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Quando il Papa è infallibile? E che cosa è la vera Tradizione? di Carlo di Pietro

Ultimo Aggiornamento: 20/11/2017 23:08
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10/11/2017 22:45
 
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Quando il Papa è infallibile? Prima parte

Questo articoletto non pretende affatto di essere esaustivo, tuttavia credo sia particolarmente utile - alla maggior gloria di Dio, del Papato e della Santa Chiesa - per contrastare, con efficacia e semplicità, uno degli errori più diffusi con cui si intende minare, al giorno d’oggi, il dogma dell’infallibilità, dunque la fede stessa ne verrebbe compromessa.

Molti sostengono che il Romano Pontefice avrebbe “utilizzato” la prerogativa dell’infallibilità per l’ultima volta e mai più, il giorno 1° novembre 1950, all’atto della proclamazione del dogma dell’Assunzione di Maria Vergine in corpo ed anima - Pio XII con la Munificentissimus Deus.

Rispondo subito che la prerogativa dell’infallibilità, carisma soprannaturale promesso con certezza e costantemente - non transitoriamente - a San Pietro ed ai suoi legittimi successori, ma anche alla Chiesa a lui unita (es. Concilio universale; cf. «Denzinger», 1248-1251), non si “usa”, bensì si ottiene, si riceve, potrei dire che si “subisce”, nelle circostanze in cui ricorrono - tutte insieme - determinate condizioni (dopo le vedremo con i relativi punti di dottrina). Mi spiego meglio. Se il legittimo Pontefice definisce (ossia insegna - ex cathedra) pubblicamente una dottrina che riguarda la fede o la morale (o condanna il contrario), lo fa usando i debiti organi del Magistero ecclesiastico, si rivolge alla Chiesa universale, questi è infallibilmente assistito, e non può scegliere se esserlo o non esserlo. La prerogativa dell’infallibilità è promessa (è un impegno verace da parte di Gesù Cristo), quindi, nel definire tutto ciò, senza il quale verrebbe compromesso o non sarebbe presentato in maniera corretta il Deposito della fede [cf. «Denzinger», (221 353), 2329 ss., 2539, 2781, 3069 ss. e 3074]. 

Semplifico ulteriormente. Trattandosi di Pontefice legittimo, nelle circostanze che lo configurano riconoscibilmente Maestro o Legislatore universale di tutta la Chiesa, non è più possibile scindere l'uomo designato (docente e regnate) dalla prerogativa dell'infallibilità. Si vuol confutare subito la pericolosa pseudo-teologia che oggi prende il nome di “sedeplenismo”. Il “sedeplenista” si configura come un terzo, benché indispensabile, ente fra Cristo ed il Pontefice e si arroga il diritto di decidere quando il Pontefice avrebbe inteso usare l'infallibilità e quando no. Questi sostiene, purtroppo per lui e per chi ne è ingannato, che il legittimo Pontefice, in qualsiasi circostanza ed a qualsiasi condizione, possa liberamente scegliere se avvalersi o meno della prerogativa di infallibilità. Come si nota, questa pseudo-dottrina urta anche con la retta ragione, in quanto nega direttamente l'aspetto soprannaturale del Papato, ossia quella unione del designato con Cristo (Sacerdote, Maestro e Legislatore) che impedisce al suo Vicario di macchiare la Prima Sede (cf. «Denzinger», 2009, numeri 363, 775, 1064, 1807 ss., 2329, 2923 e 3006). 

Anche per il Magistero ordinario ed universale si rivendica l’infallibilità promessa da Cristo (cf. «Denzinger», 2879, 2922, 3011 e 3885). Sono condannate quelle proposizioni che, anche solo implicitamente, affermano che la Chiesa si sarebbe allontanata dalla fede, per esempio comminando ingiuste condanne di articoli, ingiuste scomuniche e subendo un presunto oscuramento di verità (cf. «Denzinger», 1225, 1480, 2491-2501, 2601, 2612-2614, eccetera).

Voglio ricordare i precedenti scritti, inerenti l’argomento, già pubblicati su Sursum Corda:
«Comunicato numero 17. Del Magistero Infallibile del Romano Pontefice»;
«Comunicato numero 36. L’infallibilità della Chiesa e del Romano Pontefice»;
«Comunicato numero 35. Che cos’è la Tradizione? Ovvero se si possa osservare la Tradizione andando contro il Magistero»;
«Infallibilità, canonizzazioni ed imitazione del Santo»;
«San Giovanni Bosco e il dogma dell’infallibilità».

Soprattutto in questi luoghi se ne è già parlato, tuttavia abbiamo anche studiato, per argomenti, la «Pastor Æternus» e la «Dei Filius». Invito alla lettura.

Analizziamo brevemente la questione. «Per fede divina e cattolica deve essere creduto tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta o tramandata per tradizione, e che la Chiesa, sia con solenne sentenza sia col Magistero ordinario e universale, ci propone a credere come rivelato da Dio» (Concilio Vaticano, Sess. III, cap. 3; cf. Satis Cognitum, Leone XIII).

Il dogma è, dunque, una dottrina (oppure un’affermazione) che esprime un giudizio comunicato agli altri mediante l’insegnamento dalla Cattedra. La Chiesa, ad esempio di Gesù, propone a credere qualche verità ai discepoli, verità proposta per mezzo di un autentico giudizio. Distinguiamo subito l’oggetto materiale (ciò di cui si tratta) e quello formale (essendo giudizio della legittima Autorità). Il giudizio della legittima Autorità, talvolta, è necessario al nostro intelletto per conoscere con certezza qualcosa, per esempio che la Vergine Maria è Assunta in anima e corpo.

Il dogma è una dottrina che riguarda (ossia che regola) la fede ed i costumi: si tratta di verità (il cui contrario è sempre ed in eterno menzogna) che regolano la nostra condotta verso Dio (verso il prossimo e verso noi stessi) e per la salvezza eterna. Quindi il dogma è «una dottrina che dalla Chiesa è definita come contenuta nella divina Rivelazione (esplicitamente oppure implicitamente, ndR) e come tale proposta alla nostra fede» (cf. Sisto Cartechini, Dall’opinione al domma).

Il dogma può essere espresso con Magistero solenne, straordinario, oppure ordinario ed universale (Magistero ecclesiastico in cui la Chiesa impegna la sua suprema Autorità dottrinale, ossia è sempre - non transitoriamente - infallibilmente assistita). Ciò lo conosciamo, per citarne solo una, dalla sentenza divina: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (S. Matteo, XXVIII, 18-20). Capiamo che Gesù è Dio, è Sacerdote, è Maestro, è Legislatore, ha delegato, ha promesso, ha garantito indefettibilità.

Solitamente quando si esprime un dogma si parla di definizione. Questa definizione deve essere espressa nel modo che dia assoluta certezza, considerato che la legge non ammette dubbio. Per dottrina definita, pertanto, riteniamo ciò che è direttamente contenuto nella definizione (esempi: definiamo che Dio è Uno e Trinostabiliamo che la Vergine Maria è Immacolatafissiamo che la libertà di coscienza è un delirio velenosissimo, eccetera).

Nello stesso tempo la Chiesa rende espliciti anche i limiti od i confini di qualcosa. Per esempio, quando Pio XI nella Quas Primas definisce che Cristo è Re della società (spiega anche cosa significa), conosciamo immediatamente che è eretica l’opinione contraria, ma potrebbe anche essere “solo” erronea, falsa, temeraria, offensiva, dipende da cosa sta dicendo la parte avversa e dalla sua conclusione pratica (qui una breve dissertazione sulla laicità e sulla separazione fra Chiesa e Stato).

Quindi, dall’analisi logica di un pronunciamento, siamo in grado di individuare immediatamente l’argomento principale (o gli argomenti principali), i secondari, i fatti, eccetera (esempio: argomento filosofico, dottrinale, storico, esplicitamente rivelato, eccetera).

La definizione, in quanto tale, «deve essere interpretabile in senso stretto, ossia deve significare ciò che dice» (Ivi., Cartechini). L'intelletto facilmente ci induce a confutare le fazioni contemporanee della cosiddetta “ermeneutica della continuità (o della discontinuità)”. Definizione, dal latino definitio - onis, è una delimitazione esatta ed irrevocabile, dunque è falsa quella corrente pseudo-teologica che pretende di «interpretare il Magistero alla luce della Tradizione, o piuttosto del pensiero moderno», poiché il Magistero è interprete di se stesso, ossia significa ciò che dice.

La definizione dell’Autorità, per concludere, si interpreta per se stessa, poiché significa ciò che dice. L’Autorità docente, difatti, definisce una verità contenuta nelle parole stesse della definizione.

Facciamo un esempio impossibile per un legittimo Pontefice (Maestro universale e Legislatore): Dichiariamo che è un diritto naturale e viene dalla Rivelazione la libertà di promulgare leggi malvagie o eretiche. Questa è una definizione per se stessa falsa, poiché la Rivelazione, la legge naturale, così pure la Chiesa, sostengono il contrario. Difatti quel tipo di errore non ha alcun diritto, cozza col principio stesso di autorità: «Nessuna autorità umana, nessuno Stato, nessuna Comunità di Stati, qualunque sia il loro carattere religioso, possono dare un mandato positivo o una positiva autorizzazione d'insegnare o di fare ciò che sarebbe contrario alla verità religiosa o al bene morale. Un mandato o una autorizzazione di questo genere non avrebbero forza obbligatoria e resterebbero inefficaci. Nessuna autorità potrebbe darli, perchè è contro natura di obbligare lo spirito e la volontà dell'uomo all'errore ed al male o a considerare l'uno e l'altro come indifferenti. Neppure Dio potrebbe dare un tale positivo mandato o una tale positiva autorizzazione, perchè sarebbero in contraddizione con la Sua assoluta veridicità e santità» (6 dicembre 1953, Pio XII, Ci Riesce).

Prosegue ...

A cura di CdP

Quando il Papa è infallibile? Prima parte.




Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
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Prosegue dalla scorsa settimana (Quando il Papa è infallibile? Prima parte). Dicevamo, in ultimo, che la definizione della legittima Autorità, che si rivolge (insegna - ex cathedra) alla Chiesa universale, ossia infallibilmente, deve essere interpretabile in senso stretto, ovvero significa ciò che dice. Dall’analisi logica della definizione siamo in grado di comprendere chiaramente il suo significato, quindi la dottrina che esprime: ossia l’insegnamento ex cathedra.


Faccio un esempio per rendere più semplice la questione. Studiamo Papa Gregorio XVI nella Mirari Vos. In parentesi quadre alcuni miei commenti introduttivi alle proposizioni del Pontefice.


Cito: «[1° a chi si rivolge:] A tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi dell’orbe cattolico. [2° chi insegna:] (...) da quando è stato imposto alla Nostra pochezza l’incarico del governo di tutta la Chiesa (la Cattedra, il Tribunale di Pietro, il Potere clavigero, ndR). [3° qual è l’intenzione di chi insegna:] (...) dilatare senza indugio sopra di voi il Nostro cuore, e parlarvi in comunione di spirito con quella voce con la quale nella persona del Beato Pietro fu divinamente ingiunto a Noi di  confermare i fratelli (Lc. 22, 32)».


Fermiamoci un attimo. A parlare è 1° il Pontefice, è il Vicario di Cristo (... in comunione di spirito con ...); 2° si rivolge alla Chiesa universale; 3° sta per insegnare qualcosa; 4° sta poggiando sulla sacra Scrittura.


Proseguo e cito: «[1° introduce le cause:] (...) voi ben sapete per quale procella di mali e di calamità fin dai primi momenti del Nostro Pontificato fummo d’improvviso balzati in un mare così tempestoso (...) per la più perversa cospirazione degli empi. [2° la definizione è necessaria perché:] (...) davvero potremmo dire che questa è l’ora delle tenebre per vagliare come grano i figli di elezione (Lc. 22, 53). A ragione si può ripetere con Isaia: Pianse, e la terra avvelenata dai suoi abitanti scomparve, perché avevano mutato il diritto, avevano rotto il patto sempiterno (Is. 24, 5). [3° individua un colpevole:] (...) una congerie così enorme di disavventure si deve in particolare attribuire alla cospirazione di quelle Società (segrete, ndR) nelle quali sembra essersi raccolto, come in sozza sentina, quanto v’ha di sacrilego, di abominevole e di empio nelle eresie e nelle sette più scellerate. [4° elenca alcune conseguenze immediate:] (...) scosso per tal maniera il freno della santissima Religione, che è la sola (cosa) sopra cui si reggono saldi i Regni e si mantengono ferme la forza e l’autorità di ogni dominazione, si vedono aumentare la sovversione dell’ordine pubblico, la decadenza dei Principati e il disfacimento di ogni legittima potestà».


Il Pontefice deve intervenire. Posta la denuncia introduttiva, entriamo nel carattere del Documento. Cito: «[1° parla come Pastore universale:] (...) posti sulla cattedra del Principe degli Apostoli, Ci sentiamo obbligati a tormentarci più di ogni altro dallo zelo per tutta la Casa di Dio. [2° dichiara la sua intenzione:] (...) occorre compiere ogni sforzo per procurare l’estirpamento (di questi errori ...) per la salvezza del gregge cattolico. [3° intende insegnare e governare:] (...) È Nostro obbligo alzare la voce e tentare ogni prova, perché né il cinghiale della selva devasti la vigna, né i lupi rapaci piombino a fare strage del gregge. (...) Trattiamo nell’unità dello spirito la comune causa Nostra, o per meglio dire la causa di Dio, e contro i comuni nemici».


Papa Gregorio XVI fa una lunga introduzione sulla dottrina del Primato della Sede Romana. Egli usa in ordine Papa San Celestino, Papa Sant’Agatone, Papa Sant’Innocenzo, San Cipriano, i Padri di Firenze, San Girolamo, Papa San Gelasio, oltre che la sacra Scrittura. Finalmente [1° comunica alla Chiesa universale una prima definizione:] «Ammettere e garantire a ciascuno la libertà di coscienza (è) un errore velenosissimo, (è) un’assurda sentenza, (è) piuttosto un delirio. [2° esprime la dottrina tradizionale:] Qual morte peggiore può darsi all’anima della libertà dell’errore?, esclamava Sant’Agostino (Ep.  166). [3° usa autenticamente la Scrittura:] Tolto infatti ogni freno che tenga nelle vie della verità gli uomini già diretti al precipizio per la natura inclinata al male, potremmo dire con verità essersi aperto il pozzo d’abisso (Ap. 9, 3), dal quale San Giovanni vide salire tal fumo che il sole ne rimase oscurato, uscendone locuste innumerabili a devastare la terra».


Ecco la condanna. [1° cosa sta condannando il Pontefice?], cito: «(... la) sorgente trabocchevole dei mali (...) l’indifferentismo. [2° la condanna avviene alla luce della Scrittura:] Poiché è affermato dall’Apostolo che esiste un solo Iddio, una sola Fede, un solo Battesimo (Ef. 4, 5), temano coloro i quali sognano che veleggiando sotto bandiera di qualunque religione possa egualmente approdarsi al porto dell’eterna felicità, e considerino che per testimonianza dello stesso Salvatore essi sono contro Cristo, perché non sono con Cristo (Lc. 11, 23), e che sventuratamente disperdono, perché con Lui non raccolgono. [N.B. Il Pontefice anticipa infallibilmente, comunicandola alla Chiesa universale, anche la condanna allo spirito, ovvero alla falsa dottrina, del futuro “movimento ecumenico”, fino a quel momento espressione delle sette più scellerate]. [3° arricchisce la condanna dell’errore, dunque la verità del contraddittorio, con riferimenti tradizionali, che sono oramai accessori:] senza dubbio periranno in eterno se non tengono la Fede cattolica, e questa non conservino intera ed inviolata (Symbol. S. Athanasii). (...) Anche il ramoscello reciso dalla vite ha la stessa forma, ma che gli giova la forma se non vive della radice? (S. Agostino, Salmo contro part. Donat.)».


Cito: «[1° acuisce la condanna:] (Condanniamo ...) quella perversa opinione che per fraudolenta opera degl’increduli si dilatò in ogni parte, e secondo la quale si possa in qualunque professione di fede conseguire l’eterna salvezza dell’anima se i costumi si conformano alla norma del retto e dell’onesto. [2° impartisce ordini alla Chiesa universale:] A voi (Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi dell’orbe cattolico ...) non sarà malagevole cosa allontanare dai popoli affidati alla vostra cura un errore così pestilenziale intorno a una cosa (una verità, ndR) così chiara, e senza contrasto evidentissima. (...) Venerabili Fratelli, (...) impugnato lo scudo della Fede, seguitiate animosi a combattere le battaglie del Signore. (...) A voi sopra ogni altro compete stare qual muro saldo di fronte ad ogni superba potenza che si voglia alzare contro la scienza di Dio (ossia i dogmi, ndR). [3° chiude usando sacra Scrittura e Tradizione:] Si ricordino (gli erranti) che Dio è il duce della sapienza e il perfezionatore dei sapienti (Sap. 7, 15), e che non può mai avvenire che senza Dio conosciamo Dio, il quale per mezzo del Verbo insegna agli uomini a conoscere Dio (cf. S. Ireneo, lib. 14, cap. 10). È proprio del superbo, o piuttosto dello stolto, il volere pesare sulle umane bilance i misteri della Fede, che superano ogni nostra possibilità, e fidare sulla ragione della nostra mente, che per la condizione stessa della umana natura è troppo fiacca e malata».


