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DIGNITAS CONNUBII trattazione delle cause di nullità del matrimonio

Ultimo Aggiornamento: 24/01/2015 23:42
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24/01/2015 23:38
 
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Titolo VIII


LE CAUSE INCIDENTALI


Art. 217 – Si ha una causa incidentale ogni qual volta che, dopo che la citazione ha dato inizio all'istanza del giudizio, viene sollevata una questione che, sebbene non contenuta espressamente nel libello introduttorio della causa, tuttavia è così pertinente alla causa stessa da dover essere risolta, nella maggior parte dei casi, prima che questa sia decisa (cf. can. 1587).


Art. 218 – Nelle cause di nullità di matrimonio, considerata la natura della causa principale, le cause incidentali non siano proposte né ammesse con leggerezza; e se sono ammesse, debbono essere decise quanto prima con particolare sollecitudine.25


Art. 219 – La causa incidentale si propone per scritto o a voce, indicato il nesso che intercorre tra essa e la causa principale, avanti al giudice competente a decidere la causa principale (can. 1588).


Art. 220 – Se la domanda non è correlata alla causa, oppure risulta con evidenza priva di qualsiasi fondamento, il presidente o il ponente la può respingere a limine, salvo l'art. 221.


Art. 221 – § 1. A meno che non sia espressamente disposto in altro modo, la parte che vi ha interesse o il difensore del vincolo può fare ricorso incidentale contro un decreto non meramente ordinatorio emesso dal presidente, dal ponente o dall'uditore al collegio affinché si istituisca una causa. Il ricorso, però, deve essere interposto entro dieci giorni dalla notifica del decreto: in caso contrario si ritiene che le parti e il difensore del vincolo abbiano accettato il decreto.


§ 2. Il ricorso deve essere presentato allo stesso autore del decreto, il quale, se non ritiene di dover revocare il decreto emesso, deve sottoporlo senza dilazioni al collegio.


Art. 222 – § 1. Il collegio, ricevuta la domanda e uditi il difensore del vincolo e le parti, decida se la questione incidentale proposta sembri avere fondamento e abbia un nesso con la causa principale, oppure sia da respingere a limine; e nel caso in cui la ammetta, se essa deve essere risolta con l'osservanza integrale delle formalità del giudizio, e quindi con la formulazione del dubbio, oppure per mezzo di memoriali e quindi per decreto (cf. can. 1589, § 1).


§ 2. Quanto è prescritto nel § 1 deve essere eseguito senza dilazioni e con la massima sollecitudine (expeditissime), cioè con esclusione di qualsiasi appello e senza possibilità di ulteriore ricorso (cf. cann. 1589, § 1; 1629, n. 5).


§ 3. Se invece il collegio ritenga che la questione incidentale non debba essere risolta prima della sentenza definitiva, stabilisca, anche in questo caso con la massima sollecitudine (expeditissime), che la questione sia decisa insieme alla causa principale (cf. can. 1589, § 2).


Art. 223 – Il collegio, su richiesta di una parte o del difensore del vincolo, oppure d'ufficio, può richiedere l'intervento del promotore di giustizia, anche nel caso in cui egli non sia ancora intervenuto nel processo, se la natura o la difficoltà della questione incidentale ciò suggerisca.


Art. 224 – § 1. Se la questione incidentale deve essere decisa con una sentenza del collegio, si osservino i cann. 1658-1670 circa il processo contenzioso orale, a meno che il collegio, considerata la gravità del problema, non disponga altrimenti (cf. can. 1590, § 1).


§ 2. Il collegio, tuttavia, allo scopo di assicurare una maggiore celerità, salva la giustizia, può con decreto motivato derogare alle norme processuali di cui al § 1, che non siano stabilite ad validitatem. (cf. can. 1670).


Art. 225 – Se invece la questione deve essere decisa per decreto, alle parti e al difensore del vincolo va al più presto assegnato un termine entro il quale essi presentino le proprie ragioni in un breve scritto, o in un memoriale; inoltre il collegio, se non risulta altrimenti o non è richiesto dalla natura della questione, può affidarla a un uditore o al presidente (cf. can. 1590, § 2).


