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I Motu Proprio di Papa Francesco

Ultimo Aggiornamento: 08/08/2013 19:07
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08/08/2013 19:06
 
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Il Motu Proprio, pubblicato oggi, è l’ultimo di una serie di provvedimenti adottati da Papa Francesco in materia economico-finanziaria nel segno della trasparenza. Al microfono di Alessandro Gisotti, il direttore della Sala Stampa vaticana, padre Federico Lombardi, si sofferma sui contenuti più importanti di questo documento:RealAudioMP3

R. – Qui si tratta di portare avanti e perfezionare e allargare tutto quel lavoro di inserimento dello Stato della Città del Vaticano e della Santa Sede nel sistema internazionale di controlli e di sicurezza per quanto riguarda tutte le attività di carattere economico-finanziario in cui nel mondo di oggi ci potrebbero essere rischi di criminalità che utilizza gli strumenti del mondo finanziario. Si parla, appunto, della lotta contro il riciclaggio del denaro frutto di attività criminali e di lotta contro il finanziamento del terrorismo o di altre attività criminali. Il Motu proprio è un po’ lo strumento-quadro con cui poi le singole normative, le singole leggi che vengono elaborate e pubblicate per quanto riguarda lo Stato della Città del Vaticano, valgono per tutti gli organismi della Santa Sede e anche per organizzazioni o le istituzioni non a fini di lucro che hanno una personalità canonica e giuridica che abbia sede nello Stato della Città del Vaticano. Tutto questo ambito, anche se non è collocato giuridicamente all’interno degli stretti confini dello Stato, ma fa capo alla Santa Sede, rientra in questa normativa che garantisce gli standard di tutela della legalità, della sicurezza nel campo economico e finanziario.

D. – Si evidenzia, in questo Motu proprio, una volontà di maggiore coordinamento: viene anche istituito un Comitato di sicurezza finanziaria, al riguardo …

R. – Sì. Il Comitato ha funzioni di coordinamento. Di per sé, la costituzione di un comitato di coordinamento è una questione abbastanza naturale e funzionale, non è che come tale stabilisca nuove funzioni di controllo o di attività: queste sono già attribuite alle istituzioni competenti. Però, anche tutti gli enti vaticani che per diversa natura hanno a che fare con questo campo, hanno adesso un luogo, un comitato in cui – incontrandosi con loro rappresentanti – possono coordinare la loro attività, le loro funzioni in questo campo. Ma la novità principale, dal punto di vista del contenuto di questo Motu proprio è il rafforzamento e l’estensione delle competenze dell’Autorità di Informazione Finanziaria, a cui viene attribuito anche un compito che viene chiamato “la vigilanza prudenziale” degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria. Ecco, questo era un tipo di vigilanza che era stato richiesto nel corso degli esami compiuto da "Moneyval" sul sistema in atto in Vaticano, e che era ritenuto quindi una nuova funzione da stabilire e da esercitare, proprio in modo tale che tutti gli enti che hanno questo tipo di attività siano oggetto di approvazione per quanto riguarda le formule delle loro stesse attività.

D. – Siamo in pieno agosto: questo Motu proprio fa anche un po’ capire quanto il Santo Padre ritenga importante la risoluzione di alcuni problemi. D’altronde, proprio nella conferenza stampa in aereo aveva parlato anche di questo: insomma, non è certo in vacanza, il Papa …

R. – No, certamente. Questo è un aspetto della sua grande attività... Però, mi pare che molto realisticamente le questioni siano connesse a tempistiche, a impegni assunti a livello internazionale per l’adeguamento del sistema, e ci sono quindi scadenze da rispettare che richiedono di camminare con decisione e con tempestività, senza ritardi, in modo tale da andare incontro adeguatamente anche nella sede delle verifiche che ci possano essere da parte di organismi competenti … Anche quando "Moneyval" aveva fatto la sua prima valutazione sistematica, aveva notato come la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano si fossero mossi con tempestività. E qui si sta continuando, in modo tale da adeguare pienamente – in tempi anche brevi – il sistema economico-finanziario che fa capo alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano, a tutte queste richieste di standard internazionali, per essere veramente all’altezza delle esigenze della comunità internazionale, nel suo impegno di tutela della legalità, della pace nel campo specifico delle attività economico-finanziarie.



LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI “MOTU PROPRIO”

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO,
DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
E DELLA PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA


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La promozione dello sviluppo umano integrale sul piano materiale e morale richiede una profonda riflessione sulla vocazione dei settori economico e finanziario e sulla loro corrispondenza al fine ultimo della realizzazione del bene comune.

Per questo motivo la Santa Sede, in conformità con la sua natura e missione, partecipa agli sforzi della Comunità internazionale volti alla protezione e alla promozione dell’integrità, stabilità e trasparenza dei settori economico e finanziario e alla prevenzione ed al contrasto delle attività criminali.

