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Sponsa Christi Costituzione per la Vita contemplativa

Ultimo Aggiornamento: 23/07/2016 09:56
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23/07/2016 09:56
 
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STATUTI GENERALI DELLE MONACHE 


Art. I


§ 1. In questa Costituzione col nome di Monache a norma del diritto (can. 488, 7), si intendono, oltre le religiose di voti solenni, anche quelle che professano voti semplici perpetui o temporanei in quei Monasteri in cui o si emettono attualmente voti solenni o per istituzione si dovrebbero emettere; a meno che dal contesto o dalla natura della cosa non consti con certezza diversamente.


§ 2. Al legittimo nome di Monache (can. 488, 7) e applicazione del diritto delle Monache, non si oppone affatto: 1) la professione semplice emessa legittimamente nei Monasteri (§ 1); 2) la clausura pontificia minore prescritta o debitamente concessa ai Monasteri; 3) l'esercizio delle opere di apostolato, congiunto colla vita contemplativa sia per istituzione approvata e confermata dalla S. Sede per alcuni Ordini, sia per legittima prescrizione o concessione della S. Sede a favore di alcuni Monasteri.


§ 3. Questa Costituzione Apostolica giuridicamente non riguarda: 1) le Congregazioni religiose (can. 488, 2) e le suore membri delle medesime (can. 488, 7) che per istituzione emettono soltanto voti semplici; 2) le Società di donne che vivono in comune come le religiose, e i loro membri (can. 673).


Art. II


§ 1. La forma particolare di vita religiosa monastica che le Monache debbono fedelmente vivere sotto una rigida disciplina regolare, e alla quale vengono destinate dalla Chiesa, è la vita contemplativa canonica.


§ 2. Col nome di vita contemplativa canonica non si intende quella interna e teologica alla quale sono invitate tutte le anime che vivono nelle Religioni e perfino nel secolo ed alla quale le singole anime ovunque vi possono attendere; ma la professione esterna della disciplina religiosa la quale, sia per gli esercizi di pietà, orazione e mortificazione, sia per le occupazioni cui le Monache debbono attendere, è talmente ordinata alla contemplazione interiore che tutta la vita e tutta l'azione possono facilmente e debbono efficacemente essere imbevute del desiderio di essa.


§ 3. Se la vita contemplativa canonica non può essere abitualmente osservata sotto una rigida disciplina regolare, il carattere monastico nè si deve concedere, nè, se già è stato concesso, può essere ritenuto.


Art. III


§ 1. I voti religiosi solenni emessi da tutti i membri del Monastero o almeno da una classe di essi, costituiscono la nota principale per cui i Monasteri di donne non sono annoverati tra le Congregazioni religiose ma tra gli Ordini religiosi (can. 488, 2). Tutte le religiose quindi che hanno professato in questi Monasteri, a norma del can. 490, nel diritto cadono sotto l'appellativo di Regolari e vengono chiamate col nome proprio, non di Suore, ma di Monache (c. 488. 7).


§ 2. Tutti i Monasteri nei quali vengono emessi soltanto voti semplici, potranno impetrare la restaurazione dei voti solenni. Anzi se non vi sono gravissime ragioni in contrario, procureranno di emetterli nuovamente.


§ 3. Le antiche formule solenni di consacrazione delle Vergini che si trovano nel Pontificale Romano, sono riservate alle Monache.


Art. IV


§ 1. La clausura rigida delle Monache, o papale, pur rimanendo ferme, e per tutti i Monasteri, quelle note che alla clausura sono come naturali, d'ora in poi si distinguerà in maggiore e minore.


§ 2. - 1. La clausura papale maggiore, quella cioè che è descritta nel Codice (can. 600 - 602), viene interamente confermata da questa Nostra Costituzione apostolica. La Sacra Congregazione dei Religiosi, per Nostra autorità, dichiarerà per quali cause potrà essere concessa la dispensa dalla clausura maggiore, affinchè rimanendo intatta la natura di essa, sia più opportunamente adattata alle circostanze del nostro tempo.