Art. 226 – Prima che la causa principale abbia termine, il collegio, per un giusto motivo, tanto su richiesta di una parte o del difensore del vincolo quanto d'ufficio, udite le parti e il difensore del vincolo, può revocare o riformare il decreto o la sentenza interlocutoria, a meno che non si tratti di una pronuncia avente valore di sentenza definitiva (cf. can. 1591).


Art. 227 – Se la causa è trattata dal giudice unico, egli stesso decide, con gli opportuni adattamenti, le questioni incidentali.


Art. 228 – Non è ammesso l'appello contro la decisione, non avente valore di sentenza definitiva, con cui è decisa la causa incidentale, a meno che esso sia proposto unitamente all'appello contro la sentenza definitiva (cf. can. 1629, n. 4).


Titolo IX


LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI,
LA CONCLUSIO IN CAUSA,
LA DISCUSSIONE DELLA CAUSA

Capitolo I

La pubblicazione degli atti

Art. 229 – § 1. Dopo aver acquisito le prove il giudice, prima della discussione della causa, proceda alla pubblicazione degli atti (cf. can. 1598, § 1).

§ 2. La pubblicazione degli atti avviene con decreto del giudice, per mezzo del quale alle parti e ai loro avvocati è data la facoltà di prenderne visione.

§ 3. Pertanto con tale decreto il giudice deve permettere alle parti e ai loro avvocati di prendere visione, presso la cancelleria del tribunale, degli atti loro non ancora noti, salvo l'art. 230 (cf. can. 1598, § 1).

§ 4. Col nome di ‘‘giudice'' nel presente titolo si indicano, se non risulta altrimenti o non è richiesto in altro modo dalla natura della questione, il presidente e il ponente.

Art. 230 – Per evitare pericoli gravissimi il giudice può stabilire che qualche atto non sia reso noto alle parti, garantendo comunque sempre che rimanga impregiudicato il diritto di difesa (cf. can. 1598, § 1).

Art. 231 – La violazione del disposto di cui all'art. 229, § 3 comporta la nullità sanabile della sentenza; e nel caso in cui il diritto di difesa sia stato di fatto negato, la nullità insanabile (cf. cann. 1598, § 1; 1622, n. 5).

Art. 232 – § 1. Il giudice, prima dell'esame degli atti, può esigere che le parti emettano il giuramento o, se del caso, la promessa di non utilizzare quanto conosciuto da tale esame se non per esercitare il loro legittimo diritto di difesa in foro canonico (cf. can. 1455, § 3).

§ 2. Se la parte si rifiuta di emettere il giuramento, o, se del caso, la promessa, a meno che una legge particolare non disponga diversamente, si presume che abbia rinunciato alla facoltà di prendere visione degli atti.

Art. 233 – § 1. L'esame degli atti deve avvenire presso la cancelleria del tribunale davanti al quale pende la causa, entro il termine stabilito nel decreto del giudice.

§ 2. Se però la parte risiede in un luogo distante dalla sede di tale tribunale, può prendere visione degli atti presso la sede del tribunale del luogo in cui risiede, o in altro luogo idoneo, così che il suo diritto di difesa resti impregiudicato.

Art. 234 – Se il giudice ritiene, per evitare gravissimi pericoli, che qualche atto non debba essere reso noto alle parti, tale atto può essere preso in visione dai loro avvocati, previo giuramento o promessa di mantenere il segreto.

Art. 235 – § 1. Agli avvocati che ne fanno richiesta il giudice può consegnare una copia degli atti (cf. can. 1598, § 1).

§ 2. Peraltro gli avvocati sono gravemente tenuti a non consegnare copia degli atti, sia integrale sia parziale, ad altri, non eccettuate le parti.

Art. 236 – Effettuata la pubblicazione degli atti, le parti e il difensore del vincolo possono presentare altre richieste istruttorie allo scopo di completare le prove; una volta che queste, a parere del giudice, ritenute necessarie, siano state acquisite, si dovrà emettere un nuovo decreto a norma dell'art. 229, § 3 (cf. can. 1598, § 2).

Capitolo II

La conclusio in causa

Art. 237 – § 1. Espletato tutto quanto riguarda le prove da produrre, si addiviene alla conclusione in causa (can. 1599, § 1).

