Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per la promozione della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Caterina63
00venerdì 4 febbraio 2011 18:48
Plenaria supremo tribunale della segnatura apostolica
 
CITTA' DEL VATICANO, 4 FEB. 2011 (VIS). Questa mattina Benedetto XVI ha ricevuto i partecipanti alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. "Questa è la prima opportunità di incontrare il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dopo la promulgazione della Lex propria" - ha rilevato il Papa - "che ho sottoscritto il 21 giugno 2008. Proprio nel corso della preparazione di tale legge emerse il desiderio dei Membri della Segnatura di poter dedicare - nella forma comune ad ogni Dicastero della Curia Romana  (...)  una Congregatio plenaria periodica alla promozione della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa".
 
  "La funzione di codesto Tribunale" - ha affermato il Pontefice - "non si esaurisce nell'esercizio supremo della funzione giudiziale, ma conosce anche come suo ufficio, nell'ambito esecutivo, la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nel Corpo ecclesiale (...). Si tratta di un'opera coordinata e paziente, volta soprattutto a fornire ai fedeli un'amministrazione della giustizia retta, pronta ed efficiente, come chiedevo, in relazione alle cause di nullità matrimoniale, nell'Esortazione Apostolica Postsinodale 'Sacramentum caritatis'".
 
  "In quell'occasione non mancavo di riferirmi all'istruzione 'Dignitas connubii'" - ha ricordato il Papa - "che fornisce ai Moderatori e ai ministri dei tribunali, sotto la forma di vademecum, le norme necessarie perché le cause di nullità matrimoniali siano trattate e definite nel modo più celere e sicuro. Ad assicurare che i tribunali ecclesiastici siano presenti nel territorio e che il loro ministero sia adeguato alle giuste esigenze di celerità e di semplicità cui i fedeli hanno diritto nella trattazione delle loro cause, è volta l'attività di codesta Segnatura Apostolica".
 
  "La vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia sarebbe però carente se non comprendesse anche la funzione di tutela della retta giurisprudenza. (...) Incoraggio, pertanto, anche la riflessione, che vi impegnerà in questi giorni, sulla retta giurisprudenza da proporre ai tribunali locali in materia di 'error iuris' quale motivo di nullità matrimoniale".
 
  "Codesto Supremo Tribunale è altresì impegnato in un altro ambito delicato dell'amministrazione della giustizia, che gli fu affidato dal Servo di Dio Paolo VI; la Segnatura conosce, infatti, le controversie sorte per un atto della potestà amministrativa ecclesiastica e ad essa deferite tramite ricorso legittimamente proposto avverso atti amministrativi singolari emanati o approvati da Dicasteri della Curia Romana. È questo un servizio di primaria importanza: la predisposizione di strumenti di giustizia - dalla pacifica composizione delle controversie sino alla trattazione e definizione giudiziale delle medesime - costituisce l'offerta di un luogo di dialogo e di ripristino della comunione nella Chiesa".
 
  "Se è vero, infatti che l'ingiustizia va affrontata anzitutto con le armi spirituali della preghiera, della carità, del perdono e della penitenza" - ha affermato il Pontefice - "tuttavia non si può escludere, in alcuni casi, l'opportunità e la necessità che essa sia fronteggiata con gli strumenti processuali. Questi costituiscono, anzitutto, luoghi di dialogo, che talvolta conducono alla concordia e alla riconciliazione".
 
  "Negli altri casi, quando cioè non sia possibile comporre la controversia pacificamente, lo svolgimento del processo contenzioso amministrativo comporterà la definizione giudiziale della controversia: anche in questo caso l'attività del Supremo Tribunale mira alla ricostituzione della comunione ecclesiale, ossia al ristabilimento di un ordine oggettivo conforme al bene della Chiesa".
 
  "La giustizia, che la Chiesa persegue attraverso il processo contenzioso amministrativo" - ha concluso il Santo Padre - "può essere considerata quale inizio, esigenza minima e insieme aspettativa di carità, indispensabile ed insufficiente nello stesso tempo, se rapportata alla carità di cui la Chiesa vive. Nondimeno il Popolo di Dio pellegrinante sulla terra non potrà realizzare la sua identità di comunità di amore se in esso non si avrà riguardo alle esigenze della giustizia".


