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Chiarimenti sul Decreto Ecclesiae pastorum

Ultimo Aggiornamento: 29/06/2010 23:10
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29/06/2010 23:07
 
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7 luglio 1983
Santa Congregazione per la Dottrina della Fede. Risposte Con lettera ai quesiti sulla interpretazione del decreto Ecclesiae pastorum. Risposte alle 5 diverse questioni che sono state poste circa la procedura per l'approvazione delle pubblicazioni di catechesi.



www.ratzinger.us/modules.php?name=News&file=article&sid=47




RISPOSTA ALLA CONGREGAZIONE PER IL CLERO

SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE,

Risposte Con lettera ai quesiti sulla interpretazione del decreto Ecclesiae pastorum,
7 luglio 1983: AS 76(1984), pp. 45-52.
Si pubblicano due lettere, con allegati, spedite al card. Silvio Oddi, prefetto della Sacra Congregazione per il clero, prot. n. 2221/67, e a mons. Jean Vilnet, vescovo di Saint-Dié, presidente della Conferenza episcopale francese, prot. n. 3331/67.


Signor cardinale,
con lettera in data 2 luglio 1982, ella ha presentato a questa congregazione cinque quesiti relativi alla interpretazione delle disposizioni del decreto Ecclesiae pastorum, art. 4 [EV 5/1212], circa l'approvazione delle opere destinate alla catechesi.

Tale problema è stato sottoposto allo studio dei consultori e degli eminentissimi cardinali membri di questo dicastero, i quali lo hanno esaminato nelle loro adunanze del 23 marzo e del 22 giugno u. s. Le decisioni sono state poi approvate dal Santo Padre nelle udienze del 26 marzo e del 1° luglio u.s.

Mi pregio ora rimettere all'eminenza vostra le risposte ai cinque quesiti di codesta Sacra Congregazione per il clero, precedute da una premessa, espressamente voluta dagli em.mi cardinali, allo scopo di richiamare i principi fondamentali a cui si ispirano dette risposte (cf. Allegato).
Con sensi di distinto ossequio mi confermo di vostra eminenza dev.mo nel Signore

+ Joseph card. RATZINGER. prefetto
+ fr. Jéròme HAMER o.p., arciv. tit. di Lorium, segretario
7 luglio 1983.


ALLEGATO

Premessa

[46] Le diverse questioni che sono state poste circa la procedura per l'approvazione delle pubblicazioni di catechesi riguardano l'esercizio dell'autorità rispettivamente della Sede Apostolica, dei vescovi diocesani e delle conferenze episcopali. Pertanto, prima di dare le risposte particolari, la SCDF ritiene opportuno indicare i principi generali di ordine dottrinale, giuridico e pastorale che ne sono il fondamento, enunciati in particolare nel Directorium catechisticum generale della S.C. per il clero dell'11.4.1971, n. 134 (EV 4/646); nel decretum Ecclesiae pastorum della S.C. per la dottrina della fede del 19.3.1975, a. 4, § 1 (EV 5/1212); e nella responsio della S.C. per la dottrina della fede del 25.6.1980; nel can. 775 nuovo CIC.

l. "Il Pontefice romano è per divina istituzione rivestito di un potere supremo, pieno, immediato e universale; per il bene delle anime [...]. Essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale sia il bene delle singole Chiese, detiene il supremo potere ordinario su tutte le Chiese" (CD 2, EV 1/574; nuovo CIC, cari. 331).
In forza di questo titolo, egli stabilisce per la Chiesa universale delle norme in materia di catechesi, che, in applicazione del concilio Vaticano II, sono state enunciate nel Directorium catechisticum generale (EV 4/453ss) e richiamate in buona parte nell'esortazione apostolica Catechesi tradendae [EV 6/1764ss].

2. "I vescovi, posti dallo Spirito santo, succedono agli apostoli come pastori delle anime e, insieme col sommo Pontefice e sotto la sua autorità, hanno la missione di perpetuare l'opera di Cristo [...]. Perciò sono divenuti veri e autentici maestri della fede, pontefici e pastori" (CD 2, EV 1/574; 1 cf. nuovo CIC, can. 375).
Come il sovrano Pontefice per la Chiesa universale, cosi ogni vescovo per la sua Chiesa particolare esercita immediatamente, in virtù del ius divinum, il potere d'insegnare (munus docendi). Pertanto egli è, nella sua diocesi, la prima autorità responsabile della catechesi nel rispetto delle norme della Sede Apostolica (cf. can. 775, § 1 del nuovo CIC; cf. anche can. 827, § l; CT 63 (EV 6/1910)). [47]

3. La conferenza episcopale è "un'assemblea nella quale i pastori di una nazione o di un territorio esercitano congiuntamente il loro mandato pastorale, per l'incremento del bene che la Chiesa offre agli uomini, in particolare per mezzo di quelle forme e di quei metodi di apostolato, che sono appropriati alle circostanze dei nostri giorni" (CD 38 - EV 1/682; nuovo CIC can. 447).
Essa detiene i poteri che le sono riconosciuti dal diritto (cf. CD 38, § 4 - EV 1/686; can. 455 del nuovo CIC), e non può delegare il suo potere legislativo alle commissioni o ad altri organismi da essa creati (cf. Risposta della Commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, 10.6.1966).
Per quello che riguarda la catechesi, restando salvo il diritto proprio di ogni vescovo (cf. can. 775, § l; can. 827, § 1 del nuovo CIC), è di competenza della conferenza episcopale, se ciò appare utile, far pubblicare, con l'approvazione della Sede Apostolica, catechismi per il proprio territorio (cf. can. 775, § 2 del nuovo CIC; DCG 119 e 134) (EV 4/629-646).