Anche quest’ultima proposizione (... la condizione stessa della umana natura è troppo fiacca e malata ...) è una verità rivelata e già definita (cf. Conseguenze del Peccato originale). 


Notiamo che Papa Gregorio XVI non usa mai la parola definiamo ..., tuttavia, in questa Lettera enciclica indirizzata alla Chiesa universale, definisce infallibilmente almeno un punto di dottrina, parimenti commina, sempre infallibilmente, la condanna alla dottrina contraddittoria o direttamente contraria. Ciò ragionevolmente può avvenire talvolta in maniera esplicita, talvolta implicita. Lo studio analitico del Documento potrà fugare eventuali dubbi. A cosa serve questa definizione? A cosa serve l'immediata condanna?


Lo capiremo con le domande ipotetiche e le risposte cattoliche imparate dalla Mirari Vos. Domanda 1: è possibile affermare che è buono e cattolico ammettere e garantire a ciascuno la libertà di coscienza? Risposta 1: no, (è) un errore velenosissimo, (è) un’assurda sentenza, (è) piuttosto un delirio. Domanda 2: se qualcuno dovesse affermare che è buono e cattolico ammettere e garantire a ciascuno la libertà di coscienza, questi professerebbe il cattolicesimo? Risposta 2: no, la Chiesa ha definito che (è) un errore velenosissimo, (è) un’assurda sentenza, (è) piuttosto un delirio. Pertanto non professerebbe la religione di Cristo Gesù. Domanda 3: è di fede cattolica affermare che sotto bandiera di qualunque religione possa egualmente approdarsi al porto dell’eterna felicità? Risposta 3: no, chi dovesse affermarlo sogna, dovrebbe temere l'ira di Dio per aver invertito il diritto, va contro Cristo, perché non è con Cristo.  Questi negherebbe che esiste un solo Iddio, una sola Fede, un solo Battesimo. Domanda 4: si può affermare che in qualunque professione di fede si consegue l’eterna salvezza dell’anima se i costumi si conformano alla norma del retto e dell’onesto? Risposta 4: no, senza prima precisare cosa siano l'ignoranza invincibile ed il battesimo di desiderio, per evitare confusione nei semplici. Comunque la proposizione In qualunque professione di fede si consegue l’eterna salvezza dell’anima se i costumi si conformano alla norma del retto e dell’onesto, così espressa, è già una perversa opinione fraudolenta opera degl’increduli. Domanda 5: perché rispondiamo così? Risposta 5: Per la maggior gloria di Dio Uno e Trino, della Vergine Maria, di San Giuseppe castissimo Sposo, degli Angeli del Signore, della Santa Chiesa, dei Santi e dei Martiri, e per la salvezza della nostra anima. Rispondiamo così perché questa è la dottrina di Gesù Cristo, ce lo ha insegnato il Suo Vicario, al di fuori non c'è salvezza.


Mi auguro che sia tutto chiaro. Il Pontefice ha alzato un muro invalicabile che viene dalla Rivelazione stessa. Un confine che viene a noi da Dio, per bocca del Pontefice autentico interprete della Rivelazione, e che è identico in eterno, poiché esprime la volontà di Dio, uguale e perenne, indefettibile.


Alcune dichiarazioni del Pontefice, dove questi non si esprime sul caso specifico bensì espone solo dei principii di massima, da non confondere quindi con le definizioni in senso stretto, saranno meglio spiegate, ossia definite, in seguito (es. in Quanto Conficiamur, Pio IX; in Dei Filius, Concilio Vaticano; ecc.), tuttavia le sue definizioni significano chiaramente ciò che dicono.


Quando il Pontefice è infallibile? Evidenziamolo: «(...) Definiamo esser domma da Dio rivelato che il Romano Pontefice, quando parla ex cathedra: cioè in funzione di Pastore e Dottore di tutti i cristiani, definisce, per la suprema sua Autorità apostolica, una dottrina in materia di fede e di costumi da tenersi da tutta la Chiesa, in virtù dell’assistenza divina a lui promessa nel beato Pietro, gode di quell’infallibilità di cui il divin Redentore volle che la sua Chiesa fosse dotata nel definire la dottrina riguardante la fede e i costumi; e perciò le definizioni del medesimo Romano Pontefice sono irreformabili per se stesse e non per consenso della Chiesa».


Nessun legittimo Pontefice potrà mai definire il contraddittorio della definizione di Mirari Vos o cancellare la condanna espressa. Se dovesse farlo, se avesse la pretesa di definire verità il contraddittorio o di cancellare la condanna, sarebbe solo un empio cospiratore e settario, in lui sembra essersi raccolto, come in sozza sentina, quanto v’ha di sacrilego, di abominevole e di empio nelle eresie e nelle sette più scellerate. Dio non contraddice se stesso, così il Vicario di Cristo non contraddice il Vicario di Cristo.




APPENDICE: Voglio ricordare i precedenti scritti, inerenti l’argomento, già pubblicati su Sursum Corda: «Comunicato numero 17. Del Magistero Infallibile del Romano Pontefice»; «Comunicato numero 36. L’infallibilità della Chiesa e del Romano Pontefice»; «Comunicato numero 35. Che cos’è la Tradizione? Ovvero se si possa osservare la Tradizione andando contro il Magistero»; «Infallibilità, canonizzazioni ed imitazione del Santo»; «San Giovanni Bosco e il dogma dell’infallibilità». Soprattutto in questi luoghi se ne è già parlato, tuttavia abbiamo anche studiato, per argomenti, la «Pastor Æternus» e la «Dei Filius». Invito alla lettura.


Prosegue ...


A cura di CdP


Quando il Papa è infallibile? Seconda parte




Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
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10/11/2017 22:49
 
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La presente relazione verrà suddivisa in più articoli sul cartaceo di Sursum Corda a partire dal numero 85. Terza ed ultima parte di «Quando il Papa è infallibile?» (clicca qui per la primaqui per la seconda), si tratta soprattutto di una sintesi puntuale dell’intero scritto «Dall’opinione al domma» di Sisto Cartechini S.I. (preghiamo: De Profundis), pubblicato da «La Civiltà Cattolica» con Imprimatur del 18 giugno 1953. Ho arricchito la relazione con alcuni miei commenti e con centinaia di ulteriori punti di Denzinger (acquistabile tramite internet oppure in libreria) che potete trovare nella parte finale dello scritto. Oggi è la Festa di Ognissanti, dunque preghiamo: «O voi tutti che regnate con Dio nel cielo, dai seggi gloriosi della vostra beatitudine, volgete uno sguardo pietoso sopra di noi, esuli dalla celeste patria. Voi raccoglieste l’ampia messe delle buone opere, che andaste seminando con lacrime in questa terra di esilio. Dio è adesso il premio delle vostre fatiche e l’oggetto dei vostri gaudii. O beati del cielo, ottenete a noi di camminare dietro i vostri esempi e di ricopiare in noi stessi le vostre virtù, affinché, imitando voi in terra, diventiamo con voi partecipi della gloria in cielo. Così sia».  

Per ogni scienza giova conoscere il grado di certezza dei suoi presupposti e dei suoi principii, ciò vale a maggior ragione nella scienza teologica. Di qui la necessità dello studio ordinato dei dati della Rivelazione, il quale, in qualche misura, è richiesto a tutti i credenti per offrire a Dio un atto di culto ragionevole (Rom. 12, 1), ed anche ai non credenti per spiegarsi la ragionevolezza di quanti credono. L’autore si prefigge il duplice scopo di «fornire agli studiosi della fede cattolica i criteri necessari per dare un esatto giudizio sulla certezza delle verità rivelate, ed esporre insieme i metodi di collegarle in un sistema scientifico».

Iniziamo con la definizione che il Concilio Vaticano ci dà sul concetto esatto del dogma e c’indica chiaramente quale sia l’oggetto della nostra fede: «Per fede divina e cattolica deve essere creduto tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o tramandata per tradizione, e che la Chiesa, sia con solenne sentenza sia col Magistero ordinario e universale, ci propone a credere come rivelato da Dio» (Denzinger, 3011 - ho aggiornato le concordanze della numerazione alla più recente versione del Denzinger - acquistabile tramite internet oppure in libreria). Il dogma è legge del credere, ossia è una dottrina che, espressa con una proposizione, ci viene con infallibile autorità proposta come articolo di fede. Il dogma è una verità che ci viene proposta per mezzo di un giudizio. Bisogna quindi distinguere tra oggetto materiale, ossia la cosa di cui i dogmi trattano, e gli stessi dogmi, ossia il loro oggetto formale in quanto, cioè, sono decisioni ufficiali promulgate dall’autorità competente, che in questo caso è la Chiesa cattolica, assistita dal carisma dell’infallibilità.

Tali giudizi costituiscono l’elemento primordiale della nostra fede, ossia la verità rivelata in quanto espressa e proposta alla nostra mente. Il primo contatto di Dio coll’uomo, quando vuol farsi oggetto della nostra fede e del nostro amore, avviene appunto per mezzo dell’intelletto e quindi mediante proposizioni. I dogmi hanno valore veramente oggettivo, sono capaci cioè di raggiungere e di esprimere l’essere stesso delle cose come sono in se stesse, indipendentemente dalle nostre facoltà conoscitive. Il valore oggettivo e intellettuale del dogma si fonda sulla stessa Sacra Scrittura, dalla quale risulta che la fede di cui parliamo è atto dell’intelletto; e gli Apostoli non fanno altro che trasmettere una dottrina ricevuta, ossia il deposito delle verità della fede, affidato loro da Gesù Cristo col compito di conservarlo intatto e trasmetterlo senza mutazione alcuna. Non sarebbe possibile la fede se non precedesse una certa conoscenza della cosa che ci viene proposta a credere, difatti è detta cognizione della verità, pienezza dell’intelligenza. Fede è differente da sentimento, da esperienza o da opinione arbitraria, questione di un’importanza grandissima, perché se tutto si fa fondare sul sentimento, come volevano i modernisti, per i quali i dogmi sono oggetto di un vago e cieco sentimento religioso e non oggetto dell’intelletto, non avremo niente di solido e di stabile nella fede e nella teologia.

Il dogma è sempre una dottrina rivelata da Dio. Per Rivelazione qui s’intende una locuzione divina, soprannaturale, vero discorso docente e attestante di Dio personale agli uomini. Si richiede, dunque, che Dio ci manifesti la sua mente circa qualche cosa. La Rivelazione infatti, può contenere tre specie di verità: - verità di ordine naturale, che non superano la capacità conoscitiva della ragione umana; -  misteri propriamente detti, verità cioè del tutto impenetrabili alla ragione umana; - fatti storici, soprattutto quelli che riguardano Gesù Cristo. Per avere un dogma si richiede che la proposizione sia stata rivelata da Dio, nella Rivelazione pubblica, che si chiude con la morte dell’ultimo Apostolo. Contro i modernisti ed i protestanti, la Rivelazione non è un’intuizione soprannaturale, privata, settaria o un’esperienza religiosa; bensì è universale, è pubblica, è sociale, vale per tutti, si esprime con tale chiarezza, con tale certezza e stabilità da essere norma rigorosa uguale per tutti. La dottrina rivelata, a cui appartengono i dogmi, è stata consegnata alla Chiesa come Scrittura Sacra divinamente ispirata o tramandata per tradizione orale: ambedue questi modi hanno Dio come autore. Le rivelazioni private non sono dogmi e vengono accettate dalla Chiesa solo se non contengono nulla che sia contrario alla Rivelazione pubblica. Non tutte le cose rivelate sono tali da formare dei dogmi, ma soltanto quelle verità che regolano la nostra condotta verso Dio e verso la salvezza eterna: il dogma, perciò, è una dottrina che riguarda la fede e i costumi.

Per dogma finalmente s’intende una dottrina che dalla Chiesa è definita come contenuta nella divina Rivelazione e come tale proposta alla nostra fede. Questo è l’elemento formale e condizione essenziale perché una dottrina sia dogma di fede. La Chiesa, mediante un suo autorevole giudizio espresso con una proposizione, ci dichiara che una determinata dottrina è verità rivelata da Dio ed impone ai fedeli l’obbligo in coscienza di fare l’atto di fede, che in questo caso è non soltanto atto di fede divina ma anche di fede cattolica. Tale dichiarazione da parte della Chiesa depositaria della fede può essere fatta in due diverse maniere, essendo due gli organi del Magistero ecclesiastico in cui la Chiesa, con la garanzia dell’infallibilità, impegna tutta la sua suprema autorità dottrinale. O il dogma viene proposto con dichiarazione solenne, sia dal romano Pontefice quando parla ex cathedra, cioè a tutta la Chiesa come supremo pastore e maestro universale in materia di fede e di costumi, sia da un Concilio ecumenico; o il dogma viene insegnato dal Magistero ordinario e universale. Non basta, per avere un dogma, che la verità sia definita e proposta a credere, ma si richiede che dalla Chiesa venga definita come verità rivelata, dichiarando esplicitamente che è rivelata come verità da credersi: Cristo consegnò alla sua Chiesa il deposito della fedeaffinché essa non solo lo custodisse, ma lo tramandasse integro e lo proponesse ai fedeli come oggetto della loro fede. Solo nel deposito ricevuto sono contenuti i dogmi e soltanto chi nega questi, quando sono definiti, è ritenuto eretico.

È eretica quella proposizione che si oppone in modo contrario o in modo contraddittorio alla verità di cui si è sufficientemente certi che la Chiesa cattolica la propone come rivelata. Se uno, dunque, appartenente col battesimo alla Chiesa, si esprime, a parole o in scritto, in modo contrario o contraddittorio ai dogmi, è un eretico (che è differente da essere dichiarato eretico). Due proposizioni contraddittorie non possono essere contemporaneamente ambedue vere o false; mentre invece due contrarie possono essere ambedue false, ma non ambedue vere. Esempio: è di fede cattolica che tutti i libri della Sacra Scrittura sono ispirati da Dio. Ora, se è uno dice: «Nessun libro della Sacra Scrittura è ispirato», si oppone in modo del tutto contrario alla verità ed è quindi eretico; se uno dice: «Qualche libro della Sacra Scrittura, per esempio, il 2° libro dei Maccabei, non è ispirato», è parimenti eretico perché contraddice in parte alla verità rivelata da Dio e proposta a credere dalla Chiesa. (#)

Perché le decisioni di un Concilio abbiano valore dogmatico, il Concilio dev’essere ecumenico e legittimo, solo in tal caso godrebbe del carisma dell'infallibilità. Infatti, Gesù Cristo ha promesso l'infallibilità alla Chiesa universale e non alle singole chiese particolari - e non ai conciliaboli (es. quello di Pistoia). I Concili particolari non sono infallibili: però le loro decisioni possono acquistare un valore universale e definitivo, se in seguito interviene l'approvazione del romano Pontefice (es. Denzinger, 151, 222 ss, 370 ss.). Al netto delle tante discussioni in un Concilio, le ultime conclusioni, che riguardano la fede e i costumi, sono infallibili. Perché si abbia una definizione infallibile si richiede che la cosa venga proposta in maniera tale che dia assoluta certezza e non probabilità. Si richiede inoltre che i Concili generali manifestino con relativa evidenza la volontà di definire, perché non è detto che chi ha il diritto d'insegnare, come la Chiesa cattolica, abbia sempre di fatto la volontà d'insegnare. Una certa chiarezza, dunque, almeno relativa, è condizione indispensabile per il Magistero infallibile della Chiesa. Come pure la dichiarazione da parte della Chiesa di volere esercitare il suo Magistero infallibile affidatole da Gesù Cristo, fa sì che le sue definizioni siano veramente legge del credere, legge cioè che non ammette dubbio, perché legge dubbia non obbliga. Va ritenuta come dottrina definita ciò che è direttamente contenuto nelle stesse parole della definizione, ossia ciò a cui direttamente si riferisce la parola «definiamo» o sinonimi. Sul concetto di definizione sono sorti, soprattutto a partire dal Vaticano II, numerosi e gravi equivoci con cui si pretende equiparare le definizioni alle opinioni, o, peggio ancora, si fantastica di definizioni non infallibili o piuttosto di definizioni che definiscono benché non intendano definire, quindi vediamo subito cosa si intende per definizione.

I segni per riconoscere una definizione sono questi: - prima di tutto la parola «definiamo», quantunque non sia sempre perentoria, ci deve essere evidenza; - inoltre, quando si esprime l'obbligo, anche mediante sanzione, di confessare apertamente una determinata dottrina, per esempio «... a nessuno è lecito manifestare altra fede …» (Denzinger, 303); - altro segno di definizione è la dichiarazione esplicita che se uno ritiene diversamente, è alieno dalla fede, eretico cioè è separato dalla Chiesa (Denzinger, 2804). I Canoni poi dei Concili terminano coll'espressione anathema sit: si domanda se questo è un criterio irrefutabile per stabilire che trattasi di definizione dogmatica. Non lo è, ma può essere un indizio, dipende appunto dal contesto e dall’argomento. Come si vedrà, l'espressione anathema sit non è altro che una formula di scomunica, che può essere comminata per varie ragioni. La verità che l'autorità docente vuol definire è contenuta nelle parole della proposizione prese nel loro senso minimo possibile. Se una verità viene positivamente definita come dogma, non c'è dubbio che tanto la sua contraddittoria quanto la sua contraria sono eretiche; se invece una proposizione è condannata come eretica, allora soltanto la contraddittoria è dogma.

