A tutti voi che passate da qui: BENVENUTI
Se avete desiderio di capire che cosa insegna la Bibbia che il Magistero della Santa Chiesa, con il Sommo Pontefice ci insegna, questo Gruppo fa per voi. Non siamo "esperti" del settore, ma siamo Laici impegnati nella Chiesa che qui si sono incontrati da diverse parti d'Italia per essere testimoni anche nella rete della Verità che tentiamo di vivere nel quotidiano, come lo stesso amato Giovanni Paolo II suggeriva.
Nuova Discussione
Rispondi
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Chi sono i Cardinali nella Chiesa

Ultimo Aggiornamento: 15/02/2015 13:14
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 39.987
Sesso: Femminile
15/02/2015 13:12
 
Email
 
Scheda Utente
 
Quota


Il Collegio Cardinalizio
Documentazione generale

[Aggiornamento: 17.02.2014]


 

Concistoro Ordinario Pubblico
per la creazione di nuovi Cardinali


© www.catholicpressphoto.com

Il Concistoro per la creazione dei nuovi Cardinali, secondo il nuovo rito introdotto in occasione del Concistoro del 18 febbraio 2012, prevede i seguenti momenti:

  • Saluto, Orazione, Proclamazione del Vangelo (Mc 10, 32-45).
  • In apertura, il primo dei nuovi Cardinali, a nome di tutti, rivolge al Santo Padre un indirizzo di omaggio e gratitudine.
  • Allocuzione del Santo Padre.
  • Creazione dei nuovi Cardinali: il Santo Padre legge la formula di creazione, elencando i nomi dei nuovi Cardinali e annunciando l’Ordine Presbiterale o Diaconale al quale vengono assegnati:

"Fratelli carissimi, ci disponiamo a compiere un atto gradito e grave del nostro sacro ministero. Esso riguarda anzitutto la Chiesa di Roma, ma interessa pure l’intera comunità ecclesiale: chiameremo a far parte del Collegio dei Cardinali alcuni nostri Fratelli, perché siano uniti alla Sede di Pietro con più stretto vincolo, divengano membri del Clero di Roma, cooperino più intensamente al nostro servizio apostolico. Essi, insigniti della sacra porpora, dovranno essere intrepidi testimoni di Cristo e del suo Vangelo nella Città di Roma e nelle regioni più lontane. Pertanto, con l’autorità di Dio onnipotente, dei santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, creiamo e proclamiamo solennemente Cardinali di Santa Romana Chiesa questi nostri Fratelli..."

  • Professione di fede e giuramento dei nuovi Cardinali:

"Io N., Cardinale di Santa Romana Chiesa, prometto e giuro di rimanere, da ora e per sempre finché avrò vita, fedele a Cristo e al suo Vangelo, costantemente obbediente alla Santa Apostolica Chiesa Romana, al Beato Pietro nella persona del Sommo Pontefice N. e dei suoi successori canonicamente eletti; di conservare sempre con le parole e con le opere la comunione con la Chiesa cattolica; di non manifestare ad alcuno quanto mi sarà stato affidato da custodire e la cui rivelazione potrebbe arrecare danno o disonore alla Santa Chiesa; di svolgere con grande diligenza e fedeltà i compiti ai quali sono chiamato nel mio servizio alla Chiesa, secondo le norme del diritto. Così mi aiuti Dio onnipotente."

  • Imposizione della berretta, consegna dell’anello cardinalizio e assegnazione del Titolo o della Diaconia:

- Ogni Cardinale, secondo l'ordine di creazione, si avvicina al Santo Padre e gli si inginocchia davanti. Il Santo Padre gli impone lo zucchetto e la berretta cardinalizia "rossa come segno della dignità del Cardinalato, a significare che dovete essere pronti a comportarvi con fortezza, fino all'effusione del sangue, per l'incremento della fede cristiana, per la pace e la tranquillità del popolo di Dio e per la libertà e la diffusione della Santa Romana Chiesa."

