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VULTUM DEI QUAERERE Documento del Papa sulla Vita Contemplativa

Ultimo Aggiornamento: 23/07/2016 09:48
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22/07/2016 18:55
 
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La testimonianza delle monache


36. Care sorelle, quanto ho scritto in questa Costituzione Apostolica rappresenta per voi, che avete abbracciato la vocazione contemplativa, un valido aiuto per rinnovare la vostra vita e la vostra missione nella Chiesa e nel mondo. Il Signore possa realizzare nei vostri cuori la sua opera e trasformarvi interamente in Lui, fine ultimo della vita contemplativa;[86] e le vostre comunità o fraternità siano vere scuole di contemplazione e orazione.


Il mondo e la Chiesa hanno bisogno di voi, come “fari” che illuminano il cammino degli uomini e delle donne del nostro tempo. Questa sia la vostra profezia. La vostra scelta non è un fuggire dal mondo per paura, come alcuni pensano. Voi continuate a stare nel mondo, senza essere del mondo (cfr Gv 18,19) e, benché separate da esso, mediante segni che esprimono la vostra appartenenza a Cristo, non cessate di intercedere costantemente per l’umanità, presentando al Signore i suoi timori e le sue speranze, le sue gioie e le sue sofferenze.[87]


Non privateci di questa vostra partecipazione alla costruzione di un mondo più umano e quindi anche più evangelico. Unite a Dio, ascoltate il grido dei vostri fratelli e sorelle (cfr Es 3,7; Gc 5,4) che sono vittime della «cultura dello scarto»,[88] o che semplicemente hanno bisogno della luce del Vangelo. Esercitatevi nell’arte di ascoltare, «che è più che sentire»,[89] e praticate la “spiritualità dell’ospitalità”, accogliendo nel vostro cuore e portando nella vostra preghiera quanto riguarda l’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio (cfr Gen 1,26). Come ho scritto nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, «intercedere non ci separa dalla vera contemplazione, perché la contemplazione che lascia fuori gli altri è un inganno».[90]


In questo modo la vostra testimonianza sarà come un necessario complemento di quella di coloro che, contemplativi nel cuore del mondo, danno testimonianza al Vangelo restando pienamente immersi nelle realtà e nella costruzione della città terrena.


37. Carissime sorelle contemplative, sapete bene che anche la vostra, come ogni altra forma di vita consacrata «è dono alla Chiesa, nasce nella Chiesa, cresce nella Chiesa, è tutta orientata alla Chiesa».[91] Siate dunque in profonda comunione con la Chiesa, per diventare in essa prolungamento vivo del mistero di Maria vergine, sposa e madre, che accoglie e custodisce la Parola per restituirla al mondo, contribuendo a far nascere e crescere Cristo nel cuore degli uomini assetati, anche se spesso inconsapevo­lmente, di Colui che è «via, verità e vita» (Gv 14,6). Come Maria, siate anche voi “scala” attraverso la quale Dio scende per incontrare l’uomo e l’uomo sale per incontrare Dio e contemplare il suo volto nel volto di Cristo.


CONCLUSIONE DISPOSITIVA


Alla luce di quanto fin qui considerato, dispongo e stabilisco ciò che segue.


Art. 1. A tenore del can. 20 del CIC e considerati con molta attenzione i 37 articoli che precedono, con la promulgazione e la pubblicazione della presente Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere rimangono derogati:


1. I canoni del CIC che, in parte, risultino direttamente contrari a qualsiasi articolo della presente Costituzione;


2. e, più in particolare, gli articoli dispositivo-normativi:


- della Costituzione Apostolica Sponsa Christi di Pio XII del 1950: Statuta generalia Monialium;


- dell’Istr. Inter praeclara della Sacra Congregazione dei Religiosi;


- dell’Istr. Verbi Sponsa, della CIVCSVA, 13 maggio 1999, sulla vita contemplativa e la clausura delle monache.


Art. 2 §1. Questa Costituzione è rivolta sia alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, sia ai singoli monasteri femminili di vita contemplativa o integralmente contemplativa, federati o non federati.