Il discorso del Papa alla plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Le esigenze della giustizia


Per realizzare la sua identità di comunità di amore il popolo di Dio deve avere riguardo per le esigenze della giustizia. Lo ha detto il Papa ai partecipanti alla plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ricevuti in udienza, nella mattina di venerdì 4 febbraio, nella Sala del Concistoro.

Signori Cardinali,Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio,Cari Fratelli e Sorelle,
desidero anzitutto porgere il mio cordiale saluto al Prefetto della Segnatura Apostolica, il Signor Cardinale Raymond Leo Burke, che ringrazio per l'indirizzo con il quale ha introdotto questo incontro. Saluto i Signori Cardinali e i Vescovi Membri del Supremo Tribunale, il Segretario, gli Officiali e tutti i collaboratori che svolgono il loro ministero quotidiano nel Dicastero. Rivolgo anche un cordiale saluto ai Referendari e agli Avvocati.

Questa è la prima opportunità di incontrare il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dopo la promulgazione della Lex propria, che ho sottoscritto il 21 giugno 2008. Proprio nel corso della preparazione di tale legge emerse il desiderio dei Membri della Segnatura di poter dedicare - nella forma comune ad ogni Dicastero della Curia Romana (cfr. Cost. ap. Pastor bonus, 28 giugno 1988, art. 11; Regolamento Generale della Curia Romana, 30 aprile 1999, artt. 112-117) - una Congregatio plenaria periodica alla promozione della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa (cfr. Lex propria, art. 112).

La funzione di codesto Tribunale, infatti, non si esaurisce nell'esercizio supremo della funzione giudiziale, ma conosce anche come suo ufficio, nell'ambito esecutivo, la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nel Corpus Ecclesiae (cfr. Cost. ap. Pastor bonus, art. 121; Lex propria, art. 32).

Ciò comporta tra l'altro, come la Lex propria indica, l'aggiornata raccolta di informazioni sullo stato e l'attività dei tribunali locali attraverso l'annuale relazione che ogni tribunale è tenuto ad inviare alla Segnatura Apostolica; la sistemazione ed elaborazione dei dati che da essi pervengono; l'individuazione di strategie per la valorizzazione delle risorse umane e istituzionali nei tribunali locali, nonché l'esercizio costante della funzione di indirizzo rivolta ai Moderatori dei tribunali diocesani e interdiocesani, ai quali compete istituzionalmente la responsabilità diretta per l'amministrazione della giustizia.

Si tratta di un'opera coordinata e paziente, volta soprattutto a fornire ai fedeli un'amministrazione della giustizia retta, pronta ed efficiente, come chiedevo, in relazione alle cause di nullità matrimoniale, nell'esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis: "Là dove sorgono legittimamente dei dubbi sulla validità del Matrimonio sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per verificarne la fondatezza. Bisogna poi assicurare, nel pieno rispetto del diritto canonico, la presenza sul territorio dei tribunali ecclesiastici, il loro carattere pastorale, la loro corretta e pronta attività.

Occorre che in ogni Diocesi ci sia un numero sufficiente di persone preparate per il sollecito funzionamento dei tribunali ecclesiastici. Ricordo che "è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli"" (n. 29).
 
In quell'occasione non mancavo di riferirmi all'istruzione Dignitas connubii, che fornisce ai Moderatori e ai ministri dei tribunali, sotto la forma di vademecum, le norme necessarie perché le cause di nullità matrimoniali siano trattate e definite nel modo più celere e sicuro. Ad assicurare che i tribunali ecclesiastici siano presenti nel territorio e che il loro ministero sia adeguato alle giuste esigenze di celerità e di semplicità cui i fedeli hanno diritto nella trattazione delle loro cause, è volta l'attività di codesta Segnatura Apostolica quando, secondo la sua competenza, promuove l'erezione di tribunali interdiocesani; provvede con prudenza alla dispensa dai titoli accademici dei ministri dei tribunali, pur nella puntuale verifica della loro reale perizia nel diritto sostantivo e processuale; concede le necessarie dispense da leggi processuali quando l'esercizio della giustizia richiede in un caso particolare la relaxatio legis per raggiungere il fine inteso dalla legge. È anche questa un'opera importante di discernimento e di applicazione della legge processuale.

La vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia sarebbe però carente se non comprendesse anche la funzione di tutela della retta giurisprudenza (cfr. Lex propria, art. 111, §1). Gli strumenti di conoscenza e di intervento, di cui la Lex propria e la posizione istituzionale provvedono codesta Segnatura Apostolica, permettono un'azione che, in sinergia con il Tribunale della Rota Romana (cfr. Cost. ap. Pastor bonus, art. 126), si rivela provvidenziale per la Chiesa.
 
