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Titolo V


L'INTRODUZIONE DELLA CAUSA


Capitolo I


Il libello introduttorio della causa


Art. 114 – Il giudice non può prendere in esame alcuna causa se non gli venga presentata domanda da parte di chi, a norma degli artt. 92-93, ha il diritto di impugnare il matrimonio (cf. can. 1501).

Art. 115 – § 1. Chi intende impugnare il matrimonio deve presentare un libello al tribunale competente (cf. can. 1502).

§ 2. La domanda orale può essere ammessa qualora all'attore sia impedito di presentare il libello: in tal caso il Vicario giudiziale ordini al notaio di redigere per iscritto un atto, che deve essere letto all'attore e da lui approvato, e che sostituisce il libello scritto dall'attore a tutti gli effetti di legge (cf. can. 1503).

Art. 116 – § 1. Il libello con cui viene introdotta la causa deve:

1o indicare il tribunale davanti al quale la causa si introduce;

2o delimitare l'oggetto della causa, ossia indicare il matrimonio di cui si tratta, formulare la domanda di dichiarazione della nullità, proporre, anche se non necessariamente con parole tecnicamente precise, la ragione della domanda e cioè il capo o i capi di nullità per i quali il matrimonio è impugnato;

3o indicare almeno sommariamente su quali fatti e su quali mezzi di prova l'attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce;

4o recare la firma dell'attore o del suo procuratore, con l'indicazione del giorno, mese e anno, nonché del luogo in cui l'attore o il suo procuratore abitano, o in cui dichiarano di risiedere ai fini della notifica degli atti;

5o indicare il domicilio o il quasi-domicilio dell'altro coniuge (cf. can. 1504).

§ 2. Al libello deve essere acclusa una copia autentica dell'atto di celebrazione del matrimonio nonché, se del caso, la documentazione concernente lo stato civile delle parti.

§ 3. Non è lecito esigere al momento della presentazione del libello relazioni peritali.

Art. 117 – Se viene proposta una prova documentale, i documenti, per quanto è possibile, siano allegati al libello; se una prova per testimoni, deve essere indicato il nome e il domicilio di questi. Se si propongono altre prove, occorre indicare almeno in generale i fatti o gli elementi indiziari da cui queste siano deducibili. Ma nulla vieta che ulteriori prove di qualsiasi genere siano addotte nel corso del giudizio.

Art. 118 – § 1. Una volta presentato il libello, il Vicario giudiziale deve al più presto costituire con suo decreto il tribunale a norma degli artt. 48-49.

§ 2. I nomi dei giudici e del difensore del vincolo devono essere subito notificati all'attore.

Art. 119 – § 1. Il presidente, dopo aver verificato che la causa è di competenza del suo tribunale e che l'attore ha la legittima capacità di stare in giudizio, deve al più presto con suo decreto ammettere o respingere il libello (cf. can. 1505, § 1).

§ 2. È opportuno che il presidente, prima di fare ciò, chieda il voto del difensore del vincolo.

Art. 120 – § 1. Il presidente può, e se il caso lo richieda, fare una previa indagine circa la competenza del tribunale e la capacità dell'attore di stare in giudizio.

§ 2. Quanto invece al merito della causa, egli può fare indagini solo in relazione al problema dell'ammissione o della reiezione del libello, se questo sembra privo di qualsiasi fondamento, e ciò soltanto per appurare se qualche fondamento possa emergere dal processo.

Art. 121 – § 1. Il libello può essere respinto soltanto:

1o se il tribunale non è competente;

2o se la domanda è stata presentata da chi certamente non ha il diritto di impugnare il matrimonio (cf. artt. 92-93; 97, §§ 1-2; 106, § 2);

3o se non sono state osservate le disposizioni dell'art. 116, § 1, nn. 1-4;

4o se risulta con certezza dallo stesso libello che la domanda è priva di qualsiasi fondamento, ed è impossibile che qualche fondamento emerga dal processo (cf. can. 1505, § 2).

§ 2. Il decreto deve esprimere almeno sommariamente i motivi della reiezione e deve essere notificato al più presto alla parte attrice e, se del caso, al difensore del vincolo (cf. can. 1617).

Art. 122 – Il fondamento richiesto per l'ammissione del libello manca se il fatto su cui si basa l'impugnazione, anche se in tutto e per tutto vero, è completamente inadeguato a rendere nullo il matrimonio, oppure benché il fatto sia tale da rendere nullo il matrimonio, la falsità di quanto dichiarato è palese.

Art. 123 – Se il libello è respinto per vizi che possono essere emendati, questi debbono essere indicati nel decreto di reiezione, e l'attore deve essere invitato a presentare un nuovo libello redatto correttamente (cf. can. 1505, § 3).

Art. 124 – § 1. Contro la reiezione del libello la parte ha sempre il diritto di interporre ricorso motivato entro il termine utile di dieci giorni, al collegio se il libello è stato respinto dal presidente, altrimenti al tribunale di appello. In entrambi i casi la questione della reiezione deve essere decisa con la massima sollecitudine (expeditissime) (cf. can. 1505, § 4).

