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La Congregazioni dei Santi ha 4 secoli di storia e 40 anni dalla Istituzione personale

Ultimo Aggiornamento: 07/02/2013 00:17
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12/06/2009 19:28
 
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E nel 1983 arrivò la riforma di Giovanni Paolo II


Negli ultimi decenni un aggiornamento della normativa che regola l'attività della Congregazione delle Cause dei Santi è stato apportato dalla costituzione apostolica Divinus perfectionis magister del 25 gennaio 1983, completata dalle Normae servandae in inquisitionibus ab episcopis faciendis in causis sanctorum e dal relativo regolamento. La nuova procedura delle cause di beatificazione e canonizzazione non poté però essere inserita nel Codex iuris canonici.

La costituzione istituisce un Collegium relatorum, a cui presiede un relatore generale, e sostituisce il Promotore generale della fede con la figura del Praelatus theologus. Vengono così aboliti l'Ufficio storico-agiografico e il nulla osta che autorizzava il vescovo a introdurre la causa.

I punti essenziali della procedura quindi si modificano. Prima si procede alla costruzione dell'inchiesta diocesana - non più un processo ordinario né cognizionale - con raccolta degli scritti del e sul servo di Dio, e poi all'esame da parte di censori teologi. In un secondo momento gli atti dell'inchiesta sono trasmessi alla congregazione in una copia autentica (detta transunto) e in un altro esemplare (copia pubblica):  tutto il materiale è esaminato e studiato da uno dei relatori, nominato d'ufficio, che si serve di un collaboratore esterno per l'allestimento della Positio, nella quale vengono presentate le prove della fama di santità, dell'esercizio delle virtù, del martirio e dei presunti miracoli.

Concretamente l'iter della causa si compie in due fasi:  quella diocesana, fondamentale per la documentazione, e quella romana in cui si effettua la verifica degli atti sotto il profilo formale e se ne studia il merito.

Nella fase diocesana, il vescovo riceve dal postulatore - rappresentante degli attori - l'informazione sulla vita, sulle virtù, sulla fama di santità del servo di Dio e, se ritiene che tutto ciò abbia un sufficiente fondamento, mette in moto il meccanismo. Innanzitutto fa esaminare gli scritti editi del servo di Dio da due teologi. Se questi sono favorevoli, costituisce una commissione storica, per la raccolta di altri scritti e documenti. Non trascura inoltre di ottenere il consenso della Conferenza episcopale sull'opportunità di iniziare la causa. Questo atto sostituisce le lettere postulatorie della precedente procedura.

Successivamente il vescovo chiede alla Congregazione delle Cause dei Santi il nulla osta, che, a differenza di quello richiesto dalla precedente legislazione, tende solo a verificare se sul conto del servo di Dio ci siano ostacoli perentori. Dopo aver ottenuto il nulla osta da parte della Santa Sede, il vescovo costituisce il tribunale - formato da un delegato episcopale, un promotore di giustizia, un notaio effettivo e uno aggiunto - che raccoglierà le prove testimoniali e documentali, la stesura definitiva delle quali deve essere preceduta da una relazione sottoscritta in solidum dagli esperiti in re historica et archivistica. Conclusi questi adempimenti, gli atti dell'inchiesta sono inviati alla congregazione per essere studiati.

La fase romana si svolge in diversi momenti. Innanzitutto vengono esaminati gli atti processuali sotto il profilo formale. Subito dopo viene redatta la Positio sotto la guida di un relatore che vaglia le testimonianze e la documentazione attinente alla vita, alle virtù e al martirio del servo di Dio. Nel caso dei miracoli il Summarium per i periti medici e la Positio sono redatti sotto la guida del sottosegretario. Poi la Positio di eventuali cause antiche - o di alcune recenti di particolare rilevanza storica - viene esaminata dai consultori storici in una seduta, presieduta dal relatore generale.

