Notificazione riguardante l’abolizione dell’Indice dei libri

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Caterina63
00lunedì 2 aprile 2012 20:36

SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

 

Notificazione
riguardante l’abolizione dell’Indice dei libri

 

Dopo la Lettera Apostolica Integrae servandae data in forma di Motu Proprio il 7 dicembre 1965, non poche richieste sono pervenute alla Santa Sede per conoscere la sorte dell'Indice dei libri proibiti sin qui tenuto dalla Chiesa per salvaguardare, secondo il mandato divino, l'integrità della fede e dei costumi.

Per rispondere alle suindicate domande, questa Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo aver interrogato il Beatissimo Padre, comunica che l'Indice rimane moralmente impegnativo, in quanto ammonisce la coscienza dei cristiani a guardarsi, per una esigenza che scaturisce dallo stesso diritto naturale, da quegli scritti che possono mettere in pericolo la fede e i costumi; ma in pari tempo avverte che esso non ha più forza di legge ecclesiastica con le annesse censure.

Pertanto la Chiesa confida nella matura coscienza dei fedeli, soprattutto degli autori e degli editori cattolici e di coloro che si occupano della educazione dei giovani. Ripone la sua più ferma speranza nella sollecitudine vigile dei singoli Ordinari e delle Conferenze Episcopali, cui spetta il diritto e il dovere di esaminare e anche di prevenire la pubblicazione di libri nocivi e, qualora si dia il caso, di riprenderne gli autori e di ammonirli. [SM=g1740733]

La Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, secondo lo spirito della Lettera Apostolica Integrae servandae e dei Decreti del Concilio Vaticano II, si pone a piena disposizione, in quanto sia necessario, degli Ordinari, per aiutare la loro solerzia nel vagliare le opere pubblicate, nel promuovere la sana cultura in opposizione a quella insidiosa, in stretto contatto con gli Istituti e le Università ecclesiastiche.

Qualora, poi comunque rese pubbliche, emergessero dottrine e opinioni contrarie ai principi della fede e della morale e i loro autori, benevolmente invitati a correggerle, non vogliano provvedere, la Santa Sede userà del suo diritto-dovere di riprovare anche pubblicamente tali scritti, per provvedere con proporzionata fermezza al bene delle anime.

Si provvedere pertanto, in modo adeguato, a che sia data notizia ai fedeli, circa il giudizio della Chiesa sulle opere pubblicate.

Dato a Roma, dal Palazzo del S. Offizio, il 14 giugno 1966.

 

+ A. Card. Ottaviani
Pro-Prefetto della S.C. per la Dottrina della Fede

+ P. Parente
Segretario

 

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Documento originale in latino:

SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI

NOTIFICATIO *

 

Post Litteras Apostolicas, a verbis incipientes « Integrae servandae » Motu Proprio datas die VII mensis decembris anno 1965, non paucae pervenerunt ad S. Sedem percontationes de Indicis librorum prohibitorum conditione, quo Ecclesia ad integritatem fidei et morum, iuxta divinum mandatum, tuendam hucusque usa est.

Ut memoratis petitionibus respondeatur, haec S. Congregatio pro Doctrina Fidei, facto verbo cum Beatissimo Patre, nuntiat Indicem suum vigorem moralem servare, quatenus Christifidelium conscientiam docet, ut ab illis scriptis, ipso iure naturali exigente, caveant, quae fidem ac bonos mores in discrimen adducere possint; eundem tamen non amplius vim legis ecclesiasticae habere cum adiectis censuris.

Quam ob rem Ecclesia fidelium maturae conscientiae confidit, praesertim auctorum et editorum catholicorum atque eorum qui iuvenibus instituendis operam navant. Firmissimam autem spem collocat in vigili sollicitudine et singulorum Ordinariorum et Conferentiarum Episcopalium, quorum ius et officium est libros noxios tum inspiciendi tum praeveniendi atque, si res tulerit, reprehendendi et improbandi.

S. Congregatio pro Doctrina Fidei, ad mentem Litterarum apostolicarum « Integrae servandae » ac Concilii Vaticani II decretorum, communicare sataget, si opus est, cum orbis catholici Ordinariis ut eorum sedulitatem adiuvet, in diiudicandis operibus editis, in sana contra insidiosam promovenda cultura, collatis etiam viribus cum Institutis et studiorum Universitatibus.

Si autem doctrinae et opiniones quovis modo evulgatae prodierint, quae fidei ac morum principiis adversentur, et eorum auctores ad errores corrigendos humaniter invitati id facere noluerint, S. Sedes iure et officio suo utetur ad talia scripta etiam publice reprobanda, ut animarum bono ea qua par est firmitate consulat.