Quando non appare chiaro se in una proposizione sia definita qualche precisazione, allora ciò che è definito è soltanto un concetto generico, ossia quel minimo che è sufficiente a difende il dogma. Questo talvolta avviene quando la Chiesa condanna infallibilmente alcune proposizioni. A questo punto uno potrebbe domandare: perché la Chiesa a il Papa non si sono espressi con maggiore chiarezza? Perché non sono stati più precisi? Si risponde che il supremo Magistero della Chiesa può avere ragioni più che sufficienti per procedere in questo modo: mentre non c’era tempo per discutere convenientemente le varie affermazioni erronee, la condanna s’imponeva con urgenza ad impedire mali maggiori; d’altra parte, in tali circostanze la condanna bastava per impedire agli errori un loro ulteriore sviluppo e diffusione.

L’infallibilità del romano Pontefice fu definita dogma di fede nel Concilio Vaticano (Denzinger, 3073-3074): «(…) Definiamo essere dogma da Dio rivelato che il romano Pontefice, quando parla ex cathedra: cioè in funzione di pastore e dottore di tutti i cristiani, definisce, per la suprema sua autorità apostolica, una dottrina in materia di fede e di costumi da tenersi da tutta la Chiesa, in virtù dell’assistenza divina a lui promessa nel beato Pietro, gode di quell’infallibilità di cui il divin Redentore volle che la sua Chiesa fosse dotata nel definire la dottrina riguardante la fede e i costumi; e perciò le definizioni del medesimo romano Pontefice sono irreformabili per se stesse e non per consenso della Chiesa». Il Papa, dunque, è infallibile solo quando parla ex cathedra, ed è questa una prerogativa incomunicabile, strettamente personale, non perchè come persona privata abbia la garanzia di essere esente da errore o da eresia, ma nel senso che è infallibile ciascuno indistintamente dei successori di Pietro. La definizione vaticana non precisa l’oggetto dell’infallibilità pontificia, ma la dichiara identica a quella della Chiesa nel suo oggetto primario, cioè nell’insegnamento di quanto è esplicitamente o implicitamente rivelato in materia di fede e di costumi. Ma è evidente che non si possono escludere dal dominio della infallibilità pontificia le cosiddette «verità connesse», le quali, benché non si trovino formalmente nella Rivelazione, sono con questa così strettamente congiunte che vi si possono dire virtualmente contenute: un errore intorno a ciò metterebbe in pericolo la stessa fede. Tali verità sono le conclusioni teologiche, i fatti dogmatici, la canonizzazione dei santi e la legislazione ecclesiastica.

Perché si possa dire che il romano Pontefice parli ex cathedra, deve essere manifesto con relativa evidenza che egli ha la volontà di definire ex cathedra, essendo la volontà elemento essenziale dell’attività umana. Parlando poi ex cathedra il Papa può usare varie forme nel proporre una verità di fede: bolle, encicliche, lettere apostoliche, brevi; può servirsi anche di Concilii particolari dando conferma solenne alle loro decisioni. L’importante è che l’intenzione del Pontefice di definire una dottrina sia manifesta con certezza: per questo non si richiede una forma determinata, né egli è tenuto a servirsi di un mezzo piuttosto che d’un altro. Quando il romano Pontefice non manifesta la volontà di definire qualche dottrina, quantunque la ricordi e anche se ne serva, non può dirsi che parli di quella dottrina ex cathedra. L’infallibilità è, sì, un privilegio soprannaturale, ma l’uso di esso dipende dalla libera attività di chi gode di tale privilegio. Siamo in grado di riconoscere se il Pontefice ha fatto uso di tale privilegio, quando ricorrono, tutte insieme, delle condizioni che stiamo per elencare. Pertanto quando esse ricorrono, non ci è più possibile pensare che il Pontefice non abbia inteso usare il privilegio dell’infallibilità, in quanto gli è soprannaturalmente (cioé oltre la sua natura) garantito. Non ogni decreto pontificio, anche autentico, né ogni raccolta di proposizioni condannate, è locuzione ex cathedra. Pensiamo ad alcuni decreti disciplinari e particolari. Difatti non è infallibile un documento pontificio se non consta che il sommo Pontefice parli a tutta la Chiesa.

Concludendo dunque: perché si abbia locuzione ex cathedra si richiedono quattro condizioni: - che il Papa parli alla Chiesa universale; - che usi tutta la sua suprema autorità apostolica; - che intenda definire; - che si tratti di una cosa riguardante la fede e la morale. Che una definizione sia solenne, non dipende dal fatto che si usi una certa solennità esterna, ma dal fatto che il giudizio speciale e definitivo espresso, in cosa di tanta importanza, di natura sua è solenne. L’analisi dei documenti pontifici si fa seguendo le norme sopra spiegate per i documenti dei Concilii. Se in un documento pontificio ricorrono le suddette quattro condizioni, il che lo capiamo dall’oggettiva analisi (almeno logica) del testo, siamo certi che il legittimo Pontefice ha inteso godere del privilegio soprannaturale di infallibilità, difatti, se potesse in tal caso definire il falso, ne seguirebbe che Dio stesso sarebbe autore dell’errore dell’uomo, il che ripugna: «O Signore, se vi è errore, siamo stati da te ingannati» (Denzinger, 3305). Grandi Santi, i migliori teologi, ma anche alcuni Pontefici e numerosi Cardinali affermano che, in presenza di una ipotetica falsa definizione (ossia di una definizione contraria o contraddittoria al dogma), bisogna interrogarsi immediatamente sul suo contenuto e sul verificarsi delle quattro condizioni, poi finalmente sull'ente da cui essa proviene, ovvero considerarlo privo di quell’autorità necessaria ad ottenergli la prerogativa dell'infallibilità. Tale è, per esempio, la circostanza del cosiddetto «papa eretico». Secondo sant'Alfonso, san Bellarmino e sant'Antonino, per citare alcuni Santi eruditi, sarebbe doveroso, preso atto del fatto, constatare la vacanza della Sede. Ma questo è un altro discorso e tanto bisognerebbe aggiungere!  

Esiste nella Chiesa un Magistero ordinario infallibile che ha il potere di proporre dei dogmi di fede. La Chiesa esercita il suo Magistero ordinario in diversi modi. Il Magistero ordinario si esercita prima di tutto per mezzo della dottrina espressamente proposta e che viene comunicata, fuori delle definizioni formali, dal sommo Pontefice per tutta la Chiesa. Anche in questo caso, perché si abbiano verità dogmatiche, si richiede che siano proposte come rivelate. Tutto ciò che riguarda la fede e i costumi, e che dal Magistero ordinario viene infallibilmente insegnato come rivelato, deve considerarsi verità da tenersi di fede divina e cattolica (cf. Satis Cognitum, Leone XIII). Ecco, per esempio, alcune verità espresse in documenti della Chiesa da credersi per fede divina e cattolica. Nell’enciclica Diuturnum illud(del 1881) di Leone XIII s’insegna che l’origine divina della potestà civile è con evidenza attestata dalla Sacra Scrittura e dai monumenti dell’antichità cristiana (Denzinger, 3150-3152). Nell’enciclica Arcanum divinæ sapientiæ (1880) dello stesso Leone XIII, sul matrimonio cristiano, s’insegna la divina istituzione di questo sacramento, la sua indissolubilità e il diritto esclusivo e integrale della Chiesa sul matrimonio dei cristiani (Denzinger, 3142 ss.). Nell’enciclica Providentissimus Deus (del 1893), sempre di Leone XIII, questi due punti sono, per esempio, di fede cattolica: la nozione cattolica dell’ispirazione e l’assenza di ogni errore nel testo scritturale fedelmente conservato. Perciò che i libri della Scrittura godano in tutto di autorità infallibile è di fede cattolica, quantunque non sia solennemente definito (Denzinger, 3292-3294). Nell’enciclica Immortale Dei (del 1885), anch’essa di Leone XIII, s’insegna la massima indipendenza della Chiesa dall’autorità civile, e che essa per istituzione divina ha piena e assoluta autorità nel campo suo (Denzinger, 3168-3169). Il Simbolo atanasiano (Denzinger, 75-76), approvato dal Magistero ordinario dei sommi Pontefici, che lo fanno recitare ai sacerdoti nel breviario, ha valore dogmatico. Così dal Magistero ordinario vengono insegnate quelle verità dogmatiche che sono contenute nelle formule di professione di fede richieste dalla Santa Sede, come per esempio, nel simbolo di Papa Ormisda (Denzinger, 363-364) sull’infallibilità del romano Pontefice, nella professione di fede tridentina di Pio IV (Denzinger, 1862 ss.), nel giuramento contro i modernisti (Denzinger 2145). Le proposizioni contenute in questi documenti, quando certamente si può provare esservi insegnate come rivelate, sono di fede cattolica. Se inoltre vi si trova qualche verità non rivelata, questa è sempre una verità certissima; e anche in questa il Papa è infallibile, e il negarla sarebbe peccato mortale. Quanto poi al Simbolo degli Apostoli e a quello di Costantinopoli è chiaro che tutto ciò che in essi è contenuto, anche nelle minime parti, è di fede cattolica.

Le verità dottrinali e morali contenute nelle Liturgie approvate per la Chiesa universale, specialmente le verità che riguardano i Sacramenti e il santo Sacrificio della Messa, sono verità di fede cattolica anche prima che siano definite da qualche Concilio; così pure le verità rivelate contenute nell’approvazione solenne degli Ordini religiosi fatta dal Pontefice per tutta la Chiesa, specialmente l’eccellenza dei consigli evangelici e l’utilità soprannaturale dei mezzi di perfezione che sono contenuti nelle Regole di tali Ordini. Perciò se qualcuno disprezzasse i consigli evangelici sarebbe eretico.

Vi sono, tuttavia, alcuni documenti pontifici infallibili che non è facile distinguere se appartengano al Magistero ordinario o a quello solenne, benché questa distinzione non abbia una grande importanza. Citiamone alcuni. La lettera dogmatica di Papa Leone I a Flaviano, vescovo di Costantinopoli (Denzinger, 293). La lettera dogmatica di Papa Agatone intorno alle due volontà in Cristo: contiene un giudizio definitivo e irreformabile perché il Papa dichiara essere fuori della fede chi ritiene-diversamente (Denzinger, 548). La bolla Unam sanctam di Papa Bonifacio VIII: il dogma è contenuto in fine, dove si afferma essere necessaria la sottomissione di tutti gli uomini al romano Pontefice (Denzinger, 873-875). La costituzione Benedictus Deus di Papa Benedetto XII, relativa alla visione beatifica (Denzinger, 1000-1001). La costituzione Cum occasione, di Papa Innocenzo X, in cui si condannano come eretiche cinque proposizioni di Giansenio (Denzinger, 2001-2005).

La Chiesa esercita il suo infallibile Magistero ordinario non soltanto dichiarando espressamente la dottrina da tenersi per fede, ma anche mediante la dottrina implicitamente contenuta nella prassi, ossia nella vita stessa della Chiesa. La dottrina divina, infatti, comunicata alla Chiesa dalla parola di Dio, o il deposito della fede, può essere trasmessa per tradizione scritta, per tradizione orale e anche per tradizione pratica. Bisogna poi qui notare che quando si parla di pratica della Chiesa, piuttosto che riferirsi alla vita e all’azione dei fedeli, dobbiamo principalmente riferirci all’azione della Chiesa gerarchica che dirige la pratica dei fedeli. Così per ciò che riguarda la Liturgia, quantunque non si possa dire, come pensano i modernisti, che essa crea i dogmi, tuttavia, appunto perché la Liturgia riflette la fede della Chiesa, è prova di molti dogmi e perciò di molte verità teologicamente certe. Non c’è dubbio che nel modo con cui la Chiesa prega e loda il Signore, esprime ciò che crede e come lo crede e in base a quali concetti essa onora pubblicamente Dio. Con la liturgia si possono provare numerosi dogmi (es. l’Ascensione, il Primato giurisdizionale di Pietro, eccetera) e si possono confutare altrettante eresie (es. la pelagiana e la semipelagiana sulla grazia, confutate dagli Oremus della Chiesa). Una Chiesa fallibile nella riforma universale della Liturgia sarebbe un assurdo, poiché il culto riflette la fede. Difatti viene difesa la legittimità delle cerimonie della Messa (Denzinger, 1746, 1757, 1759); il canone della Messa è infallibile, ossia è esente da errori dogmatici (Denzinger, 1745, 1756).

Quanto all’infallibile vita giuridica universale della Chiesa, bisogna dire che i legittimi Concilii generali ed il legittimo Pontefice non possono stabilire leggi la cui osservanza sia peccato. Cristo, infatti, dette alla Chiesa la potestà di giurisdizione per condurre gli uomini alla vita eterna; ma se la Chiesa nelle sue leggi includesse il peccato mortale, obbligherebbe gli uomini a perdere la vita eterna. Né, d’altra parte, Dio può dispensare dalla legge naturale. Perciò la Chiesa non può definire come vizio ciò che è onesto, né, al contrario, onesto ciò che è vizio; non può approvare ciò che sia contrario al Vangelo o alla ragione. Quindi nel Codice di Diritto Canonico non può esservi nulla che si opponga in qualche modo alle regole della fede e alla santità del Vangelo.

Conclusione: quando si dice che una verità va creduta per fede divina e cattolica vuol dire ch’essa è un dogma di fede, cioè una verità rivelata da Dio e proposta dalla Chiesa. In due modi la Chiesa propone le verità da credersi per fede: o solennemente o per mezzo del Magistero ordinario; se avviene solennemente, allora la verità si dice di fede definita; se invece viene proposta dall’insegnamento ordinario nei vari modi sopra esposti potrebbe senz’altro dirsi dogma di fede cioè di fede divina e cattolica. Molti autori non applicano neanche questa distinzione e parlano semplicemente di dogma di fede.

Non ogni infallibile definizione è dogma di fede. Difatti i sommi Pontefici possono ex cathedra non solo definire verità di fede ma anche condannare proposizioni, non già necessariamente come eretiche, ma come false o come scandalose. Così Papa Pio VI nella costituzione Auctorem fidei (del 1794) condanna molte proposizioni. I Pontefici possono infallibilmente definire doversi tenere con piena adesione alcuni punti di dottrina, benché non di fede divina e cattolica: per esempio, i fatti dogmatici non basta accettarli tacendo, ma è necessario prestare l’ossequio dell’adesione interna ch’è la vera ubbidienza dell’uomo ortodosso (Denzinger, 2390 - leggete questa Costituzione, è fondamentale).


Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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10/11/2017 22:52
 
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Abbiamo appena imparato che talvolta neppure la parola definire è sufficiente per dire che si tratta di un dogma di fede. Un altro caso speciale di atti ex cathedra è quando una raccolta di proposizioni viene condannata in blocco: in tal caso ciascuna delle proposizioni partecipa di una o anche più, se non necessariamente di tutte, le qualificazioni inflitte all’intero blocco. E tra quelle qualificazioni molte sono meno severe della qualifica di eresia (es. Denzinger, 941-946, 951-978), delle 41 proposizioni di Lutero condannate da Papa Leone X con la bolla Exsurge Domine (Denzinger, 1451-1480), eccetera. Anche da questi esempi appare chiaro che la locuzione ex cathedranon sempre proclama dogmi di fede. Allo stesso modo, talvolta, i Pontefici obbligano la Chiesa ad ammettere alcune verità di fatto, che sono fatti dogmatici, come, per esempio, che le cinque proposizioni di Giansenio sono condannate nel senso oggettivo inteso dall’autore(Denzinger, 2012), che le ordinazioni anglicane sono invalide e che perciò i preti anglicani non hanno il carattere sacerdotale (Denzinger, 3318-3319). Lo stesso si dica di tutte le bolle di canonizzazione. Ora è certo che anche in tali giudizi i Pontefici e i Concilii sono infallibili trattandosi di verità connesse con la Rivelazione, sebbene ancora non si possa dire che questa infallibilità sia dogma di fede. Il concilio Vaticano, infatti, per fare astrazione da tale questione, nel definire l’infallibilità pontificia ex cathedra, parla di verità da tenersi e non di verità da credersi di fede divina.

Negare che questi speciali atti siano sempre - alle  condizioni già elencate - infallibili, significa negare, per esempio, che le ordinazioni anglicane siano certamente invalide; significa negare che Lutero e Giansenio furono certamente riprovati; significa negare che San Pio V sia certamente in Paradiso. Eccetera... Che in queste la Chiesa sia infallibile, è il minimo: a) se è infallibile, deve esserlo almeno in questo; b) se è fallibile in questo, non ha ragione di esistere.