Le esortazioni e le prescrizioni con le quali codesta Segnatura Apostolica accompagna le risposte alle Relazioni annuali dei tribunali locali non infrequentemente raccomandano ai rispettivi Moderatori la conoscenza e l'adesione sia alle direttive proposte nelle annuali allocuzioni pontificie alla Rota Romana, sia alla comune giurisprudenza rotale su specifici aspetti che si rivelano urgenti per i singoli tribunali. Incoraggio, pertanto, anche la riflessione, che vi impegnerà in questi giorni, sulla retta giurisprudenza da proporre ai tribunali locali in materia di error iuris quale motivo di nullità matrimoniale.

Codesto Supremo Tribunale è altresì impegnato in un altro ambito delicato dell'amministrazione della giustizia, che gli fu affidato dal Servo di Dio Paolo VI; la Segnatura conosce, infatti, le controversie sorte per un atto della potestà amministrativa ecclesiastica e ad essa deferite tramite ricorso legittimamente proposto avverso atti amministrativi singolari emanati o approvati da Dicasteri della Curia Romana (cfr. Cost. ap. Regimini Ecclesiae universae, 15 agosto 1967, n. 106; CIC, can. 1445, § 2; Cost. ap. Pastor bonus, art. 123; Lex propria, art. 34).

È questo un servizio di primaria importanza: la predisposizione di strumenti di giustizia - dalla pacifica composizione delle controversie sino alla trattazione e definizione giudiziale delle medesime - costituisce l'offerta di un luogo di dialogo e di ripristino della comunione nella Chiesa.

Se è vero, infatti che l'ingiustizia va affrontata anzitutto con le armi spirituali della preghiera, della carità, del perdono e della penitenza, tuttavia non si può escludere, in alcuni casi, l'opportunità e la necessità che essa sia fronteggiata con gli strumenti processuali. Questi costituiscono, anzitutto, luoghi di dialogo, che talvolta conducono alla concordia e alla riconciliazione. Non a caso l'ordinamento processuale prevede che in limine litis, anzi, in ogni stadio del processo, si dia spazio e occasione perché "ogniqualvolta qualcuno si ritenga onerato da un decreto, non vi sia contesa tra lui e l'autore del decreto, ma tra di loro si provveda di comune accordo a ricercare un'equa soluzione, ricorrendo anche a persone autorevoli per la mediazione e lo studio, così che per via idonea si eviti o si componga la controversia" (CIC, can. 1733, § 1). Sono anche incoraggiate a tal fine iniziative e normative volte all'istituzione di uffici o consigli che abbiano come compito, secondo norme da stabilire, di ricercare e suggerire eque soluzioni (cfr. ibid., § 2).

Negli altri casi, quando cioè non sia possibile comporre la controversia pacificamente, lo svolgimento del processo contenzioso amministrativo comporterà la definizione giudiziale della controversia: anche in questo caso l'attività del Supremo Tribunale mira alla ricostituzione della comunione ecclesiale, ossia al ristabilimento di un ordine oggettivo conforme al bene della Chiesa. Solo questa comunione ristabilita e giustificata attraverso la motivazione della decisione giudiziale può condurre nella compagine ecclesiale ad una autentica pace e concordia. È quanto significa il noto principio: Opus iustitiae pax. Il faticoso ristabilimento della giustizia è destinato a ricostruire giuste e ordinate relazioni tra i fedeli e tra loro e l'Autorità ecclesiastica. Infatti la pace interiore e la volonterosa collaborazione dei fedeli nella missione della Chiesa scaturiscono dalla ristabilita coscienza di svolgere pienamente la propria vocazione.
 
La giustizia, che la Chiesa persegue attraverso il processo contenzioso amministrativo, può essere considerata quale inizio, esigenza minima e insieme aspettativa di carità, indispensabile ed insufficiente nello stesso tempo, se rapportata alla carità di cui la Chiesa vive. Nondimeno il Popolo di Dio pellegrinante sulla terra non potrà realizzare la sua identità di comunità di amore se in esso non si avrà riguardo alle esigenze della giustizia.