Apte denique providebitur, ut Ecclesiae iudicium de editis operibus in Christifidelium notitiam perveniat.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, d. 14 iunii, a. 1966.

+ A. Card. Ottaviani,
Pro-Praefectus S. C. pro Doctrina Fidei

+ P. Parente,
a Secretis


* AAS 58 (1966), 445.

 

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SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE 
 

DECRETO

 

A seguito della pubblicazione della «Notificazione» del 14 giugno 1966 riguardante l’«Indice» dei libri proibiti, è stato chiesto a questa S. Congregazione per la Dottrina della Fede se rimangono in vigore il can. 1399, che vieta ipso iure determinati libri, e il can. 2318, che impone delle pene ai trasgressori della legge sulla censura e proibizione dei libri.

Le domande sono state sottoposte alla Sessione plenaria di mercoledì 12 ottobre 1966, durante la quale gli Em.mi Padri, tenendo presente la tutela della fede, hanno decretato di rispondere:

1) Negative alle due domande relative alla validità della legge ecclesiastica; si deve nondimeno ricordare nuovamente il valore della legge morale, che vieta assolutamente di mettere in pericolo la fede e i buoni costumi;

2) coloro che sono incorsi in censure a norma del can. 2318 devono essere considerati da esse assolti, per il fatto stesso dell’abrogazione del canone in parola.

Nel corso dell’Udienza concessa il 14 novembre 1966 all’Em.mo Cardinale Pro-Prefetto di questa S. Congregazione per la Dottrina della Fede, il Sommo Pontefice Paolo VI ha approvato il presente decreto e ne ha ordinato la pubblicazione.

Dato a Roma, presso la sede della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, il 15 novembre 1966.

 

+ A. Card. Ottaviani
Pro-Prefetto

+ P. Parente
Segretario

 

***

Documento originale in latino:

SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI

DECRETUM *

 

Post editam « Notificationem » diei 14 iunii c. a. circa « Indicem » librorum prohibitorum, quaesitum fuit ab hac S. Congregatione pro Doctrina Fidei an in suo vigore permaneant can. 1399, quo quidam libri ipso iure prohibentur, et can. 2318, quo quaedam pœnae feruntur in violatores legum de censura et prohibitione librorum.

Dubiis in plenario conventu fer. IV diei 12 Octobris 1966 propositis, E.mi Patres rebus Fidei tutandis praepositi respondendum decreverunt:

1) Negative ad utrumque, quoad vim legis ecclesiasticae; iterum tamen inculcato valore legis moralis, quae omnino prohibet fidem ac bonos mores in discrimen adducere;

2) eos vero, qui forte innodati fuerint censuris de quibus in can. 2318, ab iisdem absolutos habendos esse ipso facto abrogationis eiusdem canonis.

Et in Audientia Em.mo Cardinali Pro-Praefecto S. Congregationis pro Doctrina Fidei die 14 eiusdem mensis et anni concessa, praefatum decretum S. Pontifex Paulus Papa VI benigne adprobare dignatus est et publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae, ex aedibus S. Congregationis pro Doctrina Fidei, die 15 novembris 1966.

+ A. Card. Ottaviani,
Pro-Praefectus

+ P. Parente,
a Secretis


* AAS 58 (1966), 1186.


 

Caterina63
00lunedì 2 aprile 2012 21:31
[SM=g1740763] A tutti quei Cattolici che rivendicano questo Documento per dire che la Chiesa lascia libero chiunque di scrivere ciò che vuole, in campo dottrinale, risottolineamo che non è così.... il Documento dice:


Per rispondere alle suindicate domande, questa Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo aver interrogato il Beatissimo Padre, comunica che l'Indice rimane moralmente impegnativo, in quanto ammonisce la coscienza dei cristiani a guardarsi, per una esigenza che scaturisce dallo stesso diritto naturale, da quegli scritti che possono mettere in pericolo la fede e i costumi; ma in pari tempo avverte che esso non ha più forza di legge ecclesiastica con le annesse censure.

Pertanto la Chiesa confida nella matura coscienza dei fedeli, soprattutto degli autori e degli editori cattolici e di coloro che si occupano della educazione dei giovani. Ripone la sua più ferma speranza nella sollecitudine vigile dei singoli Ordinari e delle Conferenze Episcopali, cui spetta il diritto e il dovere di esaminare e anche di prevenire la pubblicazione di libri nocivi e, qualora si dia il caso, di riprenderne gli autori e di ammonirli.