- Il Papa consegna l’anello a ciascun Cardinale: "Ricevi l’anello dalla mano di Pietro e sappi che con l’amore del Principe degli Apostoli si rafforza il tuo amore verso la Chiesa."

- Quindi il Papa assegna al Cardinale una chiesa di Roma (Titolo o Diaconia)quale segno di partecipazione alla sollecitudine pastorale del Papa nell'Urbe.

- Il Santo Padre consegna la Bolla di creazione cardinalizia e di assegnazione del Titolo o della Diaconia e scambia con il neo Cardinale l'abbraccio di pace.

  • Il nuovo cardinale scambia poi con gli altri cardinali l'abbraccio di pace.
  • Il rito si conclude con la Preghiera del Signore, il Padre Nostro.

 * * *

Il giorno successivo, nel corso della solenne Cappella Papale nella Basilica di San Pietro il Santo Padre presiede la concelebrazione della Santa Messa con i nuovi Cardinali.

__________

 

Modifiche al rito approvate da Benedetto XVI - Un concistoro fra tradizione e innovazione, Mons. Guido Marini (L'Osservatore Romano, 17 febbraio 2012)
[IngleseItaliano]

"The next consistory - changes and clarifications": intervista per "Inside the Vatican" di Mons. Guido Marini, 16 febbraio 2012
[IngleseItaliano]

 


I Cardinali di Santa Romana Chiesa

Dal Codice di Diritto Canonico Latino del 1983]

Can. 349 - I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale.

Can. 350 - § 1. Il Collegio dei Cardinali è distinto in tre ordini: l'ordine episcopale, cui appartengono i Cardinali ai quali il Romano Pontefice assegna il titolo di una Chiesa suburbicaria e inoltre i Patriarchi Orientali che sono stati annoverati nel Collegio dei Cardinali; l'ordine presbiterale e l'ordine diaconale.

§ 2. A ciascun Cardinale dell'ordine presbiterale e diaconale viene assegnato dal Romano Pontefice un titolo o una diaconia nell'Urbe.

§ 3. I Patriarchi Orientali assunti nel Collegio dei Cardinali, hanno come titolo la propria sede patriarcale.

§ 4. Il Cardinale Decano ha come titolo la diocesi di Ostia, insieme all'altra Chiesa che aveva come titolo precedente.

§ 5. Mediante opzione fatta nel Concistoro e approvata dal Sommo Pontefice, i Cardinali dell'ordine presbiterale, nel rispetto della priorità di ordine e di promozione, possono passare ad un altro titolo e i Cardinali dell'ordine diaconale ad un'altra diaconia e, se sono rimasti per un intero decennio nell'ordine diaconale, possono passare anche all'ordine presbiterale.

§ 6. Il Cardinale che passa per opzione dall'ordine diaconale all'ordine presbiterale, ottiene la precedenza su tutti i Cardinali presbiteri che sono stati assunti al cardinalato dopo di lui.

Can 351 - § 1. Ad essere promossi Cardinali vengono scelti liberamente dal Romano Pontefice uomini che siano costituiti almeno nell'ordine del presbiterato, in modo eminente distinti per dottrina, costumi, pietà e prudenza nel disbrigo degli affari; coloro che già non siano Vescovi, devono ricevere la consacrazione episcopale.

§ 2. I Cardinali vengono creati con un decreto del Romano Pontefice, che viene reso pubblico davanti al Collegio dei Cardinali; dal momento della pubblicazione essi sono vincolati dai doveri e godono dei diritti definiti dalla legge.

§ 3. Colui che è promosso alla dignità cardinalizia, se il Romano Pontefice ne ha annunciato la creazione, riservandosi però il nome in pectore, durante questo tempo non è tenuto ad alcun dovere e non gode di alcun diritto proprio dei Cardinali; tuttavia dopo che il suo nome è stato reso pubblico dal Romano Pontefice, è tenuto a tali doveri e fruisce di tali diritti; ma gode del diritto di precedenza dal giorno della riserva in pectore.

Can. 352 - § 1. Presiede il Collegio dei Cardinali il Decano e, se impedito, ne fa le veci il Sottodecano; il Decano, o il Sottodecano, non ha nessuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma è considerato primus inter pares.

