“In virtù della Suprema Potestà Apostolica che esercita nella Chiesa universale, Sua Santità Pio XI non ha mai cessato di inculcare con la parola e con gli scritti quel precetto di S.Paolo (I Tim. 2:9-10): ‘Parimenti le donne indossino abiti decenti; adornando se stesse di modestia e sobrietà... come conviene a donne che professano la pietà, con opere buone.’
“Ed in molte occasioni, il medesimo Supremo Pontefice ha riprovato e decisamente condannato l’immodestia nel vestire che oggi è dovunque in voga, anche fra donne e ragazze che sono cattoliche; una pratica che arreca grave danno alla virtù che è corona e gloria delle donne, ed inoltre purtroppo non solo conduce al loro danno temporale, ma, ciò che è peggio, alla loro eterna rovina e a quella di altre anime.
“Non fa quindi meraviglia che i Vescovi e gli altri Ordinari dei luoghi, come compete ai ministri di Cristo, abbiano nelle loro rispettive diocesi unanimemente resistito in ogni modo a questa moda licenziosa e spudorata, e così facendo, abbiano pazientemente e coraggiosamente sopportato la derisione ed il ridicolo che talvolta i male intenzionati hanno diretto contro di loro.
“Perciò questa Sacra Congregazione per il mantenimento della disciplina fra il clero ed il popolo, in primo luogo accorda meritata approvazione ed apprezzamento a questa vigilanza ed azione da parte dei Vescovi, ed inoltre risolutamente li esorta a continuare nello scopo ed intrapresa che hanno così bene cominciato, ed anzi a perseguirli con anche maggior vigore, finchè questa malattia contagiosa sia interamente bandita dalla società decente.
“Affinchè ciò possa venire compiuto con maggior facilità e sicurezza, questa Sacra Congregazione, in ottemperanza agli ordini di Sua Santità, ha determinato le seguenti prescrizioni al riguardo:
“I. Specialmente i pastori e i predicatori, quando ne abbiano l’opportunità, devono, secondo quelle parole di S.Paolo (II Tim. 4:2): ’insistere, confutare, implorare, sgridare’ al fine di ottenere che le donne indossino vesti conformi alla verecondia, tali da poter essere ornamento e salvaguardia della virtù; ed essi devono anche ammonire i genitori di non permettere che le loro figliole indossino abiti immodesti.
“II. I genitori, memori del loro gravissimo obbligo di provvedere specialmente all’educazione morale e religiosa dei loro figli, debbono con speciale cura procurare che le loro figliole ricevano una solida istruzione nella dottrina cristiana fin dai loro primissimi anni; ed essi stessi devono con la parola e con l’esempio profondamente abituarli all’amore della modestia e della castità. Sull’esempio della Sacra Famiglia, devono sforzarsi di così bene ordinare e regolare la famiglia che ogni suo membro possa trovare a casa una ragione ed un incitamento ad amare e ad aver cara la modestia.
“III. I genitori dovrebbero anche evitare che le loro figliole prendano parte a pubbliche esercitazioni e a competizioni atletiche. Se le ragazze sono obbligate a prendervi parte, i genitori debbono procurare che indossino un costume che sia interamente modesto, e non debbono mai permettere che compaiano in abiti immodesti.
“IV. I direttori delle scuole e collegi per ragazze devono sforzarsi di instillare nei cuori delle loro allieve l’amore della verecondia, così che siano indotte a vestire con modestia.
“V. Essi non accetteranno alle loro scuole o collegi ragazze fornite di abiti immodesti; e se qualcuna di queste tali fosse già stata ammessa, verrà mandata via, a meno che non cambi.
“VI. Le suore, in ottemperanza alla Lettera del 23 agosto 1928, della Sacra Congregazione dei Religiosi, non accetteranno nei loro collegi, scuole, oratori, o centri di intrattenimento, nè permetteranno che vi resti, qualunque ragazza che non osservi la modestia cristiana nel vestire; e nello svolgimento dei loro compiti educativi prenderanno speciale cura di seminare profondamente nei cuori delle ragazze l’amore della castità e della modestia cristiana.
“VII. Saranno stabilite e patrocinate pie associazioni di donne allo scopo di reprimere col consiglio, l’esempio, e l’attività, gli abusi circa il vestire immodesto, e di promuovere la purezza nei costumi e la modestia nel vestire.
“VIII. Le donne che indossano abiti immodesti non devono essere ammesse a queste associazioni; e quelle che vi fossero già state accolte, se più tardi commettessero una qualunque scorrettezza a questo riguardo e mancassero di emendarsi dopo esser state ammonite, saranno espulse.
“IX. Alle ragazze e donne immodestamente vestite deve essere rifiutata la Santa Comunione e vanno escluse dall’officio di madrina nei sacramenti del battesimo e della cresima, ed in certi casi devono anche venir escluse dall’entrare in chiesa.
“X. Durante le festività nel corso dell’anno che offrono speciali opportunità per inculcare la modestia cristiana, specialmente nelle feste della Beata Vergine, i pastori ed i preti incaricati delle pie unioni e delle associazioni cattoliche non dovranno mancare di predicare a tempo debito un sermone sul soggetto, in modo da incoraggiare le donne a coltivare la modestia cristiana nel vestire. Nella festa dell’Immacolata Concezione, si reciteranno ogni anno speciali preghiere in tutte le chiese cattedrali e parrocchiali, e quando è possibile si farà anche in tempo opportuno una esortazione al popolo mediante una omelia solenne.
“XI. Il Consiglio di Vigilanza diocesano, menzionato nella dichiarazione del Sant’Uffizio del 22 marzo 1918, dovrà almeno una volta all’anno trattare specialmente dei modi e dei mezzi per efficacemente conseguire la modestia nei vestiti femminili.
“XII. Affinchè questa azione salutare possa procedere con maggiore efficacia e sicurezza, i Vescovi e gli altri Ordinari dei luoghi dovranno ogni tre anni, insieme al loro rapporto sull’istruzione religiosa menzionato nel Motu proprio Orbem Catholicum del 29 giugno 1923, anche informare questa Sacra Congregazione circa la situazione riguardo al vestire delle donne, e alle misure che saranno state prese in ottemperanza di questa Istruzione.”