*************

la libertà è subordinata all'onestà e ad una responsabilità che deve tenere avanti a sè il BENE dei fedeli e non ingannarli.... e che questa libertà non potrà mai sostituire la Chiesa in campo DOTTRINALE......
Non esiste più l'indice dei libri "proibiti" ma rimane alla Chiesa il giudizio riguardante le questioni dottrinali, dice infatti:
Ripone la sua più ferma speranza nella sollecitudine vigile dei singoli Ordinari e delle Conferenze Episcopali, cui spetta il diritto e il dovere di esaminare e anche di prevenire la pubblicazione di libri nocivi e, qualora si dia il caso, di riprenderne gli autori e di ammonirli.

La vigilanza non viene meno....non è venuta meno..... [SM=g1740762]


Caterina63
00lunedì 2 aprile 2012 22:02
[SM=g1740733]... infatti, a quanto detto sopra, segue un'altro Documento ufficiale sullo stesso argomento:

SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

 

Istruzione
sulla necessità di istituire le Commissioni dottrinali
presso le Conferenze Episcopali

 

Con il Motu proprio Integrae servandae del 7 dicembre 1965 il Sommo Pontefice Paolo VI ha mutato il nome e riformato il regolamento di questo Sacro Dicastero, affinché in verità eserciti con maggior frutto, come le attuali circostanze lo richiedono, il compito che gli è proprio di difendere e promuovere adeguatamente la dottrina della fede e dei costumi.

In questa sollecitudine, che riguarda l'interesse della Chiesa tutta, è bene che i Vescovi collaborino proprio in quanto portano l'ufficio apostolico assieme al Romano Pontefice a capo.

Il progresso delle scienze oggi è tale che lo sviluppo della dottrina nella maggior parte dei casi si può avere solo dalla collaborazione di molti. Inoltre, come ci testimonia l'esperienza, avviene che i pensieri e le affermazioni di una disciplina, oggi divulgati dovunque grazie al meraviglioso incremento dei cosiddetti mezzi di comunicazione sociale, si diffondano subito in tutto il mondo. A titolo speciale questo è vero per i problemi religiosi che in questi nostri tempi non restano chiusi fra le pareti di un determinato tempio o scuola, ma apertamente ogni giorno di più si presentano alle menti dei fedeli, anzi di qualunque uomo di cultura: Dio non lascia il genere umano senza una testimonianza di se stesso.

Perciò nel nostro campo è necessario che gli Episcopati delle singole nazioni si incontrino tra loro, e similmente tutti con la Sede Apostolica, dalla quale «scaturisce l'unità del sacerdozio»: a tal fine si sarà provveduto egregiamente se presso le cosiddette Conferenze Episcopali una Commissione dottrinale vigilerà sugli scritti che vengono editi, favorirà l'autentica scienza religiosa, darà la sua collaborazione ai Vescovi nel giudicare i libri. [SM=g1740733]

In realtà la Santa Sede riconosce e loda il fatto che già presso alcune Conferenze Episcopali ciò sia stato realizzato. Ma questa Sacra Congregazione, con la cordiale approvazione del Sommo Pontefice, esorta quelle Conferenze nelle quali non esiste ancora tale Commissione, a costituirla quanto prima.

Dunque in spirito di fraterna cattolica comunione questo Sacro Dicastero desidera che per primi i Vescovi stessi, o singolarmente o riuniti in assemblea, si impegnino secondo il dovere e il diritto che è loro proprio a custodire la fede e a segnalare alla medesima Sacra Congregazione quanto ritenessero di particolare importanza per la dottrina della fede e dei costumi, suggerendo anche quali rimedi sembrino utili nel Signore per sradicare eventualmente gli errori: nella preparazione di tutto questo sarà necessaria la collaborazione soprattutto delle predette Commissioni.

Nel portare a compimento questi lavori non c'è dubbio che possano contribuire assai i professori delle Università Cattoliche e gli altri esperti che i Vescovi si sceglieranno come collaboratori in quest'opera.

Infine questa Sacra Congregazione prega caldamente quei Vescovi, nel cui territorio hanno sede delle case editrici, a voler qui trasmettere le principali opere pubblicate che si prevede avranno un notevole influsso sia buono sia cattivo nei riguardi della dottrina cattolica e delle opinioni annesse.

 

Roma, 23 febbraio 1967.

 

A. Card. Ottaviani
Pro-Prefetto




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Documento originale in latino:


SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI

INSTRUCTIO *

 

Litteris Apostolicis Motu proprio datis die VII Decembris 1965, quibus initium a verbis Integrae servandae Summus Pontifex Paulus D.P. Papa VI huius Sacri Dicasterii nomen commutavit et innovavit ordinem, ut nimirum munere ipsius proprio, Fidei morumque doctrinam tutandi et apte promovendi, pro temporum adiunctis uberiore cum fructu fungatur.