Erroneamente alcuni sostengono che, mancando l’anathema sit, ciò equivarrebbe, in qualche modo, ad un’assenza certa di infallibilità. La formula anathema sit, come abbiamo già notato, non è altro che la formula di scomunica: «La scomunica si chiama anche anathemaspecialmente se viene inflitta solennemente»: così nel Canone 2257 del Codice di Diritto Canonico (Pio-Benedettino). Le cause, poi, che nel corso dei tempi costrinsero la Chiesa alla scomunica ed all’uso di questa formula, furono molteplici. È certamente suggello di un pronunciamento infallibile quando: a) è una formula di scomunica che suppone sempre l’eresia in senso stretto (ossia condanna un’eresia); b) oppure quando, per mezzo di un’analisi deduttiva, si possa mostrare che sta difendendo una verità contenuta in un’altra esplicitamente rivelata. Se si dice che la Chiesa ci obbliga ad ammettere sempre (ossia per sempre) tutti i Canoni per fede cattolicaperché terminano con l’anathema, si dovrebbe dire che questi ordini sono rivelati dallo stesso Cristo o dallo Spirito Santo e perciò sono di diritto divino. Dobbiamo, dunque, distinguere che la formula anathema sit può avere anche altro significato. Può essere presente e non significa che il pronunciamento sia necessariamente ex cathedra, può non essere presente e non significa che il pronunciamento sia necessariamente non ex cathedra. Molti pronunciamenti sono stati riformati nei secoli, tuttavia ciò non potrà mai accadere per quelli ex cathedra (es. Denzinger, 3043). L’analisi del documento deve essere di altro tipo, lo abbiamo già studiato. Si conclude che la proposizione: «mancando l’anathema sit, ciò equivale, in qualche modo, ad un’assenza certa di infallibilità», è totalmente falsa.

Possiamo anche concludere che la Chiesa ha definito infallibilmente alcune verità oggettivamente nuove rispetto a quelle rivelate, senza che per questo si debba dire che sia stato accresciuto il deposito della Rivelazione, la quale rimase per sempre chiusa con la morte dell’ultimo Apostolo. Queste verità oggettivamente nuove sono quelle che si ottengono da verità rivelate coll’aggiunta di un fatto non rivelato.

In conclusione, quando la dottrina cattolica è infallibile? Si può rispondere che bisogna esaminare nei singoli casi la natura dei vari documenti, il valore dei termini usati, cosa sia quello che viene insegnato, e con quale nesso alle verità che riguardano la fede e i costumi. Certo, quando il Papa insegna una cosa in un’enciclica, anche se non definisca, c’è sempre una grave ragione per dire che quello che insegna è almeno una dottrina sicura, in quanto teologicamente certa. Non è forse vero che negando l’infallibilità della Chiesa nelle conclusioni teologiche e nei fatti dogmatici con facilità si negherà la stessa infallibilità? Chi infatti nega una conclusione teologica dedotta con evidenza da una premessa che è certamente di fede e da un’altra che è evidente al lume della ragione, con ciò stesso, non potendo negare la premessa che gli è evidente al lume della ragione, non gli rimane che negare la premessa di fede. Consta infatti dalla logica che non può una conclusione essere falsa se non sia falsa una delle premesse, perché il falso non procede dal vero ma solo dal falso, quantunque il vero possa dedursi anche dal falso. Il Concilio Vaticano, nel definire l’infallibilità pontificia, dice che il Papa gode di tale carisma quando parla ex cathedra, cioè quando come pastore e dottore universale per la suprema sua autorità apostolica definisce una dottrina riguardante la fede e i costumi da tenersi da tutta la Chiesa: non dice da credersi, ma usa una parola meno determinata: da tenersi. Da questo segue che è infallibile anche nelle verità strettamente connesse col dogma ciò che è teologicamente certo, perché altrimenti non si potrebbero salvare i dogmi. Facciamo un esempio. È definito nel Concilio di Trento che il peccato originale si cancella col battesimo (Denzinger, 1510-1514); siccome però dopo il battesimo rimane la concupiscenza, come si vede per esperienza, è teologicamente certo che il peccato originale non consiste formalmente nella concupiscenza. Del resto lo stesso Concilio dice: «Questo santo sinodo confessa e ritiene che nei battezzati rimane la concupiscenza o fomite» (Denzinger, 1515-1516).

Quelle verità che si deducono unicamente a priori con assoluta certezza sembra che siano da considerarsi rivelate: l’unica distinzione è se siano rivelate in modo esplicito o in modo implicito. Difatti anche l’enciclica Humani generis (Pio XII)  parla soltanto di tale distinzione là dove dice: «È vero pure che i teologi devono sempre ritornare alle fonti della rivelazione divina: è infatti loro compito indicare come gli insegnamenti del vivo Magistero si trovino sia esplicitamente sia implicitamente nella Sacra Scrittura e nella divina tradizione. (…) Dio insieme a queste sacre fonti ha dato alla sua Chiesa il vivo Magistero, anche per illustrare e svolgere quelle verità che sono contenute nel deposito della fede soltanto oscuramente e come implicitamente. E il divin Redentore non ha mai dato questo deposito, per l'autentica interpretazione, né ai singoli fedeli, né agli stessi teologi, ma solo al Magistero della Chiesa».

Anche dalla prassi della Chiesa, cioè dal Diritto canonico, dalla vita liturgica, ascetica e mistica della Chiesa, come si possono provare alcune verità dogmatiche, così si possono provare alcune verità che sono dottrina cattolica o teologicamente certe con esse congiunte. Specialmente per ciò che riguarda la vita ascetica e mistica abbiamo molti documenti dottrinali sia positivi sia negativi, i quali stabiliscono i punti della dottrina e condannano gli errori intorno alla vita spirituale (es. Denzinger, 2201-2268). Le leggi ecclesiastiche riguardanti i vari stati che o richiedono la perfezione o si sforzano di raggiungerla, come lo stato ecclesiastico e lo stato religioso: da tali leggi appare con chiarezza quale sia la mente della Chiesa intorno ai mezzi adatti per ottenere la perfezione ed intorno ai pericoli da evitarsi nello studio di essa. Tutto ciò può dirsi dottrina cattolica o teologicamente certo. Quando la Chiesa approva infallibilmente le Costituzioni degli Ordini religiosi, dichiara, attesta, certifica con autorità che tale forma di vita è un mezzo adatto per tendere alla perfezione. Le riforme di dette Costituzioni non colpiscono affatto le verità rivelate contenute nell’approvazione infallibile degli Ordini religiosi (fatta dal Pontefice per tutta la Chiesa), specialmente l’eccellenza dei consigli evangelici e l’utilità soprannaturale dei mezzi di perfezione.

La canonizzazione dei santi è l’applicazione concreta di due articoli di fede, quello sul Culto dei santi e l’altro della Comunione dei santi. È  dottrina cattolica o teologicamente certo che la vita del santo che viene canonizzato sia esempio esimio e modello di vita cristiana e di perfetta virtù. Si capisce che viene sancito il complesso generale della vita del santo e non il valore dei singoli atti e molto meno l’imitabilità dei medesimi, ossia l’attitudine ad essere imitati da tutti. Quindi non perché una cosa è fatta o detta da qualche santo, questa sia la sola ragione perché possa farsi da tutti. Così san Paolo si oppose in faccia a san Pietro perché era degno di riprensione disciplinare; tuttavia sarebbe molto pericoloso se ciascuno lo volesse imitare proprio in questo.

Da ultimo bisogna osservare che anche chi nega una proposizione teologicamente certa, e sa che è teologicamente certa, commette peccato mortale, colpa che va indirettamente contro la fede, per quella connessione che la conclusione teologica o il fatto dogmatico hanno con la fede. A maggior ragione, pecca mortalmente chi nega che la Chiesa ed il Papa siano infallibili alle condizioni definite (Denzinger, 3075). Pecca mortalmente chi afferma che la Chiesa ed il Papa possano vincolare giuridicamente al peccato mortale. Pecca mortalmente chi afferma che la Chiesa ed il Papa possano promulgare ed imporre un culto universale eretico oppure falso. Pecca mortalmente chi sostiene l’errore nelle canonizzazioni. Eccetera … infine elencherò i punti di Denzinger utili.

Una proposizione è eretica quando è espressamente contraria alle definizioni della Santa Chiesa in materia di fede e costume. Pertanto è contraria alla Scrittura oppure alla chiara divina tradizione. Una proposizione si dice prossima all’eresia quando, non tutti, ma molti dottori, e con grave fondamento dicono che è eretica. Prossima all’errore si dice quella proposizione che nega una proposizione che ai più sembra essere una conclusione teologicamente certa, ma non a tutti. Una proposizione si dice che sa di eresia (sapiens haeresim) ed è sospetta, quando fa nascere il timore che l’autore di quella sia caduto nell’eresia o in qualche errore da cui abbia origine quella proposizione; il fondamento però, benché reale, non è sufficiente per giudicare con assoluta certezza che trattasi veramente di eresia o di errore. Una proposizione si dice scandalosa quando offre occasione di rovina, facendo inclinare gli uditori al peccato o allontanandoli dall’esercizio delle virtù. Una proposizione che suona male (male sonans), benché non dia fondamento agi uditori di giudicare o sospettare che contenga eresia, è riprovevole per l’abuso di parole prese in senso o tono diverso da quello che suole esser preso comunemente dai fedeli (sulla conservazione e difesa della terminologia teologica: Denzinger, 824, 2831, 3881-3883). La proposizione offensiva delle pie orecchie (piarum aurium offensiva) è quella che ha in sé qualche cosa di indegno o indecente in materia di religione. Abbiamo visto che, quando la Chiesa condanna un’eresia è infallibile. Ma quando condanna una proposizione qualificandola con queste censure di grado inferiore, è infallibile? Quello, e né più né meno, è infallibilmente vero, che la Chiesa intende definire con le sue parole. Se, dunque, la Chiesa definisce che una dottrina è rivelata, come per esempio l’Immacolata Concezione, non soltanto la dottrina stessa è infallibilmente vera, ma anche il fatto che è rivelata è infallibilmente vero. Se qualche affermazione viene condannata come falsa ed erronea, la sua contraddittoria è necessariamente vera, ma non è definito se sia anche rivelata o soltanto connessa con la rivelazione. Se poi una proposizione è condannata come temeraria, è infallibilmente vero questo: almeno attualmente tale asserzione è temeraria, ma del futuro non si dice nulla. Se un’asserzione è condannata come scandalosa e offensiva, è vero che almeno oggi è scandalosa e offensiva o è scandalosa così come è formulata. Dobbiamo ammettere come verità teologicamente certa che il Papa, nel pronunziare queste censure anche di grado inferiore, come sono: temerario, sa di eresia, suona male ecc., non può sbagliare. È vero, sì, che il giudizio espresso in queste qualificazioni, dipende da cognizione umana non rivelata, come sarebbe il conoscere quale sia il parere dei padri da cui si allontana la proposizione temeraria, il significato delle parole e il senso che danno loro gli uditori, l’impressione che fanno in essi; ma ciò non toglie che il Papa sia in tali dichiarazioni infallibile. Dio non può permettete l’errore del Papa nel formulare tali giudizi, dovendo il supremo pastore visibile indicare ai fedeli gli scogli da evitare e lo stesso linguaggio che devono tenere e quale fuggire, per parlare con esattezza delle cose riguardanti l’eterna salute.

In tutte le altre questioni la Chiesa ed il Pontefice non sono infallibili. Può accadere che in qualche documento, anche autentico, venga affermata, non definita di fede, una dottrina puramente umana: in questo caso il teologo deve ben distinguere la dottrina rivelata da ciò che è puramente umano. In quelle cose che Dio non ha insegnato nella Scrittura e nella tradizione e in quelle che non hanno relazione né prossima né remota con la Scrittura e la tradizione, la Chiesa non ha competenza diretta. Di questo non c’è dubbio quanto alle scienze fisiche e matematiche. Benché la Chiesa può infallibilmente condannare le scienze di falso nome (es. sistema filosofico cf. Pascendi Dominici gregis; sistema delle false scienze naturali cf. Humani Generis). Né la Chiesa è infallibile nelle arti, nella filologia, nella epigrafia, nell’archeologia, nella storia ecclesiastica e profana, a meno che non si riferiscano essenzialmente a cose rivelate, come sono tutti i fatti storici narrati nella Bibbia. Per ciò poi che riguarda i principi e le leggi morali, dobbiamo ritenere questo: quantunque la Chiesa non possa errare nello stabilire tali leggi e tali principi, può tuttavia sbagliare nella loro applicazione alle variabili contingenze dei tempi e delle persone. Ma nel caso in cui per errore, uno venga dalla sentenza ecclesiastica condannato ingiustamente, questi non ha diritto di provocare uno scisma, poiché la gerarchia può giudicare anche dove non è infallibile, e se essa ha questo diritto, chi è suddito ha il dovere di ubbidire. Similmente la Chiesa non è infallibile nella scelta delle persone che devono ascendere ai vari gradi della gerarchia. La Chiesa non è infallibile nella designazione del Pontefice. Nelle canonizzazioni dei santi è teologicamente certo che la Chiesa sia infallibile, non è invece teologicamente certo che lo sia anche nelle beatificazioni. Può accadere che il romano pontefice commetta degli errori nella sua vita e nei suoi giudizi privati, quanto alla politica e quanto alle sue relazioni coi governi; ma non bisogna con molta facilità ammettere tali errori e senz’altro permettersi di censurare, perché il papa conosce molte cose che, data l’altezza della sua dignità, nessun altro può conoscere come lui; e quindi alcuni provvedimenti, che potrebbero sembrare imprudenti a coloro che ignorano i diversi motivi e circostanze, possono essere proprio quelli che il momento richiede. Può, inoltre, accadere che qualche opinione sia comune presso tutti i fedeli e tuttavia falsa: questo però non può verificarsi in quelle proposizioni che la Chiesa crede di fede divina, e nemmeno dove il consenso converga su qualche cosa non come in un’opinione ma come in una cosa certa.

Fin qui ho cercato di sintetizzare, ed arricchire con qualche ulteriore riferimento di Magistero, l’opera del compianto Sisto Cartechini S.I. (preghiamo: Requiem Æternam).  Da adesso in avanti ritengo necessario riportare tutti i punti di Denzinger che confermano quanto è stato detto, acciocché nessuno possa fantasticare o addurre obiezioni immaginarie. Approfondimento di pura premura, trattandosi già di un libro con Imprimatur.




Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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10/11/2017 23:01
 
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Ulteriori punti di Denzinger

Secondo il diritto divino la Chiesa ha bisogno dell’unità nella guida 3306; la solidità della Chiesa poggia sul primato 3052. Il riconoscimento della preminenza di giurisdizione, più tardi chiamato primato, viene richiesto (102), 109, 132, 181s, 221, 232-235, 282, 347, 446, 468s, 638-641, 774s, 861, 875, 910, 1051-1064, 1191, 1307s, 2539, 2592s, 3059s, 3064; viene prestato 108, 133-136, 181s, 186x, 216s, 264, 306, 661-664; è necessario per la salvezza 233s, 875, 1051, 1060, (1191), 3867. Vengono condannate le obiezioni contro la preminenza o il primato [fra cui le proposizioni: «la dignità del papa derivò dall’imperatore», «deriva dal demonio»; «la Chiesa non ha bisogno di un capo sulla terra»] 1187, 1188, 1190, 1192, 1209, 1227-1229, 1475s, 2592-2597, 3555. Il Papa è il capo visibile (non «invisibile», come sostengono alcune sette protestanti, o «eclissato», come vogliono altri) della Chiesa 872, 1307, 2529s, 3059, 3113; è il rappresentante di Cristo 872, 1054, (1187), 1307, 1448, (1475), 1868, 2540, 2592s, 2603, 3059; ha ricevuto direttamente da Cristo l’intero suo potere giurisdizionale 1054, (1187, 2592s), 3060, 3064, 3113. Il Papa è sottomesso al diritto divino ed è vincolato alle disposizioni che Cristo ha preso per la Chiesa cosicché non ne può mutare la costituzione 3114.

Il potere giuridico del Papa è episcopale, ordinario, diretto 3060, 3064; si estende a tutta la Chiesa pellegrinante, a tutti i fedeli 1053s, 1307, 3059, (3113); è l’autorità suprema in questioni di fede e di costumi, in questioni di disciplina e di guida della Chiesa 3060, 3064, (3307); le disposizioni del Papa non necessitano per essere irrevocabili dell’approvazione della Chiesa 2284, 2490, 3074; è il supremo potere legislativo, amministrativo e penale 1057, 1059, 1061, 1271-1273; non consiste solo in alcuni diritti di riserva (3064), 3113; può dispensare da ciò che la Chiesa universale ha stabilito 1417; è il supremo potere giudiziario della Chiesa 1055, 1128-1135, 2592, 3063; deve essere libero ai fedeli l’appello al Papa 133-135, 639, 641, 861, 3063; non si può rimettere in discussione un suo giudizio 133, 135, 182, 221, 232, 235, 641, 3063; il Papa non è sottomesso al giudizio di nessuno 638, 873, 943, 1056, 1058, 1139; non c’è un appello dalla sentenza del Papa ad un altro giudizio (neppure a un Concilio generale) 641, 1056, 1375, (2935), 3063; è la pienezza del potere di concedere indulgenze 819, 868, 1026, 1059, 1266, 1398, 1416; è indipendente da autorità umana 2596, 2603; è indipendente dall’integrità morale e dalla predestinazione divina del Papa 912, 914, 1158, (1165). I Vescovi ricevono dal Papa la loro autorità 2592; egli precede gli altri Vescovi non solo per il suo posto d’onore, ma anche per il suo potere (giurisdizione - autorità) 661, 811, 861, 1308, 2593, 3067.

