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Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium per le Università e Facoltà ecclesiastiche

Ultimo Aggiornamento: 30/01/2018 09:00
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30/01/2018 08:55
 
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PARTE SECONDA

NORME SPECIALI

 

Art. 68. Oltre le norme comuni a tutte le Facoltà ecclesiastiche stabilite nella prima parte di questa Costituzione, sono qui proposte norme speciali per alcune Facoltà, attesa la loro particolare natura ed importanza nella Chiesa.

Titolo I - La Facoltà di Teologia

Art. 69. La Facoltà di Teologia ha lo scopo di approfondire e di trattare sistematicamente, secondo il metodo scientifico ad essa proprio, la dottrina cattolica, attinta con la massima diligenza dalla divina Rivelazione; e quello, ancora, di ricercare accuratamente le soluzioni dei problemi umani alla luce della stessa Rivelazione.

Art. 70. § 1. Lo studio della Sacra Scrittura deve essere come l’anima della Teologia, la quale si basa, come su un perenne fondamento, sulla Parola scritta di Dio insieme con la viva Tradizione (cfr Dei Verbum, 24: AAS 58 [1966], 827).

§ 2. Le singole discipline teologiche devono essere insegnate in modo tale che, dalle interne ragioni dell’oggetto proprio di ciascuna ed in connessione con le altre discipline, come il diritto canonico e la filosofia, nonché con le scienze antropologiche, risulti ben chiara l’unità dell’intero insegnamento teologico, e tutte le discipline convergano verso la conoscenza intima del mistero di Cristo, perché sia così annunciato con maggiore efficacia al Popolo di Dio ed a tutte le genti (cfr Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede sulla vocazione ecclesiale del teologo, Donum veritatis: 24 maggio 1990: AAS 82 [1990], 1552).

Art. 71. § 1. La Verità rivelata deve essere considerata anche in connessione con le acquisizioni scientifiche del tempo che si evolve, perché si comprenda chiaramente «come la fede e la ragione si incontrino nell’unica verità» (Gravissimum educationis, 10: AAS 58 [1966], 737; cfr Enc. Veritatis splendorAAS 85 [1993] 1133 ss.; Enc. Fides et ratioAAS 91 [1999] 5 ss.), e la sua esposizione sia tale che, senza mutamento della verità, sia adattata alla natura e all’indole di ciascuna cultura, tenendo conto particolarmente della filosofia e della sapienza dei popoli, esclusa tuttavia qualsiasi forma di sincretismo e di falso particolarismo (cfr Ad Gentes, 22: AAS58 [1966], 973 ss.).

§ 2. Devono essere ricercati, scelti ed assunti con cura i valori positivi che si trovano nelle varie filosofie e culture; tuttavia, non sono da accettare sistemi e metodi, che non si possono conciliare con la fede cristiana.

Art. 72. § 1. Le questioni ecumeniche devono essere accuratamente trattate, secondo le norme emanate dalla competente Autorità ecclesiastica (cfr Direttorio per l’Applicazione dei Principi e delle Norme sull’EcumenismoAAS 85 [1993], 1039 ss.).

§ 2. Le relazioni con le religioni non cristiane sono da considerare con attenzione.

§ 3. Saranno esaminati con scrupolosa diligenza i problemi che scaturiscono dall’ateismo e da altre correnti della cultura contemporanea.

Art. 73. Nello studio e nell'insegnamento della dottrina cattolica deve sempre aver rilievo la fedeltà al Magistero della Chiesa. Nell'adempiere l'ufficio didattico, specialmente nel ciclo istituzionale, siano anzitutto impartiti quegli insegnamenti che riguardano il patrimonio acquisito della Chiesa. Le opinioni probabili e personali, che derivano dalle nuove ricerche, siano modestamente proposte come tali.

Art. 74. Il curricolo degli studi della Facoltà di Teologia comprende:

a) il primo ciclo, istituzionale, che si protrae per un quinquennio o dieci semestri, oppure per un triennio o sei semestri, se prima di esso è richiesto il biennio di filosofia.