Qua quidem in sollicitudine, ad universae Ecclesiae emolumentum spectante, addecet Episcopos, quippe qui cum Romano Pontifice Capite apostolicum obeunt officium, adlaborare.

Eae vero sunt hodie scientiarum progressiones ut incrementum doctrinae plerumque nonnisi ex multorum collatis laboribus proveniat. Id etiam, experientia teste, solet evenire ut cogitata et placita disciplinae cuiuslibet ubicumque prolata, mire amplificatis temporibus nostris instrumentis communicationis socialis quae vocantur, mox per orbem universum diffundantur. Hoc peculiari titulo verum est de religiosis problematibus quae, nostris hisce temporibus, non intra singuli alicuius templi vel scholae parietes continentur, sed propalam fidelium in dies plurium, immo cultorum quorumque hominum mentibus obversantur: cum scilicet Deus non sine sui testimonio humanum genus relinquat.

Quapropter in re nostra necesse est ut Episcopatus singularum gentium inter se conveniant, itemque omnes cum Apostolica Sede, unde « Sacerdotii unitas exsurgit »: ad quod revera obtinendum optime consultum erit si penes Episcoporum Conferentias quas vocant doctrinalis Commissio editis scriptis invigilet, veri nominis religiosam scientiam foveat, in diiudicandis libris opem Episcopis praebeat.

Porro ita iam apud quasdam Episcopales Conferentias factum esse Sancta Sedes agnoscit et laudat. Illas vero Conferentias in quibus huiusmodi Commissio nondum exstat, haec Sacra Congregatio, Summo Pontifice libentissime approbante, hortatur ut eam quantocius constituant.

In spiritu igitur fraternae catholicae communionis hoc S. Dicasterium exoptat ut prae primis ipsi per se Episcopi, vel singulariter vel in cœtu coadunati, pro munere et iure suo fidei custodiendae satagant utque ea quae censuerint notabile habere momentum relate ad fidei morumque doctrinam, cum eadem S. Congregatione communicent, suggerentes etiam quae remedia, ad errores forte evellendos, expedire in Domino videantur: quibus in rebus praestandis praedictas commissiones praecipue adlaborare opus erit.

Hisce in laboribus explendis non est dubium quin multum possint conferre Universitatum Catholicarum doctores aliique docti viri quos Episcopi socios sibi operae adsciscent.

Illos denique Episcopos, in quorum territorio editoriales domus sitae sunt, haec Sacra Congregatio enixe rogat ut praecipua opera in lucem edita, quae notabilem influxum, sive bonum sive malum late habitura praevidentur ad catholicam doctrinam et annexas opiniones quod attinet, huc transmittere velint.

Datum Romae, die 23 februarii 1967.

+ A. Card. Ottaviani,
Pro-Praefectus
 


* Documenta, 12-13.

 

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[SM=g1740733]

SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE 
 

Suggerimenti ai Presidenti delle Conferenze Episcopali
per migliorare il servizio dei comitati dottrinali

 

 

Con l’Istruzione emanata il 23 febbraio 1967, questa Sacra Congregazione, con l’approvazione del Sommo Pontefice, richiese alle Conferenze o Gruppi Episcopali di costituire un Comitato Dottrinale (Commissione) che vigilasse sulle pubblicazioni, che promuovesse la cultura religiosa e che assistesse i Vescovi esprimendo giudizi sui libri.

Di certo nessuno può ignorare quanto importante sia, specialmente nel nostro tempo, che i Vescovi, sia individualmente e sia di concerto, esercitino assiduamente il loro ufficio di insegnamento e di proclamazione della verità. D’altra parte, nell’esercizio di questo ufficio, i Comitati Dottrinali possono essere d’aiuto ai Vescovi dei rispettivi territori in diverse maniere. Di conseguenza, dando ulteriore sviluppo alla suddetta istruzione, questa Sacra Congregazione ritiene opportuno offrire alcuni suggerimenti, almeno per migliorare il servizio dei Comitati Dottrinali.

1. In primo luogo, in verità, sembra necessario che i Comitati Dottrinali agiscano con un atteggiamento positivo e che esercitino il loro influsso nell’esporre e nel proporre correttamente la sana dottrina.

Per raggiungere questo obiettivo, possono essere molto utili pubblicazioni periodiche (quotidiane, settimanali, o altre di questo genere) e anche pubblicazioni di vario tipo a carattere divulgativo destinate alle persone in generale, o per studenti, o, infine, per persone a livello culturale superiore.