Vengono condannate affermazioni circa il rapporto del Papa con gli altri Vescovi 2595, 2597, 2935, 3064; viene difeso il Primato contro il rimprovero di centralismo e assolutismo 3112-3116. La Sede romana, a motivo del Primato di giurisdizione, viene chiamata «madre» o «maestra» di tutte le chiese (particolari) 774, 1616, 1868, 2781. Egli ha potere sui Concilii, che egli stesso convoca, trasferisce, prolunga, scioglie, conferma 398-400, 447, 861, 1309, 1445, 1847, 1850, 2282s, 2329; il Concilio generale non è sopra il Papa 233, 1151, 1309, (2935s). I Vescovi guidano le chiese particolari sotto l’autorità del Papa («dal quale viene loro accordato il potere giurisdizionale ordinario») 1778, 3308s, 3804. Il potere del Papa non pregiudica il potere di giurisdizione dei Vescovi e non può assorbirlo 3061, 3112, 3115, 3310. Vengono condannate affermazioni che espandono i diritti dei Vescovi oltre a ciò che è dovuto 2594, 2606-2608.

Mediante il Magistero non viene aggiunto al deposito della fede nulla di nuovo, ma viene spiegato ciò che fino a quel momento sembrava non chiaro o viene stabilito di ritenere per certo ciò che era discusso 3683; l’assistenza dello Spirito Santo non viene concessa al Papa per annunciare nuove dottrine 3070; oggetto è la dottrina rivelata, il deposito della fede (il giudizio circa il suo vero senso) 1507, 1863, 3012, 3018, 3070. La Chiesa ha autorità d’insegnamento anche nel settore della filosofia 2860s, 2865s, 2910, 3018; nel settore economico e sociale per quanto concerne la delimitazione morale 3725. La Chiesa giudica infallibilmente circa la santità in vista di una canonizzazione 675. Il Magistero precisa e conferma le professioni di fede («come fondamento su cui tutti i fedeli si devono trovare d’accordo») 398, 400, 1500.

Il Magistero sottopone a esame e ad approvazione scritti circa questioni di fede e di morale e condanna libri dannosi 202, 213, 353s, 686, 807, 980, 1851-1861, 2065, 2668. Condanna affermazioni che non concordano con la dottrina della fede e della morale ed impone talora censure teologiche o in generale o in particolare 721-739, 840-844, 891-899, 921-924, 941-946, 951-979, 1028-1049, 1087-1097, 1101-1103, 1110-1116, 1121-1139, 1151-1195, 1201-1230, 1361-1369, 1391-1396, 1411-1419, 1451-1492, 1901-1980, 2001-2006, 2021-2065, 2101-2166, 2170s, 2201-2268, 2281-2285, 2290-2292, 2301-2332, 2351-2374, 2400-2502, 2571-2575, 2601-2685, 2791-2793, 3201-3241, 3401-3465.

La Chiesa non giudica sul sentire o l’intenzione (o «su ciò che è nascosto»), trat­tandosi di qualcosa di intimo 1814, 2266s, 3318; essa può giudicare solo nel limite in cui il sentire viene manifestato 3318; in questo senso la Chiesa espri­me un giudizio sul senso delle parole degli autori 2010-2012, 2020, 2390. Il Magistero procede in maniera solenne, straordinaria quando vuole contrastare errori con maggiore effetto o vuole presentare punti dottrinali più chiaramente e distintamente 3683. Ci sono risoluzioni della Sede apostolica che possono venire mutate in meglio (poteva essere sfuggito qualcosa, eccetera …) 641.

Alcuni casi di censure (con relative qualificazioni), presentate sull’esempio di proposizioni, alle quali in certo modo furono applicate; la proposizione è eretica 951-965, 977s, 1087, 1089-1091, 1093, 1095s, 2001-2005, 2203, 2213-2215, 2241-2253, 2290, 2602-2604, 2615, 2659, 2693; prossima all’eresia (haeresi proxima) 2221, 2223, 2257, 2260s; sa di eresia (haeresim sapiens) oppure sospetta di eresia (suspecta haeresis) 2202, 2204-2210, 2212, 2216-2219, 2231s, 2235s, 2255s, 2258, 2618, 2620, 2622, 2628; scismatica 2606, (2607s), 2693; falsa 1087-1093, 1095-1097, 2004s, 2609-2613, 2616, 2619//2630, 2635-2637, 2640//2653, 2661//2668, 2673-2680, 2682s, 2793; temeraria 2001, 2005, 2170s, 2211, 2214s, 2217-2220, 2223s, 2226s, 2230-2235, 2238s, 2241-2268, 2291, 2331s, 2358, 2360, 2365-2370, 2372, 2609-2614, 2617, 2625-2627, 2630//2648, 2651-2654, 2662//2673, 2676-2679, 2683 2763; erronea1087, 1089-1091, 1095-1097, 1114s, 2204-2206, 2208-2210, 2213-2219, 2221s, 2224, 2232, 2235, 2241-2253, 2258, 2291, 2351-2357, 2360s, 2363, 2367-2369, 2372s, 2606//2612, 2622, 2628, 2637, 2646s, 2664, 2677s, 2791; scandalosa 1092, 1309, 1391-1395, 2021-2065, 2101-2165, 2206s, 2209-2211, 2214-2220, 2224s, 2230-2252, 2254, 2258-2260, 2263s, 2266, 2291, 2357, 2360, 2362, 2369-2371, 2619, 2634, 2643, 2664, 2668, 2673s, 2678, 2681, 2791s; blasfema 2001, 2005, 2210, 2214s, 2241-2253, 2260; empia1309, 2001, 2005, 2619; offensiva per le pie orecchie (piarum aurium offensiva) 2206, 2230, 2258, 2291, 2358, 2368, 2633, 2642s, 2662, 2671, 2678; malsonante (suona male) 2354-2356, 2373, 2644, 2665; nociva (perniciosa) 2352, 2364, 2367, 2612, 2614, 2623, 2625, 2629s, 2637, 2639, 2644, 2646, 2649, 2662, 2664s, 2670, 2678, 2680, 2692.

II Papa è il maestro supremo della Chiesa 1307, 3059, 3068, 3074; la sua autorità dottrinale viene per lo più rivendicata assieme al Primato 181s, 217, 221, 235, 343, 353, 365, 1064, 3065-3073, 3074s; viene riconosciuta da Concilii e Sinodi 218, 306, 398-400, 402, (444), 664, 1848; perciò la Chiesa romana (la Sede romana) viene chiamata «maestra» 774, 1850, 1868. Il Papa ha il diritto: - di definire questioni di fede e morale 861, 3067, 3885; - di giudicare o di spiegare, in caso di controversie, le risoluzioni dei Concilii 447, 1840s, 3067. Nel Papa bisogna distinguere tra il maestro della Chiesa universale e il dotto privato che può favorire una opinione tra le tante permesse 2565. Non si possono rimettere in discussione o discutere liberamente le disposizioni del papa («quando egli prende posizione espressamente»), né è permesso il loro rifiuto 182, 217s, 221, 232, 235, 343, 353, 2331, 3885; non ha valore la concezione di Agostino contro l’insegnamento del Papa 2330. Viene accentuata l’autorità delle Congregazioni della curia 2880, 2912, 3408, 3503.

Il Magistero perviene a un giudizio soprattutto mediante l’aiuto di Concili e Sinodi 3069. L’autorità dei Concilii generali: - viene sottolineata 343, 352, (364), 517s, 521s, 550, 575, 587, 1869, 2526-2539; -: viene riconosciuta e ci si appella ad essa 402, 412, (433), 436-438, 444, 472, 548, 640, 652, 686, 1986s. Un Concilio generale o ecumenico rappresenta l’intera Chiesa 1247s; non è però al di sopra del Papa («non ci si può appellare ad esso contro il Papa») 233, 1151, 1375, (2935s), 3063; non c’è mai un Concilio ecumenico se non è stato confermato o almeno accettato come tale dal successore di Pietro; ciò che un Concilio generale stabilisce in questioni di fede e morale deve venir accolto da tutti 1248-1251; vengono condannate affermazioni sulla possibilità di essere di altra opinione 587, 1479. Sinodi diocesani o nazionali: vengono condannate affermazioni che esagerano l’autorità di un Sinodo diocesano o nazionale 2609-2611, 2693, 2936. Un Sinodo particolare non può dare un giudizio su un Concilio generale 447; viene condannata la proposizione: «le decisioni di un Sinodo nazionale non permettono ulteriori discussioni» 2936.

I Papi ed i Concilii si richiamano all’illuminazione dello Spirito Santo 102, 265, 444, 631, 702, 707, 1151, 1500s, 1600, 1635, 1667, 1726, 1738, 1820, 1848.  Alla chiesa (in generale) viene attribuita l’infallibilità 2922, 3020; vengono condannate le proposizioni che anche solo implicitamente affermano che la Chiesa si sia allontanata dalla fede [cioè imputazioni a motivo di ingiusta condanna di articoli, a motivo di ingiusta scomunica e a motivo di presunto oscuramento di verità] 1225, 1480, 2491-2501, 2601, 2612-2614. Per la Sede apostolica viene reclamata l’intatta tutela della fede 363, 775, 1064, 1807s, 2329, 2923, 3006. Al Papa spetta l’infallibilità (221, 353), 2329s, 2539, 2781, 3069s, 3074s. Natura e condizioni dell’infallibilità; il dono dell’infallibilità consiste non in una nuova rivelazione, ma nell’assistenza dello Spirito Santo affinché la Rivelazione trasmessa mediante gli Apostoli venga custodita ed interpretata con fedeltà 3070, 3074, (3116). Il Papa è infallibile solo quando nell’esercizio della sua autorità come maestro di tutti i credenti, ossia «ex cathedra» prende decisioni circa questioni di fede e di costumi 3074; l’infallibilità del Magistero della Chiesa non si estende solo al deposito della fede, ma anche a ciò, senza il quale questo deposito non può venire custodito e presentato in maniera corretta. L’infallibilità è legata alla dottrina della Sacra Scrittura oppure alle definizioni già avvenute 3070, 3074, 3116; l’infallibilità non si riferisce alle azioni di governo (es. politiche) del Papa 3116. Le solenni definizioni del Papa sono per sé inoppugnabili, indipendenti dall’approvazione della Chiesa 3074. Il dono dell’infallibilità non esonera il Papa dal poter fare riflessioni e indagini, come pure di chiedere il consiglio di altri 182, 810, 844, 899, 904, 924, 930s, 1848, 2011.

Il riconoscimento delle infallibili decisioni dottrinali viene richiesto: - in generale 2020, 2390, 2875-2880, 3020, 3625, 3884s; - anche per i punti dottrinali che nel generale e costante consenso dei cattolici valgono come verità teologiche e conclusioni certe 2880; per le dottrine filosofiche 2860s, 2865s, 2910, 3018. Esempi di sottomissione e di ritrattazione da parte di autori 807, 980, 990s, 2351, 2751, 2811, 2828. Vengono condannate le affermazioni che contrastano l’autorità dottrinale della Chiesa 1477-1480, 3401-3408. Si deve fede divina e cattolica a tutto ciò che viene presentato da credere come rivelato da Dio in solenni decisioni o in forza del Magistero ordinario ed universale 2879, 2922, 3011, (3885). Con il silenzio obbedienziale non si presta quanto è dovuto ai decreti dottrinali 2390; si deve essere legati con l’obbedienza della fede (ossia se non si obbedisce non si ha la medesima fede) a quanto stabilito in un Concilio ecumenico dai Vescovi riuniti (intorno al Papa e con la sua approvazione) come maestri e giudici della fede 1248-1251. Si deve assenso anche ai documenti dottrinali presentati non come infallibili (nella misura in cui non trattano di una materia infallibile per altre decisioni) 2922, 3407, 3885. Un decreto dottrinale che può sembrare ad alcuni dubbio, deve essere sempre compreso nel senso secondo cui l’asserto è vero 1407.

A cura di Carlo Di Pietro


APPENDICE: Voglio ricordare i precedenti scritti, inerenti l’argomento, già pubblicati su Sursum Corda: «Comunicato numero 17. Del Magistero Infallibile del Romano Pontefice»; «Comunicato numero 36. L’infallibilità della Chiesa e del Romano Pontefice»; «Comunicato numero 35. Che cos’è la Tradizione? Ovvero se si possa osservare la Tradizione andando contro il Magistero»; «Infallibilità, canonizzazioni ed imitazione del Santo»; «San Giovanni Bosco e il dogma dell’infallibilità». Soprattutto in questi luoghi se ne è già parlato, tuttavia abbiamo anche studiato, per argomenti, la «Pastor Æternus» e la «Dei Filius». Invito alla lettura.




Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
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San Giovanni Bosco e il dogma dell’infallibilità

donboscobnNell’ottobre del 1869 don Bosco si trovava ai Becchi, e con alcuni parlava della convenienza della definizione del dogma dell’infallibilità pontificia.

Venne così a parlare del Dogma, e disse: «Il Dogma è una verità soprannaturale, la quale esplicitamente o implicitamente si trova nelle Sacre Scritture, ed è confermata dalla definizione della Chiesa o radunata in Concilio o dispersa per l’orbe.

Il Dogma fu materia precipua della predicazione dei Padri: è la sostanza della nostra Religione, quindi è necessario che i fedeli ne siano istruiti e lo conoscano: esso ha relazione intima colla morale. Deve perciò essere predicato con esattezza, perché non venga ad essere di danno piuttosto che di vantaggio spirituale.

Il Dogma va predicato:

1) perché è la parte più nobile e vitale della Religione; è il carattere con cui si distingue il fedele dall’infedele;

2) il Dogma è germe delle virtù soprannaturali;

3) il Dogma è la materia della nostra Fede: perché «Fides est sperandarum substantia rerum, argumentum - dice l’Apostolo san Paolo - non apparentium»: e deve essere noto ai fedeli perché possa essere esercitata la loro Fede;

4) il Dogma dimostra la relazione che passa tra le verità naturali e le soprannaturali; supera la forza della ragione, ma non è mai contrario a questa;

5) il Dogma va predicato, perché nutre l’umiltà, che è il fondamento della vita morale; è la sottomissione dell’intelligenza a Dio rivelante ed alla Chiesa docente».
(M. B. IX. 733734)







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Comunicato numero 35. Che cos’è la Tradizione? Ovvero se si possa osservare la Tradizione andando contro il Magistero

Comunicato numero 35. Che cos’è la Tradizione? Ovvero se si possa osservare la Tradizione andando contro il Magistero

Stimati Associati e gentili Lettori, oggi parliamo di «Tradizione», parola che, nella storia, è stata ed è davvero abusata da ogni sorta di setta eretica e scismatica, ed anche da alcuni che si dicono cattolici.

Facciamo alcuni esempi:

— I sedicenti “Ortodossi” affermano: è Tradizione ritenere che il Pontefice abbia solo un primato di onore e non di giurisdizione;

— I “Protestanti” sostengono: è Tradizione che ogni uomo possa passare al setaccio e giudicare la dottrina della Chiesa;


— I cosiddetti “Tradizionalisti” oggi asseriscono: è Tradizione credere che lo Spirito Santo assista la Chiesa solamente nelle dichiarazioni ex Cathedra del Pontefice, non in altri casi . Ovviamente sono tutti in grandissimo errore, lo dimostreremo con semplicità.

Per principiare, ci faremo aiutare dal Sac. Ferdinando Maccono e dal suo Commento dogmatico e morale al Catechismo di san Pio X. Si tratta del libro «Il Valore della Vita», Parte II, Rist. 2a, SEI, Torino, 1942, dalla pagina 255 in avanti. D. 235.

Che cos’è la Tradizione? La Tradizione è l’insegnamento di Gesù Cristo e degli Apostoli, fatto a viva voce, e dalla Chiesa trasmesso fino a noi senza alterazione. Gesù Cristo insegnò la sua dottrina a viva voce, e non scrisse nulla; non comandò neppure agli Apostoli di scrivere, ma di predicare (s. Mt., 16, 1). In principio essi insegnavano a viva voce, quanto avevano imparato da Gesù; più tardi furono inspirati a scrivere per utilità degli uditori, per vantaggio dei fedeli lontani e dei posteri, che non avrebbero avuto la fortuna di sentirli; ma scrissero solo una parte degl’insegnamenti di Gesù, non tutti; quindi il complesso delle verità insegnate e dei precetti dati da Gesù Cristo, e non registrati nei libri santi, ma insegnati a viva voce dagli apostoli fino a noi, formano la tradizione che vuol dire tramandare un insegnamento di bocca in bocca. Quindi san Paolo diceva: «Ritenete la tradizione che avete appreso dalle nostre parole e dalla nostra lettera» (II Tess., 2, 14).

Volete qualche verità che si sa per tradizione? Ecco, per esempio, per tradizione sappiamo che il battesimo dato dagli eretici, poste le debite condizioni, è valido; che il matrimonio è vero Sacramento; che Maria Santissima fu assunta in Cielo, ecc.; così la pratica del digiuno quaresimale si sa per tradizione che fu stabilita dagli Apostoli. Le verità ed i precetti, trasmessi a viva voce, furono poi raccolti dai dottori e scrittori ecclesiastici, inseriti nei Concilii della Chiesa, negli Atti della Santa Sede, illustrati dall’arte cristiana, ecc. La tradizione, accettata dalla Chiesa, ha lo stesso valore della Sacra Scrittura, perché vera parola di Dio; onde il Concilio Vaticano dice: «La divina rivelazione, secondo la fede della Chiesa universale dichiarata dal Santo Concilio di Trento, è contenuta nei libri santi e nelle tradizioni non iscritte» (Cost. «Dei Filius», cap. II), cioè, non scritte nei libri divinamente inspirati.

