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DIGNITAS CONNUBII trattazione delle cause di nullità del matrimonio

Ultimo Aggiornamento: 24/01/2015 23:42
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24/01/2015 23:41
 
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Titolo XII


L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA


Capitolo I


La querela di nullità contro la sentenza


Art. 269 – Qualora il tribunale di appello rilevi che nel grado inferiore di giudizio si è svolto il processo contenzioso orale, dichiari la nullità della sentenza e rimetta la causa al tribunale che l'ha emessa (cf. can. 1669).


Art. 270 – A norma del can. 1620, la sentenza è viziata da nullità insanabile se:


1o è stata emessa da un giudice assolutamente incompetente;


2o è stata emessa da un giudice privo della potestà di giudicare nel tribunale in cui la causa è stata decisa;


3o è stata emessa da un giudice costretto con violenza o timore grave;


4o il giudizio si è svolto senza la domanda giudiziale di cui all'art. 114, o non è stato istituito nei confronti della parte convenuta;


5o è stata emessa tra parti di cui una almeno non aveva capacità di stare in giudizio;


6o qualcuno ha agito in nome altrui senza averne ricevuto legittimo mandato;


7o a una delle parti è stato negato il diritto di difesa;


8o non ha definito la controversia neppure parzialmente.


Art. 271 – La querela di nullità, di cui all'art. 270, può essere proposta, a modo di eccezione in perpetuo, a modo di azione entro dieci anni dalla pubblicazione della sentenza (cf. can. 1621).


Art. 272 – La sentenza è viziata da nullità soltanto sanabile se:


1o è stata emessa da un numero non legittimo di giudici, in violazione del disposto dell'art. 30;


2o non contiene le motivazioni, ossia le ragioni della decisione;


3o manca delle firme prescritte dalla legge;


4o non riporta l'indicazione dell'anno, mese, giorno e luogo in cui è stata emessa;


5o si fonda su un atto giudiziale nullo, la cui nullità non sia stata sanata;


6o è stata emessa contro una parte legittimamente assente a norma dell'art. 139, § 2 (cf. can. 1622)


Art. 273 – La querela di nullità, nei casi di cui all'art. 272, può essere proposta entro tre mesi dalla notizia della pubblicazione della sentenza; decorso tale termine, la sentenza si consideraipso iure sanata.


Art. 274 – § 1. Esamina la querela di nullità proposta a modo di azione lo stesso giudice che ha emesso la sentenza. Se la parte tema che il giudice che ha emesso la sentenza impugnata con la querela di nullità sia prevenuto, e pertanto lo ritenga sospetto, può esigere che sia sostituito da un altro giudice a norma dell'art. 69, § 1 (cf. can. 1624).


§ 2. Se la querela di nullità ha per oggetto sentenze emesse in due o più gradi di giudizio, su di essa deve pronunciarsi il giudice che ha emesso l'ultima decisione.


§ 3. La querela di nullità può anche essere proposta insieme all'appello, entro il termine stabilito per appellare o insieme alla richiesta di nuovo esame, di cui all'art. 290 (cf. can. 1625).


Art. 275 – Esamina la querela di nullità proposta a modo di eccezione, o d'ufficio a norma dell'art. 77, § 1, il giudice davanti al quale è pendente la causa.


Art. 276 – § 1. La querela di nullità può essere proposta non solo dalle parti che si considerano gravate, ma anche dal difensore del vincolo, nonché dal promotore di giustizia se è già intervenuto o vi interviene per decreto del giudice (cf. can. 1626, § 1).


§ 2. Il giudice stesso può, d'ufficio, entro il termine stabilito dall'art. 273 per promuovere l'azione, ritrattare o correggere la propria sentenza nulla, a meno che nel frattempo non sia stato interposto l'appello insieme alla querela di nullità, o la nullità non sia stata sanata per decorrenza del termine di cui all'art. 273 (cf. can. 1626, § 2).


Art. 277 – § 1. Le cause relative alla querela di nullità proposta per modo di azione possono essere trattate secondo le norme del processo contenzioso orale; quelle relative alla querela di nullità proposta a modo di eccezione, o d'ufficio a norma dell'art. 77, § 1, sono trattate secondo le norme stabilite dagli artt. 217-225, 227 per le cause incidentali (cf. can. 1627).


§ 2. Spetta però al tribunale collegiale pronunciarsi sulla nullità della decisione emessa da un tribunale collegiale.


§ 3. Contro la decisione sulla querela di nullità è ammesso l'appello.


Art. 278 – Dichiarata nulla una sentenza dal tribunale di appello, la causa sia rinviata al tribunale a quo, affinché questo proceda a norma di legge.


Capitolo II


L'appello


Art. 279 – § 1. La parte che si considera gravata da una sentenza, il difensore del vincolo, e così pure il promotore di giustizia, se è intervenuto nel giudizio, hanno diritto di interporre appello contro la sentenza davanti al giudice superiore, salvo quanto prescritto dall'art. 280 (cf. can. 1628).


§ 2. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 264, il difensore del vincolo è tenuto per dovere d'ufficio a interporre appello, se ritiene non sufficientemente fondata la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità di matrimonio.


