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Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium per le Università e Facoltà ecclesiastiche

Ultimo Aggiornamento: 30/01/2018 09:00
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30/01/2018 08:53
 
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5. Nel rilanciare gli studi ecclesiastici si avverte la viva esigenza di imprimere un nuovo impulso alla ricerca scientifica condotta nelle nostre Università e Facoltà ecclesiastiche. La Costituzione Apostolica Sapientia christiana introduceva la ricerca come un «dovere fondamentale» in costante «contatto con la realtà stessa […] per comunicare la dottrina agli uomini del proprio tempo nella varietà delle culture»[60]. Ma nella nostra epoca, segnata dalla condizione multiculturale e multietnica, nuove dinamiche sociali e culturali impongono un allargamento di questi scopi. Difatti per adempiere alla missione salvifica della Chiesa «non è sufficiente la preoccupazione dell’evangelizzatore di giungere ad ogni persona […] il Vangelo si annuncia anche alle culture nel loro insieme»[61]. Gli studi ecclesiastici non possono limitarsi a trasferire conoscenze, competenze, esperienze, agli uomini e alle donne del nostro tempo, desiderosi di crescere nella loro consapevolezza cristiana, ma devono acquisire l’urgente compito di elaborare strumenti intellettuali in grado di proporsi come paradigmi d’azione e di pensiero, utili all’annuncio in un mondo contrassegnato dal pluralismo etico-religioso. Ciò richiede non solo una profonda consapevolezza teologica, ma la capacità di concepire, disegnare e realizzare, sistemi di rappresentazione della religione cristiana capace di entrare in profondità in sistemi culturali diversi. Tutto questo invoca un innalzamento della qualità della ricerca scientifica e un avanzamento progressivo del livello degli studi teologici e delle scienze collegate. Non si tratta solo di estendere il campo della diagnosi, di arricchire il complesso dei dati a disposizioni per leggere la realtà[62], ma di approfondire per «comunicare meglio la verità del Vangelo in un contesto determinato, senza rinunciare alla verità, al bene e alla luce che può apportare quando la perfezione non è possibile»[63].

Affido in primo luogo alla ricerca condotta nelle Università, Facoltà e Istituti ecclesiastici il compito di sviluppare quella «apologetica originale» che ho indicato nella Evangelii gaudium, affinché esse aiutino «a creare le disposizioni perché il Vangelo sia ascoltato da tutti»[64].

In questo contesto, indispensabile diventa la creazione di nuovi e qualificati centri di ricerca in cui possano interagire con libertà responsabile e trasparenza reciproca – come ho auspicato nella Laudato si’ – studiosi provenienti dai diversi universi religiosi e dalle differenti competenze scientifiche, in modo da «entrare in un dialogo tra loro orientato alla cura della natura, alla difesa dei poveri, alla costruzione di una rete di rispetto e di fraternità»[65]. In tutti i Paesi, le Università costituiscono la sede primaria della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze e della società, svolgendo un ruolo determinante per lo sviluppo economico, sociale e culturale, soprattutto in un tempo come il nostro segnato da veloci, costanti e vistosi cambiamenti nel campo delle scienze e delle tecnologie. Anche negli accordi internazionali viene rimarcata la responsabilità centrale dell’Università nelle politiche della ricerca e la necessità di coordinarle creando reti di centri specializzati così da facilitare, tra l’altro, la mobilità dei ricercatori.

In questo senso, si stanno progettando poli di eccellenza interdisciplinari e iniziative finalizzate ad accompagnare l’evoluzione delle tecnologie avanzate, la qualificazione delle risorse umane e i programmi di integrazione. Anche gli studi ecclesiastici, nello spirito di una Chiesa “in uscita”, sono chiamati a dotarsi di centri specializzati che approfondiscano il dialogo con i diversi ambiti scientifici. In particolare, la ricerca condivisa e convergente tra specialisti di diverse discipline viene a costituire un qualificato servizio al Popolo di Dio, e in particolare al Magistero, nonché un sostegno della missione della Chiesa di annunciare la buona novella di Cristo a tutti, dialogando con le diverse scienze a servizio di una sempre più profonda penetrazione e applicazione della verità nella vita personale e sociale.

