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Festa Liturgica dell'Ascensione di Gesù al Cielo

Ultimo Aggiornamento: 09/05/2013 21:16
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Il trasferimento dell’Ascensione e di altre feste alla domenica: indicazioni canonico-liturgiche

                       Il trasferimento dell’Ascensione e di altre feste alla domenica:   indicazioni canonico-liturgiche thumbnail
By Daniele Di Sorco
Published: maggio 15, 2010

di Daniele Di Sorco

Il calendario romano universale, sia dell’antica che della nuova forma del rito romano, assegna la festa dell’Ascensione al giovedì che segue la V domenica dopo Pasqua (o VI domenica di Pasqua, secondo la recente denominazione), rispettando scrupolosamente la cronologia biblica, secondo cui nostro Signore ascese al cielo quaranta giorni dopo la sua Resurrezione (At. 1, 3). L’Ascensione è annoverata tra le feste di precetto dal Codice di diritto canonico vigente (can. 1246, § 1).

Fino a non molti decenni fa, in Italia e nella maggior parte dei Paesi cattolici il giovedì dell’Ascensione era considerato festivo anche a livello civile. Nel 1977, tuttavia, il governo italiano decise di aumentare il numero dei giorni lavorativi, e l’Ascensione, insieme a S. Giuseppe (19 marzo), al Corpus Domini (giovedì dopo la SS. Trinità) e ai SS. Pietro e Paolo (29 giugno), fu tolta dal calendario delle festività civili.

La Conferenza Episcopale Italiana, conscia delle difficoltà che sarebbero scaturite dal mantenere il precetto in un giorno divenuto lavorativo, decise, col consenso della Santa Sede, di trasferire la festa dell’Ascensione, così come il Corpus Domini, alla domenica successiva, avvalendosi di una facoltà che fu poi resa universale e incorporata nel Codice di Diritto canonico del 1983 (can. 1246, § 2). Insieme alla festa fu trasferito, come è logico, anche il precetto. Provvedimenti di questo tipo, anche se non esplicitamente previsti dal Codice del 1917, avevano luogo anche prima della riforma liturgica, per esempio nei Paesi a maggioranza protestante, dove la Santa Sede non di rado concedeva il trasferimento alla domenica delle feste più importanti e del relativo precetto. Le modalità, tuttavia, erano diverse, poiché l’Ufficio e la Messa della festa continuavano ad essere celebrati nel suo giorno proprio, mentre la domenica aveva luogo soltanto la «solennità esterna», ossia l’officiatura di una o più Messe votive della festa, senza Ufficio (ad esclusione, se c’era la consuetudine, del Vespro votivo), a vantaggio del popolo. Con la nuova normativa canonica, invece, la festa viene spostata alla domenica come suo giorno proprio, senza alcuna celebrazione nel giorno originario.

In seguito alla liberalizzazione del rito romano antico da parte del Papa Benedetto XVI molti si sono chiesti come si debba procedere nei confronti di quelle feste (in Italia l’Ascensione e il Corpus Domini) che, nel calendario nazionale, sono state trasferite alla domenica. Il quesito fu proposto dalla Latin Mass Society alla Pontificia Commissione «Ecclesia Dei», che il 20 ottobre 2008 rispose confermando sostanzialmente la prassi vigente nell’antica disciplina canonica.

In particolare, anche quando la Conferenza Episcopale fa uso delle facoltà accordategli dal can. 1246, § 2, per la forma straordinaria vale il trasferimento del precetto, ma non della festa, che pertanto può continuare ad essere celebrata nel suo giorno proprio, senza che la Conferenza Episcopale o i singoli Vescovi possano proibirlo. Nulla impedisce, poi, anzi è vivamente raccomandato, che la domenica successiva si effettui la solennità esterna della festa.

Riportiamo la parte normativa del testo della risposta, da noi tradotto in italiano:

«1. L’uso legittimo dei libri liturgici in vigore nel 1962 comprende il diritto di seguire il calendario proprio di tali libri liturgici.

2. Sebbene, a norma del can. 1246, § 2 del Codice di Diritto canonico, la Conferenza Episcopale possa legittimamente trasferire alcune feste di precetto, previo consenso della Santa Sede, è pure legittimo celebrare la Messa e l’Ufficio di queste feste nei giorni previsti dal calendario dei libri liturgici in vigore nel 1962, avendo ben presente che, in conformità alla legittima decisione della Conferenza Episcopale, non vi è alcun obbligo di assistere alla Messa in tali giorni.

3. Inoltre, a norma dei nn. 356-361 delle Rubricae generales Missalis romani del 1962, è opportuno che si celebri la solennità esterna della festa nella domenica in cui essa è stata trasferita dalla Conferenza Episcopale, com’è consuetudine in molti altri paesi» (Prot. 107/97).

Ciascun sacerdote, quindi, può liberamente scegliere se celebrare la Messa della domenica o la Messa votiva della solennità esterna; quest’ultima, tuttavia, è vincolata a certe condizioni, previste dalle rubriche (Rubr. gen. Miss., 341-343, 356-361).

Nel caso della domenica che segue l’Ascensione, si può decidere se celebrare la Messa dell’Ascensione  (solennità esterna) o la Messa della domenica dopo l’Ascensione. Se si opta per la prima possibilità, bisogna dire la Messa come nel giorno della festa, con prefazio e Hanc igitur proprio.

Contrariamente a quanto riportato su molti siti internet, non si deve fare commemorazione della domenica, in base al principio generale secondo cui, nella stessa Messa, non si possono dire più orazioni dello stesso Mistero, della stessa Persona divina o dello stesso Santo. Le rubriche affermano esplicitamente: «L’Ufficio, la Messa o la commemorazione della domenica esclude la commemorazione o l’orazione di una festa o mistero del Signore, e viceversa» (Rubr. gen., 112 b).

Le stesse indicazioni si applicano, mutatis mutandis, anche alla festa del Corpus Domini, sulla quale daremo, a suo tempo, informazioni dettagliate.

Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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