Art. 280 – § 1. Non si dà luogo all'appello:


1o contro una sentenza emessa dallo stesso Sommo Pontefice o dalla Segnatura Apostolica;


2o contro una sentenza nulla, salvo non lo si faccia congiuntamente alla querela di nullità a norma dell'art. 274, § 3;


3o contro una sentenza passata in giudicato;


4o contro il decreto del giudice o una sentenza interlocutoria, che non abbia valore di sentenza definitiva, a meno che non lo si faccia insieme all'appello contro la sentenza definitiva;


5o contro una sentenza o un decreto in una causa nella quale il diritto stabilisca si debba definire la questione con la massima sollecitudine (expeditissime) (can. 1629).


§ 2. La norma di cui al § 1, n. 3 non riguarda la sentenza con cui viene decisa la causa principale di nullità del matrimonio (cf. can. 1643).


Art. 281 – § 1. L'appello deve essere interposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza, nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza (can. 1630, § 1).


§ 2. È sufficiente che l'appellante dichiari davanti al giudice a quo di voler interporre appello.


§ 3. Se l'appello è fatto a voce, il notaio lo rediga per iscritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2).


§ 4. Se l'appello è interposto dopo che, a norma dell'art. 257, § 1, è stata comunicata alle parti soltanto la parte dispositiva della sentenza prima che questa sia stata pubblicata, si osserva l'art. 285, § 2.


Art. 282 – Se sorge la questione sul diritto di appello, la esamini con la massima sollecitudine (expeditissime) il tribunale di appello, secondo le norme del processo contenzioso orale (cf. can. 1631).


Art. 283 – § 1. Se nell'atto di appello non viene indicato a quale tribunale questo è diretto, si presume fatto al tribunale di appello di cui all'art. 25 (cf. can. 1632, § 1).


§ 2. Se una delle parti appella alla Rota Romana, e l'altra a un diverso tribunale di appello, l'esame della causa spetta alla Rota Romana, salvo l'art. 18 (cf. can. 1632, § 2).


§ 3. Interposto appello alla Rota Romana, il tribunale a quo deve trasmettere al tribunale della Santa Sede gli atti. Nel caso in cui gli atti siano già stati inviati ad un altro tribunale di appello, il tribunale a quo deve immediatamente comunicare al medesimo il detto appello affinché questo non dia inizio alla trattazione della causa e trasmetta gli atti alla Rota Romana.


§ 4. Comunque, fino a quando i termini stabiliti dalla legge non sono scaduti, nessun tribunale di appello ha il diritto di far propria la causa, al fine di non privare le parti del diritto di appello alla Rota Romana.


Art. 284 – § 1. L'appello deve essere proseguito avanti al giudice ad quem entro un mese dalla sua interposizione, a meno che il giudice a quo, che ha emesso la sentenza non abbia stabilito alla parte un tempo più lungo per la prosecuzione (can. 1633).


§ 2. L'appellante può chiedere l'intervento del tribunale a quo perché questo trasmetta l'atto di prosecuzione dell'appello al tribunale ad quod.


Art. 285 – § 1. Per la prosecuzione dell'appello si richiede e basta che la parte invochi il ministero del giudice superiore perché corregga la sentenza impugnata, allegando copia di questa sentenza e indicando le ragioni dell'appello (can. 1634, § 1).


§ 2. Che se la parte non possa ottenere entro il tempo utile copia della sentenza impugnata dal tribunale a quo, che l'ha emessa, nel frattempo non decorrono i termini, e l'impedimento va segnalato al giudice di appello, il quale obbligherà con precetto il giudice a quo, che ha emesso la sentenza, ad adempiere al più presto il suo dovere (can. 1634, § 2).


§ 3. Nel frattempo il giudice a quo, che ha emesso la sentenza, deve trasmettere al giudice di appello gli atti a norma dell'art. 90 (cf. can. 1634, § 3).


Art. 286 – Trascorsi inutilmente i fatalia per l'appello sia avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza, sia avanti al giudice ad quem, si ritiene abbandonato l'appello (can. 1635).


Art. 287 – L'appellante può rinunciare all'appello con gli effetti di cui all'art. 151 (cf. can. 1636).


Art. 288 – § 1. L'appello interposto dall'attore vale anche per la parte convenuta, e viceversa (cf. can. 1636).


§ 2. Se l'appello è stato interposto da una delle parti su un determinato capo della sentenza, l'altra parte, anche se i fatalia per appellare sono già decorsi, può interporre appello incidentalmente sugli altri capitoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dell'appello principale (cf. can. 1637, § 3).


§ 3. Salvo non consti altro, l'appello si presume fatto contro tutti i capitoli della sentenza (can. 1637, § 4).


Art. 289 – § 1. Le cause di nullità di matrimonio non passano mai in giudicato (cf. can. 1643).


§ 2. Una causa matrimoniale, che sia già stata giudicata da un tribunale, non può mai essere giudicata nuovamente dallo stesso o da un altro tribunale di pari grado, fermo restando l'art. 9, § 2.


