00 24/01/2015 22:58

Titolo IV


LE PARTI IN CAUSA


Capitolo I


Il diritto di impugnare il matrimonio


Art. 92 – Sono abili ad impugnare il matrimonio:

1o i coniugi, siano essi cattolici o acattolici (cf. cann. 1674, n. 1; 1476; art. 3, § 2);

2o il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno (cf. can. 1674, § 2).

Art. 93 – Il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non è stato impugnato, dopo la morte di uno dei due o di entrambi può essere impugnato da colui per il quale la causa di nullità sia pregiudiziale per la soluzione di un'altra controversia sia in foro canonico che in quello civile (cf. can. 1675, § 1).

Art. 94 – Se uno dei coniugi muore nel corso del giudizio, si osservi l'art. 143 (cf. can. 1675, § 2).

Capitolo II

I coniugi parti in causa

Art. 95 – § 1. Perché venga accertata più facilmente la verità e riceva miglior tutela il diritto di difesa, è quanto mai opportuno che entrambi i coniugi prendano parte al processo di nullità di matrimonio.

§ 2. Pertanto, il coniuge legittimamente citato in giudizio, deve rispondere (cf. can. 1476).

Art. 96 – Anche se il coniuge si sia costituito un procuratore o un avvocato, egli è sempre tenuto a presenziare personalmente in giudizio quando ciò è prescritto dalla legge o dal giudice (cf. can. 1477).

Art. 97 – § 1. Coloro che sono privi dell'uso di ragione possono stare in giudizio soltanto tramite il curatore (cf. can. 1478, § 1).

§ 2. Coloro che all'inizio del processo o durante il suo corso sono affetti da infermità mentale, possono stare in giudizio personalmente solo per disposizione del giudice; altrimenti debbono agire e rispondere solo per il tramite dei loro curatori (cf. can. 1478, § 4).

§ 3. I minori di età possono agire e rispondere personalmente, senza il consenso dei genitori o del tutore, salvi i §§ 1-2 (cf. can. 1478, § 3).

Art. 98 – Ogni qual volta vi è un curatore costituito dall'autorità civile, questi può essere ammesso dal giudice ecclesiastico, udito, se possibile, il Vescovo diocesano di colui al quale è stato dato; se non vi sia, o non si ritenga di doverlo ammettere, il giudice stesso designerà un curatore per la causa (cf. can. 1479).

Art. 99 – § 1. L'ammissione e la designazione del curatore, da farsi con decreto motivato che deve essere conservato agli atti, è di competenza del presidente.

§ 2. Tale decreto deve essere notificato a tutti coloro che vi hanno interesse, non eccettuato il coniuge al quale il curatore è stato dato, se a ciò non si oppone un motivo grave, fatto salvo comunque il diritto di difesa.

Art. 100 – Il curatore è tenuto per dovere d'ufficio a tutelare i diritti della parte alla quale è stato dato.

Capitolo III

I procuratori e gli avvocati

Art. 101 – § 1. Fatto salvo il diritto delle parti di difendersi personalmente, al tribunale è fatto obbligo di curare che entrambi i coniugi possano provvedere alla tutela dei loro diritti con l'aiuto di una persona competente, soprattutto nelle cause che presentano peculiari difficoltà.

§ 2. Se a giudizio del presidente la presenza di un procuratore o di un avvocato è necessaria, e la parte non provvede entro il termine stabilito, lo stesso presidente, secondo quanto il caso richiede, li nomini ed essi manterranno il loro ufficio fino a quando la parte non ne abbia costituiti altri.

§ 3. Se è concesso il gratuito patrocinio, la nomina del procuratore e dell'avvocato è di competenza dello stesso presidente.

§ 4. In ogni caso la nomina del procuratore e dell'avvocato deve essere comunicata con decreto alle parti e al difensore del vincolo.

Art. 102 – Se entrambi i coniugi chiedono che il loro matrimonio sia dichiarato nullo, essi possono costituirsi un procuratore o un avvocato comune.

Art. 103 – § 1. Le parti possono costituire un procuratore distinto dall'avvocato.

§ 2. Ognuno può costituirsi un solo procuratore, a questi non è consentito di farsi sostituire da un altro a meno che non gliene sia stata data espressa facoltà (can. 1482, § 1).

§ 3. Che se tuttavia, suggerendolo una giusta causa, la stessa persona ne abbia costituito parecchi, questi siano designati in modo che tra di loro abbia luogo la prevenzione (can. 1482, § 2).

§ 4. È possibile invece costituire più avvocati allo stesso tempo (can. 1482, § 3).

Art. 104 – § 1. L'avvocato e il procuratore in forza del loro incarico sono tenuti a tutelare i diritti della parte e a osservare il segreto d'ufficio.

§ 2. La funzione del procuratore è quella di rappresentare la parte, presentare al tribunale libelli e ricorsi, ricevere le notifiche e tenere al corrente la parte dello stato della causa; mentre ciò che concerne la difesa è sempre riservato all'avvocato.