Gli studi ecclesiastici saranno così in grado di apportare il loro specifico e insostituibile contributo ispiratore e orientatore, e potranno enucleare ed esprimere in forma nuova, interpellante e realistica il proprio compito. È sempre stato e sempre sarà così! La teologia e la cultura d’ispirazione cristiana sono state all’altezza della loro missione quando hanno saputo vivere rischiosamente e con fedeltà sulla frontiera. «Le domande del nostro popolo, le sue pene, le sue battaglie, i suoi sogni, le sue lotte, le sue preoccupazioni, possiedono un valore ermeneutico che non possiamo ignorare se vogliamo prendere sul serio il principio dell’incarnazione. Le sue domande ci aiutano a domandarci, i suoi interrogativi c’interrogano. Tutto ciò ci aiuta ad approfondire il mistero della Parola di Dio, Parola che esige e chiede che si dialoghi, che si entri in comunione»[66].

6. Quella che oggi emerge di fronte ai nostri occhi è «una grande sfida culturale, spirituale ed educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione»[67], anche per le Università e Facoltà ecclesiastiche.

Ci guidi, ci illumini e ci sostenga in questa impegnativa e affascinante stagione segnata dall’impegno a una rinnovata e lungimirante configurazione prospettica degli studi ecclesiastici, la fede gioiosa e incrollabile in Gesù crocifisso e risorto, centro e Signore della storia. La sua risurrezione, col dono sovrabbondante dello Spirito Santo, «produce in ogni luogo germi di questo mondo nuovo; e anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia»[68].

Maria Santissima, che all’annuncio dell’Angelo ha concepito con gioia ineffabile il Verbo di Verità, accompagni il nostro cammino ottenendo dal Padre di ogni grazia la benedizione di luce e di amore che con la fiducia dei figli attendiamo nella speranza dal Figlio suo e nostro Signore Gesù Cristo, nella gioia dello Spirito Santo!

 

PARTE PRIMA

NORME COMUNI

Titolo I - Natura e finalità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche

 

Art. 1. La Chiesa, per compiere la missione evangelizzatrice affidatale da Cristo, ha il diritto e il dovere di erigere e promuovere Università e Facoltà, che da essa dipendano (cfr can. 815 CIC).

Art. 2. § 1. Nella presente Costituzione, Università e Facoltà ecclesiastiche sono dette quelle istituzioni di educazione superiore che, canonicamente erette o approvate dalla Sede Apostolica, coltivano ed insegnano la dottrina sacra e le scienze con essa collegate, fruendo del diritto di conferire i gradi accademici per autorità della Santa Sede (cfr can. 817 CIC; can. 648 CCEO).

§ 2. Esse possono essere un’Università o Facoltà ecclesiastica sui iuris, una Facoltà ecclesiastica all’interno di un’Università cattolica (cfr Giovanni Paolo II, Cost. ap. Ex corde Ecclesiae, art. 1, § 2: AAS 82 [1990], 1502) oppure una Facoltà ecclesiastica all’interno di un’altra Università.

Art. 3. Le finalità delle Facoltà ecclesiastiche sono:

§ 1. coltivare e promuovere, mediante la ricerca scientifica, le proprie discipline, cioè quelle direttamente o indirettamente connesse con la Rivelazione cristiana o che servono in un modo diretto alla missione della Chiesa, enucleare sistematicamente le verità in essa contenute, considerare alla loro luce i nuovi problemi che sorgono, e presentarle agli uomini del proprio tempo nel modo adatto alle diverse culture;

§ 2. formare ad un livello di alta qualificazione gli studenti nelle proprie discipline secondo la dottrina cattolica, prepararli convenientemente ad affrontare i loro compiti, e promuovere la formazione continua o permanente, nei ministri della Chiesa;

§ 3. aiutare attivamente, secondo la propria natura e in stretta comunione con la Gerarchia, sia le Chiese particolari sia quella universale in tutta l’opera dell’evangelizzazione.