2. La clausura papale maggiore, restando salvo il § 3, n. 3, per regola deve essere in vigore in tutti i Monasteri che professano solo la vita contemplativa.


§ 3. - 1. La clausura papale minore riterrà dell'antica clausura delle Monache quegli elementi, e sarà protetta con quelle sanzioni, che nelle Istruzioni della S. Sede saranno espressamente ritenute come necessarie a mantenerne e difenderne la sua specifica natura.


2. A questa clausura papale minore, sono soggetti i Monasteri di Monache di voti solenni, che, per istituzione o per legittima concessione devono esercitare tali ministeri con gli estranei, in modo che molte religiose e una notevole parte della casa deve essere adibita abitualmente in questi ministeri.


3. Del pari devono essere soggetti almeno ai proscritti della clausura minore tutti e singoli i Monasteri nei quali, sebbene di vita unicamente contemplativa, si emettono soltanto i voti semplici.


§. 4. - 1. La Clausura papale maggiore o minore, deve essere ritenuta come necessaria condizione, non solo perchè possano essere emessi i voti solenni (§ 2) ma anche perchè i Monasteri in cui si professano i voti semplici (§ 3), possano essere considerati in futuro, come veri Monasteri di Monache a norma del can. 488, 7.


2. Se le regole della Clausura papale, almeno minore, generalmente non possono essere osservate, devono essere tolti i voti solenni.


§ 5. - 1. La Clausura papale minore, specialmente in quelle caratteristiche che la distinguono dalla clausura delle Congregazioni e degli Ordini maschili, deve essere osservata nei luoghi in cui le Monache non professano i voti solenni.


2. Se appare con certezza che in un Monastero non può essere osservata abitualmente almeno la clausura minore, tale Monastero dovrà essere mutato in casa di Congregazione o di Società.


Art. V


§ 1. La Chiesa, fra le donne consacrate a Dio, designa le sole Monache all'impegno della preghiera pubblica, che in suo nome si innalza a Dio sia in coro (c. 610, § 1) sia in privato (c. 610, § 3); e le obbliga gravemente, per regola, a norma delle loro Costituzioni, ad attendere quotidianamente a questa preghiera con le ore canoniche.


§ 2. Tutti i Monasteri di Monache e le singole Monache professe di voti solenni o semplici, sono tenute dovunque a recitare l'Ufficio divino in coro a norma del can. 610, § 1, e delle loro Costituzioni.


§ 3. A norma del can. 610. § 3, le Monache che furono assenti dal coro, qualora non abbiano professato i voti solenni, non sono strettamente tenute alla recita privata delle ore, a meno che non. prescrivano diversamente le Costituzioni (can. 578, 2.); tuttavia non solo il pensiero della Chiesa, come abbiamo detto sopra (art. IV), è che i voti solenni delle Monache siano ristabiliti dovunque, ma anche, se non possono temporaneamente essere ristabiliti, che le Monache che hanno professato i voti perpetui semplici in luogo dei solenni, assolvano fedelmente il compito dell'Ufficio divino.


§ 4. La Messa Conventuale rispondente all'Ufficio del giorno, secondo le rubriche, deve essere celebrata, per quanto si può, in tutti i Monasteri (can. 610, § 2).


Art. VI


§ 1. - 1. I Monasteri di Monache, diversamente da tutte le altre case religiose femminili, dal Codice e secondo le sue norme, sonosui iuris (can. 488, 8).


2. Le Superiore dei singoli Monasteri di Monache giuridicamente sono Superiore Maggiori e hanno tutte le facoltà che competono ai Superiori Maggiori (c. 488, 8), a meno che dal contesto o dalla natura della cosa, alcune facoltà riguardino solo gli uomini (c. 490) .