§ 2. Se il tribunale di appello ammette il libello, la causa deve essere giudicata dal tribunale a quo.

§ 3. Se il ricorso è stato interposto al collegio, non può essere interposto una seconda volta al tribunale di appello.

Art. 125 – Se il giudice, entro il termine di un mese dalla data di presentazione del libello, non ha emesso il decreto con cui questo viene ammesso o respinto, la parte che vi ha interesse può sollecitare il giudice a provvedere; se ciò nonostante il giudice rimane inattivo decorsi inutilmente dieci giorni dalla data della richiesta, il libello, se è stato proposto in conformità alla legge, deve considerarsi ammesso (cf. can. 1506).

Capitolo II

La citazione e la notifica degli atti giudiziari

1. La prima citazione e la sua notifica

Art. 126 – § 1. Nel decreto con cui viene ammesso il libello della parte attrice, il presidente deve chiamare in giudizio la parte convenuta, ossia citarla, e stabilire se essa deve rispondere per iscritto, oppure, in seguito alla domanda dell'attore, comparire davanti al tribunale per la concordanza dei dubbi. Qualora dalla risposta scritta emerga la necessità di convocare le parti e il difensore del vincolo, il presidente o il ponente lo stabilirà con un nuovo decreto e ne curerà la notifica (cf. cann. 1507, § 1; 1677, § 2).

§ 2. Se il libello è dato per ammesso a norma del can. 125, il decreto di citazione deve essere emesso entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui allo stesso articolo (cf. can. 1507, § 2).

§ 3. Se la parte convenuta, di fatto, compare davanti al giudice per prendere parte alla causa, la sua citazione non è necessaria, ma il notaio metta agli atti che essa si è presentata (cf. can. 1507, § 3).

§ 4. Se il matrimonio è stato impugnato dal promotore di giustizia a norma dell'art. 92, n. 2, debbono essere citati entrambi i coniugi.

Art. 127 – § 1. Il presidente o il ponente debbono aver cura che il decreto di citazione in giudizio sia subito notificato alla parte convenuta e, al tempo stesso, reso noto alla parte attrice e al difensore del vincolo (cf. cann. 1508, § 1; 1677, § 1).

§ 2. Il presidente o il ponente, assieme a queste notifiche, proponga alle parti la formula del dubbio o dei dubbi di causa, desumendola dal libello, invitandole ad esprimersi in merito.

§ 3. Alla citazione si aggiunga il libello introduttorio della causa, a meno che il presidente o il ponente, per gravi motivi, stabilisca con decreto motivato che il libello non deve essere reso noto alla parte convenuta prima che abbia reso la sua deposizione. In tal caso, però, è necessario che alla parte convenuta siano notificati l'oggetto della causa e la ragione della domanda addotta dall'attore (cf. can. 1508, § 2).

§ 4. Contemporaneamente al decreto di citazione devono essere notificati alla parte convenuta i nomi dei giudici e del difensore del vincolo.

Art. 128 – Se la citazione non contiene ciò che è necessario a norma dell'art. 127, § 3, o non è stata notificata nei modi di legge alla parte convenuta, gli atti del processo sono nulli, salve le disposizioni degli artt. 60; 126, § 3; 131, e ferme restando le disposizioni dell'art. 270, nn. 4, 7 (cf. can. 1511).

Art. 129 – Quando la citazione è stata legittimamente notificata alla parte convenuta, o essa è comparsa davanti al giudice per prendere parte alla causa, l'istanza comincia ad essere pendente, e diviene propria del tribunale davanti al quale l'azione è stata promossa, se ed in quanto provvisto di competenza (cf. can. 1512, nn. 2-3, 5).

2. Le formalità da osservarsi nelle citazioni e nelle notifiche

Art. 130 – § 1. La notifica di citazioni, decreti, sentenze, e di altri atti giudiziari deve essere fatta tramite i servizi postali o in altro modo assolutamente sicuro, osservate le norme stabilite per legge particolare (can. 1509, § 1).

§ 2. Del fatto della notifica e del modo di cui essa fu fatta deve constare agli atti (can. 1509, § 2).

Art. 131 – § 1. Se la parte è priva dell'uso di ragione o inferma di mente, le citazioni e le notifiche debbono essere fatte al curatore (cf. can. 1508, § 3).

§ 2. La parte che ha un procuratore deve essere informata attraverso quest'ultimo delle citazioni e delle notifiche.

Art. 132 – § 1. Qualora, nonostante una diligente indagine si continua ad ignorare dove si trovi la parte da citare o quella alla quale deve essere notificato un atto, il giudice può procedere, ma dell'accurata ricerca eseguita deve risultare negli atti.

§ 2. Una legge particolare può stabilire che in questo caso la citazione o la notifica abbiano luogo in forma edittale (cf. can. 1509, § 1).

