È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

A tutti voi che passate da qui: BENVENUTI
Se avete desiderio di capire che cosa insegna la Bibbia che il Magistero della Santa Chiesa, con il Sommo Pontefice ci insegna, questo Gruppo fa per voi. Non siamo "esperti" del settore, ma siamo Laici impegnati nella Chiesa che qui si sono incontrati da diverse parti d'Italia per essere testimoni anche nella rete della Verità che tentiamo di vivere nel quotidiano, come lo stesso amato Giovanni Paolo II suggeriva.
Nuova Discussione
Rispondi
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

DIGNITAS CONNUBII trattazione delle cause di nullità del matrimonio

Ultimo Aggiornamento: 24/01/2015 23:42
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 39.989
Sesso: Femminile
24/01/2015 22:52
 
Email
 
Scheda Utente
 
Quota

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI


ISTRUZIONE

DA OSSERVARSI NEI TRIBUNALI DIOCESANI
E INTERDIOCESANI
NELLA TRATTAZIONE DELLE CAUSE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO

DIGNITAS CONNUBII

 

La dignità del matrimonio, che tra i battezzati « è immagine e partecipazione dell'alleanza d'amore del Cristo e della Chiesa »(1), esige che la Chiesa promuova con la maggior sollecitudine pastorale possibile il matrimonio e la famiglia fondata sull'unione coniugale, e li protegga e li difenda con tutti i mezzi a sua disposizione.

Il Concilio Vaticano II non solo ha proposto e sviluppato, con nuovi concetti e rinnovata terminologia, la dottrina sulla dignità del matrimonio e della famiglia(2), esplorando con più ampio sguardo la loro conformazione in senso cristiano e genuinamente umano, ma ha anche tracciato una qualificata via per ulteriori prospettive dottrinali, e ha gettato nuove basi sulle quali si è potuta preparare la revisione del Codice di Diritto Canonico.

Queste nuove prospettive, correntemente dette ‘‘personalistiche'', hanno avuto grande efficacia nel far maturare sempre più, nella dottrina comunemente condivisa e frequentemente proposta con varie modalità dal Magistero, determinati valori che per loro stessa natura contribuiscono ampiamente a far sì che l'istituto del matrimonio e della famiglia raggiunga quei fini altissimi che Dio Creatore con provvida sapienza ha ad esso assegnato e Cristo Redentore ha arricchito con amore sponsale(3).

È peraltro evidente che il matrimonio e la famiglia non sono una realtà privata, che ciascuno può modellarsi a suo arbitrio. Il Concilio stesso, che così vivamente esalta tutto ciò che riguarda la dignità della persona umana, ben conscio che di questa dignità è parte l'attitudine alla socialità degli esseri umani, non trascura di porre in luce che il matrimonio è per sua natura un istituto fondato dal Creatore e da Lui strutturato con leggi sue proprie(4), e che le sue proprietà essenziali sono l'unità e l'indissolubilità, « le quali, nel matrimonio cristiano, in ragione del sacramento, conseguono una peculiare stabilità » (can. 1056).

Da ciò consegue che la dimensione giuridica del matrimonio non è né può essere concepita come qualcosa che si giustappone « come un corpo estraneo alla realtà interpersonale del matrimonio, ma ne costituisce una dimensione veramente intrinseca »(5). Ciò è esplicitamente affermato nella dottrina della Chiesa già a partire da San Paolo, come nota Sant'Agostino: « Alla fedeltà [coniugale] l'Apostolo ha attribuito tanta importanza da chiamarla potestà, dicendo: ‘‘non la moglie è arbitra del proprio corpo, ma l'uomo; allo stesso modo anche il marito non è arbitro del proprio corpo, ma lo è la moglie'' (1 Cor 7, 4) »(6). Cosicché, come afferma Giovanni Paolo II, « in una prospettiva di autentico personalismo, l'insegnamento della Chiesa implica l'affermazione della possibilità della costituzione del matrimonio quale vincolo indissolubile tra le persone dei coniugi, essenzialmente indirizzato al bene dei coniugi stessi e dei figli »(7).

