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La Chiesa non può dare la Comunione ai divorziati-risposati perché LI AMA (2)

Ultimo Aggiornamento: 25/02/2018 13:51
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26/05/2017 20:52
 
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SAN PAOLO RISPONDE AI DUBIA E METTE IN CHIARO LA FONTE: «AGLI SPOSATI ORDINO, NON IO, MA IL SIGNORE...»

L'inciso "in caso di unione illeggitima" a proposito dell'indissolubilità del matrimonio non è una corbelleria bella e buona, ma è la giusta traduzione

Quesito

Caro Padre Angelo,
ti scrivo perché ogni tanto non capisco come mai la traduzione del Vangelo cambi. La ratio sarebbe per facilitare la lettura ed avvicinarla alla lingua parlata corrente, ma così non mi pare. Il Vangelo di questa sera parla del ripudio della moglie, che non deve essere esercitato per non esporre la moglie ad adulterio.
A parte che si parla sempre dell’indissolubilità del matrimonio e si omette il caso di porneia, che evidentemente richiederebbe il ripudio,  giustificato da Gesù stesso. 
In questo caso porneia è traducibile con fornicazione, per intendersi tradimento, atti sessuali con altro uomo o donna, che non sia il legittimo consorte. Tutto ciò viene sempre sorvolato e non ne ho mai sentito trattare da nessun sacerdote durante l’omelia. Capisco che si intenda glissare, perché altrimenti tutti i matrimoni decadrebbero all’istante, ma non mi sembra corretto alterare la scrittura in modo così marcato. 
Nel  foglietto che ho trovato in Chiesa questa sera si è tradotto porneia con unione illegale!!!!!! Ma questa è una corbelleria bella e buona, notare che subito dopo Gesù dice: dite si al si e no al no, tutto il resto viene dal maligno!
Perché non si dicono le cose come stanno? 
Perché non si dice la verità e la si nasconde con giravolte linguistiche?
Tutto ciò altro non fa che alimentare la tesi che la Chiesa abbia manipolato nei secoli la Parola di Gesù a suo uso e consumo. Che ne dici?
“Io invece vi dico che chiunque ripudia la propria donna (= moglie), ad eccezione del caso di fornicazione (in greco: porneia), fa sì che essa sia adultera e chi sposa una donna ripudiata, commette adulterio” (Mt 5,32). 
Eugenio


Risposta del sacerdote

Caro Eugenio,
1. secondo il Vangelo di Matteo Gcsù viene interrogato da alcuni Farisei sull'argomento
del matrimonio. 
I moralisti di quel tempo si dividevano in due scuole riguardo al divorzio.

Alcuni, che appartenevano alla scuola di Hillel, lo consideravano possibile per numerosi e
svariati motivi... 
A questi liberali si opponevano i discepoli di Shammai che lo permettevano
soltanto in caso di condotta immorale o di adulterio della moglie. 
I Farisei che interrogano
Gesù sembrano essere della scuola più rigorosa, quella di Shammai. 
Essi si scandalizzavano per il fatto che Gesù mangiasse con i pubblicani e i peccatori e anche perché nel suo insegnamento presentava una concezione meno rigorista della loro sul riposo del sabato.
Proprio per questo erano portati a pensare che Gesù si schierasse da parte dell’altra scuola.

2. Lo interrogarono dunque chiedendo: “È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?” (Mt 19,3).
Gesù non si lascia prendere nel tranello facendo proprie le opinioni degli uni o degli altri, ma dà una risposta che esclude il divorzio: “Ora io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie - salvo il caso di
porneia - e ne sposa un'altra, commette adulterio” (Mt 19,9).

3. L'inciso di Matteo - salvo il caso di porneia - ha fatto pensare ad  alcuni che Gesù concedesse il divorzio in caso di adulterio e la possibilità per il coniuge leso di risposarsi. 
Ma se questo fosse stato il pensiero di Gesù, si sarebbe schierato dalla parte della scuola di Smammai, mentre chiaramente Gesù si pone al di sopra delle parti.
Inoltre i discepoli con la loro reazione: “Se tale è la
condizione dell'uomo verso la donna, non conviene sposarsi” (Mt 19,10), fanno intendere che hanno capito in senso assoluto l'insegnamento di Gesù, e non nel senso di Shammai perché altrimenti non si sarebbero stupiti.