Ma è particolarmente utile, oltre che necessario, che la ricerca teologica come tale sia orientata alla proclamazione, alla spiegazione, all’approfondimento e, infine, alla salvaguardia della verità rivelata. Certo, queste attività conseguiranno il risultato desiderato se tanto i singoli Vescovi quanto il Comitato Dottrinale cureranno relazioni reciproche in uno spirito di collaborazione con teologi, professori di università e di seminari, e con altri esperti trovandosi insieme in opportuni incontri.

2. Rientra nel lavoro assegnato al Comitato Dottrinale anche l’assistere i Vescovi nel compito di vigilare affinché non venga lesa la sana dottrina con scritti di tipo teologico, pubblicati o curati per il popolo.

Il Comitato può dare speciale assistenza ai singoli Ordinari operando una previa censura, come prescritto dal diritto canonico, qualora l’Ordinario non disponesse di esperti qualificati per quel lavoro. [SM=g1740733]

3. I Vescovi possono ricorrere al lavoro del Comitato Dottrinale per questioni che interessano il territorio della Conferenza o Gruppo Episcopale. Comunque, per determinare quali affari sono da trasmettere a questa Sacra Congregazione, bisogna tenere presente il «principio di sussidiarietà» nello spirito del Concilio Vaticano II, in modo tale che di solito le Conferenze o Gruppi stessi si occupino di questioni che non vanno oltre i loro limiti territoriali e che, per qualche altra ragione, non sembrino richiedere lo speciale intervento della Santa Sede.

4. Affinché i frutti dell’esperienza e degli studi di ogni singolo Comitato Dottrinale possano tornare di maggiore aiuto alla Santa Sede e agli altri Vescovi, si richiede ai loro Presidenti di inviare a questa Sacra Congregazione, almeno una volta all’anno, un resoconto annuale dell’attività del Comitato e degli orientamenti dottrinali e di suggerire le iniziative che a loro giudizio dovrebbero essere intraprese a tempo debito dalla Santa Sede. Se necessario, questa Sacra Congregazione comunicherà le varie questioni agli altri Episcopati.

5. Sembra molto utile che il Comitato Dottrinale prepari per i Vescovi note riservate sulle questioni di maggiore importanza e sulle opinioni correnti. 

La Conferenza o Gruppo Episcopale ha anche il diritto di affidare al Comitato dottrinale altri compiti secondo le circostanze, per esempio, l’esame di qualche manoscritto, in ricorso quando l’«imprimatur» è stato negato. [SM=g1740733]

Infine, nello stesso momento in cui esprimo il desiderio ardente della Santa Sede che ciò che è stato qui espresso riguardo al Comitato dottrinale possa felicemente essere attuato sotto la Vostra prudente e scrupolosa guida, e che i nomi del Presidente e dei Membri del Comitato Dottrinale siano comunicati a questa Sacra Congregazione, qualora questi nomi non fossero ancora stati inviati, Vi esprimo i miei sentimenti più cordiali e mi dichiaro devotamente Vostro nel Signore.

Roma, 10 luglio 1968.

[SM=g1740766] 






Caterina63
00giovedì 17 maggio 2012 14:24

SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

 

Decreto
riguardante la vigilanza dei Pastori della Chiesa sui libri

 

I Pastori della Chiesa, ai quali è affidata la cura di annunciare il Vangelo in ogni parte della terra (1) hanno il compito di conservare, esporre, diffondere e tutelare le verità della fede e promuovere e difendere l'integrità dei costumi. Senza dubbio «Dio, con somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti, rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Perciò Cristo Signore, nel quale trova compimento tutta intera la rivelazione del sommo Dio, ordinò agli Apostoli che il Vangelo, prima promesso per mezzo dei Profeti e da Lui adempiuto e promulgato di persona, come la fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale lo predicassero a tutti, comunicando i doni divini» (2).
Perciò l'ufficio d'interpretare autenticamente la Parola di Dio scritta o trasmessa, è affidato al solo Magistero vivo della Chiesa (3). I Vescovi, successori degli Apostoli, esercitano detto ufficio; ma in modo speciale lo esercita il Successore di Pietro, in quanto perpetuo e visibile fondamento (4) di unità sia dei Vescovi che della moltitudine dei fedeli. I fedeli stessi, ciascuno secondo il proprio compito, in modo speciale i cultori delle scienze sacre, hanno il dovere di cooperare con i Pastori della Chiesa per conservare e tramandare integralmente le verità della fede e proteggere i costumi.