§ 2. - 1. L'ambito della condizione sui iuris o, come si suol dire, di autonomia dei Monasteri delle Monache, è definito dal diritto comune e dal diritto particolare.


2. Alla tutela giuridica, che il diritto concede sui singoli Monasteri sia agli Ordinari dei luoghi sia ai Superiori regolari, non viene in alcun modo derogato nè da questa Costituzione nè dalle Federazioni dei Monasteri permesse dalla Costituzione (art. VII) e introdotte per autorità della medesima.


3. Le relazioni giuridiche dei singoli Monasteri con gli Ordinari dei luoghi o coi Superiori regolari, continuano a essere regolate dal diritto comune e dal diritto particolare.


§ 3. Con questa Costituzione in nessuna maniera viene definito se i singoli Monasteri siano soggetti alla potestà dell'Ordinario del luogo, o se, entro i limiti del diritto, siano esenti da essa e soggetti al Superiore regolare.


Art. VII


§1. I Monasteri di Monache non solo sono sui iuris (can. 488, 8), ma sono anche giuridicamente distinti e indipendenti l'uno dall'altro, uniti e legati tra loro da nessun vincolo all'infuori di quelli spirituali e morali, anche se sono soggetti di diritto a un medesimo primo Ordine o Religione.


§ 2. - 1. Alla mutua libertà dei Monasteri, ottenuta piuttosto di fatto che imposta di diritto, in nessun modo si oppone la costituzione di Federazioni; nè tali Federazioni debbono ritenersi come proibite dal diritto o in qualche modo meno consentanee alla natura e ai fini della vita religiosa delle Monache.


2. Le Federazioni di Monasteri quantunque non vengano imposte per regola generale, tuttavia sono assai raccomandate dalla Sede Apostolica non solo per togliere i mali e gli inconvenienti che possono sorgere dalla completa separazione, ma anche per promuovere la regolare osservanza e la vita contemplativa.


§ 3. La costituzione di qualunque forma di Federazione e Confederazione di Monasteri di Monache è riservata alla Sede Apostolica.


§ 4. Ogni Federazione o Confederazione di Monasteri deve necessariamente organizzarsi e reggersi con proprie leggi approvate dalla S. Sede. 


§ 5. - 1. Salvo l'art. VI, §§ 2, 3, e salva la condizione fondamentale di autonomia, sopra definita (§ 1), nulla vieta che nel costituire Federazioni di Monasteri, sull'esempio di alcune Congregazioni monastiche e Ordini sia di Canonici che di Monaci, si stabiliscano quelle eque condizioni e limitazioni di questa autonomia che sembrassero necessarie o molto utili.


2. Tuttavia le forme di Federazioni che sembrano contrarie alla predetta autonomia, di cui abbiamo parlato al § 1, e si avvicinano alla forma di governo centrale, sono riservate in modo speciale alla S. Sede, nè possono essere costituite senza una espressa concessione della medesima.


§ 6. Le Federazioni dei Monasteri, per la fonte da cui derivano e per l'autorità da cui direttamente dipendono e sono rette, sono di diritto pontificio a norma del diritto canonico.


§ 7. La S. Sede potrà, secondo i casi, esercitare immediata vigilanza e autorità sulla Federazione mediante un Assistente religioso, il cui ufficio sarà non solo di rappresentare la S. Sede ma anche di fomentare la conservazione dello spirito genuino proprio dell'Ordine e di aiutare con l'opera e col consiglio le Superiore nel retto e prudente governo della Federazione.


§ 8. - 1. Gli Statuti della Federazione devono essere conformi non solo alle norme che dovrà dare, per Nostra autorità, la S. Congregazione dei religiosi, ma anche alla natura, alle leggi, allo spirito e alle tradizioni sia ascetiche, sia disciplinari, sia giuridiche ed apostoliche dell'Ordine stesso.


2. Il fine principale delle Federazioni dei Monasteri è prestarsi fraterno aiuto vicendevole, non solo per favorire lo spirito religioso e la regolare vita monastica, ma anche per facilitare l'andamento economico.