§ 2. Questa conclusione si ha ogniqualvolta o le parti dichiarano di non aver null'altro da addurre, o il tempo utile stabilito dal giudice per produrre le prove è trascorso, o il giudice dichiara di ritenere sufficientemente istruita la causa (cf. can. 1599, § 2).

§ 3. Sulla compiuta conclusione in causa, in qualunque modo essa sia avvenuta, il giudice emetta un decreto (can. 1599, § 3).

Art. 238 – Il giudice, tuttavia, eviti di emettere il decreto che dichiari la conclusione in causa, se ritiene che ci sia ancora qualcosa da indagare affinché la causa possa ritenersi sufficientemente istruita. In tal caso il giudice, dopo aver udito, se ritenuto opportuno, il difensore del vincolo, ordini che si completi ciò che manca.

Art. 239 – § 1. Dopo la conclusione in causa il giudice può convocare ancora i testi già sentiti, convocarne altri o ordinare altre prove non richieste in precedenza:

1o quando è presumibile che, qualora la nuova prova non sia ammessa, la futura sentenza risulti ingiusta per i motivi di cui al can. 1645, § 2, nn. 1-3;

2o negli altri casi, dopo aver udito le parti, purché vi sia un grave motivo e sia evitato qualsiasi pericolo di frode o subornazione (cf. can. 1600, § 1).

§ 2. Il giudice può inoltre ordinare o ammettere che sia prodotto un documento, che, senza colpa dell'interessato, non poté essere prodotto in precedenza (can. 1600, § 2).

§ 3. Le nuove prove siano pubblicate, osservati gli artt. 229- 235 (cf. can. 1600, § 3).

Capitolo III

La discussione della causa

Art. 240 – § 1. Fatta la conclusio in causa, il giudice stabilisca un congruo spazio di tempo perché sia predisposto, se del caso, il sommario degli atti, e siano presentate per iscritto le difese e le osservazioni (cf. can. 1601).

§ 2. Quanto alla preparazione del sommario ed alla stesura delle difese e delle osservazioni, al numero degli esemplari ed altre cose simili, si osservi il regolamento di ciascun tribunale (cf. can. 1602).

Art. 241 – È assolutamente proibito alle parti, ai loro avvocati o anche ad altri di dare al giudice informazioni, che rimangano fuori dagli atti di causa (can. 1604, § 1).

Art. 242 – § 1. Comunicate vicendevolmente le difese e le osservazioni, all'una e all'altra parte è consentito presentare delle risposte entro un breve spazio di tempo stabilito dal giudice (can. 1603, § 1).

§ 2. Le parti abbiano questo diritto una sola volta, a meno che il giudice per un motivo grave non ritenga lo si debba concedere un'altra volta; in tal caso però la concessione fatta ad una parte si intende fatta anche all'altra (can. 1603, § 2).

Art. 243 – § 1. Al difensore del vincolo deve sempre essere riconosciuto il diritto di essere sentito per ultimo (cf. can. 1603, § 3).

§ 2. Se il difensore del vincolo, entro il breve termine stabilito dal giudice, non dà alcuna risposta, si presume che non abbia nulla da aggiungere alle sue osservazioni, e si può procedere nella trattazione della causa.

Art. 244 – § 1. Dopo la discussione della causa fatta per iscritto, il giudice può stabilire che, allo scopo di chiarire alcune questioni, abbia luogo un moderato dibattimento orale davanti al tribunale riunito in seduta (cf. can. 1604, § 2).

§ 2. Al dibattimento orale sia presente il notaio, affinché, se il giudice lo ordini, oppure la parte o il difensore del vincolo lo chiedano e il giudice acconsenta, egli possa subito verbalizzare ciò di cui si è discusso e le relative conclusioni.

Art. 245 – § 1. Se gli avvocati trascurano di esibire in tempo utile le difese, le parti ne debbono essere informate e invitate a provvedere personalmente entro il termine stabilito dal giudice, o per mezzo di un nuovo avvocato legittimamente costituito.

§ 2. Se le parti non provvedono entro il termine stabilito dal giudice, oppure si rimettono alla scienza e coscienza del giudice, questi, se dagli atti e da quanto è stato dimostrato abbia piena cognizione della causa, dopo aver acquisito le osservazioni scritte del difensore del vincolo può pronunciare subito la sentenza (cf. can. 1606).


Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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