Per conservare e difendere l'integrità delle verità di fede e dei costumi, ai Pastori della Chiesa compete il dovere e il diritto di vigilare affinché la fede e i costumi dei fedeli non siano danneggiati da scritti; e perciò anche di esigere che la pubblicazione di scritti che riguardano la fede e i costumi siano sottoposti alla loro previa approvazione; ad essi compete anche di disapprovare i libri e gli scritti che attaccano la retta fede o i buoni costumi. Questo ufficio compete ai Vescovi, sia singolarmente, sia adunati in Concili particolari e nelle Conferenze Episcopali, per quanto riguarda i fedeli affidati alla loro cura, e alla suprema autorità della Chiesa per quanto riguarda tutto il Popolo di Dio.

Riguardo ai libri e agli scritti che debbono essere pubblicati, questa Sacra Congregazione, dopo aver consultato diversi Ordinari dei luoghi dove l’attività editoriale è più intensa, in Congregazione Plenaria ha stabilito le seguenti norme:

ART. 1

1. Se non è stabilito diversamente, l’Ordinario del luogo, al quale si deve chiedere l’approvazione per la pubblicazione dei libri, secondo le norme che seguono, è l’Ordinario del luogo proprio dell’autore o l’Ordinario del luogo in cui vengono pubblicati i libri, però in modo che se uno di essi ha negato l’approvazione, all’Autore non è lecito chiederla all’altro senza averlo informato del precedente diniego.

2. Ciò che viene stabilito con queste norme riguardo ai libri, deve essere applicato a ogni genere di scritti destinati alla divulgazione pubblica, a meno che non consti diversamente.

ART. 2

1. I libri della Sacra Scrittura non possono essere pubblicati se non sono approvati o dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario del luogo; similmente affinché si possano pubblicare le loro versioni in lingua nazionale, si richiede che siano approvate dalla stessa autorità e nel medesimo tempo siano corredate delle necessarie e sufficienti spiegazioni.

2. Le versioni della Sacra Scrittura, corredate delle conve­nienti spiegazioni, possono essere preparate dai fedeli cristiani cattolici e pubblicate anche in collaborazione con i fratelli separati, col consenso dell'Ordinario del luogo (5).

ART. 3

1. I libri liturgici come anche le loro versioni in lingua nazionale e le loro parti non siano pubblicate se non per mandato della Conferenza Episcopale e sotto vigilanza della stessa, previa conferma della Sede Apostolica.

2. Per pubblicare nuovamente libri liturgici approvati dalla Sede Apostolica come anche le loro versioni in lingua nazionale, fatte e approvate secondo la norma del par. 1, o loro parti, deve risultare la loro concordanza con l’edizione approvata dall’attestazione dell’Ordinario del luogo nel quale vengono pubblicati.

3. Anche i libri che propongono preghiere per l'orazione privata non siano pubblicati se non con il permesso dell'Ordinario del luogo.

ART. 4

1. Per pubblicare i catechismi e altri scritti che riguardano insegnamento catechistico o loro versioni, si richiede l’approvazione dell’Ordinario del luogo, oppure della Conferenza Episcopale nazionale o regionale.

2. Se non sono pubblicati con l'approvazione della competente Autorità ecclesiastica, nelle scuole sia elementari, sia medie, sia superiori, non possono essere usati come testi di insegnamento i libri che riguardano questioni di Sacra Scrittura, di Sacra Teologia, di Diritto canonico, di Storia ecclesiastica e che riguardano discipline religiose o morali.

3. Si raccomanda che siano sottoposti all'approvazione dell'Ordinario del luogo i libri che trattano le materie di cui al par. 2, sebbene non vengano usati come testi di insegnamento, come anche gli scritti che contengono qualcosa che riguarda in modo speciale la religione o l'onestà dei costumi.

4. Nelle chiese e negli oratori non possono essere esposti, venduti o distribuiti libri o altri scritti che trattano questioni religiose o morali se non sono pubblicati con l'approvazione della competente Autorità ecclesiastica.

ART. 5

1. Avuto riguardo al loro ufficio e alla loro speciale responsabilità si raccomanda vivamente ai chierici secolari di non pubblicare senza il permesso del proprio Ordinario libri che riguardano questioni religiose o morali; e ai membri di Istituti di perfezione senza il permesso del Superiore Maggiore, salve le loro costituzioni che ne impongano l'obbligo.

2. I fedeli non possono scrivere nei quotidiani, nei fogli o periodici che manifestamente sogliono attaccare la religione cattolica o la morale, se non per giusto e ragionevole motivo; i chierici poi e i membri di istituti di perfezione, solo con l'approvazione dell'Ordinario del luogo.

ART. 6

1. Salvo rimanendo il diritto di ogni Ordinario di affidare, secondo la propria prudenza, il giudizio sui libri a persone di sua fiducia nelle singole regioni ecclesiastiche, la Conferenza Episcopale può redigere un elenco di censori, eminenti per scienza, retta dottrina e prudenza, che siano a disposizione delle Curie episcopali, o costituire una commissione di censori che gli Ordinari di luogo possano consultare.