I primi due anni devono essere maggiormente dedicati a una solida formazione filosofica che è necessaria per affrontare adeguatamente lo studio della teologia. Il Baccalaureato ottenuto in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia sostituisce i corsi di filosofia del primo ciclo nelle Facoltà teologiche. Il Baccalaureato in Filosofia ottenuto in una Facoltà non ecclesiastica non costituisce ragione per dispensare completamente uno studente dai corsi filosofici del primo ciclo nelle Facoltà teologiche.

Le discipline teologiche devono essere insegnate in modo da presentare un'organica esposizione di tutta la dottrina cattolica, insieme con l'introduzione al metodo della ricerca scientifica.

Il ciclo si conclude col grado accademico di Baccalaureato o un altro conveniente, da precisarsi negli Statuti della Facoltà.

b) il secondo ciclo, di specializzazione, che si protrae per un biennio o quattro semestri.

In esso sono insegnate discipline peculiari, secondo la diversa indole della specializzazione, e si tengono seminari ed esercitazioni per acquistare l’esercizio della ricerca scientifica.

Il ciclo si conclude col grado accademico di Licenza specializzata.

c) il terzo ciclo nel quale per un congruo periodo di tempo si perfeziona la formazione scientifica, specialmente attraverso l’elaborazione della dissertazione dottorale.

Il ciclo si conclude col grado accademico di Dottorato.

Art. 75. § 1. Perché uno possa iscriversi alla Facoltà di Teologia, è necessario che abbia compiuto gli studi prerequisiti, a norma dell’art. 32 di questa Costituzione.

§ 2. Laddove il primo ciclo della Facoltà è triennale, lo studente deve presentare l'attestato del biennio filosofico, regolarmente compiuto presso una Facoltà filosofica ecclesiastica o un Istituto approvati.

Art. 76. § 1. E’ peculiare compito della Facoltà di Teologia di curare la formazione scientifica teologica di coloro che sono avviati al presbiterato e di coloro che si preparano ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici; per questo è necessario che ci sia un congruo numero di docenti presbiteri.

§ 2. A tal fine vi siano anche speciali discipline, adatte ai seminaristi; può, anzi, essere opportunamente istituito dalla stessa Facoltà, per completare la formazione pastorale, l'«Anno pastorale», il quale è richiesto, dopo il compimento del quinquennio istituzionale, per il presbiterato, e può concludersi col conferimento di uno speciale Diploma.

 

Titolo II - La Facoltà di Diritto Canonico

 

Art. 77. La Facoltà di Diritto Canonico, Latino o Orientale, ha lo scopo di coltivare e promuovere le discipline canonistiche alla luce della legge evangelica, e istruire a fondo nelle medesime gli studenti, perché siano formati alla ricerca e all’insegnamento e siano, altresì, preparati ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici.

Art. 78. Il curricolo degli studi di una Facoltà di Diritto Canonico comprende:

a) il primo ciclo, da protrarsi per un biennio o quattro semestri, per coloro che non hanno una formazione filosofico-teologica, senza eccezione alcuna per coloro che già hanno un titolo accademico in diritto civile; in questo ciclo ci si dedica allo studio delle istituzioni di diritto canonico e a quelle discipline filosofiche e teologiche che si richiedono per una formazione canonistica superiore;

b) il secondo ciclo, che deve protrarsi per un triennio o sei semestri, dedicato allo studio più approfondito dell’Ordinamento canonico in tutte le sue espressioni, normative, giurisprudenziali, dottrinali e di prassi, e principalmente dei Codici della Chiesa latina o delle Chiese Orientali attraverso la trattazione completa delle sue fonti sia magisteriali che disciplinari, a cui si aggiunge lo studio di materie affini;

c) il terzo ciclo nel quale, per un congruo periodo di tempo, si perfeziona la formazione scientifica, specialmente attraverso l’elaborazione della dissertazione dottorale.

Art. 79. § 1. Riguardo alle discipline prescritte nel primo ciclo, la Facoltà può avvalersi di corsi tenuti in altre Facoltà, che siano da essa stessa riconosciuti come rispondenti alle proprie esigenze.

§ 2. Il secondo ciclo si conclude con la Licenza, e il terzo con il Dottorato.