A Maria Santissima, Speculum iustitiae e Regina pacis, affido il prezioso e delicato ministero che la Segnatura Apostolica svolge a servizio della comunione nella Chiesa, mentre esprimo a ciascuno di voi l'assicurazione della mia stima e del mio apprezzamento. Su di voi e sul vostro quotidiano impegno invoco la luce dello Spirito Santo e imparto a tutti la mia Benedizione Apostolica.



(©L'Osservatore Romano - 5 febbraio 2011)

                             
                  segnatura
Caterina63
00sabato 5 febbraio 2011 14:49

Poche parole per individuare l'errore della liturgia di oggigiorno




Bastano poche parole:


«Dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, ma non per ragione del Concilio, il modo della riforma del rito della Messa ha abbastanza oscurato l'azione divina nella Santa Messa unendo cielo e terra e ha indotto alcuni nell'errore che la Santa Liturgia è una nostra attività, che, in qualche senso, noi abbiamo inventato e con la quale, allora, noi possiamo sperimentare. La verità della sacra liturgia è ben diversa

Card. L. Burke

Caterina63
00venerdì 8 novembre 2013 15:51
  IL SERVIZIO ALLA GIUSTIZIA DEVE ESSERE ESERCITATO TENENDO FISSO LO SGUARDO ALL'ICONA DEL BUON PASTORE

Città del Vaticano, 8 novembre 2013 (VIS). Questa mattina, nella Sala Clementina, Papa Francesco ha ricevuto i partecipanti alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il dicastero della Curia Romana, che esercita la funzione di Tribunale Supremo

promuovendo la retta amministrazione della giustizia nella Chiesa. In questa occasione la Sessione Plenaria ha posto al centro dei lavori la promozione di una efficace difesa del vincolo matrimoniale nei processi canonici di nullità.

Il Pontefice ha ricordato che l'attività del dicastero è volta "a favorire l'opera dei Tribunali ecclesiastici, chiamati a rispondere adeguatamente ai fedeli che si rivolgono alla giustizia della Chiesa per ottenere una giusta decisione" ed ha definito "senz'altro opportuna" l'attenzione rivolta al ministero del Difensore del vincolo "perché la sua presenza e il suo intervento sono obbligatori per tutto lo sviluppo del processo".,

Il Papa ha citato l'Istruzione "Dignitas connubii" che "descrive in particolare, il ruolo del Difensore del vincolo nelle cause di nullità per incapacità psichica, che in alcuni Tribunali costituiscono il capo unico di nullità. Sottolinea la solerzia che egli deve porre nel valutare i quesiti rivolti ai periti, nonché le risultanze delle stesse perizie. Pertanto, il Difensore del vincolo che vuole rendere un buon servizio non può limitarsi ad una frettolosa lettura degli atti, né a risposte burocratiche e generiche. Nel suo delicato compito, egli è chiamato a cercare di armonizzare le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico con le concrete situazioni della Chiesa e della società".

"L’adempimento fedele e pieno del compito del Difensore del vincolo non costituisce una pretesa, lesiva delle prerogative del giudice ecclesiastico, al quale unicamente spetta la definizione della causa. Quando il Difensore del vincolo esercita il dovere di appellare, anche alla Rota Romana, contro una decisione che ritiene lesiva della verità del vincolo, il suo compito non prevarica quello del giudice. Anzi, i giudici possono trovare nell’accurata opera di colui che difende il vincolo matrimoniale un aiuto alla propria attività. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha definito la Chiesa come comunione. In questa prospettiva vanno visti sia il servizio del Difensore del vincolo, sia la considerazione che ad esso va riservata, in un rispettoso e attento dialogo".

Il Santo Padre ha ricordato agli operatori impegnati nel ministero della giustizia ecclesiale che "essi agiscono a nome della Chiesa, sono parte della Chiesa. Pertanto, bisogna sempre tenere vivo il raccordo tra l’azione della Chiesa che evangelizza e l’azione della Chiesa che amministra la giustizia. Il servizio alla giustizia è un impegno di vita apostolica: esso richiede di essere esercitato tenendo fisso lo sguardo all’icona del Buon Pastore, che si piega verso la pecorella smarrita e ferita".

"Perseverare nella ricerca di un esercizio limpido e retto della giustizia nella Chiesa, in risposta ai legittimi desideri che i fedeli rivolgono ai Pastori, specialmente quando fiduciosi richiedono di chiarire autorevolmente il proprio status", è stato l'invito con il quale Papa Francesco ha concluso il suo discorso ai partecipanti alla Plenaria.