Art. 4. E' compito delle Conferenze Episcopali interessarsi alacremente della vita e del progresso delle Università e Facoltà ecclesiastiche a motivo della loro particolare importanza ecclesiale.

Art. 5. L’erezione o l’approvazione canonica delle Università e delle Facoltà ecclesiastiche è riservata alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, che ad esse sovrintende a norma del diritto (cfr can. 816, § 1 CIC; can. 649 CCEO; Giovanni Paolo II, Cost. ap. Pastor bonus, art. 116, § 2: AAS 80 [1988], 889).

Art. 6. Alle sole Università e Facoltà canonicamente erette o approvate dalla Santa Sede, ed ordinate a norma di questa Costituzione, compete il diritto di conferire i gradi accademici aventi valore canonico (cfr can. 817 CIC; can. 648 CCEO) salvo restando il diritto peculiare della Pontificia Commissione Biblica (cfr Pauli VI Sedula CuraAAS 63 [1971], 665 ss.; Pont. Commissionis Biblicae Ratio Periclitandae DoctrinaeAAS 67 [1975], 153 ss.).

Art. 7. Gli Statuti di ciascuna Università o Facoltà, da redigere a norma della presente Costituzione, devono essere approvati dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr can. 816, § 2 CIC; can. 650 CCEO).

Art. 8. Le Facoltà ecclesiastiche erette o approvate dalla Santa Sede in Università non ecclesiastiche, le quali conferiscano gradi accademici sia canonici che civili, devono osservare le prescrizioni di questa Costituzione, rispettando le convenzioni bilaterali e multilaterali stipulate dalla Santa Sede con le diverse Nazioni o con le stesse Università.

Art. 9. § 1. Le Facoltà, che non sono state erette o approvate canonicamente dalla Santa Sede, non possono conferire gradi accademici aventi valore canonico.

§ 2. I gradi accademici conferiti da queste Facoltà, per conseguire alcuni determinati effetti canonici, hanno bisogno del riconoscimento della Congregazione per l’Educazione Cattolica.

§ 3. Per tale riconoscimento, da concedersi per motivi particolari a gradi singoli, devono essere adempiute le condizioni stabilite dalla stessa Congregazione.

Art. 10. Per dare la dovuta esecuzione alla presente Costituzione si devono osservare le Norme applicative emanate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

 

Titolo II - La Comunità Accademica ed il suo Governo

 

Art. 11. § 1. L’Università o la Facoltà è una comunità di studio, di ricerca e di formazione che opera istituzionalmente per il raggiungimento dei fini primari di cui all’art. 3, in conformità ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa.

§ 2. Nella comunità accademica, tutte le persone, sia singolarmente prese sia raccolte in consigli, sono corresponsabili del bene comune e concorrono, nell’ambito delle rispettive competenze, al conseguimento dei fini della comunità medesima.

§ 3. Perciò, devono essere esattamente determinati i loro diritti e doveri nell'ambito della comunità accademica, affinché siano convenientemente esercitati in limiti precisati negli Statuti.

Art. 12. Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede presso l’Università o la Facoltà e così pure questa presso la Santa Sede, ne promuove la conservazione e il progresso, ne favorisce la comunione con la Chiesa sia particolare che universale.

Art. 13. § 1. L’Università o la Facoltà dipendono giuridicamente dal Gran Cancelliere, a meno che la Sede Apostolica non abbia stabilito diversamente.

§ 2. Qualora le circostanze lo suggeriscano, si può avere anche un Vice Gran Cancelliere, la cui autorità deve essere determinata negli Statuti.

Art. 14. Se il Gran Cancelliere è diverso dall'Ordinario del luogo, si stabiliscano norme, in base alle quali ambedue possano adempiere al proprio compito in modo concorde.