§ 3. L’ordinamento degli studi della Facoltà deve definire i particolari requisiti per il conseguimento dei singoli gradi accademici, tenuto conto delle prescrizioni della Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Art. 80. Per l'iscrizione alla Facoltà di Diritto Canonico, è necessario aver compiuto gli studi prerequisiti, a norma dell'art. 32 di questa Costituzione.

 

Titolo III - La Facoltà di Filosofia

 

Art. 81. § 1. La Facoltà ecclesiastica di Filosofia ha lo scopo di investigare metodicamente i problemi filosofici e, basandosi sul patrimonio filosofico perennemente valido (cfr Optatam totius, 15: AAS 58 [1966], 722), di ricercare la loro soluzione alla luce naturale della ragione, e di dimostrare, inoltre, la loro coerenza con una visione cristiana del mondo, dell’uomo e di Dio, mettendo in giusta evidenza le relazioni della filosofia con la teologia.

§ 2. Essa poi si propone di istruire gli studenti, in modo da renderli idonei all'insegnamento ed a svolgere altre congrue attività intellettuali, nonché a promuovere la cultura cristiana ed a stabilire un fruttuoso dialogo con gli uomini del loro tempo.

Art. 82. Il curricolo degli studi della Facoltà di Filosofia comprende:

a) il primo ciclo, istituzionale, durante il quale per un triennio o sei semestri, si fa un'organica esposizione delle varie parti della filosofia, che trattano del mondo, dell'uomo e di Dio, come pure della storia della filosofia, unitamente all'introduzione al metodo del lavoro scientifico;

b) il secondo ciclo, o di iniziata specializzazione, durante il quale, per un biennio o quattro semestri, mediante speciali discipline e seminari, si imposta una più profonda riflessione filosofica in qualche settore della filosofia;

c) il terzo ciclo nel quale, per un periodo di almeno tre anni, si perfeziona la formazione scientifica, specialmente attraverso l’elaborazione della dissertazione dottorale.

Art. 83. Il primo ciclo si conclude col Baccalaureato, il secondo con la Licenza specializzata, il terzo col Dottorato.

Art. 84. Per l’iscrizione al primo ciclo della Facoltà di Filosofia è necessario aver compiuto gli studi prerequisiti, a norma dell'art. 32 di questa Costituzione Apostolica.

Qualora uno studente, che abbia compiuto con successo i corsi regolari di filosofia nel primo ciclo di una Facoltà teologica, volesse poi proseguire gli studi filosofici per ottenere il Baccalaureato in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia, si dovrà tenere conto dei corsi frequentati durante il menzionato percorso.

 

Titolo IV - Altre Facoltà

 

Art. 85. Oltre alle Facoltà di Teologia, di Diritto Canonico e di Filosofia, altre Facoltà ecclesiastiche sono state canonicamente erette o possono essere erette, attese le necessità della Chiesa per ottenere particolari scopi, quali sono:

a) un’approfondita indagine in alcune materie di maggiore importanza tra le discipline teologiche, giuridiche, filosofiche e storiche;

b) la promozione di altre scienze, in primo luogo delle scienze umane, che siano più strettamente connesse con le discipline teologiche o con l'opera dell'evangelizzazione;

c) lo studio approfondito delle lettere, che in modo speciale aiutino sia a comprendere meglio la Rivelazione cristiana, sia a svolgere con maggiore efficacia l'opera dell'evangelizzazione;

d) infine, una più accurata preparazione sia dei chierici sia dei laici, per assolvere degnamente alcuni speciali incarichi d'apostolato.

Art. 86. Sarà compito della Congregazione per l’Educazione Cattolica emanare, secondo l’opportunità, speciali norme per queste Facoltà o Istituti, come è stato fatto ai Titoli precedenti per le Facoltà di Teologia, di Diritto Canonico e di Filosofia.

Art. 87. Anche le Facoltà e gli Istituti, per i quali non sono ancora state emanate norme speciali, devono redigere i propri Statuti, che siano conformi alle norme comuni stabilite nella prima Parte di questa Costituzione, e tengano conto della particolare natura e finalità loro proprie.





 

Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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