Nella seconda parte di questo numero di Sursum Corda riporteremo e studieremo interamente la Costituzione «Dei Filius».

Riprendiamo dal Maccono. Queste verità furono, come si è detto, dai Padri e Dottori della Chiesa inserite nelle loro opere, o in altri documenti storici; e quindi, oltre la tradizione orale, abbiamo anche la tradizione scritta.

Fonti principali della tradizione sono:

— 1° I Concilii della Chiesa ;
— 2° i libri liturgici ;
— 3° gli Atti dei Martiri ;
— 4° le iscrizioni sulle tombe e sui monumenti ;
— 5° le preghiere pubbliche ;
— 6° la Storia Ecclesiastica ;
— 7° le opere dei Padri e dei Dottori della Chiesa e degli Scrittori ecclesiastici.

Il titolo di Padri si dà agli Scrittori dei primi secoli, fino a san Bernardo (secolo XII), i quali rifulsero per santità e dottrina; quello di Dottore si dà tanto ai Padri quanto ad altri la cui dottrina è approvata dalla Chiesa e generalmente seguita; quello di Scrittori ecclesiastici si dà a coloro che scrissero la Storia della Chiesa. D. 236.

Chi può con autorità farci conoscere interamente e nel vero senso le verità contenute nella Scrittura e nella Tradizione? La Chiesa sola può con autorità farci conoscere interamente e nel vero senso le verità contenute nella Scrittura e nella Tradizione, perché a lei sola Dio affidò il deposito della Fede e mandò lo Spirito Santo che continuamente l’assiste, affinché non erri. I Libri inspirati e la Tradizione mi manifestano ciò che Dio vuole che io creda e pratichi; ma come faccio io a sapere quali e quanti sono i Libri veramente inspirati, e quali affermazioni della Tradizione accettare o rigettare? Di più: quando il senso dei Libri inspirati è oscuro e controverso, ammesso dagli uni e negato da altri, come faccio io ad averne la retta interpretazione?

Ecco quindi la necessità d’un’autorità competente, ed immune da ogni errore, la quale mi certifichi dei libri inspirati e del vero senso in essi contenuto, e delle verità tramandate dalla Tradizione. Ora tale autorità non può avere, come pretendono i protestanti, né un certo buon senso naturale, né un certo buon gusto spirituale, cose variabili secondo gl’individui e fallaci; né il consenso dei più studiosi e dotti, perché fallibile; né l’interna individuale inspirazione dello Spirito Santo, di cui non solo non ci consta, ma anzi vediamo che i protestanti, i quali l’affermano, andare d’accordo come le campane rotte, e gli uni affermare quanto altri negano. Se fossero inspirati, sarebbero tutti d’accordo, perché lo Spirito Santo è spirito di verità e non di contraddizione.

Resta quindi quanto abbiamo detto, in anticipazione alla D. 231, quesito II, che la Chiesa Cattolica sola ha l’autorità competente di farci conoscere il vero numero dei libri inspirati e il vero senso delle cose ivi registrate, perché Gesù la rese infallibile, «colonna e sostegno della verità» (I Tim., 3, 15). Abbiamo parlato a lungo dell’infallibilità della Chiesa e non ci ripetiamo (vedi D. 115 e seg.); ma voi nello spiegare questa risposta ai fanciulli ribadirete le cose già dette.

Specialmente insistete contro i protestanti:

1° essere falso che lo Spirito Santo inspiri ognuno, che legge la Bibbia, ad interpretarla rettamente. Se lo Spirito Santo inspira, perché tante interpretazioni diverse e contrarie? Si contraddice forse lo Spirito Santo?

2° essere falso che la Chiesa vieti la lettura della Bibbia.
La Chiesa vieta la lettura della Bibbia falsificata, sì ; della vera, no. Non vietò mai la lettura della Bibbia nelle lingue dette morte. La vietò tradotta in volgare, senza le debite note spiegative, appunto perché non fosse male interpretata, e la lettura non facesse del male ai fedeli.

3° Insistete perché abbiano e leggano il Vangelo.

Adesso passiamo a Padre Dragone in «Spiegazione del Catechismo di san Pio X», 1963, ultima ed. CLS, Verrua Savoia, 2009, dalla pagina 374. Le verità rivelate da Dio furono prima tramandate a viva voce e poi scritte. Né tutto ciò che Dio rivelò ad Adamo, ai patriarchi e profeti dell’Antico Testamento fu registrato nei libri della Sacra Scrittura. Cosi l’insegnamento di Cristo e degli apostoli non fu scritto tutto quanto nei libri del Nuovo Testamento.

L’evangelista san Giovanni dice espressamente che se si volesse riferire ad una ad una tutte le case fatte da Gesù, il mondo stesso... non potrebbe contenere i libri, che ne sarebbero scritti (s. Gv. 21, 25). A parte l’iperbole contenuta in quest’asserzione, resta sempre vero che non tutto quello che fece e insegnò Gesù fu registrato per scritto. Lo stesso si deve dire dell’insegnamento degli apostoli, i cui scritti sono poche lettere occasionali, che danno avvisi di circostanza, delucidano alcuni punti di dottrina, ma non contengono tutto l’insegnamento apostolico.

La verità rivelata da Dio e non registrata negli scritti ispirati fu tramandata religiosamente di padre in figlio, di secolo in secolo, con la cosidetta tradizione orale, dagli apostoli ai primi padri della Chiesa e giù fino a noi. Già san Paolo raccomandava al discepolo Timoteo di custodire il deposito della fede (I Tim., 6, 20) e ingiunge apertamente: Quello che hai udito da me davanti a molti... testimoni, questo affida a uomini che siano capaci di ammaestrare gli altri (II Tim., 2, 2). Ai Tessalonicesi comanda di ritenere fedelmente tanto la sua parola scritta quanto quella da lui predicata (II Tess., 2, 15; cf. II Gv., 12). La Chiesa primitiva ricevette l’insegnamento orale e lo tramandò fedelmente, insegnamento che fu poi diligentemente raccolto e registrato negli scritti dei Padri e dei Dottori della Chiesa.

Perciò la tradizione è fonte della nostra fede come la Sacra Scrittura, ha la stessa autorità dei libri ispirati dai quali è, in certo senso, indipendente e che essa interpreta. Il Concilio di Trento dichiara: La verità del Vangelo di Gesù Cristo è contenuta nei libri scritti e nelle tradizioni non scritte, che... sotto dettatura dello Spirito Santo furono trasmesse come a mano e sono giunte fino a noi (CONC. Trid., Sess. 4).

Il Catechismo è il compendio delle verità rivelate e contenute nella Scrittura e nella Tradizione. Amiamo, studiamo, seguiamo sempre più il Catechismo. La Chiesa sola può con autorità farci conoscere interamente e nel vero senso le verità contenute nella Sacra Scrittura e nella Tradizione, perché a lei sola Dio affidò il deposito della fede e mandò lo Spirito Santo che continuamente l’assiste, affinché non erri, afferma san Pio X. [...] Gesù disse beato Pietro, perché ispirato da Dio nel confessare la fede nella divinità del Verbo incarnato e quindi fatto fondamento incrollabile, maestro infallibile, pastore universale di tutti i fedeli e dei pastori della Chiesa. Il potere magisteriale di insegnamento, di governo e di santificazione dato a Pietro fu trasmesso tutto e solo ai suoi successori ed ai vescovi uniti col Papa. Perciò la Chiesa docente è la sola maestra infallibile voluta da Cristo, e può con divina autorità far conoscere interamente e nel vero senso le verità contenute nella Sacra Scrittura e nella Tradizione. [...] Solo a Pietro ed ai suoi successori Cristo comandò di pascere gli agnelli e le pecorelle con le verità rivelate (cf. s. Gv., 21, 15-17); solo a Pietro ed agli apostoli, e in essi al Papa ed ai vescovi, Cristo ordinò di predicare il Vangelo in tutto il mondo (cf. s. Mar., 16, 15). [...] Gesù Cristo prima promise (p. es. in s. Gv., 15, 26) e quindi mandò lo Spirito Santo alla Chiesa (At. 2, 1 e ss.) perché l’assista continuamente e la renda infallibile nell’insegnamento delle verità contenute nella Scrittura e nella Tradizione (leggere i numeri del Catechismo 114-116). Dio ci ha fatto figli della Chiesa infallibile. La Chiesa sia dunque la nostra unica madre e la maestra di verità e di vita.

Torniamo a noi. Abbiamo facilmente confutato le pretese dei violentatori della Tradizione di ogni epoca.

Per concludere vorrei citare Mons. Pietro Maria Ferrè, «Spiegazione della Costituzione Dogmatica Dei Filius sulla Fede Cattolica ...», Casale, 1874: «[...] Il Magi­stero è antico quanto la Chiesa, anzi è la stessa Chiesa docente illuminata dallo Spirito Santo e assistita da Gesù Cristo; questo Magistero, quindi, come infalli­bile ed autorevole, ha insegnato sempre l’identica ve­rità; sebbene sia venuto mano mano sviluppandola secondo il bisogno e l’opportunità, ed ha unito tutti i credenti [...].

Quindi è chiarissimo (scrive “indi procede”) che realmente la dottrina proposta da questo Magistero è antica quanto la Chiesa perché sempre identica a se stessa, è diffusa in tutto il mondo cattolico, ed è conosciuta e professata da tutti i cattolici. Ciò detto (scrive “in questo senso”), quindi, è verissimo che si deve credere ciò che sempre, dovunque e da tutti è stato creduto (la Tradizione, ndR). Ma, per fare ciò, non si richiede altro che aderire semplicemente e con tutta fer­mezza al Magistero universale ed ordinario della Chiesa. [...] La Chiesa, oltre ad insegnare con Magistero universale ed ordinario la verità rivelata, ed ob­bligare così gli uomini a prestare alle verità stesse il consenso della fede, in circostanze straordinarie, quando l’integrità del deposito della dottrina celeste e la salvezza spirituale del popolo cristiano il ri­chiedono, pronunzia solenni giudizi coi quali defi­nisce che questa o quella dottrina è da Dio rivelata, e condanna gli errori che sono contrari alla dottrina medesima.

Questo giudizio solenne viene pronunciato o da tutta la Chiesa docente nei Concilii ecumenici in adunata, o dal Sommo Pontefice nella sua qualità di Maestro supremo di tutti gli uomini in ordine alla fede ed al costumi. E nell’uno e nell’altro caso il giudizio della Chiesa è infallibile e nessuno può pretendere di conservare la fede se non presta intero consenso alle ve­rità da esso definite. I solenni giudizi della Chiesa si distinguono in due classi. Alla prima appartengono quelli che si possono dire generali ed alla seconda quelli che possono appellarsi: particolari. I giudizi, o definizioni generali, riguardano un ordine intero di verità ri­velate, le quali richiedono la piena adesione dell’animo.

Tali sono: 1° Il giudizio col quale la Chiesa ha definito che i libri canonici e deuterocanonici con tutte le loro parti sono divinamente ispirati;

2° Il giudizio col quale la Chiesa ha definito che le tradizioni da essa riconosciute e conservato come divine contengono la dottrina rivelata;

3° Il giudizio con cui è dichiarata infallibile la dottrina dogmatica e morale dei Condili ecumenici dal Papa approvati;

4° Il giudizio che ha stabilita l’infallibilità dei Sommi Pontefici Romani in materia di fede e di costumi;

5° Il giudizio della infallibilità ed autorità del Magistero universale ed ordinario della Chiesa. Questi giudizi solenni richiedono l’adesione del fe­dele a quanto per se stessi esprimono, e insieme a tutte le verità a cui si riferiscono. Per tal modo ci obbligano a credere la dottrina espressa dai singoli testi scritturali, e da tutte le tradizioni riconosciute divine dalla Chiesa, ci fanno un dovere di prestare il nostro consenso ai singoli dogmi che dai Concilii, dai Sommi, Pontefici e dall’universale ordinario ec­clesiastico Magistero sono definiti ed insegnati. E veramente fa tutto questo il fedele quando dichiara (scrive “protesta”) di credere tutto ciò che crede la Chiesa».

Credo che, per sempre, possa bastare.

(A cura di CdP)







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Pio IX, «Dei Filius». Introduzione sulla fede cattolica

Il Vescovo Pio, servo dei servi di Dio, con l’approvazione del Sacro Concilio (Vaticano, 24 aprile 1870, ndR). A perpetua memoria. Il Figlio di Dio e Redentore del genere umano, il Signore Nostro Gesù Cristo, accingendosi a ritornare al Padre celeste, promise che sarebbe rimasto con la sua Chiesa militante sulla terra, tutti i giorni, fino alla consumazione dei secoli. Pertanto Egli, in nessun tempo, mai tralasciò di essere sollecito ad aiutare la sua sposa diletta, di assisterla nell’insegnamento, di benedirla nelle sue opere, di soccorrerla nei pericoli.
Questa sua salutare Provvidenza, come apparve di continuo da altri innumerevoli benefici, così si manifestò grandissima in quei frutti che pervennero a tutto l’Orbe cristiano dai vari Concili Ecumenici e segnatamente da quello di Trento, quantunque sia stato celebrato in tempi malagevoli. Da questo Concilio infatti furono più espressamente definiti e più ampiamente esposti i dogmi santissimi della Religione, con la condanna e la repressione degli errori. Da tale Concilio venne reintegrata la disciplina ecclesiastica e più saldamente rinsaldata; fu promosso nel Clero l’amore della scienza e della pietà; furono preparati i collegi per educare gli adolescenti alla milizia sacerdotale; infine, furono restaurati i costumi del popolo cristiano con una più diligente istruzione dei fedeli e con l’uso più frequente dei Sacramenti.
Ne derivò inoltre una maggiore comunione delle membra col Capo visibile, e si aggiunse maggior vigore a tutto il Corpo mistico di Cristo; si moltiplicarono gli ordini religiosi e gli altri istituti di pietà cristiana, e sorse quell’ardore assiduo e costante nel propagare largamente per il mondo il regno di Cristo, fino allo spargimento del sangue. Ma mentre, con animo grato, rammentiamo doverosamente questi ed altri benefici che la divina clemenza ha elargito alla Chiesa, specialmente per mezzo dell’ultimo Sinodo ecumenico, non possiamo comprimere l’acerbo dolore causato principalmente dal fatto che o cadde in disprezzo presso moltissimi l’autorità del predetto santo Concilio, o perché si trascurarono i suoi sapientissimi decreti. 

Certamente nessuno ignora che le eresie, già condannate dai Padri del Concilio Tridentino, si divisero in varie sette in conseguenza del rigetto che si faceva del divino magistero della Chiesa e con il lasciare in balìa del giudizio di ciascuno le verità relative alla religione; e queste sette, discordando tra loro e combattendosi, fecero venir meno in molti ogni fede in Cristo. Così le stesse Sacre Scritture, che prima erano proclamate come la sola fonte della verità e il codice unico della dottrina cristiana, finirono coll’essere ritenute non più libri divini, fino ad essere annoverate fra i racconti mitici. Allora nacque e si diffuse ampiamente quella dottrina del razionalismo, o naturalismo, che combattendo in tutto la religione cristiana appunto perché di istituzione soprannaturale, con ogni sforzo si adopera di ottenere che, bandito il Cristo (il solo Signore e Salvatore nostro) sia dalla mente degli uomini, sia dalla vita e dai costumi dei popoli, si potesse instaurare il regno – come dicono – della pura ragione e della natura.
Abbandonata poi e rigettata la religione cristiana, rinnegato il vero Dio e il suo Cristo, alla fine molti precipitarono nel baratro del panteismo, del materialismo, dell’ateismo, cosicché, negando la stessa natura razionale e ogni norma di giustizia e di rettitudine, arrivano ad abbattere i fondamenti essenziali della società umana. Imperversando poi dovunque questa empietà, accadde miserabilmente che molti, pure figli della Chiesa cattolica, si smarrirono dalla via della vera pietà, ed oscurandosi in loro a poco a poco le verità, si attenuò anche il sentire cattolico.
Trasportati da queste instabili e speciose dottrine, confondendo malamente la natura con la grazia, la scienza umana con la fede divina, arrivano a corrompere il senso genuino dei dogmi professati dalla Santa Madre Chiesa e mettono in pericolo l’integrità e la sincerità della fede. In considerazione di tutte queste cose, come non possono commuoversi le intime viscere della Chiesa? Poiché, come Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano a conoscere la verità; come Cristo venne per salvare ciò che era perduto a congregare in uno i figli che erano dispersi, così la Chiesa, costituita da Dio Madre e Maestra dei popoli, ben sa di essere debitrice a tutti: pertanto è sempre pronta a sollevare i caduti, a sostenere i vacillanti, ad abbracciare quelli che ritornano, a confermare i buoni e ad indirizzarli verso le cose migliori. Perciò in nessun tempo essa può astenersi dall’attestare e predicare la verità di Dio che risana ogni cosa, non ignorando quello che a lei è stato detto: “Lo Spirito mio che è in te, e le mie parole che posi sulla tua bocca, non si allontaneranno dalla tua bocca né ora, né mai” (Is., 49, 21).