4. Ma che cos’è questa porneia?
Certamente non si tratta di adulterio, perché in greco l’adulterio o il tradimento coniugale vengono indicato con un termine proprio: “moicheia”.
La traduzione della CEI del 1974 aveva tradotto: “eccetto in caso di concubinato”.
L’attuale (del 2008) traduce: “in caso di unione illegittima”.
L’attuale “in caso di unione illegittima” rende meglio l’idea e fa capire che si tratta di un falso matrimonio.
La traduzione precedente diceva “concubinato” e il concubinato non è un vero matrimonio, ma un falso matrimonio.
In sostanza dunque non cambia nulla. L’espressione “unione illegittima” è più intelligibile di quella di concubinato.

5. Per comprendere bene questo inciso è opportuno notare anche che né Marco né Luca ne fanno menzione e non danno alcuna possibilità di divorzio: “Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio” (Mc 19,11-12); oppure ancora: “Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio; chi sposa una donna ripudiata dal marito, commette adulterio” (Lc 16,18).

6. Va ricordato anche che sempre nel Vangelo di Matteo, nel contesto del discorso della montagna, Gesù esclude in ogni caso un secondo matrimonio per i divorziati: “Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di porneia (unione illegittima), la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio” (Mt
5, 32).
Questa dottrina è ripresa da san Paolo quando dice: “La donna sposata, infatti, per legge è legata al marito finché egli vive; ma se il marito muore, è liberata dalla legge che la lega al marito. Ella sarà dunque considerata adultera se passa a un altro uomo mentre il marito vive; ma se il marito muore ella è libera dalla legge, tanto che non è più adultera se passa a un altro uomo” (Rm 7,2-3) e “Agli sposati ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito - e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito - e il marito non ripudi la moglie” (1 Cor 7,10-11).

7. Da questi diversi testi emerge la seguente dottrina: 

1- il matrimonio è indissolubile; 
2- chi ripudia la moglie la espone a diventare adultera, e di ciò diviene colpevole; 
3- e se ne sposaun'altra commette adulterio; 
4- in caso di infedeltà della moglie, l'uomo dandole il libello del ripudio non l'esporrà all'adulterio, e quindi non ne sarà colpevole, poiché l'adulterio è già stato commesso, ma egli non potrà risposarsi, come neanche la moglie ripudiata, senza commettere adulterio.

8. Tu dici: “porneia è traducibile con fornicazione, per intendersi tradimento, atti sessuali con altro uomo o donna, che non sia il legittimo consorte”.
Dici bene, ma solo in parte. 
Si può tradurre, sì, con fornicazione. Ma che cos’è la fornicazione?
Per fornicazione s’intende il rapporto sessuale tra due persone che non sono sposate.
Il concubinato è uno stato di fornicazione permanente.
È un’unione, sì, ma è un’unione illegittima perché le persone non sono sposate.

9. Tu non commetti un errore quando scrivi: “porneia è traducibile con fornicazione”, ma lo commetti quando scrivi: “per intendersi tradimento”.
No, la fornicazione non è la stessa cosa che un tradimento. Il tradimento è nel genere dell’adulterio, è un venir meno alla fedeltà coniugale.

10. Allora se vuoi tradurre “fornicazione”, puoi farlo.
Ma devi intendere per fornicazione quello che questa parola significa, senza confonderla con l’adulterio.
La CEI avrebbe potuto tradurre “fornicazione”, ma subito tanti sarebbero caduti nell’errore in cui involontariamente sei caduto anche tu: di intenderla per adulterio.
“Fornicazione”, “unione illegittima”, “falso matrimonio”, “concubinato” si equivalgono.

Ecco, come vedi la Chiesa non manipola i testi sacri. Sa che sono parola di Dio. Come potrebbe permetterselo?
Ti ringrazio comunque del quesito che sarà servito per chiarire a molti le idee.
Ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo



 

Un sacerdote risponde

Un sacerdote ha amministrato la santa Cresima a una persona adulta, divorziata e sposata civilmente

Quesito

Caro Padre Angelo,
Sono un sacerdote e vorrei ringraziarla per il suo servizio a noi pastori, nel porre con chiarezza il deposito della Fede, così da poter illuminare le coscienze. Un sacerdote ha amministrato la santa Cresima a una persona adulta, divorziata e sposata civilmente. Certo della validità del Sacramento mi pongo qualche interrogativo circa la liceità dello stesso e della spirituale crescita del fedele. Il sacerdote "si giustifica" additando all'invito del Pontefice di usare misericordia (ormai ridotta a luogo comune), ma penso che sia fuorviante "appiccicare un bollo" senza coltivare una reale conversione interiore, attraverso un cammino mistagogico. Attendo un suo autorevole parere, in comunione di preghiera.