Art. 15. Le Autorità accademiche sono personali e collegiali. Sono Autorità personali, in primo luogo, il Rettore o il Preside, e il Decano. Sono Autorità collegiali i diversi Organi direttivi, o Consigli, sia di Università che di Facoltà.

Art. 16. Gli Statuti dell'Università o della Facoltà devono fissare con precisione i nomi e gli uffici delle Autorità accademiche, le modalità della loro designazione e la loro durata in carica, tenuto conto sia della natura canonica dell'Università o Facoltà, sia della prassi universitaria della propria regione.

Art. 17. Le Autorità accademiche siano scelte tra persone veramente esperte della vita universitaria e, di regola, tra i docenti di qualche Facoltà.

Art. 18. La nomina o almeno la conferma dei titolari dei seguenti uffici spetta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica:

- il Rettore di un’Università ecclesiastica,

- il Preside di una Facoltà ecclesiastica sui iuris,

- il Decano di una Facoltà ecclesiastica in seno ad un’Università cattolica o ad un’altra Università.

Art. 19. § 1. Gli Statuti stabiliscano in qual modo debbano collaborare tra loro le Autorità personali e quelle collegiali, di modo che, pur rispettando scrupolosamente il principio di collegialità soprattutto nelle questioni più importanti e, segnatamente, in quelle accademiche, le Autorità personali godano di quel potere che effettivamente conviene al loro ufficio.

§ 2. Ciò vale anzitutto per il Rettore, il quale ha il compito di dirigere l'intera Università e di promuoverne nei modi convenienti l'unità, la collaborazione, il progresso.

Art. 20. § 1. Quando le Facoltà sono parte di un’Università ecclesiastica o di un’Università cattolica, negli Statuti si deve provvedere a coordinare opportunamente il loro governo con quello dell’intera Università, in modo da promuovere convenientemente il bene sia delle singole Facoltà che dell’Università, e da favorire la collaborazione di tutte le Facoltà tra di loro.

§ 2. Le esigenze canoniche delle Facoltà ecclesiastiche devono essere salvaguardate anche quando queste sono inserite in un’Università non ecclesiastica.

Art. 21. Se la Facoltà è congiunta con un Seminario Maggiore o con un Collegio, fatta salva la dovuta collaborazione in tutto ciò che attiene al bene degli studenti, gli Statuti devono con chiarezza ed efficacia provvedere a che la direzione accademica e l'amministrazione della Facoltà siano debitamente distinte dal governo e dall'amministrazione del Seminario Maggiore o del Collegio.

 

Titolo III - I Docenti

 

Art. 22. In ciascuna Facoltà deve esserci un numero di docenti, soprattutto stabili, che corrisponda all’importanza ed allo sviluppo delle singole discipline, come anche alla debita assistenza ed al profitto degli studenti.

Art. 23. Devono esserci diversi ordini di docenti, da determinare negli Statuti secondo il grado di preparazione, di inserimento, di stabilità e di responsabilità nella Facoltà, tenendo conto opportunamente della prassi seguita nelle Università della regione.

Art. 24. Gli Statuti devono precisare a quali Autorità competano la cooptazione, la nomina, la promozione dei docenti, soprattutto quando si tratti di conferire loro stabilmente l'ufficio.

Art. 25. § 1. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i docenti stabili di una Facoltà, si richiede che egli:

1° si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita cristiana e ecclesiale, per senso di responsabilità;

2° sia fornito del congruo dottorato o di titolo equipollente, o di meriti scientifici del tutto singolari;

3° si sia dimostrato idoneo alla ricerca scientifica con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di dissertazioni;

4° dimostri di possedere capacità didattica all’insegnamento.

§ 2. Questi requisiti per l'assunzione dei docenti stabili devono essere applicati, fatte le debite proporzioni, ai docenti non stabili.