§2. Sono materie regolate da questa Costituzione Apostolica quelle elencate sopra al n. 12 e sviluppate ai nn. 13-35.


§3. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica – qualora necessario in accordo con la Congregazione per le Chiese Orientali o la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli – regolerà le distinte modalità di attuazione di queste norme costitutive, secondo le diverse tradizioni monastiche e tenendo conto delle differenti famiglie carismatiche.


Art. 3 §1. I singoli monasteri curino con particolare attenzione, attraverso strutture adeguate da individuarsi nell’elaborazione del progetto di vita comunitaria, la formazione permanente, che è come l’humus di ogni fase della formazione, già a partire da quella iniziale.


§2. Per assicurare una formazione permanente adeguata, le federazioni promuovano la collaborazione tra i monasteri attraverso lo scambio di materiale formativo e mediante l’uso dei mezzi di comunicazione digitale, salvaguardando sempre la necessaria discrezione.


§3. Oltre alla cura nella scelta delle sorelle chiamate come formatrici ad accompagnare le candidate nel cammino di maturazione personale, i singoli monasteri e le federazioni potenzino la formazione delle formatrici e delle loro collaboratrici.


§4. Le sorelle chiamate a svolgere il delicato servizio della formazione possono, servatis de iure servandis, frequentare corsi specifici di formazione anche fuori del proprio monastero, mantenendo un clima adeguato e coerente con le esigenze del carisma proprio. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica emanerà norme particolari in questa materia.


§5. I monasteri presteranno speciale attenzione al discernimento spirituale e vocazionale, assicureranno alle candidate un accompagnamento personalizzato e promuoveranno itinerari formativi adeguati, tenendo sempre presente che alla formazione iniziale va riservato un ampio spazio di tempo.


§6. Nonostante la costituzione di comunità internazionali e multiculturali manifesti l’universalità del carisma, si deve assolutamente evitare il reclutamento di candidate da altri Paesi con l’unico fine di salvaguardare la sopravvivenza del monastero. Siano elaborati dei criteri per assicurare il compimento di ciò.


§7. Per assicurare una formazione di qualità, secondo le circostanze, si promuoveranno case di formazione iniziale comuni a vari monasteri.


Art. 4 §1. Considerando che la preghiera è il cuore della vita contemplativa, ogni monastero verificherà il ritmo della propria giornata per valutare se il Signore è il centro di essa.


§2. Si valuteranno le celebrazioni comunitarie chiedendosi se sono veramente incontro vivo con il Signore.


Art. 5 §1. Data l’importanza della lectio divina, ogni monastero stabilisca tempi e modi adeguati per questa esigenza di lettura/ascolto, ruminatio, orazione, contemplazione e condivisione delle Sacre Scritture.


§2. Considerando che la condivisione dell’esperienza trasformante della Parola con i sacerdoti, i diaconi, gli altri consacrati e i laici è espressione di vera comunione ecclesiale, ogni monastero individuerà le modalità di questa irradiazione spirituale ad extra.


Art. 6 §1. Ogni monastero nella elaborazione del proprio progetto comunitario e fraterno, oltre alla preparazione accurata delle celebrazioni eucaristiche, preveda congrui tempi di adorazione eucaristica, offrendo la possibilità anche ai fedeli della Chiesa locale di prendervi parte.


§2. Si ponga particolare cura nella scelta dei cappellani, dei confessori e dei direttori spirituali, considerando la specificità del carisma proprio e le esigenze della vita fraterna in comunità.


Art. 7 §1. Coloro che sono chiamate ad esercitare il ministero dell’autorità, oltre a curare la propria formazione, siano guidate da un reale spirito di fraternità e di servizio, per favorire un clima gioioso di libertà e di responsabilità così da promuovere il discernimento personale e comunitario e la comunicazione nella verità di quanto si fa, si pensa e si sente.


§2. Il progetto comunitario accolga volentieri e incoraggi lo scambio dei doni umani e spirituali di ogni sorella, per il reciproco arricchimento e il progresso della fraternità.