§ 3. Questa disposizione deve applicarsi soltanto quando si tratta della stessa causa, ossia del medesimo matrimonio e del medesimo capo di nullità.


Capitolo III


La domanda del nuovo esame
dopo la doppia sentenza conforme

Art. 290 – § 1. Se in una causa di nullità di matrimonio sono state pronunciate due sentenze conformi, non è ammesso l'appello, ma è possibile adire in qualsiasi momento il tribunale di terza o ulteriore istanza, adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni da quando l'impugnazione fu proposta (cf. can. 1644, § 1).

§ 2. Questa disposizione deve essere osservata anche se la decisione che ha dichiarato la nullità di matrimonio è stata confermata non da una seconda sentenza ma da un decreto (cf. can. 1684, § 2).

Art. 291 – § 1. Due sentenze, ossia decisioni, si dicono formalmente conformi se sono state pronunciate tra le medesime parti, sulla nullità del medesimo matrimonio e per il medesimo capo di nullità, nonché in virtù delle medesime motivazioni in diritto e in fatto (cf. can. 1641, n. 1).

§ 2. Si considerano equivalentemente ossia sostanzialmente conformi le decisioni che, benché indichino e determinino il capo di nullità con una diversa denominazione, tuttavia si fondano sui medesimi fatti che hanno causato la nullità di matrimonio e sulle medesime prove.

§ 3. Salvo l'art. 136, e impregiudicato il diritto di difesa, sulla conformità equivalente o sostanziale di due decisioni giudica il tribunale di appello, che ha emesso la seconda decisione, oppure il tribunale superiore.

Art. 292 – § 1. Non si richiede che i nuovi argomenti o le nuove prove, di cui all'art. 290, § 1, siano gravissimi, e ancor meno decisivi, che esigano cioè indiscutibilmente una decisione contraria, ma è sufficiente che la rendano probabile.

§ 2. Non sono, però, sufficienti le sole censure ed osservazioni critiche sulle decisioni pronunciate.

Art. 293 – § 1. Il tribunale di appello, entro un mese dalla presentazione delle nuove e gravi prove e degli argomenti, udito il difensore del vincolo e informata l'altra parte, deve stabilire con decreto se il nuovo esame della causa sia da ammettere o no (cf. can. 1644, § 1).

§ 2. Se il nuovo esame viene ammesso, si proceda a norma dell'art. 267.

Art. 294 – La domanda volta ad ottenere il nuovo esame non sospende l'esecuzione della doppia decisione conforme, a meno che il tribunale di appello, ritenendo che la domanda sia probabilmente fondata e che dall'esecuzione possa derivare un danno irreparabile, non ne ordini la sospensione (cf. can. 1644, § 2).

Titolo XIII

IL PROCESSO DOCUMENTALE

Art. 295 – Ricevuta la domanda presentata a norma degli artt. 114-117, il Vicario giudiziale o un giudice dal medesimo designato, tralasciate le formalità del processo ordinario, citate però le parti e con l'intervento del difensore del vincolo, può dichiarare con sentenza la nullità di matrimonio, se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna, consti con certezza l'esistenza di un impedimento dirimente o la mancanza della forma legittima, purché sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure che il procuratore non aveva un mandato valido (cf. can. 1686).

Art. 296 – § 1. Il Vicario giudiziale competente è determinato a norma dell'art. 10.

§ 2. Il Vicario giudiziale o il giudice da lui designato prima di tutto accerti che si verifichino tutte le condizioni richieste a norma dell'art. 295 perché la causa possa essere decisa tramite processo documentale. Se ritenga, o prudentemente dubiti che non tutte le condizioni ricorrano, si proceda tramite processo ordinario.

Art. 297 – § 1. Poiché solo molto raramente l'impedimento di impotenza o il difetto della legittima forma possono risultare da un documento non soggetto a contestazione od eccezione, il Vicario giudiziale o il giudice da lui designato, in questi casi, proceda con particolare diligenza ad una previa indagine cosicché la causa non sia ammessa con leggerezza e temerariamente al processo documentale.

§ 2. Per quanto riguarda le parti che hanno attentato il matrimonio davanti a un ufficiale di stato civile o a un ministro di culto acattolico, essendo tenute a norma del can. 1117 alla forma canonica, si osservi l'art. 5, § 3.

Art. 298 – § 1. Contro la dichiarazione di cui all'art. 295, il difensore del vincolo, se prudentemente ritiene che i vizi indicati nello stesso articolo o la mancata concessione della dispensa non siano certi, deve interporre appello al giudice di seconda istanza, al quale si debbono trasmettere gli atti, avvertendolo per iscritto che si tratta di un processo documentale (cf. can. 1687, § 1).

§ 2. Alla parte che si ritiene onerata resta il diritto di appellare (can. 1687, § 2).

Art. 299 – Il giudice di seconda istanza, con l'intervento del difensore del vincolo e dopo aver udito le parti, stabilisca allo stesso modo di cui all'art. 295 se la sentenza debba essere confermata, o se si debba procedere per processo ordinario; in questo caso rinvia la causa al tribunale di prima istanza (cf. can. 1688).


Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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