2. Il censore, nell'espletare il suo incarico, lasciata da parte ogni parzialità, tenga presente unicamente la dottrina della Chiesa circa la fede e i costumi, quale viene proposta dal Magistero ecclesiastico. [SM=g1740733]

3. Il censore deve esprimere il proprio parere per iscritto; se esso è favorevole, l'Ordinario, secondo il suo prudente giudizio, conceda la licenza per la pubblicazione con la sua approvazione, esprimendo il suo nome oltre la data e il luogo della approvazione; se invece non la concede, l'Ordinario comunichi allo scrittore i motivi del diniego.

Sua Santità Paolo VI, nel corso dell'Udienza concessa al sottoscritto Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede il 7 marzo 1975, ha ratificato e confermato queste norme proposte nella Congregazione Plenaria del suddetto Dicastero e ha ordinato che siano pubblicate, derogando al tempo stesso alle prescrizioni del CIC che fossero in contrasto con queste stesse norme.

 

Roma, 19 marzo 1975.

 

Franjo Card. Šeper
Prefetto

Fr. Jérôme Hamer, O.P.
Arcivescovo titolare di Lorium
Segretario

 

 

 

(1) Cf. Lumen Gentium, n.23.

(2) Dei Verbum, n.7.

(3) Dei Verbum, n. 10.

(4) Lumen Gentium, n.23.

(5) Dei Verbum, nn.22, 25.

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[SM=g1740771] originale in latino

SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI

DECRETUM
DE ECCLESIAE PASTORUM VIGILANTIA CIRCA LIBROS
*

 

Ecclesiae pastorum, quibus cura commissa est Evangelium ubique terrarum annuntiandi,[1] est veritates fidei servare, exponere, diffundere ac tueri necnon morum integritatem fovere et tutari. Profecto « quae Deus ad salutem cunctarum gentium revelaverat, eadem benignissime disposuit ut in aevum integra permanerent omnibusque generationibus transmitterentur. Ideo mandatum dedit Apostolis ut Evangelium, quod promissum ante per Prophetas Ipse adimplevit et proprio ore promulgavit, tamquam fontem omnis et salutaris veritatis et morum disciplinae omnibus praedicarent, eis dona divina communicantes ».[2] Munus itaque authentice interpretandi verbum Dei scriptum vel traditum soli vivo Ecclesiae Magisterio concreditum est.[3] Illud exercent Episcopi, Apostolorum successores, singulari vero ratione exercet successor Petri, utpote unitatis tum Episcoporum tum fidelium multitudinis perpetuum ac visibile fundamentum.[4] Ipsi etiam christifideles, pro suo quisque munere, peculiari quidem ratione scientiarum sacrarum cultores, officio tenentur cum Ecclesiae pastoribus cooperandi ad fidei veritates integre servandas et tradendas moresque sartos tectos habendos.

Ut vero veritatum fidei morumque integritatem servent ac tueantur, officium et ius est Ecclesiae pastoribus invigilandi ne christifidelium fides aut mores per scripta detrimentum patiantur; ideoque etiam exigendi ut quae fidem moresque respiciant scripto edenda, suae praeviae approbationi subiiciantur; necnon reprobandi libros vel scripta quae rectam fidem aut bonos mores impetunt. Hoc munus competit Episcopis, tum singulis tum in Conciliis particularibus Episcoporumve Conferentiis adunatis quoad christifideles suae curae commissos, atque supremae Ecclesiae auctoritati quoad universum Dei populum.

Ad libros aliaque scripta edenda quod attinet, haec Sacra Congregatio, postquam plures Ordinarios locorum ubi activitas editorialis maioris est momenti consultaverit, in Plenario Cœtu sequentes normas statuit.

Art. 1

1. Nisi aliud statuatur, loci Ordinarius, cuius approbatio ad libros edendos iuxta normas quae sequuntur est petenda, est loci Ordinarius proprius auctoris aut Ordinarius loci in quo libri publici iuris fiant, ita tamen ut, si eorundem quis approbationem denegaverit, non liceat auctori eandem ab alio petere, nisi eundem de denegata ab alio approbatione certiorem faciat.

2. Quae his normis statuuntur de libris praescripta, quibuslibet scriptis divulgationi publicae destinatis applicanda sunt, nisi aliud constet.

Art. 2

1. Libri Sacrarum Scripturarum edi non possunt nisi qui aut ab Apostolica Sede aut a loci Ordinario approbati sunt; itemque eorumdem versiones in linguam vernaculam ut edi possint, requiritur ab eadem auctoritate sint approbatae atque insimul necessariis et sufficientibus explicationibus sint instructae.