4. L'azione pastorale catechetica deve realizzarsi in maniera efficace e coordinata, nel quadro di una regione, di una nazione o anche di più nazioni che appartengono ad una medesima zona socio-culturale.
Ciò implica - nel rispetto delle competenze sopra richiamate - una necessaria intesa fra vescovi diocesani, conferenze episcopali e Sede Apostolica, in un'azione comu-ne insieme fraterna e rispettosa del principio della collegia-lità.

Dubia a S.C. pro clericis proposita
(domande e risposte)

Q. I. Dopo il decreto De Ecclesiae pastorum vigilantia circa libros (EV 5/1203ss) e la ulteriore precisazione della Sacra Congregazione per la dottrina della fede con la risposta al dubbio in merito all'art. 4, possono le conferenze episcopali nazionali o regionali pubblicare catechismi nazionali o regio-nali e documenti catechistici valevoli sul piano extra diocesa-no, senza la previa approvazione della Santa Sede?

R. Negative. [SM=g1740722]
Osservazioni: Si rimanda alla risposta della SCDF al dubbio citato nel quesito, in conformità ai nn. 119 e 134 del Directorium catechisticum generale [EV 4/629.6461, [48] e soprattutto al canone 775 § 2 del nuovo CIC: "Episcoporum conferentiae est, si utile videatur, curare ut catechismi pro suo territorio, previa Sedis Apostolicae approbatione, edantur".

Q. II. Senza la previa approvazione della Santa Sede, possono essere proposti e diffusi dalle conferenze episcopali catechismi a livello nazionale, per "la consultazione e la sperimentazione?".

R. Negative.
Osservazioni: a) Per quanto riguarda la sperimentazione: non si può- ammettere la pubblicazione di catechismi ad experimentum: i catechismi destinati a una intera nazione devono già avere quanto al contenuto e al metodo un valore provato che assicuri l'autorevolezza e la stabilità che si addice alla catechesi. Non si escludono però gli experimenta particularia precedenti la pubblicazione, di cui al n. 119, § 2, del
Directorium catechisticum generale (EV 4/629).
b) Per quanto riguarda la consultazione: il concetto di catechismi "per consultazione" richiederebbe maggiori precisazioni. Ma se si tratta di un'opera catechetica di consultazione destinata a una intera nazione e proposta dalla conferenza episcopale, valgono le norme citate sopra (ad I).

Q. III. I singoli ordinari diocesani che hanno dato pare- re favorevole per un catechismo nazionale, possono concede-re l'imprimatur a catechismi particolari, quando questi sono sicuri per il contenuto e chiari per l'esposizione?

R. Affirmative.

Q. IV. Una commissione episcopale può avere l'autorità permanente di approvare o di non approvare catechismi a livello nazionale o per singole diocesi?

R. Negative.
Osservazioni: La responsabilità di curare ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae approbatione, edantur spetta colle-gialmente alla conferenza episcopale.
Una commissione epi-scopale può essere incaricata anche stabilmente di prepa-rare il materiale catechistico, salvo sempre il diritto della conferenza episcopale, nel suo insieme, di decidere se accet-tarlo o meno e, per quanto riguarda i catechismi nazionali, se presentarli o meno alla approvazione della S. Sede.

Tale decisione che riguarda la institutio catechetica posta dal nuovo Codex opportunamente nel libro II De munere docendi, rientra nel potere legislativo della conferenza episcopale e in quanto tale deve essere presa con una maggioranza qualificata, a norma del cari. 455, § 2, e non può essere delegata (cf. Risposta "ad dubium" della Pontificia Commis-sione per l'interpretazione dei decreti del concilio Vaticano II, del 25 maggio 1966). D'altra parte i decreta generalia secondo il can. 29 proprie sunt leges.

Q. V. Oltre al catechismo ufficiale, possono essere usati altri catechismi debitamente approvati dalla autorità ecclesia-stica?

R. Affermative iuxta mentem.
1. per la catechesi fatta sotto la autorità dei vescovo nelle parrocchie e nelle scuole, si devono usare i catechismi approvati e adottati come testi ufficiali dal vescovo stesso o dalla conferenza episcopale.
2. Altri catechismi approvati dalla autorità ecclesiastica possono essere adoperati come mezzi sussidiari.


continua

Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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