Risposta del sacerdote

Carissimo,
1. i problemi coinvolti nell’amministrazione della cresima nel caso esposto sono due.
Il primo riguarda la sostanza: il sacramento della Confermazione viene dato per la testimonianza da rendere a Cristo.
Il secondo riguarda la validità del sacramento quando viene amministrato da un sacerdote senza il mandato del Vescovo.

2. Circa il primo problema: l’amministrazione della Cresima ad un adulto divorziato e sposato civilmente.
Se c’era pericolo di morte, allora il sacerdote doveva impartirgli la cresima, previa confessione e pentimento per la situazione vissuta.

3. Il nostro punto di partenza è costituito dalle parole di  Cristo: “Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio” (Mc 10,11-12). 
Per questo il Catechismo della Chiesa Cattolica riprendendo le parole di Gesù menzionate nel Vangelo di Marco e afferma: “La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio
Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. (…).
La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell’Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza” (CCC 1650).

4. A proposito del divorzio il Catechismo afferma: “Il divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Esso pretende di sciogliere il patto liberamente stipulato dagli sposi, di vivere l’uno con l’altro fino alla morte. Il divorzio offende l’Alleanza della salvezza, di cui il matrimonio sacramentale è segno. 
Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova in tal caso in una condizione di adulterio pubblico e permanente” (CCC 2384).

5. Orbene: il Sacramento della Cresima viene dato per comunicare forza (ad robur) in ordine alla vita cristiana e alla testimonianza.
In passato si diceva che la Confermazione fa diventare soldati di Cristo. Oggi si preferisce un’altra espressione, ugualmente bella: impegna ad essere testimoni di Cristo.
Testimoni anche degli impegni assunti nel giorno del matrimonio, e cioè di essere segno visibile della fedeltà di Dio e di Cristo nei confronti della Chiesa nella buona e nella cattiva sorte.
Ora nel divorziato risposato quale testimonianza di fedeltà si può vedere nei confronti della propria moglie quando di fatto vive con un’altra?

6. Nel caso che mi hai esposto sarebbe stato meglio attendere e verificare attraverso il tribunale ecclesiastico la validità del matrimonio, in modo da regolarizzare successivamente l’attuale unione civile.
Secondo i nuovi criteri dati da Papa Francesco il tribunale ecclesiastico deve emettere la sentenza entro un anno. 
Sarebbe stato più opportuno fare tutto con ordine evitando di far pensare che tutto sommato la Cresima non serve a poco o a nulla, se viene conferita anche a chi di fatto vive in uno stato di contro testimonianza.

7. Rimane da risolvere ancora il problema della validità dell’amministrazione del sacramento.
Tu scrivi: “Certo della validità del Sacramento mi pongo qualche interrogativo circa la liceità dello stesso”.
Se il sacerdote che ha impartito la Cresima era stato autorizzato dal Vescovo  l’ha amministrata validamente e lecitamente.
Ma se non aveva ricevuto questa facoltà l’amministrazione è invalida.
Il Codice di diritto canonico dice: “Ministro ordinario della confermazione è il Vescovo; conferisce validamente questo sacramento anche il presbitero provvisto di questa facoltà in forza del diritto comune o per speciale concessione della competente autorità” (Can 882).
Da ciò (e anche da altri canoni) si arguisce che chi non è provvisto di questa facoltà non amministra validamente il sacramento e commette peccato di sacrilegio, a meno che il battezzato non sia in pericolo di vita.

8. Se il sacerdote in questione invece ha ricevuto la facoltà dal Vescovo significa – almeno in teoria - che si tratta di un caso particolare per cui si è giudicato opportuno conferirgli la cresima perché c’erano tutte le condizioni (stato di grazia, confessione, pentimento…) e non veniva pregiudicata la testimonianza cristiana.

Ti ringrazio per la fiducia. 
Auguro anche a te un fruttuoso ministero della vigna del Signore e ti assicuro la mia preghiera.
Padre Angelo



[Modificato da Caterina63 05/06/2017 09:11]
Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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