2. Versiones Sacrarum Scripturarum convenientibus explicationibus instructae, communi etiam cum fratribus seiunctis opera, parare atque edere possunt christifideles catholici, de consensu loci Ordinarii.[5]

Art. 3

1. Libri liturgici itemque eorum versiones in linguam vernaculam eorumve partes ne edantur nisi de mandato Episcoporum Conferentiae atque sub eiusdem vigilantia, praevia confirmatione Apostolicae Sedis.

2. Ut iterum edantur libri liturgici qui a Sede Apostolica probati sunt necnon eorum versiones in linguam vernaculam ad normam par. 1 factae et approbatae, eorumve partes, constare debet de concordantia cum editione approbata ex attestatione Ordinarii loci in quo publici iuris fiunt.

3. Libri quoque preces ad orationem privatam proponentes ne edantur nisi de licentia loci Ordinarii.

Art. 4

1. Catechismi necnon alia scripta ad institutionem catecheticam pertinentia eorumve versiones, ut edantur, approbatione egent loci Ordinarii, aut Conferentiae Episcopalis sive nationalis sive regionalis.

2. Nisi cum approbatione competentis Auctoritatis ecclesiasticae editi sint, in scholis, sive elementariis sive mediis sive superioribus, uti textus quibus institutio nititur adhiberi non possunt libri qui ad quaestiones spectant ad Sacram Scripturam, ad Sacram Theologiam, Ius canonicum, Historiam ecclesiasticam, ed ad religiosas aut morales disciplinas pertinentes.

3. Commendatur ut libri materias de quibus in par. 2 tractantes, licet non adhibeantur ut textus in institutione tradenda, itemque scripta in quibus aliquid habetur quod religionis aut morum honestatis peculiariter intersit, approbationi subiiciantur loci Ordinarii.

4. In ecclesiis oratoriisve exponi, vendi aut dari non possunt libri vel alia scripta de quaestionibus religionis aut morum tractantes, nisi cum approbatione competentis Auctoritatis ecclesiasticae editi sint.

Art. 5

1. Attentis eorum munere peculiarique responsabilitate, enixe commendatur clericis saecularibus ne libros edant quaestiones religionis aut morum spectantes sine licentia proprii Ordinarii; sodalibus Institutorum perfectionis nonnisi de licentia Superioris maioris, salvis eorum Constitutionibus, quae obligationem imponant.

2. In diariis, foliis aut libellis periodicis qui religionem catholicam aut bonos mores manifesto impetere solent, ne quidpiam scribant christifideles, nisi iusta et rationabili de causa; clerici autem et Institutorum perfectionis sodales, tantummodo approbante loci Ordinario.

Art. 6

1. Integro permanente iure uniuscuiusque Ordinarii committendi, pro sua prudentia, iudicium de libris personis quibus fidem facit, in singulis regionibus ecclesiasticis ab Episcoporum Conferentia confici potest elenchus censorum, scientia, recta doctrina et prudentia praestantium, qui Curiis episcopalibus praesto sint, aut constitui commissio censorum, quam loci Ordinarii consulere possint.

2. Censor, in suo obeundo officio, omni personarum acceptione seposita, prae oculis tantummodo habeat Ecclesiae de fide et moribus doctrinam, uti a Magisterio ecclesiastico proponitur.

3. Censor sententiam suam scripto dare debet; quae si faverit, Ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat ut editio fiat cum sua approbatione, expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae approbationis; quod si approbationem non concedat, rationes denegationis cum operis scriptore Ordinarius communicet.

Has normas, in Plenario Cœtu Sacrae Congregationis pro Doctrina Fidei propositas, Summus Pontifex Paulus VI, in Audientia die 7 Martii 1975 infrascripto Praefecto impertita, approbavit et publici iuris fieri iussit, derogans simul Codicis Iuris Canonici praescriptis quae eisdem normis sint contraria.

Romae, die 19 Martii 1975.

+ Franciscus Card. Šeper,
Praefectus

+ Fr. Hieronymus Hamer, Archiep. tit. Lorensis,
a Secretis


* AAS 67 (1975), 281-284.

[1] Cfr. Concilium Vaticanum II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23.

[2] Concilium Vaticanum II, Const. dogm. Dei Verbum, n. 7.

[3] Const. dogm. Dei Verbum, n. 10.

[4] Cfr. Const. dogm. Lumen gentium, loc.

[5] Cfr. Concilium Vaticanum II, Const. dogm. Dei Verbum, nn. 22, 25.





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