In continuità con l’azione già intrapresa in questo ambito a partire dal Motu Proprio del 30 dicembre 2010 per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario, del mio predecessore Benedetto XVI, desidero rinnovare l’impegno della Santa Sede nell’adottare i principi e adoperare gli strumenti giuridici sviluppati dalla Comunità internazionale, adeguando ulteriormente l’assetto istituzionale al fine della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio adotto le seguenti disposizioni.

 

Articolo 1

I Dicasteri della Curia Romana e gli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché le organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano sono tenuti ad osservare le leggi dello Stato della Città del Vaticano in materia di:

a) misure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

b) misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

c) vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria.

 

Articolo 2

L’Autorità di Informazione Finanziaria esercita la funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria.

 

Articolo 3

I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione nelle materie sopra indicate anche nei confronti dei Dicasteri e degli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché delle organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano.

 

Articolo 4

È istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria con il fine di coordinare le Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa. Esso è disciplinato dallo Statuto unito alla presente Lettera Apostolica.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano.

Dispongo che quanto stabilito abbia pieno e stabile valore, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili, a partire dal 10 agosto 2013.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, l’8 agosto dell’anno 2013, primo del Pontificato.

 

FRANCISCUS PP.
 


 
STATUTO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

 

Articolo 1 Composizione.

1. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è composto da:

a) l’Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, che lo presiede;
b) il Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati;
c) il Segretario della Prefettura per gli Affari Economici;
d) il Vice-Segretario Generale del Governatorato;
e) il Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano;
f) il Direttore dell’Autorità di Informazione Finanziaria;
g) il Direttore dei Servizi di Sicurezza e di Protezione Civile del Governatorato.

 

Articolo 2 – Funzioni.

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria:

a) stabilisce criteri e modalità per l’elaborazione della valutazione generale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;

b) approva la valutazione generale dei rischi e il suo regolare aggiornamento;

c) individua le misure occorrenti per la gestione ed il contenimento dei rischi;

d) coordina l’adozione ed il regolare aggiornamento di politiche e procedure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa;

e) promuove l’attiva collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

f) assicura agli organismi interessati un’informazione appropriata sui rischi rilevati;

g) adotta procedure e linee guida interne;

h) chiede informazioni alle Autorità ed agli enti che operano nell’ambito della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

i) domanda studi e pareri ad esperti esterni.

Articolo 3 – Sedute

1. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è convocato dal Presidente, di norma ogni quattro mesi, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario.

2. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati.

3. Il Presidente fissa l’ordine del giorno della seduta, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie indicate nell’ordine del giorno vengano fornite a tutti i membri.

4. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, è inviato ai membri di norma cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, l’avviso di convocazione è effettuato almeno un giorno prima della seduta con telefax, posta elettronica o altro mezzo immediato di comunicazione.

5. Le deliberazioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il ruolo di Segretario è svolto dal Direttore dell’Autorità di Informazione Finanziaria.

7. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute del Comitato esperti e tecnici nelle materie di competenza.

 








Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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08/08/2013 19:07
 
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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI  «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

SULLA GIURISDIZIONE DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
IN MATERIA PENALE

 

Ai nostri tempi il bene comune è sempre più minacciato dalla criminalità transnazionale e organizzata, dall’uso improprio del mercato e dell’economia, nonché dal terrorismo.

È quindi necessario che la comunità internazionale adotti idonei strumenti giuridici i quali permettano di prevenire e contrastare la criminalità, favorendo la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

La Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, nel ratificare numerose convenzioni internazionali in detto ambito, ha sempre affermato che tali accordi costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attività criminose che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace.

Volendo ora ribadire l’impegno della Sede Apostolica a cooperare con questi fini, con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio dispongo che:

1. I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine:

a) ai reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede;

b) ai reati indicati:

- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale;

- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;

commessi dalle persone indicate al successivo punto 3 in occasione dell’esercizio delle loro funzioni;

c) ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un accordo internazionale ratificato dalla Santa Sede, se l’autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all’estero.

2. I reati menzionati nel punto 1 sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano al tempo della loro commissione, fatti salvi i principi generali dell’ordinamento giuridico relativi all’applicazione delle leggi penali nel tempo.

3. Ai fini della legge penale vaticana sono equiparati ai «pubblici ufficiali»:

a) i membri, gli officiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate;

b) i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede;

c) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

d) ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico.

4. La giurisdizione di cui al punto 1 si estende anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

5. Qualora per lo stesso fatto si proceda in altri Stati, si applicano le norme sul concorso di giurisdizione vigenti nello Stato della Città del Vaticano.

6. Resta salvo quanto stabilito dall’art. 23 della Legge n. CXIX, del 21 novembre 1987, che approva l'Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano ed entri in vigore il 1° settembre 2013.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, l’11 luglio dell’anno 2013, primo di Pontificato.

 

FRANCISCUS




Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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