I pareri degli esperti vengono pubblicati in un fascicolo denominato Relatio et vota. Inoltre la Positio delle cause storiche con la Relatio et vota delle cause recenti, nonché la Positio super miro, vengono sottoposte all'esame dei consultori teologi nel Congresso peculiare, presieduto dal Promotore generale della fede (prelato teologo) la cui discussione con i relativi pareri è raccolta nella Relatio et vota. Se i due terzi dei teologi esprimono parere favorevole, la causa passa al giudizio di cardinali e vescovi. Nel caso di voti sospensivi saranno compilati i chiarimenti da parte degli attori della causa (postulatore), sotto la guida del relatore. Se i voti favorevoli non hanno raggiunto il quorum necessario, il Congresso ordinario decide se procedere o meno nell'iter.

Se la causa ha avuto una valutazione favorevole i documenti vengono portati all'attenzione dei cardinali e dei vescovi della Sessione ordinaria della congregazione, presieduta dal prefetto, con la partecipazione del segretario del dicastero, con diritto di voto, e alla presenza del sottosegretario, che redige il verbale, e del prelato teologo. Il prefetto sottopone l'esito della seduta al Papa, il quale autorizza il dicastero a promulgare il relativo decreto sulle virtù eroiche, sul martirio e sul miracolo. Una volta pubblicato il decreto, si fissa la data della beatificazione. Quando poi si passa alla canonizzazione di un beato, si celebra il concistoro che ratifica il parere di cardinali e vescovi, con l'approvazione del Papa che stabilisce la data.

Nel caso di un confessore - cioè di un servo di Dio non martire - è necessario per la beatificazione che venga approvato un miracolo ottenuto per sua intercessione. Anche per la canonizzazione di un beato si richiede un miracolo, avvenuto dopo la sua beatificazione. L'iter relativo all'accertamento del miracolo è analogo a quello descritto per le virtù o per il martirio. Competente è il vescovo del luogo in cui si è verificato il presunto miracolo. È lui a costituire un tribunale che analizza i testi e raccoglie tutta la documentazione medica, per poi trasmettere gli atti alla Congregazione delle Cause dei Santi.

Si prepara il Summarium, che viene sottoposto alla Consulta dei medici - quando si tratta, come avviene quasi sempre, di una guarigione - i quali sono chiamati ad accertare se la guarigione possa essere spiegata o no dalla scienza nel suo stato attuale. Ottenuto il parere di inspiegabilità del caso da parte dei componenti la Consulta medica, si redige la Positio del presunto miracolo che viene esaminata dai consultori teologi, per verificare se si tratta di un vero miracolo e se questo può essere attribuito al servo di Dio in questione. Si passa poi allo studio della Sessione ordinaria dei cardinali e dei vescovi, la cui decisione è sottoposta all'approvazione del Papa. Se il Pontefice dispone la pubblicazione del decreto sul miracolo, si celebra la beatificazione e la canonizzazione.

Questi due istituti si differenziano tra di loro in maniera sostanziale. Entrambi richiedono una decisione del Papa, ma mentre la beatificazione è la concessione di un culto limitato a una porzione del popolo cristiano - diocesi, nazione, ordine religioso - la canonizzazione è un atto del supremo magistero, che presenta un beato come santo e come tale da venerarsi in tutta la Chiesa.
(michele di ruberto)


Come s'impara a riconoscere la santità



Dopo la riforma della procedura canonica delle cause dei santi operata da Giovanni Paolo II nel 1983, l'anno successivo è stato istituito lo Studium che cura il corso per la formazione dei postulatori e degli altri collaboratori del dicastero. Lo Studium ha inoltre il compito di curare l'aggiornamento dell'Index ac Status Causarum. Lo Studium - di cui è "patrono" il prefetto - è guidato dal segretario e dal sottosegretario della congregazione.

Finora il corso - 90 ore di lezioni teoriche e 15 di lezioni pratiche - è stato frequentato da oltre 1900 studenti, buona parte dei quali oggi collabora alla preparazione delle inchieste diocesane. Lo Studium opera in spirito di servizio ecclesiale, con finalità scientifiche, consentendo di acquisire alla scuola dei santi maggiore consapevolezza della propria fede. Assolve inoltre anche a un'altra finalità:  diffondere e rendere familiari questioni fondamentali per la vita della Chiesa.


(©L'Osservatore Romano - 12-13 giugno 2009)

Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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