Noi dunque, seguendo le orme dei Nostri Predecessori, in virtù del Nostro Apostolico mandato, non cessiamo mai d’insegnare e difendere la verità cattolica e di condannare le dottrine perverse. Ora poi essendo qui uniti con Noi, deliberanti, tutti i Vescovi del mondo cattolico, dalla Nostra autorità congregati nello Spirito Santo in questo Concilio Ecumenico, fondandoci sulla parola di Dio, contenuta nella Scrittura e nella Tradizione, come l’abbiamo ricevuta, santamente custodita e genuinamente interpretata dalla Chiesa cattolica, determinammo di professare e dichiarare al cospetto di tutti, da questa Cattedra di Pietro, con la potestà a Noi trasmessa da Dio, la salutare dottrina di Cristo, proscrivendo e condannando gli errori ad essa contrari.



Pio IX, «Dei Filius». Capitolo I. Dio creatore di tutte le cose


La Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana crede e confessa che uno solo è il Dio vivo e vero, Creatore e Signore del cielo e della terra, onnipotente, eterno, immenso, incomprensibile, infinito per intelletto, volontà e per ogni perfezione, il quale essendo unica singolare, assolutamente semplice ed immutabile sostanza spirituale deve essere predicato realmente e per essenza, distinto dal mondo, in sé e per sé beatissimo, ineffabilmente eccelso sopra tutte le cose che sono e che si possono concepire fuori di Lui. Questo solo vero Dio, per la Sua bontà e per la Sua onnipotente virtù, non già per accrescere od acquistare la Sua beatitudine, ma per manifestare la Sua perfezione attraverso i beni che dona alle Sue creature, con liberissima decisione fin dal principio del tempo produsse dal nulla l’una e l’altra creatura contemporaneamente, la spirituale e la corporale, cioè l’angelica e la terrena, e quindi l’umana, costituita in comune di spirito e di corpo [Conc. Later. IV, c. 1, Firmiter]. Iddio, con la Sua provvidenza, conserva e governa tutte le cose che Egli ha creato, estendendosi da un confine all’altro con forza, e disponendo soavemente ogni cosa (Sap., 8, 1). Infatti, tutte le cose sono nude e scoperte ai Suoi occhi (cf. Eb., 4, 13), anche quelle che per libera scelta delle creature saranno in avvenire. 

Canoni. I - Di Dio creatore di tutte le cose. 

1. Se qualcuno negherà l’unico vero Dio Creatore e Signore di tutte le cose visibili ed invisibili: sia anatema.

2. Se qualcuno non arrossirà affermando che nulla esiste all’infuori della materia: sia anatema.

3. Se qualcuno dirà che unica e identica è la sostanza, o l’essenza, di Dio e di tutte le cose: sia anatema.

4. Se qualcuno dirà che le cose finite, sia materiali, sia spirituali, o almeno le spirituali, sono emanate dalla sostanza divina; ovvero che la divina essenza per la sua manifestazione ed evoluzione diventa ogni cosa; ovvero infine che Dio è ente universale od indefinito, il quale determinando se stesso costituisce l’universo delle cose, distinto in generi, specie ed individui: sia anatema.

5. Se qualcuno non dichiara che il mondo e tutte le cose che in esso sono contenute, sia spirituali, sia materiali, secondo tutta la loro sostanza, sono stati da Dio prodotti dal nulla; o dirà che Dio non per volontà libera da ogni necessità, ma tanto necessariamente creò, quanto necessariamente ama se stesso; o negherà che il mondo sia stato creato a gloria di Dio: sia anatema. Prosegue ... 



Pio IX, «Dei Filius». Capitolo II. La Rivelazione

La medesima Santa Madre Chiesa professa ed insegna che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza al lume naturale della ragione umana attraverso le cose create; infatti, le cose invisibili di Lui vengono conosciute dall’intelligenza della creatura umana attraverso le cose che furono fatte (Rm., 1, 20). Tuttavia piacque alla Sua bontà e alla Sua sapienza rivelare se stesso e i decreti della Sua volontà al genere umano attraverso un’altra via, la soprannaturale, secondo il detto dell’Apostolo: “Dio, che molte volte e in vari modi parlò un tempo ai padri attraverso i Profeti, recentemente, in codesti giorni, ha parlato a noi attraverso il Figlio” (Eb., 1, 1-2).

Si deve a questa divina Rivelazione se tutto ciò che delle cose divine è di per sé assolutamente inaccessibile alla ragione umana, anche nella presente condizione del genere umano può facilmente essere conosciuto da tutti con certezza e senza alcun pericolo di errore. Tuttavia non per questo motivo deve dirsi assolutamente necessaria la Rivelazione, ma perché nella Sua infinita bontà Dio destinò l’uomo ad un fine soprannaturale, cioè alla partecipazione dei beni divini, che superano totalmente l’intelligenza della mente umana; infatti Dio ha preparato per coloro che Lo amano quelle cose che nessun occhio vide, nessun orecchio mai udì, nessun cuore umano conobbe (1Cor., 2, 9).
Questa Rivelazione soprannaturale, secondo la fede della Chiesa universale, proclamata anche dal santo Concilio Tridentino, è contenuta nei libri scritti e nelle tradizioni non scritte ricevute dagli Apostoli dalla stessa bocca di Cristo o dagli Apostoli dalla stessa bocca di Cristo o dagli Apostoli, ispirati dallo Spirito Santo, tramandate di generazione in generazione fino a noi [Conc. Trid., Sess. IV, Decr. De Can. Script.]. Ora questi libri, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, integri in tutte le loro parti, come sono numerati nel decreto del medesimo Concilio e come si trovano tradotti nell’antica edizione latina, devono ritenersi per sacri e canonici.

La Chiesa li considera sacri e canonici non perché, composti da opera umana, siano poi stati approvati dalla sua autorità, e neppure perché contengono la Rivelazione divina senza errore, ma perché, essendo stati scritti sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, hanno Dio come autore e come tali sono stati affidati alla Chiesa. Poiché quelle cose che il santo Concilio Tridentino decretò per porre conveniente freno alle menti presuntuose sono state interpretate in modo malvagio da taluni, Noi rinnoviamo il medesimo decreto e dichiariamo che questo è il suo significato: nelle cose della fede e dei costumi appartenenti alla edificazione della dottrina Cristiana deve essere tenuto per vero quel senso della sacra Scrittura che ha sempre tenuto e tiene la Santa Madre Chiesa, alla cui autorità spetta giudicare del vero pensiero e della vera interpretazione delle sante Scritture; perciò a nessuno deve essere lecito interpretare tale Scrittura contro questo intendimento o anche contro l’unanime giudizio dei Padri. 

Canoni. II - Della Rivelazione. 

1. Se qualcuno dirà che l’unico vero Dio, nostro Creatore e Signore, non può essere conosciuto con certezza dal lume naturale della ragione umana, attraverso le cose che da Lui sono state fatte: sia anatema.

2. Se qualcuno dirà che non è possibile o spiegabile che l’uomo, attraverso la divina Rivelazione, sia ammaestrato e illuminato su Dio e sul culto che Gli si deve prestare: sia anatema.

3. Se qualcuno dirà che l’uomo non può essere divinamente elevato ad una conoscenza e ad una perfezione che superino quelle naturali, ma che può e deve da se stesso arrivare al possesso di ogni verità e di ogni bene in un continuo progresso: sia anatema.

4. Se qualcuno non accetterà come sacri e canonici i libri interi della sacra Scrittura, in tutte le loro parti, come li ha accreditati il santo Concilio Tridentino, o negherà che siano divinamente ispirati: sia anatema.
 Prosegue ... 

 

Pio IX, «Dei Filius». Capitolo III. La Fede

Essendo l’uomo, in tutto il suo essere, dipendente da Dio, suo Creatore e Signore, ed essendo la ragione creata completamente soggetta alla Verità increata, noi siamo tenuti a prestare con la fede il nostro pieno ossequio di mente e di volontà a Dio rivelante. La Chiesa cattolica professa che questa fede, che è l’inizio della salvezza dell’uomo, è una virtù soprannaturale, con la quale, sotto l’ispirazione e la grazia di Dio, crediamo che le cose da Lui rivelate sono vere, non per la loro intrinseca verità individuata col lume naturale della ragione, ma per l’autorità dello stesso Dio rivelante, il quale né può ingannarsi, né può ingannare. La fede è, per testimonianza dell’Apostolo, sostanza delle cose sperate, argomento delle non apparenti (Eb., 11, 1).

Ma affinché l’ossequio della nostra fede fosse conforme alla ragione, Dio ha voluto che agli aiuti interiori dello Spirito Santo, si unissero gli argomenti esterni della sua Rivelazione, cioè gli interventi divini, come sono principalmente i miracoli e le profezie che dimostrano luminosamente l’onnipotenza e la scienza infinita di Dio e sono segni certissimi della divina Rivelazione e adatti all’intelligenza di tutti. Per questo Mosè e i profeti, ma specialmente Cristo Signore fecero molti e chiari miracoli e profezie; e degli Apostoli leggiamo: “Essi poi partirono e predicarono dappertutto, cooperando il Signore e confermando la loro predicazione con prodigi che li accompagnavano” (Mc., 16, 20). Sta pure scritto: “Abbiamo il linguaggio profetico più sicuro, che fate bene ad osservare, come lampada che splende in un luogo oscuro” [2Pt., 1, 19]. Benché, dunque, l’assenso alla fede non sia un cieco impulso dell’anima, tuttavia nessuno riesce ad aderire alla verità del Vangelo nel modo necessario per il conseguimento dell’eterna salvezza, senza l’illustrazione e l’ispirazione dello Spirito Santo, il quale dà a tutti soavità nel consentire e credere alla verità [Syn. Araus., II, can. 7].

Pertanto la stessa fede, anche quando non opera per la carità, è dono di Dio, e il suo atto è opera ordinata alla salvezza, con cui l’uomo presta a Dio libera obbedienza, cooperando e consentendo alla Sua grazia, alla quale però può sempre resistere. Quindi si devono credere con fede divina e cattolica tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio, scritta o trasmessa per tradizione, e che vengono proposte dalla Chiesa, o con solenne definizione, o con il magistero ordinario e universale, come divinamente ispirate, e pertanto da credersi. Poiché senza la fede è impossibile piacere a Dio e giungere all’unione con i suoi figli, così senza di essa nessuno potrà mai essere assoluto, come pure nessuno conseguirà la vita eterna senza aver perseverato in essa sino alla fine. Affinché poi potessimo adempiere il dovere di abbracciare la vera fede e perseverare costantemente in essa, Dio, mediante il Suo Figlio Unigenito, istituì la Chiesa e la insignì di così chiare note perché potesse essere conosciuta da tutti come custode e maestra della parola rivelata. Infatti alla sola Chiesa cattolica appartengono tutte quelle cose così ricche e così meravigliose che sono state divinamente predisposte per la credibilità della fede cristiana.

Anzi, la Chiesa, per se stessa, cioè per la sua ammirevole propagazione nel mondo, per la sua esimia santità e per l’inesausta fecondità di tutti i suoi beni, per la sua unità, per l’invitta solidità è un grande e perenne motivo di credibilità, una testimonianza irrefragabile della sua istituzione divina. Onde avviene che essa, come vessillo levato fra le genti (Is., 11, 12), invita continuamente a sé quelli che non credono, e assicura i suoi figli che la fede da loro professata poggia su solidissimo fondamento. A questa testimonianza proviene un efficacissimo aiuto dalla suprema virtù. Infatti il misericordioso Signore eccita gli erranti, e li aiuta con la sua grazia affinché possano giungere a conoscere la verità; conferma con la stessa grazia coloro che trasse dalle tenebre nella sua mirabile luce, affinché perseverino nella stessa luce: non abbandona mai nessuno se non è abbandonato. Conseguentemente, non è pari la condizione di coloro che con il celeste dono della fede aderirono alla verità cattolica e la condizione di coloro che, guidati da opinioni umane, seguono una falsa religione.
Infatti, quelli che sotto il magistero della Chiesa hanno ricevuto la fede, non possono avere alcun giusto motivo per cambiare o mettere in dubbio la loro fede. Stando così le cose, rendendo grazie a Dio Padre, il quale ci ha fatti degni di partecipare nella luce alla sorte dei santi, non trascuriamo tanta salvezza, ma guardando all’autore e perfezionatore della fede, Gesù, manteniamo immutata la confessione della nostra speranza. 

Canoni. III - Della Fede.

1
. Se qualcuno dirà che la ragione umana è così indipendente che Dio non le può comandare la fede: sia anatema.

2. Se qualcuno dirà che la fede divina non si distingue dalla conoscenza naturale di Dio e delle cose morali, e che  perciò non si richiede alla fede divina che la verità rivelata sia creduta per l’autorità di Dio rivelante: sia anatema.

3. Se qualcuno dirà che la Rivelazione divina non può rendersi credibile per segni esterni, e che perciò gli uomini devono procedere verso la fede solo attraverso l’interiore esperienza o l’ispirazione privata di ciascuno: sia anatema.

4. Se qualcuno dirà che i miracoli sono impossibili e che quindi la loro narrazione, anche se contenuta nella sacra Scrittura, sia da relegare tra le favole e i miti; ovvero che i miracoli non si possono mai conoscere con certezza, né per mezzo di essi si può conoscere e provare sufficientemente la divina origine della religione cristiana: sia anatema.

5. Se qualcuno dirà che l’assenso alla fede cristiana non è libero, ma che si produce necessariamente dagli argomenti della ragione umana; ovvero che la grazia di Dio è necessaria alla sola fede viva che opera per la carità: sia anatema.

6. Se qualcuno dirà che la condizione dei fedeli e quella di coloro che ancora non sono arrivati all’unica vera fede sono pari, così che i cattolici possono avere giusto motivo per mettere in dubbio la fede che già ricevettero sotto il magistero della Chiesa, sospendendone l’assenso finché non abbiano compiuto la dimostrazione scientifica della credibilità e della verità della loro fede: sia anatema. 





 

Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
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Pio IX, «Dei Filius». Capitolo IV. Della Fede e della Ragione. Conclusione


L’ininterrotto pensiero della Chiesa cattolica sostenne e sostiene che esiste un duplice ordine di cognizioni, distinto non solo quanto al principio, ma anche riguardo all’oggetto; quanto al principio, perché in uno conosciamo con la ragione naturale, nell’altro con la fede divina; quanto all’oggetto perché, oltre le cose a cui la ragione naturale potrebbe arrivare, ci viene proposto di credere misteri nascosti in Dio: misteri che non possono essere conosciuti senza la rivelazione divina.

Per questo l’Apostolo, il quale asserisce che Dio è conosciuto dalle genti attraverso le cose che sono state create, trattando poi della grazia e della verità che ci sono venute da Gesù Cristo (Gv., 1, 17), afferma: “Noi parliamo di una sapienza di Dio, misteriosa, che è nascosta: di una sapienza che Dio ha ordinato prima dei secoli per la nostra gloria, e che nessuno dei principi di questa terra ha conosciuto. A noi è stata rivelata da Dio per mezzo del Suo Spirito: quello Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le cose profonde di Dio (1Cor ., 2, 7-9). Lo stesso Figlio Unigenito ringrazia il Padre di aver tenuto nascoste queste cose ai sapienti e di averle rivelate ai pargoli” (Mt., 11, 25). Per la verità, la ragione, quando è illuminata dalla fede e cerca diligentemente, piamente e con amore, ottiene, con l’aiuto di Dio, una certa comprensione dei misteri, già preziosa per sé, sia per l’analogia con le cose che già conosce naturalmente, sia per la connessione degli stessi misteri fra di loro relativamente al fine ultimo dell’uomo. Essa, però, non è mai in grado di comprendere tali misteri allo stesso modo delle verità che costituiscono l’oggetto naturale delle proprie capacità conoscitive.

Infatti, i misteri di Dio trascendono per loro natura in modo così elevato l’intelletto creato, che anche se insegnati dalla Rivelazione e accolti con fede, restano tuttavia coperti dal velo della stessa fede e quasi avvolti nell’oscurità finché in questa vita mortale noi pellegriniamo lontani dal Signore: giacché noi camminiamo per fede e non per conoscenza (2Cor., 5, 7). Ma sebbene la fede sia superiore alla ragione, pure non vi può essere nessun vero dissenso fra la fede e la ragione, poiché il Dio che rivela i misteri della fede e la infonde in noi è lo stesso che ha infuso il lume della ragione nell’animo umano; Dio non può quindi negare se stesso, né la verità contraddire la verità. La vana apparenza di queste contraddizioni nasce soprattutto o perché i dogmi della fede non sono stati compresi ed esposti secondo la mente della Chiesa, o perché false opinioni sono state considerate verità dettate dalla ragione. Stabiliamo pertanto che ogni asserzione contraria alla verità della fede illuminata è totalmente falsa [Conc. Lat. V, Bulla Apostolici regiminis].

La Chiesa, poi, che insieme con l’ufficio apostolico d’insegnare ha ricevuto pure il mandato di custodire il deposito della fede, ha da Dio anche il diritto e il dovere di proscrivere la falsa scienza, affinché nessuno sia ingannato da una filosofia vana e fallace (Col., 2, 8). Conseguentemente non solo è vietato a tutti i fedeli cristiani di difendere come legittime conclusioni della scienza tali opinioni che sono contrarie alla dottrina della fede, specialmente quando sono state riprovate dalla Chiesa, ma gli stessi cristiani sono assolutamente tenuti a considerarle come errori che hanno ingannevole parvenza di verità. La fede e la ragione non solo non possono essere mai in contrasto fra loro, ma anzi si aiutano vicendevolmente in modo che la retta ragione dimostri i fondamenti della fede e, illuminata da questa, coltivi la scienza delle cose divine, e la fede, dal canto suo, renda la ragione libera da errori, arricchendola di numerose cognizioni. Pertanto, non è affatto vero che la Chiesa si opponga alla cultura delle arti e delle discipline umane; anzi, le coltiva e le favorisce in molti modi.