Al progresso dottrinale nella comprensione dell'istituto del matrimonio e della famiglia, si accompagna in questo nostro tempo il progresso nelle scienze umane, soprattutto psicologiche e psichiatriche; che offrendo una più profonda conoscenza dell'essere umano, possono contribuire con molto giovamento alla cognizione di ciò che è richiesto nell'uomo per essere capace di contrarre il vincolo coniugale. I Romani Pontefici, fin da Pio XII(8), mentre mettono in guardia sui pericoli cui si va incontro se, in questa materia, si assumono come dati scientifici certi mere ipotesi scientificamente non confermate, hanno sempre incoraggiato ed esortato gli studiosi del diritto matrimoniale canonico e i giudici ecclesiastici a non esitare nel fare proprie, a vantaggio della loro disciplina, le conclusioni certe, fondate sulla sana filosofia e sull'antropologia cristiana, che quelle scienze sono state in grado di offrire loro col procedere del tempo(9).

Il nuovo Codice, promulgato il 25 gennaio 1983, si è adoperato non solo a trasferire « nel linguaggio ‘‘canonistico'' »(10) la rinnovata visione dell'istituto del matrimonio e della famiglia offerta dal Concilio, ma anche ad acquisire i progressi legislativi, dottrinali e giurisprudenziali che nel frattempo erano stati compiuti per ciò che riguarda tanto il diritto sostantivo che quello processuale, tra i quali, sotto questo profilo, si distingue il Motu proprio di Paolo VI Causas matrimoniales del 28 marzo 1971, con il quale, in attesa di « una più completa riforma del processo matrimoniale », furono emanate alcune norme volte a far sì che lo stesso processo divenisse più celere(11): norme che per la maggior parte sono state recepite nel nuovo Codice.

Peraltro, il nuovo Codice, per ciò che concerne il processo matrimoniale per la dichiarazione di nullità, ha seguito lo stesso metodo del Codice del 1917. Nella parte speciale I processi matrimoniali riunisce in un solo capitolo le norme proprie di questo processo (cann. 1671-1691), mentre le altre prescrizioni, che disciplinano il processo nel suo insieme, si trovano nella parte generale I giudizi in genere (cann. 1400-1500) e Il giudizio contenzioso (cann. 1501-1655). Da ciò deriva che le norme per lo svolgimento del processo, che i giudici e gli addetti del tribunale sono tenuti ad osservare per la dichiarazione di nullità di matrimonio, non si presentano riunite in un unico capitolo. Le difficoltà che ne derivano nel trattare queste cause sono evidenti di per sé, e i giudici dichiarano di doverle continuamente affrontare, tanto più che i canoni relativi ai giudizi in genere e quelli sul giudizio contenzioso ordinario debbono essere applicati soltanto « in quanto compatibili con la materia in discussione » e, inoltre, « osservate le norme speciali dettate per le cause sullo stato delle persone e per quelle di pubblico interesse » (can. 1691).

Quanto al Codice del 1917, per far fronte a tali difficoltà la Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti pubblicò il 15 agosto 1936 l'Istruzione Provida Mater(12), proprio con questa intenzione: « affinché si provveda più celermente e sicuramente a istruire e a decidere queste cause ». Per quanto poi concerne il metodo e i criteri seguiti, l'Istruzione predispose la materia riunendo i canoni, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana.

Dopo la promulgazione del Codice del 1983, era parso necessario predisporre sollecitamente un'Istruzione che, seguendo le tracce della Provida Mater, fosse di aiuto ai giudici e agli addetti dei tribunali nell'interpretare e applicare in modo corretto il rinnovato diritto matrimoniale: atteso che negli ultimi decenni mentre è aumentato il numero delle cause di nullità di matrimonio, per contro, troppo spesso sono diminuiti i giudici e gli altri addetti ai tribunali tanto da essere pochi e del tutto impari ad assolvere il loro ufficio. Nel contempo, però, era sembrato opportuno lasciare trascorrere un certo periodo di tempo, prima che la nuova Istruzione vedesse la luce, così come fu fatto dopo la promulgazione del Codice del 1917, affinché nel redigerla si fosse in grado di tener conto sia dell'applicazione del nuovo diritto matrimoniale alla luce dell'esperienza, sia delle interpretazioni autentiche eventualmente emesse dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, sia infine dello sviluppo della dottrina e dell'evoluzione della giurisprudenza, soprattutto quella del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Tribunale della Rota Romana.

