4. Invito alla vigilanza
Nel richiamare questi punti all'attenzione dei sacri pastori della Chiesa, la S. Congregazione per la dottrina della fede desidera offrire loro un servizio nel ministero di pascere il gregge del Signore con il nutrimento della verità, di custodire il deposito della fede e di conservare integra l'unità della Chiesa.
E' necessario resistere, forti nella fede, all'errore, anche quando si manifesta sotto l'apparenza di pietà, per poter abbracciare gli erranti nella carità del Signore, professando la verità nella carità (cfr. Ef 4,15).
I fedeli, che pretendono di celebrare l'eucaristia al di fuori del sacro vincolo della successione apostolica stabilito con il sacramento dell'ordine, si escludono dalla partecipazione all'unità dell'unico corpo del Signore, e perciò non nutrono né edificano la comunità, ma la distruggono.
Ai sacri pastori incombe quindi il compito di vigilare perché nella catechesi e nell'insegnamento della teologia non continuino a essere diffuse le suddette opinioni errate, e soprattutto perché non trovino concreta applicazione nella prassi; e qualora si verificassero casi del genere incombe loro il sacro dovere di denunziarli come del tutto estranei alla celebrazione del sacrificio eucaristico e offensivi della comunione ecclesiale.
Lo stesso dovere essi hanno nei confronti di coloro che sminuissero l'importanza centrale, per la Chiesa, dei sacramenti dell'ordine e dell'eucaristia. Anche a noi, infatti, è detto: "Predica la parola, insisti a tempo debito e indebito, confuta, esorta con tutta longanimità e volontà d'istruire... vigila attentamente, reggi alla prova, predica il Vangelo, adempi il tuo ministero" (2Tm 4,2-5).
La sollecitudine collegiale trovi, dunque, in queste circostanze una concreta applicazione, tale che la Chiesa indivisa, pur nella sua varietà di Chiese locali che collaborano insieme (12), custodisca il deposito affidatole da Dio tramite gli apostoli. La fedeltà alla volontà di Cristo e la dignità cristiana richiedono che la fede trasmessa rimanga la stessa e così porti a tutti i fedeli la pace nella fede (cfr. Rm 15,13).
Il sommo pontefice Giovanni Paolo II, nel corso dell'udienza concessa al sottoscritto cardinale prefetto, ha approvato la presente lettera, decisa nella riunione ordinaria di questa s. congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione.Roma, dalla sede della Sacra Congregazione per la dottrina della fede, il 6 agosto 1983, nella festa della trasfigurazione del Signore.
+ Joseph card. RATZINGER
prefetto
+ fr. Jéròme HAMER o.p., arcivescovo tit.di Lorium
segretario
ANNOTAZIONE.
Per comprendere quali siano i destinatari concreti (ma non unici) di questo documento, si vedano le lettera della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede a P. Schillebeeckx del 13.6.1984 (EV 9/830 ss.) e del card. Ratzinger a P. Leonard Boff del 15.5.1984 (in Il Regno, 29[1984] 17/514, pp. 537-539), in cui il card. Prefetto cita uno "studio chiarificatore" di Boff pubblicato nel 1982 su Sal terrae, ritenuto non sufficiente, a proposito del ministro dell’eucarestia.
NOTE
1) LG 10, 17, 26, 28 [EV 1/312.327.348.354]; SC 7 [EV 1/91]; CD 15 [EV. 1/605]. Cfr. etiam MF; EV 2/419.
2) Cfr. Pius XII, Litterae encyclicae Mediator Dei, 20.11.1947: AAS 39 (1947), p. 553; Paulus VI, Adhortatio apostolica Quinque iam anni, 8.12.1970; EV 3/2868 ss. SM I: EV 4/1166; S. Congregatio pro doctrina fidei, Declaratio Mysterium Ecclesiae. 24.6.1973, n. 6: EV 4/2582-87; Declaratio De duobus operibus professoris Ioannis Kung [Küng], 15.2.1975: EV 5/1092; Declaratio Inter insigniores, 15.10.1976, n. 5: EV 5/2133; Ioannes Paulus II, Epistula Novo incipiente nostro ad universos Ecclesiae sacerdotes, 8.4.1979, nn. 2-4: EV 6/1290-1300; EpistuIa Dominicae cenae ad universos Ecclesiae episcopos, 24.2.1980, nn. 1-11: EV 7/151-215.
3) Cfr. LG 7, 18, 19. 20 [EV 1/296.328.330s]; CD 1 et 3 [EV 1/573,576]; PO 2 [EV 1/1245].
4) Cfr. Conc. Tridentinum, Doctrina de sacramento ordinis, c. 4: DS 1767.
5) Cfr. LG 20 [EV 1/331].
6) Cfr. LG 28 [EV 1/354].
7) Id confirmat usus in Ecciesia receptus episcopos et presbyteros appellandi sacerdotes sacri cultus, hac praesertim de causa, quod ipsis tantummodo agnita est potestas conficiendi mysterium eucharisticum.
8) LG 21 [EV 1/335], PO 2 [EV 1/1245].
9) Dominicae cenae, n. 8: EV 7/183.
10) Conc. Lateran. IV, Const. de fide catholica Firmiter credimus: "Una vero est fidelium universalis Ecciesla, extra quam nullus omnino salvatur, il qua idem ipse sacerdos est sacrificium Iesus Christus, cuius corpus et sanguis in sacramento altaris sub speciebus panis et vini veraciter continentur, transubstantiatis pane in corpus et vino in sanguinem potestate divina: ut ad perficiendum mysterium unitatis accipiamus ipsi de suo, quod accepit ipse de nostro. Et hoc utique sacramentum nemo potest conficere, nisi sacerdos, qui rite fuerit ordinatus, secundum claves Ecclesiae, quas ipse concessit apostolis eorumque successoribus Iesus Christus" (DS 802).
11) Cfr. Novo incipiente nostro, n. 10: EV 6/1318-24. Circa efficaciam voto sacramenti propriam cfr. Conc. Tridentinum, Decretum De iustificalione, c. 4: DS 1524; Decretum De sacramentis, can. 4: DS 1604; LG 14 [EV 1/322]; S. Officium, Epist. ad archiep. Bostoniensem, 8.8.1949: DS 3870 et 3872.
12) Cfr. LG 23 [EV 1/339]