3. Secondo i casi, negli Statuti da approvarsi si daranno speciali norme con le quali si possa regolare la facoltà e l' obbligo morale di chiedere e di scambiarsi vicendevolmente le Monache che siano ritenute necessarie sia per il governo dei Monasteri, sia per la formazione delle candidate in un Noviziato comune a tutti o a più Monasteri; sia infine per provvedere alle altre necessità spirituali o materiali dei Monasteri o delle Monache.


Art. VIII


§ 1. Il lavoro monastico, cui devono attendere anche le Monache di vita contemplativa, deve essere conforme, per quanto possibile, alla Regola, alle Costituzioni e alle tradizioni dei singoli Ordini.


§ 2. Il lavoro deve essere ordinato in modo che, insieme agli altri mezzi economici disposti dalla Chiesa (cc. 547-551, 582) e ai sussidi forniti dalla Divina Provvidenza, renda sicuro e conveniente il sostentamento delle Monache.


§ 3. - 1. Gli Ordinari dei luoghi, i Superiori regolari e le Superiore dei Monasteri e delle Federazioni, devono usare la massima diligenza affinchè un necessario, adeguato e proficuo lavoro non manchi mai alle Monache.


2. Le Monache d'altra parte sono tenute, per obbligo di coscienza, non solo, secondo l'ammonimento dell'Apostolo, a guadagnarsi onestamente col sudore della fronte il pane di cui vivono; ma anche a rendersi, secondo che i tempi lo richiedono, sempre più abili nelle diverse opere.


Art. IX


Tutte le Monache, perchè siano trovate fedeli alla divina vocazione apostolica, non solo devono adoperare i mezzi generali dell'apostolato monastico, ma procureranno inoltre di asservire quanto segue:


§ 1. Le Monache che in forza delle proprie Costituzioni o legittime prescrizioni, devono esercitare speciali opere di apostolato, sono tenute a dedicarvisi e a consacrarvisi fedelmente a norma delle Costituzioni o Statuti, e delle prescrizioni legittime.


§ 2. Le Monache che professano unicamente la vita contemplativa:


1. Se nelle proprie tradizioni hanno o hanno avuto, una qualche forma speciale di apostolato esterno, la ritengano fedelmente, adattata alle odierne necessità e salva sempre la loro vita contemplativa; qualora poi tale forma sia andata perduta, cerchino diligentemente di ristabilirla. Se però sorgesse qualche dubbio circa l'adattamento, consultino la S. Sede.


2. Al contrario, se la vita puramente contemplativa, nè in forza delle Costituzioni dell'Ordine, nè per tradizione, fu mai unita all'apostolato esterno in modo abituale e costante, allora, in casi di necessità e per un tempo limitato potranno o, almeno per carità, dovranno attendere a quelle forme di apostolato soprattutto individuale, che siano compatibili con la vita contemplativa propria dell'Ordine, secondo i criteri da fissarsi dalla Santa Sede.


Tutto ciò che è decretato e contenuto in questa Lettera, vogliamo e ordiniamo che resti stabilito, ratificato e valido, non ostante qualunque cosa in contrario, anche se degna di specialissima menzione.


Alle copie o estratti anche stampati di questa Lettera, purchè firmati autenticamente da qualche pubblico notaio e muniti del sigillo di qualcuno costituito in dignità ecclesiastica, vogliamo si presti la stessa fede che si presterebbe a questa qualora fosse presentata o mostrata.


A nessuno perciò sia lecito trasgredire questa pagina della Nostra dichiarazione e volontà o temerariamente contraddirvi; se qualcuno avesse la presunzione di farlo, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio Onnipotente e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.


Dato a Roma, presso S. Pietro il 21 Novembre, Festa della Presentazione della B. M. Vergine, Anno giubilare 1950, dodicesimo del Nostro Pontificato.


PIO PAPA XII





Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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