§ 2. Quando l'ufficio di Decano diviene vacante, i Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, e solo essi, con la presidenza del Sottodecano, se è presente, oppure del più anziano tra di loro, eleggano al proprio interno chi debba diventare il Decano del Collegio; comunichino il suo nome al Romano Pontefice, al quale spetta approvare l'eletto.

§ 3. Nello stesso modo previsto al § 2, sotto la presidenza del Decano, viene eletto il Sottodecano; spetta al Romano Pontefice approvare anche l'elezione del Sottodecano.

§ 4. Il Decano e il Sottodecano, se ancora non lo hanno, acquistino il domicilio nell'Urbe.

Can. 353 - § 1. I Cardinali prestano principalmente aiuto con attività collegiale al Supremo Pastore della Chiesa nei Concistori, nei quali si riuniscono per ordine del Romano Pontefice e sotto la sua presidenza; i Concistori possono essere ordinari o straordinari.

§ 2. Nel Concistoro ordinario vengono convocati tutti i Cardinali, almeno quelli che si trovano nell'Urbe, per essere consultati su qualche questione grave, che tuttavia si verifica più comunemente, o per compiere determinati atti della massima solennità.

§ 3. Nel Concistoro straordinario, che si celebra quando lo suggeriscono peculiari necessità della Chiesa o la trattazione di questioni particolarmente gravi, vengono convocati tutti i Cardinali.

§ 4. Solo il Concistoro ordinario in cui si celebrino particolari solennità può essere pubblico, in cui cioè, oltre ai Cardinali, vengono ammessi i Prelati, i legati delle società civili ed altri che vi sono invitati.

Can 354 - I Padri Cardinali preposti ai dicasteri e agli altri organismi permanenti della Curia Romana e della Città del Vaticano, che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età, sono invitati a presentare al Romano Pontefice la rinuncia all'ufficio, ed egli provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze.

Can. 355 - § 1. Spetta al Cardinale Decano ordinare Vescovo il Romano Pontefice eletto, qualora non fosse ordinato; se il Decano è impedito, tale diritto spetta al Sottodecano, e se anche quest'ultimo è impedito, al Cardinale più anziano dell'ordine episcopale.

§ 2. Il Cardinale Proto-diacono annuncia al popolo il nome del Sommo Pontefice neo-eletto; inoltre impone il pallio ai Metropoliti o lo consegna ai loro procuratori, in nome del Romano Pontefice.

Can. 356 - I Cardinali sono tenuti all'obbligo di collaborare assiduamente col Romano Pontefice; perciò i Cardinali che ricoprono qualsiasi ufficio nella Curia, se non sono Vescovi diocesani, sono tenuti all'obbligo di risiedere nell'Urbe; i Cardinali che hanno la cura di una diocesi come Vescovi diocesani, si rechino a Roma ogni volta che sono convocati dal Romano Pontefice.

Can. 357 - § 1. I Cardinali ai quali è stata assegnata in titolo una Chiesa suburbicaria o una Chiesa nell'Urbe, dopo che ne hanno preso possesso, promuovano il bene di tali diocesi e chiese mediante il consiglio e il patrocinio, pur senza avere su di esse alcuna potestà di governo, e per nessuna ragione interferiscano in ciò che riguarda l'amministrazione dei beni, la disciplina o il servizio delle chiese.

§ 2. I Cardinali che si trovano fuori dell'Urbe e fuori della propria diocesi, sono esenti dalla potestà di governo del Vescovo della Diocesi in cui dimorano in tutto ciò che riguarda la propria persona.

Can. 358 - Al Cardinale al quale il Romano Pontefice dia l'incarico di rappresentarlo in qualche solenne celebrazione o in qualche assemblea di persone, come Legato a latere, cioè come suoalter ego, come pure al Cardinale al quale venga affidato di compiere un determinato incarico pastorale come suo inviato speciale, compete solo quanto gli è demandato dal Romano Pontefice.