Art. 8 §1. All’autonomia giuridica deve corrispondere una reale autonomia di vita, che significa: un numero anche minimo di sorelle, purché la maggior parte non sia di età avanzata; la necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma; la reale capacità formativa e di governo; la dignità e la qualità della vita liturgica, fraterna e spirituale; la significatività e l’inserimento nella Chiesa locale; la possibilità di sussistenza; un’adeguata struttura dell’edificio monastico. Questi criteri vanno considerati nella loro globalità e in una visione d’insieme.


§2. Qualora non sussistano i requisiti per una reale autonomia di un monastero, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica valuterà l’opportunità di costituire una commissione ad hoc formata dall’Ordinario, dalla Presidente della federazione, dall’Assistente federale e dalla Abbadessa o Priora del monastero. In ogni caso, tale intervento abbia come obiettivo il mettere in atto un processo di accompagnamento per una rivitalizzazione del monastero, oppure per avviarne la chiusura.


§3. Questo processo potrebbe prevedere anche l’affiliazione ad un altro monastero o l’affidamento alla Presidente della federazione, se il monastero è federato, con il suo Consiglio. In ogni caso la decisione ultima compete alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.


Art. 9 §1. Inizialmente tutti i monasteri dovranno far parte di una federazione. Se per ragioni speciali un monastero non potrà essere federato, con il voto del capitolo, si chieda il permesso alla Santa Sede, alla quale compete fare l’adeguato discernimento, per consentire al monastero di non appartenere ad una federazione.


§2. Le federazioni potranno essere configurate non tanto e non solo secondo un criterio geografico, ma di affinità di spirito e di tradizioni. Le modalità per attuare ciò verranno indicate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.


§3. Sarà pure garantito l’aiuto nella formazione e nelle necessità concrete attraverso lo scambio di monache e la condivisione di beni materiali, come disponga la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che stabilirà inoltre le competenze della Presidente e del Consiglio della Federazione.


§4. Si favorirà l’associazione, anche giuridica, dei monasteri all’Ordine maschile corrispon­dente. Si favoriranno anche le Confederazioni e la costituzione di Commissioni internazionali dei diversi Ordini, con statuti approvati dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.


Art. 10 §1. Ogni monastero, dopo un serio discernimento e rispettando la propria tradizione e quanto esigono le Costituzioni, chieda alla Santa Sede quale forma di clausura vuole abbracciare, qualora si richieda una forma diversa da quella vigente.


§2. Una volta scelta e approvata una delle forme previste di clausura, ogni monastero abbia cura di attenervisi e di vivere secondo ciò che essa comporta.


Art. 11 §1. Anche se alcune comunità monastiche possono avere delle rendite, in accordo con il diritto proprio, non si esimano comunque dal dovere di lavorare.


§2. Per le comunità dedite alla contemplazione, il frutto del lavoro non abbia soltanto lo scopo di assicurare un sostentamento dignitoso ma anche, quando possibile, di sovvenire alle necessità dei poveri e dei monasteri bisognosi.


Art. 12. Il ritmo giornaliero di ogni monastero preveda opportuni momenti di silenzio, così che venga favorito il clima di preghiera e di contemplazione.


Art. 13. Ogni monastero preveda nel suo progetto comunitario i mezzi idonei attraverso i quali si esprime l’impegno ascetico della vita monastica, in modo da renderla più profetica e credibile.


Disposizione finale


Art. 14 §1. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica emanerà, secondo lo spirito e le norme della presente Costituzione Apostolica, una nuova Istruzione sulle materie annoverate al n. 12.


§2. Gli articoli delle Costituzioni o Regole dei singoli Istituti, una volta adattati alle nuove disposizioni, dovranno essere sottoposti all’approvazione della Santa Sede.


Dato a Roma presso San Pietro, il giorno 29 giugno, Solennità dei SS. Pietro e Paolo, dell’anno 2016, quarto del mio pontificato.


   


Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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