Una volta trascorso quell'opportuno intervallo di tempo, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, il giorno 24 febbraio 1996, nella Sua prudenza ritenne conveniente costituire una Commissione interdicasteriale incaricata di elaborare l'Istruzione, con gli stessi criteri e lo stesso metodo adottato per l'Istruzione Provida Mater, mediante la quale i giudici e gli addetti dei tribunali fossero come guidati per mano a svolgere un ufficio di così grande rilievo, ossia a trattare le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale, evitando la difficoltà che nello svolgimento del giudizio possono provenire anche solo dal modo in cui le norme di questo processo sono distribuite nel Codice.

Il primo e il secondo schema di questa Istruzione sono stati redatti con la collaborazione dei Dicasteri interessati, cioè la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il Tribunale della Rota Romana e il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; sono state interpellate anche le Conferenze Episcopali.

Dopo aver esaminato il lavoro svolto dalla Commissione, il Romano Pontefice, con Lettera del 4 febbraio 2003, ha stabilito che questo Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, tenuto conto dei due schemi precitati, preparasse e pubblicasse il testo definitivo dell'Istruzione, circa le norme vigenti in materia. Il che è stato conseguito tramite una nuova Commissione interdicasteriale e con la consulenza delle Congregazioni e dei Tribunali Apostolici interessati.

L'Istruzione è stata dunque elaborata e pubblicata perché sia di aiuto ai giudici e agli altri addetti dei tribunali ecclesiastici, cui è affidato il sacro ufficio della decisione delle cause di nullità di matrimonio. Pertanto, le leggi processuali del Codice di Diritto Canonico per la dichiarazione di nullità di matrimonio rimangono integralmente in vigore, e ad esse occorrerà sempre riferirsi nell'interpretare l'Istruzione. In considerazione peraltro della natura specifica di questo processo, deve essere evitato con particolare cura, da un lato il formalismo giuridico, come del tutto estraneo allo spirito delle leggi della Chiesa, dall'altro lato quel modo di agire che indulge a un eccessivo soggettivismo nell'interpretazione e nell'applicazione tanto delle norme di diritto sostantivo che di quelle processuali(13). Inoltre, al fine di ottenere in tutta la Chiesa quella fondamentale unità della giurisprudenza che le cause matrimoniali esigono, è necessario che tutti i tribunali di grado inferiore guardino con attenzione ai Tribunali Apostolici, ossia al Tribunale della Rota Romana, che ha il compito di provvedere all'‘‘unità della giurisprudenza'' e di essere ‘‘di aiuto, con le proprie sentenze, ai tribunali di grado inferiore'' (Pastor Bonus, art. 126), e al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, al quale spetta, ‘‘oltre ad esercitare la funzione di Tribunale Supremo'', il compito di vigilare ‘‘sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa'' (Pastor Bonus, art. 121).

Senza dubbio vale anche oggi, anzi con urgenza ancora maggiore di quella del tempo in cui fu pubblicata l'Istruzione Provida Mater, l'avvertenza della stessa Istruzione: « Tuttavia è bene tener presente che queste regole si riveleranno insufficienti a conseguire il fine loro proposto, se i giudici diocesani non acquisiranno una conoscenza approfondita dei sacri canoni e non saranno bene addestrati nell'esperienza forense »(14).

Pertanto, i Vescovi hanno il grave obbligo di provvedere che per i propri tribunali vengano formati con sollecitudine idonei amministratori di giustizia e che questi vengano preparati con un opportuno tirocinio in foro canonico a istruire secondo le norme e decidere secondo giustizia le cause matrimoniali in tribunale.

Perciò nel trattare le cause di nullità di matrimonio presso i tribunali diocesani e interdiocesani devono essere osservate le seguenti norme:






Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 07:17. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com