Essa non ignora né disprezza i vantaggi che da esse provengono alla vita umana; anzi dichiara che esse, dato che derivano da Dio, Signore delle scienze, conducono l’uomo a Dio, con l’aiuto della Sua grazia, qualora siano debitamente coltivate. La Chiesa non vieta certamente che le diverse discipline si valgano dei propri principi e del proprio metodo, ciascuna nel proprio ambito, ma mentre riconosce questa giusta libertà, vigila attentamente che esse non accolgano nel proprio interno errori contrari alla divina dottrina, oppure che, travalicando i propri confini, non occupino né sconvolgano le materie appartenenti alla fede. La dottrina della fede che Dio rivelò non è proposta alle menti umane come una invenzione filosofica da perfezionare, ma è stata consegnata alla Sposa di Cristo come divino deposito perché la custodisca fedelmente e la insegni con magistero infallibile.

Quindi deve essere approvato in perpetuo quel significato dei sacri dogmi che la Santa Madre Chiesa ha dichiarato, né mai si deve recedere da quel significato con il pretesto o con le apparenze di una più completa intelligenza. Crescano dunque e gagliardamente progrediscano, lungo il corso delle età e dei secoli, l’intelligenza e la sapienza, sia dei secoli, sia degli uomini, come di tutta la Chiesa, ma nel proprio settore soltanto, cioè nel medesimo dogma, nel medesimo significato, nella medesima affermazione [Vinc. Lir. Common., n. 28]. 

Canoni. IV - Fede e Ragione.

1. Se qualcuno dirà che nella rivelazione divina non è contenuto alcun mistero vero e propriamente detto, ma che tutti i dogmi della fede possono essere compresi e dimostrati dalla ragione debitamente coltivata per mezzo dei principi naturali: sia anatema.

2. Se qualcuno dirà che le discipline umane devono essere trattate con tale libertà che le loro asserzioni, anche se contrarie alla dottrina rivelata, possono essere ritenute vere e non possono essere condannate dalla Chiesa: sia anatema.

3. Se qualcuno dirà che può accadere che ai dogmi della Chiesa si possa un giorno – nel continuo progresso della scienza – attribuire un senso diverso da quello che ha inteso e intende dare la Chiesa: sia anatema.

Pertanto, eseguendo il dovere del Nostro supremo ufficio pastorale, per le viscere di Gesù Cristo scongiuriamo tutti i fedeli di Cristo, specialmente coloro che presiedono o hanno l’ufficio d’insegnare, anzi comandiamo loro, con l’autorità dello stesso Dio e Salvatore nostro, che dedichino il loro studio e la loro opera per allontanare ed eliminare questi errori dalla Santa Chiesa e spandere la luce della purissima fede. E poiché non basta evitare gli errori dell’eresia, se non si fuggono diligentemente anche tutti gli altri errori che più o meno ad essa si avvicinano, richiamiamo tutti al dovere di osservare anche le Costituzioni e i Decreti con i quali furono condannate e proibite da questa Santa Sede tutte le false dottrine e opinioni di questo genere che qui non sono esplicitamente indicate.

Dato a Roma, nella pubblica Sessione solennemente celebrata nella Basilica Vaticana l’anno dell’Incarnazione del Signore 1870, il 24 aprile, nell’anno ventiquattresimo del Nostro Pontificato. Papa Pio IX . Qui il Documento completo 




Teologia Politica n° 13. Roma locuta, causa finita est

Teologia Politica n° 13. Roma locuta, causa finita est

Poste le premesse elencate nei precedenti articoli, passiamo adesso ad un’essenziale precisazione, al fine di svolgere una corretta apologia della Teologia politica, contro tutti quelli che, definendosi pure a “vario titolo” cristiani, si rifiutano di aderire alla stessa, adducendo svariate motivazioni, prima fra tutte il rigetto di seguire la medesima Dottrina sociale così come viene insegnata e difesa da scuole o movimenti a loro poco congeniali o che essi ripugnano.

Sarebbe come dire: “non mangio la pasta al ragutto, poiché lo fanno anche i comunisti” o “non cammino con le scarpe da ginnastica, perché è abitudine dei fascisti”. L’esempio estremizza molto il concetto, tuttavia le perversità pratiche a cui porta il libero esame possono essere di gran lunga peggiori.

Papa Pio XII, quasi certamente l’ultimo Pontefice ad aver retto la Cattedra anche formalmente e non solo materialmente, il 17 ottobre 1953, nel Discorso per il IV Centenario dell’Università Gregoriana a Roma, ci illumina con le seguenti parole:

«Questo Istituto si propone come scopo la divulgazione della Dottrina sociale della Chiesa, i cui punti principali sono contenuti nei documenti della Sede Apostolica, nelle Encicliche, nelle Allocuzioni e nelle Lettere pontificie». Avendo chiarito il «carattere vincolante» della Dottrina sociale, approfondisce: «Per quanto riguarda questo argomento sorsero varie scuole di sociologia che chiarirono i Documenti pontifici, li spiegarono e li raccolsero in sistemi».

Papa Pacelli prosegue: «Riteniamo che ciò sia stato fatto giustamente, ma non si poteva evitare che le medesime scuole, nell’applicazione dei princìpi e nella deduzione delle conclusioni, procedessero in modo diverso e non raramente discordassero fra di loro». Infine delinea la soluzione veramente cattolica e sentenzia: «A anche in questa materia bisogna evitare quanto già esponemmo trattando della Dottrina della fede cattolica e delle Scuole teologiche. Non si confonda la vera e genuina Dottrina sociale della Chiesa con le varie sentenze particolari di ciascuna scuola» (cf. Documentation Catholique, 7 febbraio 1954, col. 156-157 - Trad. it. di Salvatore Renda in La Dottrina sociale della Chiesa, Ares 1958, p. 20).

Come evidenzia il Pontefice, difatti, è necessario fare sempre distinzione fra l’autentica Dottrina sociale e le conclusioni teologiche o socio-politiche delle varie scuole o correnti, posto che le elaborazioni di alcuni economisti e/o politici, che pur si possono dire cristiani, non sono affatto vincolanti e non fanno parte del Magistero.

L’assistenza nella diretta infallibilità promessa da Nostro Signore Gesù Cristo al Pontefice, ed alla Chiesa docente solo se è a lui suddita, è sì indirettamente estesa anche al popolo (o Chiesa discente), ma solo a condizione che quest’ultimo si attenga scrupolosamente e senza alcuna devianza al Magistero stesso.

Sua Eccellenza Pietro Maria Ferrè, nel suo Commento alla Costituzione Dogmatica Dei Filius sulla Fede Cattolica, sancita e promulgata nella Sessione Terza del Sacrosanto  Concilio Ecumenico Vaticano (Casale, 1874) esplicita in maniera elementare questo concetto di fede e cattolica, smorzando anche le frequenti tentazioni di sedicente “tradizionalismo”, di scisma “progressista” ed i tanti sofismi con i quali alcuni auspicano il “ritorno” a presunte “origini”. Egli afferma: «È chiarissimo (scrive indi procede) che realmente la dottrina proposta dal Magistero è antica quanto la Chiesa perchè sempre identica a se stessa, è diffusa in tutto il mondo cattolico, ed è conosciuta e professata da tutti i cattolici. Ciò detto (scrive in questo senso), quindi, è verissimo che si deve credere ciò che sempre, dovunque e da tutti è stato creduto. Ma, per fare ciò, non si richiede altro che aderire semplicemente e con tutta fermezza al Magistero universale ed ordinario della Chiesa».

Prima dell’intervento del Magistero della Chiesa, anche gli studi di economia e sociologia probabilmente hanno ricoperto un importante ruolo di preparazione e di documentazione, tuttavia a seguito della promulgazione di un Documento pontificio a riguardo, ciò che è stato accettato e sancito per vero ed utile dalla Chiesa costituisce Dottrina sociale, ciò che è stato scartato non è più oggetto di trattativa, se ritenuto eretico, offensivo, erroneo, scandaloso o comunque pericoloso.

Lo stesso concetto, di cui vi parlerò con maggiore incisività nel prossimo articolo, è valido per qualsivoglia materia vincolante e raccolta nell’insieme della Scienza teologica, come precisa sempre Pio XII nella sua mirabile Humani Generis: «[Alcuni] vanno dicendo che i Pontefici non intendono dare un giudizio sulle questioni che sono oggetto di disputa tra i teologi; è quindi necessario ritornare alle fonti primitive, e con gli scritti degli antichi si devono spiegare le costituzioni e i decreti del Magistero. Queste affermazioni vengono fatte forse con eleganza di stile; però esse non mancano di falsità. Infatti è vero che generalmente i Pontefici lasciano liberi i teologi in quelle questioni che, in vario senso, sono soggette a discussioni fra i dotti di miglior fama; però la storia insegna che parecchie questioni, che prima erano oggetto di libera disputa, in seguito non potevano più essere discusse».

Carlo Di Pietro da ControSenso Basilicata





Teologia Politica n° 16. Forze sovversive in lotta contro il Deposito della fede

La Chiesa può intervenire nella sfera sociale in vari modi nella custodia del Depositum fidei (Deposito della fede) e della legge morale. Il Deposito della fede e la legge morale non possono mutare e vanno tutelati fino al martirio.

Afferma la Costituzione dogmatica Dei Filius: «La dottrina della fede che Dio rivelò non è proposta alle menti umane come un’invenzione filosofica da perfezionare, ma è stata consegnata alla Sposa di Cristo come divino deposito perché la custodisca fedelmente » (24 aprile 1870).

La Costituzione dogmatica Pastor Aeternus definisce e spiega: «Lo Spirito Santo infatti, non è stato promesso ai successori di Pietro per rivelare, con la sua ispirazione, una nuova dottrina, ma per custodire con scrupolo e per far conoscere con fedeltà, con la sua assistenza, la rivelazione trasmessa dagli Apostoli, cioè il deposito della fede» (18 luglio 1870).

Ora, appare evidente che neanche il Pontefice può varcare questi confini, difatti egli è «Vicario di Cristo», non viceversa. Un Pontefice che avesse la pretesa, per follia o per diabolicità, di mutare, a determinate condizioni, il Depositum fidei, cesserebbe di essere Papa o dimostrerebbe di non aver mai posseduto il Papato (cf. Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Verità della Fede, parte III, cap. X, 20,ss.)

Abitualmente, quindi, la Chiesa insegna direttamente tutti quei principi necessari alla salvezza delle anime ed al bene comune, alla maggior gloria di Dio. Purtroppo, quando sopravanzano l’apostasia e l’odio anticattolico, la Chiesa deve intervenire con un’azione pastorale particolarmente decisa, ovvero peculiare e correttiva, che in alcune circostanze si spinge fino alla censura ed alla condanna, anche politica.

Diversamente da quanto sostengono i modernisti, oggi riciclatisi in politica nei cattocomunisti, che vorrebbero una pastorale sempre più accondiscendente ed inconcludente, ovverosia un’azione antidogmatica ed anticorrettiva, la Chiesa ha sempre agito all’esatto opposto, ritenendo queste pretese tanto false quanto pericolose (cf. Lamentabili Sane Exitu e Sillabo).

Papa Pio XII, nella Orientalis Ecclesiae del 9 aprile 1944, spiega cos’è la pastorale citando più volte san Cirillo d’Alessandria e ne celebra la grandissima azione pastorale in occasione XV centenario della sua morte: «Noi - così egli dichiara - che abbiamo per amica la verità e i dogmi della verità, non seguiremo affatto gli eretici, ma calcando le vestigia della fede lasciataci dai santi padri, custodiremo contro tutti gli errori il deposito della divina rivelazione […] Il mio più ardente desiderio - egli scrive - è di patire e morire per la fede di Cristo […] Nessuna ingiuria pertanto, nessuna contumelia, nessun insulto mi muove […] sol che la fede ne esca sana e salva».

Papa Pacelli sentenzia: «Perciò non conduce al desideratissimo ritorno dei figli erranti alla sincera e giusta unità in Cristo, quella teoria, che ponga a fondamento del concorde consenso dei fedeli solo quei capi di dottrina, sui quali o tutte o almeno la maggior parte delle comunità, che si gloriano del nome cristiano, si trovino d’accordo, ma bensì l’altra che, senza eccettuarne né sminuirne alcuna, integralmente accoglie qualsiasi verità da Dio rivelata».

Questa premessa si rende necessaria anche nel nostro studio per due ragioni:

1) Deposito e legge morale vanno salvaguardati anche nell’azione politica, che anzi ordinano. Non è affatto estremista chi difende questa regola, mentre invece agisce da eretico chi fa il contrario;

2) Molti politici sedicenti cattolici rigettano tutte queste verità di fede rivelate e ben definite, che invece dovrebbero essere difese fino al martirio, se Dio lo vuole.

Allora perché si definiscono cattolici? Siamo autorizzati a pensare che lo facciano per catalizzare consensi.

È facile comprendere che davanti a tutti quei mestieranti della politica che pretendono di sovvertire la Dottrina sociale, noi non possiamo far altro che rattristarci per la loro infinita e superba ignoranza, pregando il buon Dio affinché li faccia redimere o li castighi a scopo propedeutico individuale e collettivo.

Ma veniamo alle molte censure che si sono rese necessarie da parte della Chiesa per il bene dell’umanità proiettata a Dio. Il Guerry  (Op. cit.) ci ricorda che la Chiesa a volte esprime «giudizi che pronuncia su errori (liberalismo, comunismo, nazismo) o strutture economiche che minacciano (tecnocrazia, totalitarismo di Stato), a volte infine ne propone l’applicazione sotto una formula concreta (organizzazione professionale) e scende essa stessa ad applicazioni pratiche, a seconda dei paesi e delle epoche. È importante studiare ben da vicino i documenti per distinguere in essi le verità assolute, direttrici di vita, e le loro applicazioni pastorali, fatte dalla Chiesa».

Carlo Di Pietro da ControSenso Basilicata



 

Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
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20/11/2017 23:08
 
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Definitività delle sentenze


La Chiesa Romana celebra oggi la memoria liturgica di San Gelasio I, Papa (secolo V). Originario dell’Africa, fu eletto al supremo pontificato nel 492. È ricordato principalmente per la ferma opposizione allo scisma acaciano e per la strenua difesa del primato della sede romana contro le pretese, civili ed ecclesiastiche, di Costantinopoli. Morí il 21 novembre del 496 e fu seppellito nella basilica vaticana. La sua celebrazione liturgica viene anticipata a oggi per la coincidenza con la memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria. 

Riportiamo, per la sua attualità, un brano tratto da una lunga lettera da lui scritta ai Vescovi della Dardania (regione corrispondente all’attuale Macedonia e Serbia meridionale), con la quale dimostra che Acacio, Patriarca di Costantinopoli dal 471 al 489, era stato giustamente condannato con sentenza definitiva della Sede Apostolica.

"Occorre che voi, cominciando fin dagli Apostoli, ricordiate che i nostri padri nel Cattolicesimo, gli illuminati e dotti pontefici, man mano che sorgevano eresie raccoglievano sinodi; in quella sede stabilivano la vera dottrina e precisavano l’ambito della comunione cattolica e apostolica in conformità con la Scrittura e con la predicazione degli antenati. Ma volevano che la cosa finisse lì, che la si ritenesse definitiva per sempre. Né ammettevano che quanto si era deciso venisse ancora posto in discussione al sorgere di una novità qualsiasi; saggiamente prevedevano che, qualora lo si fosse permesso, nessun decreto della Chiesa contro qualsivoglia errore sarebbe restato saldo, e che, rispuntando piú volte gli stessi errori, si sarebbe stati sempre da capo.

Infatti, se vediamo che, nonostante questo carattere definitivo delle decisioni sinodali, le deviazioni già colpite riprendono lena, si levano di nuovo contro la verità e turbano le anime semplici, cosa accadrebbe se i perfidi potessero di tanto in tanto far indire un concilio? Per quanto chiara fosse la verità, mai verrebbe meno la triste fecondità dell’errore, che, pur scadendo sempre piú di prestigio, per puntiglio mai cederebbe.

I nostri ispirati predecessori, ben vedendo tutto ciò, e proprio per non offrire ai maligni opportunità di indebolire o annullare salutari provvedimenti, vigilarono che non si permettesse di togliere alcunché a quanto contro qualsiasi eresia fosse stato deciso da un sinodo riguardo alla vera dottrina e all’ambito della comunione cattolica e apostolica; ma ritennero che, una volta condannati e l’autore di qualsiasi vaneggiamento e il suo errore, fosse sufficiente quella prima sentenza perché chi si fosse fatto maestro di errore risultasse ben identificato quanto a dottrina e a comunione."

(Lettera ai Vescovi della Dardania: Patrologia Latina, 59, 61-62 [e 77-78]; Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, 35, 370-371. Traduzione italiana: Liturgia delle ore, Proprio della Diocesi di Roma, Città del Vaticano, 1976, pp. 52-53)


 


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