00 16/12/2009 14:01
Un grazie all'amico Daniele Di sorco di Rinascimento Sacro ed Oriensforum per l'ulteriore spiegazione all'importante Documento:


Si tratta di un documento molto importante per due ragioni.

1) Circa i matrimoni misti, ristabilisce la disciplina contenuta nel codice del 1917 (l'unica reale differenza sta nel fatto che prima la dispensa poteva essere concessa solo dalla Santa Sede, ora anche da altre autorità stabilite dal diritto), in conformità alla dottrina tradizionale della Chiesa, secondo cui il matrimonio tra battezzati e non battezzati, che rende assai difficoltosa l'educazione cattolica dei figli e la concordia familiare, deve costituire un'eccezione, da valutarsi attentamente caso per caso.

2) Quanto al sacramento dell'Ordine, il documento, ribadendo la distinzione essenziale tra sacerdozio (nei suoi due gradi del presbiterato e dell'episcopato), il cui elemento essenziale è l'azione in persona Christi, e il diaconato, il cui elemento essenziale è il servizio (dei chierici superiori e dei fedeli), costituisce un riavvicinamento alla dottrina del Concilio di Trento, secondo cui la gerarchia divinamente istituita consta di vescovi, presbiteri e ministri (sess. XXIII, can. 6: Denz. 966).
 L'uso del termini "ministri" al posto di "diaconi" è assai significativo, sia per la sua etimologia, sia per la sua genericità. Quanto alla prima, delinea con chiarezza la natura di questo grado del sacramento dell'ordine, che è appunto il servizio (dal latino ministrare = servire), e così facendo lo distingue in modo essenziale dagli altri due.
Quanto alla seconda, allude alla prassi ecclesiastica, vigente fin dai primi secoli, di suddividere l'ordine del "ministero" in vari sotto-ordini: ostiariato, lettorato, esorcistato, accolitato, suddiaconato e diaconato.
Di questi, soltanto il diaconato, essendo di istituzione divino-apostolica, è un vero e proprio sacramento.
Gli altri, che tecnicamente sono semplici sacramentali, possono essere definiti una forma di partecipazione diretta al sacramento dell'ordine, poiché, al pari di questo, abilitano allo svolgimento di certe funzioni, imprimono il carattere e non possono essere reiterati.
 È evidente che tale suddivisione promana dalla natura stessa del diaconato: se esso infatti, come i due ordini superiori, fosse caratterizzato dall'azione in persona Christi, la Chiesa non avrebbe avuto il diritto di differenziarlo in ministeri inferiori. Attesa, invece, la sua funzione di servizio, l'istituzione degli ordini minori appare del tutto legittima (cfr. ibid. can. 2: "Se qualcuno dirà che, oltre al sacerdozio, non esistono nella Chiesa cattolica altri ordini, sia maggiori che minori, per mezzo dei quali si tende, come per gradi, al sacerdozio, sia anatema").

Mi auguro che questa presa di posizione circa il ruolo dei diaconi preluda ad un ripristino del suddiaconato e degli ordini minori, se non di tutti (come sarebbe meglio) almeno di quelli che ancora si conferiscono nella Chiesa greca. È evidente che gli attuali ministeri "istituiti" del lettorato e dell'accolitato, avendo perduto la loro intima connessione col sacramento dell'ordine, non possono essere in alcun modo considerati "ordini minori".

Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)