§ 3. I requisiti scientifici per la cooptazione dei docenti in vigore nella prassi universitaria della regione dovranno essere tenuti opportunamente in conto.

Art. 26. § 1. Tutti i docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio di una istituzione accademica ecclesiastica. Quando viene meno uno di questi requisiti, i docenti devono essere rimossi dal loro incarico, osservando il procedimento previsto (cfr cann. 810, § 1 e 818 CIC).

§ 2. Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale, occorre che siano consapevoli che tale compito deve essere svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e, in particolare del Romano Pontefice (cfr Lumen gentium, 25, 21 novembre 1965: AAS 57 [1965], 29-31; nonché l’Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede sulla vocazione ecclesiale del teologo, Donum veritatis, 24 maggio 1990: AAS 82 [1990], 1550-1570).

Art. 27. § 1. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede (cfr can. 833, n. 7 CIC), la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Gli altri docenti, invece, devono ricevere l’autorizzazione ad insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato.

§ 2. Tutti i docenti, prima che sia loro conferita la nomina a stabili o siano promossi al più alto ordine didattico, o in entrambi i casi, a seconda di quanto è precisato negli Statuti, hanno bisogno del nulla osta della Santa Sede.

Art. 28. La promozione agli ordini superiori avviene dopo un conveniente intervallo di tempo, in rapporto alla capacità di insegnamento, alle ricerche svolte, ai lavori scientifici pubblicati, allo spirito di collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca, all'impegno di dedizione alla Facoltà.

Art. 29. I docenti, per poter assolvere al loro ufficio, siano liberi da altre incombenze, incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento, secondo quanto è richiesto negli Statuti dai singoli ordini di docenti (cfr can. 152 CIC; can. 942 CCEO).

Art. 30. Gli Statuti devono determinare:

a) quando ed a quali condizioni i docenti cessino dal loro ufficio;

b) per quali motivi e con quale procedura essi possano essere sospesi o rimossi o anche privati dall'ufficio, in modo da provvedere convenientemente alla tutela dei diritti sia del docente, sia della Facoltà od Università, in primo luogo dei suoi studenti, sia anche della stessa comunità ecclesiale.

 

Titolo IV - Gli Studenti

 

Art. 31. Le Facoltà ecclesiastiche sono aperte a tutti coloro che, forniti di regolare attestato, siano idonei, per la condotta morale e per precedenti studi compiuti, ad esservi iscritti.

Art. 32. § 1. Perché uno possa iscriversi alla Facoltà per il conseguimento dei gradi accademici, deve presentare il titolo di studio richiesto per l'ammissione all'Università civile della propria nazione, o della regione nella quale la Facoltà si trova.

§ 2. La Facoltà provveda a determinare negli Statuti gli altri eventuali requisiti, oltre a quello stabilito al § 1, necessari per intraprendere il proprio curricolo di studi, anche per quel che riguarda la conoscenza delle lingue sia antiche che moderne.

§ 3. La Facoltà provveda a determinare negli Statuti anche procedure per valutare le modalità di trattamento dei casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe sprovvisti della regolare documentazione richiesta.

Art. 33. Gli studenti devono osservare fedelmente le norme della Facoltà circa l’ordinamento generale e la disciplina - in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami - come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita della Facoltà. Per questo motivo, l’Università e le singole Facoltà predispongano i modi affinché gli studenti conoscano gli Statuti e i Regolamenti.

Art. 34. Gli Statuti devono definire in qual modo gli studenti, sia singolarmente presi che associati, partecipino alla vita della comunità accademica in quelle cose nelle quali essi possono contribuire al bene comune della Facoltà o dell'Università.

Art. 35. Gli Statuti devono parimenti determinare in qual modo gli studenti, per gravi motivi, possano essere sospesi da certi diritti, o esserne privati, o essere addirittura esclusi dalla Facoltà, così che si provveda opportunamente alla tutela dei diritti sia dello studente che della Facoltà od Università, come anche a quelli della stessa comunità ecclesiale.




Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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