00 26/08/2015 16:23
... dopo aver letto il Documento sopra è pertanto SBAGLIATO ed un abuso parlare di "MINISTRI DELL'EUCARISTIA" quei laici impegnati nella distribuzione della Comunione durante una Messa.

Chi lo dice? Giovanni Paolo II nel Documento Redemptionis Sacramentum redatta dieci anni dopo, nel 2004, dopo il Documento sopra letto.
Scrive il Papa:


[154.] Come è stato già ricordato, «ministro, in grado di celebrare in persona Christi il sacramento dell’Eucaristia, è il solo Sacerdote validamente ordinato».[254] Perciò il nome di «ministro dell’Eucaristia» spetta propriamente al solo Sacerdote.”

NON ESISTE IL MINISTRO – LAICO – DELL’EUCARISTIA è un abuso!

Scrive ancora il Papa canonizzato ma al quale non si da ascolto:

Oltre ai ministri ordinari c’è l’accolito istituito, che è per istituzione ministro straordinario della santa Comunione anche al di fuori della celebrazione della Messa.
Se inoltre ragioni di autentica necessità lo richiedano, il Vescovo diocesano può delegare, a norma del diritto,[256] allo scopo anche un altro fedele laico come ministro straordinario, ad actum o ad tempus, servendosi nella circostanza della appropriata formula di benedizione. Questo atto di deputazione, tuttavia, non ha necessariamente forma liturgica, né in alcun modo, se la avesse, può essere assimilato a una sacra Ordinazione. Soltanto in casi particolari e imprevisti, può essere dato un permesso ad actum da parte del Sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica.[257]

Più chiaro di così non si può:

1. MINISTRO DELL'EUCARISTIA è solo, SOLO, il Sacerdote;

2. L'ACCOLITO : colui che prima del Concilio Vaticano II veniva considerato a tutti gli effetti un chierico, da dopo il Concilio resta comunque un laico che presta un servizio speciale all'altare, ma attenzione dice il Papa: ISTRUITO, rileggete bene: ISTRUITO....   e che non significa l'essere andato a scuola, ma istruito sul SERVIZIO LITURGICO ALL'ALTARE e su ciò che può e non può fare, soggetto al DIACONO ordinato, ha come ISTITUZIONE che gli è propria di essere "ministro straordinario della santa Comunione anche al di fuori della celebrazione della Messa". 

NON MINISTRO DELL'EUCARISTIA, MA MINISTRO DELLA SANTA COMUNIONE, ossia colui che la distribuisce in assenza del sacerdote o in aiuto al sacerdote.
E l'accolito, dice sempre il Papa, NON RICEVE ALCUNA ORDINAZIONE PARTICOLARE E NESSUN ATTO LITURGICO.

In sostanza il termine MINISTRO qui è usato per due atti diversi:
- MINISTRO CHE CELEBRA L'EUCARISTIA, FA LA CONSACRAZIONE, ed è solo il Sacerdote; e
- MINISTRO DELLA SANTA COMUNIONE ossia colui che AMMINISTRA, DA', DISTRIBUISCE la Comunione.


3. Soltanto per RAGIONI DI NECESSITA' il Vescovo può delegare un laico quale "ministro straordinario" ma attenzione:  ad actum o ad tempus.... ossia AGIRE AL TEMPO GIUSTO, nel momento "in cui serve"....   

Nel Documento del 1997 Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, troviamo questo articolo che precisa:



Articolo 8 - Il ministro straordinario della sacra Comunione

I fedeli non ordinati già da tempo collaborano in diversi ambiti della pastorale con i sacri ministri perché "il dono ineffabile dell'Eucaristia sia sempre più profondamente conosciuto e perché si partecipi alla sua efficacia salvifica con sempre maggiore intensità" 95.
Si tratta di un servizio liturgico che risponde ad oggettive necessità dei fedeli, destinato soprattutto agli infermi e alle assemblee liturgiche nelle quali sono particolarmente numerosi i fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione.