Art. 133 – Chi si rifiuta di ricevere la citazione o la notifica di un atto giudiziale, o impedisce che queste gli pervengano, si consideri legittimamente citato ed informato dell'oggetto della notifica (cf. can. 1510).

Art. 134 – § 1. Alle parti che stanno in giudizio personalmente o tramite un procuratore si notifichino tutti gli atti che per legge debbono essere notificati.

§ 2. Alle parti che si rimettono alla giustizia del tribunale debbono essere notificati il decreto con cui è stata stabilita la formula del dubbio, un'eventuale nuova domanda presentata, il decreto di pubblicazione degli atti e tutte le decisioni del collegio.

§ 3. Alla parte dichiarata assente dal giudizio si notifichino la formula del dubbio e la sentenza definitiva, salvo l'art. 258, § 3.

§ 4. Alla parte assente a norma dell'art. 132 perché è ignoto il luogo in cui abita, non si fa alcuna notifica di atti.

Capitolo III

La formula del dubbio

Art. 135 – § 1. Trascorso il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, il presidente o il ponente, a meno che una delle parti o il difensore del vincolo non abbiano chiesto l'udienza per la concordanza del dubbio, entro dieci giorni stabilisca d'ufficio con decreto la formula del dubbio o dei dubbi, in base alle domande e alle risposte delle parti (cf. can. 1677, § 2).

§ 2. Le domande e le risposte delle parti, oltre che nel libello introduttorio della causa, possono essere espresse nella risposta alla citazione e nelle dichiarazioni fatte verbalmente davanti al giudice (cf. can. 1513, §§ 1-2).

§ 3. La formula del dubbio deve determinare per quale capo o quali capi viene impugnata la validità del vincolo coniugale (cf. can. 1677, § 3).

§ 4. Il decreto del presidente o del ponente deve essere notificato alle parti, le quali, a meno che si siano già dichiarate consenzienti, possono ricorrere al collegio entro dieci giorni per la sua modifica. Tale questione deve essere risolta con decreto dal collegio con la massima sollecitudine (expeditissime) (cf. can. 1513, § 3).

Art. 136 – Una volta stabilita, la formula del dubbio non può essere validamente cambiata, se non con un nuovo decreto, per grave motivo, su domanda di una delle parti, dopo aver udito l'altra parte e il difensore del vincolo e averne soppesato le ragioni (cf. can. 1514).

Art. 137 – Dopo dieci giorni dalla notifica del decreto, se le parti non obiettano nulla, il presidente o il ponente con un nuovo decreto stabilisca l'istruttoria della causa (can. 1677, § 4).

Capitolo IV

Le parti che non compaiono

Art. 138 – § 1. Se la parte convenuta legittimamente citata non si è presentata, né ha giustificato idoneamente la sua assenza, o non ha risposto a norma dell'art. 126, § 1, il presidente o il ponente la dichiari assente dal giudizio, e stabilisca che la causa, osservato quanto prescritto, proceda fino alla sentenza definitiva (cf. can. 1592, § 1).

§ 2. Tuttavia il presidente o il ponente debbono adoperarsi affinché la parte convenuta receda dall'assenza.

§ 3. Prima dell'emissione del decreto di cui al § 1 deve risultare, se necessario anche a mezzo di una nuova citazione, che la citazione fatta legittimamente sia pervenuta alla parte convenuta in tempo utile (cf. can. 1592, § 2).

Art. 139 – § 1. La parte convenuta, se in seguito compare in giudizio, o abbia dato risposta prima della decisione della causa, può formulare conclusioni e addurre prove, fermo restando quanto prescritto dall'art. 239; il giudice però eviti che il giudizio si protragga di proposito con ritardi troppo lunghi e non necessari (cf. can. 1593, § 1).

§ 2. Benché non si sia presentata né abbia risposto prima della decisione della causa, la parte convenuta può servirsi delle impugnazioni contro la sentenza; se poi provi di essere stata trattenuta da un legittimo impedimento, che, senza sua colpa non le fu possibile dimostrare prima, può avvalersi della querela di nullità a norma dell'art. 272, n. 6 (cf. can. 1593, § 2).

Art. 140 – Se nel giorno e nell'ora stabiliti per la concordanza del dubbio l'attore non comparve né personalmente né tramite il procuratore né addusse idonea scusa:

1o il presidente o il ponente lo citi una seconda volta;

2o se l'attore non dà riscontro neppure alla nuova citazione, il presidente o il ponente dichiari la causa deserta, a meno che la parte convenuta o il promotore di giustizia, a norma dell'art. 92, n. 2, non si facciano parti diligenti per la dichiarazione della nullità di matrimonio;

3o se in seguito egli vuole intervenire nel processo, si osservi l'art. 139 (cf. can. 1594).

Art. 141 – Quanto alla parte di cui è stata dichiarata l'assenza dal giudizio, si osservi l'art. 134, § 3.

Art. 142 – Le norme sulla dichiarazione di assenza della parte dal giudizio, con gli opportuni adattamenti, debbono essere osservate anche se la parte deve essere dichiarata assente durante il corso del processo.


Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)