DISCORSO DEL SANTO PADRE

Signori Cardinali,
Cari fratelli nell’episcopato e nel sacerdozio,
Cari fratelli e sorelle,

Questa vostra Sessione Plenaria mi dà l’opportunità di ricevere tutti voi che lavorate nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, esprimendo a ciascuno la mia riconoscenza per la promozione della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa. Vi saluto cordialmente, e ringrazio il Cardinale Prefetto per le parole con cui ha introdotto il nostro incontro.

La vostra attività è volta a favorire l’opera dei Tribunali ecclesiastici, chiamati a rispondere adeguatamente ai fedeli che si rivolgono alla giustizia della Chiesa per ottenere una giusta decisione. Vi adoperate perché funzionino bene, e sostenete la responsabilità dei Vescovi nel formare idonei ministri della giustizia. Tra di essi, il Difensore del vincolo svolge una funzione importante, specialmente nel processo di nullità matrimoniale. È necessario, infatti, che egli possa compiere la propria parte con efficacia, per facilitare il raggiungimento della verità nella sentenza definitiva, a favore del bene pastorale delle parti in causa.

Al riguardo, la Segnatura Apostolica ha offerto significativi contributi. Penso in particolare alla collaborazione nella preparazione dell’Istruzione Dignitas connubii, che enuclea norme processuali applicative. In questa linea si colloca anche la presente Sessione Plenaria, che ha posto al centro dei lavori la promozione di una efficace difesa del vincolo matrimoniale nei processi canonici di nullità.

L’attenzione rivolta al ministero del Difensore del vincolo è senz’altro opportuna, perché la sua presenza e il suo intervento sono obbligatori per tutto lo sviluppo del processo (cfr Dignitas connubii, 56, 1-2; 279, 1). Allo stesso modo è previsto che egli debba proporre ogni genere di prove, di eccezioni, ricorsi ed appelli che, nel rispetto della verità, favoriscano la difesa del vincolo.

L’Istruzione citata descrive, in particolare, il ruolo del Difensore del vincolo nelle cause di nullità per incapacità psichica, che in alcuni Tribunali costituiscono il capo unico di nullità. Sottolinea la solerzia che egli deve porre nel valutare i quesiti rivolti ai periti, nonché le risultanze delle stesse perizie (cfr 56, 4). Pertanto, il Difensore del vincolo che vuole rendere un buon servizio non può limitarsi ad una frettolosa lettura degli atti, né a risposte burocratiche e generiche. Nel suo delicato compito, egli è chiamato a cercare di armonizzare le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico con le concrete situazioni della Chiesa e della società.

L’adempimento fedele e pieno del compito del Difensore del vincolo non costituisce una pretesa, lesiva delle prerogative del giudice ecclesiastico, al quale unicamente spetta la definizione della causa. Quando il Difensore del vincolo esercita il dovere di appellare, anche alla Rota Romana, contro una decisione che ritiene lesiva della verità del vincolo, il suo compito non prevarica quello del giudice. Anzi, i giudici possono trovare nell’accurata opera di colui che difende il vincolo matrimoniale un aiuto alla propria attività.

Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha definito la Chiesa come comunione. In questa prospettiva vanno visti sia il servizio del Difensore del vincolo, sia la considerazione che ad esso va riservata, in un rispettoso e attento dialogo.

Un’ultima annotazione, molto importante, per quanto riguarda gli operatori impegnati nel ministero della giustizia ecclesiale. Essi agiscono a nome della Chiesa, sono parte della Chiesa. Pertanto, bisogna sempre tenere vivo il raccordo tra l’azione della Chiesa che evangelizza e l’azione della Chiesa che amministra la giustizia. Il servizio alla giustizia è un impegno di vita apostolica: esso richiede di essere esercitato tenendo fisso lo sguardo all’icona del Buon Pastore, che si piega verso la pecorella smarrita e ferita.

A conclusione di questo incontro, incoraggio tutti voi a perseverare nella ricerca di un esercizio limpido e retto della giustizia nella Chiesa, in risposta ai legittimi desideri che i fedeli rivolgono ai Pastori, specialmente quando fiduciosi richiedono di chiarire autorevolmente il proprio status. Maria Santissima, che invochiamo con il titolo di Speculum iustitiae, aiuti voi e tutta la Chiesa a camminare nella via della giustizia, che è la prima forma di carità. Grazie e buon lavoro!





Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 12:34.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com