1. La disciplina canonica sul 'ministro straordinario della sacra Comunione' deve, però, essere rettamente applicata per non ingenerare confusione.   Essa stabilisce che ministro ordinario della sacra Comunione è il Vescovo, il presbitero e il diacono 96, mentre sono ministri straordinari sia l'accolito istituito, sia il fedele a ciò deputato a norma del can. 230 § 3 97.
Un fedele non ordinato, se lo suggeriscono motivi di vera necessità, può essere deputato dal Vescovo diocesano, in qualità di ministro straordinario, a distribuire la sacra Comunione anche fuori della celebrazione eucaristica, 'ad actum vel ad tempus', o in modo stabile, adoperando per questo l'apposita forma liturgica di benedizione.
In casi eccezionali ed imprevisti l'autorizzazione può essere concessa 'ad actum' dal sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica 98.

(SOLO IN CASI ECCEZIONALI ED IMPREVISTI E' IL PARROCO A CONCEDERE QUESTO SERVIZIO)

2. Perché il ministro straordinario, durante la celebrazione eucaristica, possa distribuire la sacra Comunione, è necessario o che non siano presenti ministri ordinari o che questi, pur presenti, siano veramente impediti 99. Può svolgere altresì il medesimo incarico anche quando, a causa della particolarmente numerosa partecipazione di fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione, la celebrazione eucaristica si prolungherebbe eccessivamente per l'insufficienza di ministri ordinari 100.
Tale incarico è 'suppletivo' e 'straordinario' 101 e deve essere esercitato a norma del diritto. A tale scopo è opportuno che il Vescovo diocesano emani norme particolari che, in stretta armonia con la legislazione universale della Chiesa, regolino l'esercizio di tale incarico. Si deve prevedere, tra l'altro, che il fedele a ciò deputato venga debitamente istruito sulla dottrina eucaristica, sull'indole del suo servizio, sulle rubriche da osservare per la dovuta riverenza a così augusto Sacramento e sulla disciplina circa l'ammissione alla Comunione.

Per non ingenerare confusioni sono da evitare e rimuovere talune prassi, invalse da qualche tempo in alcune Chiese particolari, come ad esempio:

- il comunicarsi da se stessi come se si trattasse di concelebranti;
- associare alla rinnovazione delle promesse dei sacerdoti, nella S. Messa crismale del Giovedì Santo, anche altre categorie di fedeli che rinnovano i voti religiosi o ricevono il mandato di ministri straordinari della Comunione;
- l'uso abituale dei ministri straordinari nelle SS. Messe, estendendo arbitrariamente il concetto di "numerosa partecipazione".



NOTE

95 SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istruzione 'Immensae caritatis' (29 gennaio 1973), proemio: 'AAS' 65 (1973), p. 264.


96 Cf 'C.I.C.', can. 910, § 1; cf pure GIOVANNI PAOLO II, Lettera 'Dominicae Coenae' (24 febbraio 1980) n. 11: 'AAS' 72 (1980), p. 142.

97 Cf 'C.I.C.', can. 910, § 2.

98 Cf SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istruzione 'Immensae caritatis', n. 1: 'l.c.', p. 264; 'Missale Romanum', Appendix: Ritus ad deputandum ministrum S. Communionis ad actum distribuendae; 'Pontificale Romanum': De institutione lectorum et acolythorum.

99 PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, 'Risposta' (1° giugno 1988): 'AAS' 80 (1988), p. 1373.

100 Cf SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istruzione 'Immensae caritatis', n. 1: 'l.c.', p. 264; SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E IL CULTO DIVINO, Istruzione Inestimabile donum, n. 10: l.c., p. 336.

101 Il can. 230, § 2 e § 3 del 'C.I.C.', afferma che i servizi liturgici ivi recensiti possono essere svolti dai fedeli non ordinati solo "ex temporanea deputatione" o per supplenza.

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avete letto bene?

è da evitare l'abuso che porta i laici a SERVIRSI DA SE STESSI SULL'ALTARE O FUORI..... e usare questi "ministri della santa Comunione" abitudinariamente, METTENDO LA SCUSA di trovarsi sempre in un momento eccezionale e con la chiesa piena.....


Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)