Art. 105 – § 1. Il procuratore e l'avvocato debbono godere di buona fama; inoltre, l'avvocato deve essere cattolico, a meno che il Vescovo Moderatore non permetta altrimenti; dottore in diritto canonico o, in caso contrario, veramente esperto, ed approvato dal Vescovo stesso (cf. can. 1483)

§ 2. Coloro che hanno conseguito il diploma di Avvocato Rotale non necessitano di questa approvazione, ma il Vescovo Moderatore può per grave motivo vietare loro di esercitare il patrocinio nel suo tribunale; in tal caso è ammesso il ricorso alla Segnatura Apostolica.

§ 3. Per particolari circostanze il presidente, può ammettere come procuratore ad casum una persona non residente nel territorio del tribunale.

Art. 106 – § 1. Procuratore ed avvocato prima di assumere l'incarico, devono depositare presso il tribunale un mandato autentico (can. 1484, § 1).

§ 2. Tuttavia, per impedire l'estinzione di un diritto, il presidente può ammettere un procuratore anche senza l'esibizione del mandato, previa, se del caso, idonea garanzia; ma l'atto rimane privo di qualsiasi valore se il procuratore non esibisca regolarmente il mandato entro il termine perentorio da stabilirsi dal presidente (cf. can. 1484, § 2).

Art. 107 – § 1. A meno che non abbia avuto un mandato speciale, il procuratore non può validamente rinunciare all'azione, all'istanza o agli atti giudiziari, né in generale fare ciò per cui la legge richiede un mandato speciale (cf. can. 1485).

§ 2. Emanata la sentenza definitiva, il diritto e il dovere di appellare, se il mandante non si opponga, resta al procuratore (can. 1486, § 2).

Art. 108 – Agli avvocati e ai procuratori può essere revocato, in qualsiasi fase della causa, il mandato, da parte di colui che li ha nominati, salvo l'obbligo di corrispondere loro l'onorario dovuto per l'opera svolta; ma perché la revoca del mandato abbia effetto, essa deve essere loro comunicata, e, se il dubbio è già stato concordato, deve essere resa nota al giudice e all'altra parte (cf. can. 1486, § 1).

Art. 109 – Sia il procuratore che l'avvocato possono essere rimossi dal presidente con decreto motivato, sia d'ufficio che su richiesta delle parti, ma solo per grave motivo (cf. can. 1486, § 1).

Art. 110 – Agli avvocati e ai procuratori è fatto divieto:

1o di rinunciare al mandato senza giusto motivo durante la pendenza della causa;

2o di pattuire un emolumento eccessivo: se lo fanno, il patto è nullo;

3o di venir meno al proprio ufficio a causa di doni, promesse o per qualunque altro motivo;

4o di sottrarre le cause ai tribunali competenti, o agire in qualunque altro modo in frode alla legge (cf. cann. 1488-1489).

Art. 111 – § 1. Gli avvocati e i procuratori che abbiano commesso un atto illecito contro l'incarico loro affidato, siano puniti a norma di legge (cf. cann. 1386; 1389; 1391, n. 2; 1470, § 2; 1488-1489).

§ 2. Qualora si constati che sono impari al loro ufficio per imperizia, perdita della buona fama, negligenza od abusi, il Vescovo Moderatore o i Vescovi di cui all'art. 23, § 1 debbono opportunamente provvedere, non escludendo, se del caso, la proibizione di esercitare il patrocinio nel loro tribunale.

§ 3. Chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad un altro, è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato (can. 128).

Art. 112 – § 1. Il Vescovo Moderatore ha il compito di pubblicare un elenco o albo, nel quale siano iscritti gli avvocati ammessi davanti al suo tribunale nonché i procuratori che in esso sono soliti rappresentare le parti.

§ 2. Gli avvocati iscritti nell'albo sono tenuti, per incarico del Vicario giudiziale, a prestare il gratuito patrocinio a coloro cui il tribunale abbia concesso questo beneficio (cf. art. 307).

Art. 113 – § 1. Presso ogni tribunale ci sia un ufficio o una persona, dalla quale chiunque possa ottenere liberamente e sollecitamente un consiglio sulla possibilità di introdurre la causa di nullità di matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve procedere.

§ 2. Qualora questa funzione sia svolta dagli addetti del tribunale, questi poi non possono aver parte nella causa né come giudici né come difensori del vincolo.

§ 3. In ogni tribunale, per quanto è possibile, si costituiscano patroni stabili, retribuiti dallo stesso tribunale, i quali possono svolgere la funzione di cui al § 1, ed esercitare l'ufficio di avvocati e procuratori a favore delle parti che di preferenza decidono sceglierli (cf. can. 1490).

§ 4. Se la funzione di cui al § 1 è stata demandata a un avvocato stabile, egli non può assumere la difesa della stessa causa, se non come avvocato stabile.




Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)