Can. 359 - Mentre la Sede Apostolica è vacante, il sacro Collegio dei Cardinali ha nella Chiesa solamente quella potestà che gli è conferita nella legge peculiare.


Il Collegio Cardinalizio

[Cfr Note Storiche dell'Annuario Pontificio 2013]

I Cardinali, sorti dai presbiteri dei 25 titoli o chiese quasi parrocchiali di Roma, dai 7 (poi 14) diaconi regionali e 6 diaconi palatini e dai 7 (secolo XII: 6) Vescovi suburbicari, furono consiglieri e cooperatori del Papa.

Dal 1150 formarono il Collegio Cardinalizio con un Decano, che è il Vescovo di Ostia, e un Camerlengo quale amministratore dei beni.

Dall'anno 1059 sono elettori esclusivi del Papa.

Nel secolo XII incominciarono ad essere nominati Cardinali anche prelati residenti fuori Roma.

Precedono dal secolo XII ai Vescovi ed Arcivescovi, dal secolo XV anche ai Patriarchi (BollaNon mediocri di Eugenio IV, anno 1439); hanno, anche se semplici sacerdoti, voto nei concili.

Il numero dei Cardinali, nei secoli XIII-XV ordinariamente non superiore ai 30, fu fissato da Sisto V a 70: 6 Cardinali Vescovi, 50 Cardinali Preti, 14 Cardinali Diaconi (CostituzionePostquam verus, 3 dicembre 1586).

Nel Concistoro Segreto del 15 dicembre 1958 (A.A.S., anno 1958, vol XXV, pag. 987), Giovanni XXIII derogò al numero dei Cardinali, già stabilito da Sisto V e confermato dal Codice di Diritto Canonico del 1917 (can. 231). Ancora Giovanni XXIII, col Motu Proprio Cum gravissima del 15 aprile 1962, stabilì che tutti i Cardinali fossero insigniti della dignità episcopale.

Paolo VI, col Motu Proprio Ad Purpuratorum Patrum dell'11 febbraio 1965, determinò il posto dei Patriarchi Orientali nel Collegio Cardinalizio.

Lo stesso Sommo Pontefice, con il Motu Proprio Ingravescentem aetatem, del 21 novembre 1970, dispose che con il compimento dell'80º anno di età i Cardinali: a) cessano di essere Membri dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi Permanenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano; b) perdono il diritto di eleggere il Romano Pontefice e, quindi, anche il diritto di entrare in Conclave.

Nel Concistoro Segreto del 5 novembre 1973 lo stesso Paolo VI stabilì che il numero massimo dei Cardinali che hanno la facoltà di eleggere il Romano Pontefice fosse fissato in 120 (A.A.S., anno 1973, vol. LXV, pag. 163).

Giovanni Paolo II, nella Costituzione Apostolica Universi Dominici gregis del 22 febbraio 1996 ha ribadito tali disposizioni.

I Cardinali appartengono alle varie Congregazioni romane: sono considerati Principi del sangue, col titolo di Eminenza; quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima (Trattato Lateranense, art. 21).

I Cardinali conservano le loro tradizioni e prerogative di essere elettori e consiglieri del Sommo Pontefice nel governo della Chiesa universale (can. 349). Sono divisi nei tre ordini episcopale, presbiterale e diaconale (can. 350), e vengono liberamente eletti dal Papa tra i chierici che abbiano ricevuto almeno il presbiterato (can. 351, § 1). Presiede il Collegio Cardinalizio il Decano o, se egli si trova impedito, il Sottodecano (can. 352). I Cardinali prestano collegialmente la loro collaborazione al Supremo Pastore della Chiesa nei concistori, ordinari e straordinari (can. 353); se presiedono dicasteri o istituti della Curia Romana o dello Stato della Città del Vaticano, sono pregati di presentare la loro rinuncia al compimento dei 75 anni di 3 età (can. 354). In caso di vacanza della Sede Apostolica i Cardinali hanno soltanto le potestà loro attribuite dalle vigenti leggi particolari.


Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
OFFLINE
Post: 39.987
Sesso: Femminile
15/02/2015 13:14
 
Email
 
Scheda Utente
 
Quota

UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
DEL SOMMO PONTEFICE  

 

INTERVISTA PER “INSIDE THE VATICAN”

Włodzimierz Rędzioch

"The next consistory – changes and clarifications"

 

Fino ad oggi la cerimonia della creazione dei cardinali veniva regolata dalle norme liturgiche di Paolo VI del 1969. In che cosa consistevano tali norme?

Con Paolo VI i riti concistoriali hanno assunto una forma più sobria e semplificata rispetto ai precedenti, conservandone comunque gli elementi essenziali. Infatti, il Concistoro, pur venendo meno la distinzione fra Concistoro pubblico e segreto, ha mantenuto il giuramento, l’imposizione della berretta (al posto di quella del cappello) e l’assegnazione del titolo o della diaconia. La consegna dell’anello cardinalizio, invece, avveniva nella Santa Messa concelebrata dal Papa con i nuovi Cardinali il giorno successivo al Concistoro.

Benedetto XVI ha ritenuto opportuno di fare dei cambiamenti. In che cosa consistono questi cambiamenti e qual è il loro significato?

L’attuale revisione prende spunto dall’osservazione che il Concistoro storicamente non è mai stato considerato un rito liturgico, bensì una riunione del Papa con i Cardinali in relazione al governo della Chiesa: afferisce pertanto al munus regendi (l’ufficio di governare) e non almunus sanctificandi (l’ufficio di santificare). In questo senso, in continuità con l’attuale forma del Concistoro e dei suoi elementi principali, il Santo Padre ha approvato una modifica del rito, avendo come riferimento quello introdotto da Paolo VI nel 1969.

Dopo qualche variazione nella prassi degli ultimi Concistori, infatti, si stabilisce che il Papa porti l’abito corale (con mozzetta e stola). Per le due orazioni all’inizio e alla conclusione del rito si riprendono i testi del 1969, provenienti dalla grande tradizione eucologica romana. Si tratta di testi della Messa in occasione dell’anniversario dell’ordinazione episcopale del Vescovo di Roma dal Veronense (il cosiddetto Sacramentarium Leonianum). Queste orazioni parlano esplicitamente dei poteri affidati alla Chiesa, in particolare di quello affidato a Pietro. Mentre in quella iniziale il Papa prega anche in modo diretto per se stesso, Successore dell’Apostolo, per svolgere bene il suo ufficio, in quella conclusiva il Papa invoca la benedizione di Dio sui neo-porporati.  

La proclamazione della Parola di Dio riprende la forma più breve, come nel rito del 1969, con la sola pericope evangelica (Marco 10, 32-45). Vengono omessi una lettura e il salmo responsoriale.

Infine, l’anello cardinalizio sarà consegnato insieme alla berretta e al titolo o diaconia nel corso del Concistoro.

E’ anche da sottolineare, all’inizio del rito, il momento di preghiera che il Santo Padre farà davanti alla Confessione, sulla tomba dell’apostolo Pietro.

E’ vero che Benedetto XVI ha deciso di offrire ai cardinali un nuovo tipo di anello?

Il Santo Padre consegnerà ai nuovi Cardinali un nuovo tipo di anello. Vi sono raffigurati i santi Pietro e Paolo. In mezzo ad essi vi è una stella, simbolo della Santissima Vergine. I nuovi anelli risultano un po’ più piccoli dei precedenti e, quindi, anche più pratici da portare.

Ci sono anche dei cambiamenti riguardanti la Santa Messa celebrata dal Santo Padre con i nuovi cardinali il giorno successivo? 

Non essendovi più alcun gesto relativo al rito del Concistoro, la Santa Messa del giorno successivo è una celebrazione di ringraziamento al Signore per il dono dei nuovi Cardinali alla Chiesa. All’inizio della celebrazione, il primo tra i nuovi Cardinali rivolgerà una parola di gratitudine al Santo Padre a nome di tutti i porporati. Tale saluto, nel rito precedente, era previsto all’inizio del Concistoro.


Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 10:58. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com