del luogo in ciò che si riferisce al loro ordinamento generale ed alla loro vigilanza, fermo restando, tuttavia, il diritto dei religiosi circa la loro direzione. Parimenti i religiosi sono obbligati ad osservare tutte quelle disposizioni che i Concili o le conferenze episcopali legittimamente stabiliscono per tutti.

5) Si favorisca tra i vari istituti religiosi, così come tra questi e il clero diocesano, un'ordinata collaborazione. Inoltre si faccia in modo che tutte le opere e attività apostoliche siano tra loro ben coordinate: ciò si ottiene soprattutto fomentando quella disposizione di menti e di cuori che è fondata e radicata nella carità. Il promuovere poi tale coordinazione spetta alla santa Sede per tutta la Chiesa, ai sacri pastori nelle singole diocesi, ai sinodi patriarcali ed alle conferenze dei vescovi nel loro territorio. Per quanto riguarda le opere di apostolato esercitate da religiosi, i vescovi o le conferenze episcopali da una parte, ed i superiori religiosi o le conferenze dei superiori maggiori dall'altra, vogliano procedere a mettere in comune i propri progetti, dopo essersi vicendevolmente consultati.

6) Per favorire concordi e fruttuose relazioni tra i vescovi ed i religiosi, sarà bene che i vescovi ed i superiori religiosi si radunino periodicamente o quando ciò è ritenuto opportuno, per trattare gli affari riguardanti l'insieme dell'apostolato nel territorio.


Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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