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Referendum 4 dicembre 2016 non voltiamo la faccia altrove

Ultimo Aggiornamento: 29/09/2016 18:31
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29/09/2016 18:31
 
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di Angelo Salvi *
Il 4 dicembre si svolgerà il referendum sulla riforma costituzionale
 

Preannunciata dal governo come strumento da offrire al Paese nell’ottica di allinearsi alle più avanzate democrazie occidentali, la riforma costituzionale si presenta, in realtà, frammentaria, contraddittoria ed in alcuni passi equivoca.  Come nel caso del nuovo art. 71 della Costituzione. Ecco perché.

Con l’intervento dell’avvocato Angelo Salvi prosegue la collaborazione del Centro studi Livatino (www.centrostudilivatino.it) tesa a illustrare i passaggi più significativi della riforma costituzionale e a sottolinearne i profili problematici, allo scopo di avvicinarsi alla scadenza del voto referendario, avendo consapevolezza dei contenuti delle modifiche, e lasciando da parte gli slogan.

 

La riforma operata con il disegno di legge del 12 aprile 2016 (in G.U. 15 aprile 2016 - c.d. disegno di legge Renzi-Boschi), nel quadro della più ampia ridefinizione del procedimento di formazione delle leggi, interessa anche l’art. 71 della Costituzione, la cui originaria stesura è ora arricchita da due nuovi commi e dalla riformulazione del testo del secondo comma (ora divenuto il terzo).

Preannunciata dal governo come strumento da offrire al Paese nell’ottica di allinearsi alle piùavanzate democrazie occidentali e salutata dalla maggioranza – all’indomani dell’approvazione alla Camera – quale ennesima conferma dei buoni propositi renziani di impostare un’Italia con più risorse e meno sprechi, la riforma si presenta, in realtà, frammentaria, contraddittoria ed in alcuni passi equivoca, come nel caso del nuovo art. 71 della Costituzione, ove il restyling degli istituti di partecipazione popolare al procedimento di formazione legislativa consegna al testo un volto che non ne rispecchia la vera anima.

Il volto è la disintermediazione. Lo stesso presidente del Consiglio è stato – verbis et factis – chiaronell’individuare proprio nella presenza di corpi intermedi spesso inutili una delle principali cause che hanno nel tempo rallentato la marcia del popolo italiano verso l’agognato progresso. Se l’intermediario non serve, occorre liberarsene. Sia esso il titolare di un’agenzia di viaggio, il libraio, il giornalista o, finanche, il partito politico. Meglio, se possibile, dar voce al cittadino, all’uomo qualunque. Ed il referendum diviene così la trasposizione istituzionale del web a cinque stelle.

Il popolo, dunque, non più comparsa nella scena politica, ma attore principale e protagonista. Inquesta direzione sembra collocarsi l’introduzione del nuovo quarto comma dell’art. 71, a mezzo del quale fa la sua comparsa nel nostro ordinamento lo strumento inedito del referendum popolare propositivo e d’indirizzo (cfr. «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali»). 

Così come ipotizzato nel nuovo testo costituzionale, l’istituto – almeno a una sommaria lettura –sembra offrire un’adeguata risposta a quella parte dell’elettorato che individua nel rapporto diretto tra il cittadino e lo Stato uno strumento valido a fronteggiare la crisi ormai conclamata e forse irreversibile delle forme tradizionali della rappresentanza politica in genere e dei partiti politici in specie. In questa direzione sembra, altresì, collocarsi anche il nuovo terzo comma dell’art. 71 (già secondo comma), anch’esso sottoposto a revisione dal legislatore.

Al di là dell’innalzamento del numero minimo di firme da raccogliere per la presentazione di unaproposta di legge di iniziativa popolare, portato da 50.000 a 150.000 e giustificabile con l’incremento della popolazione dal 1948 ad oggi, salta all’occhio che ora la Costituzione “impone” che «la discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari». Nel quadro della dialettica politica che sta segnando i giorni che precedono la consultazione popolare sulla riforma stessa, i nuovi commi terzo e quarto dell’art. 71 offrono dunque alla maggioranza un palliativo per lenire le critiche che le opposizioni tutte vanno sviluppando sugli effetti imprevedibili, che il sistema definito dalla riforma costituzionale in uno con la nuova legge elettorale (legge 6 maggio 2015, n. 52, c.d. Italicum) rischia di generare, in termini di esasperato centrismo e di assenza di contrappesi.

L’anima centralizzatrice della riforma. Certamente, centralizzazione e partecipazione popolare allafase legislativa viaggiano in direzioni opposte, sono di fatto inversamente proporzionali. E una riforma centralizzatrice non dovrebbe valorizzare la partecipazione popolare. È evidente, infatti, che laddove il Parlamento fosse “obbligato” ad esprimersi con tempi certi e stretti su una proposta di legge di iniziativa popolare, magari sostenuta da un adeguato numero di firme e da iniziative di piazza, la maggioranza sarebbe quantomeno costretta ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte innanzi l’opinione pubblica.

L’iniziativa legislativa popolare potrebbe, in tal caso, costituire un elemento di intralcio per l’azione di un governo accentratore, che con essa dovrebbe inevitabilmente confrontarsi. In questi termini, l’iniziativa legislativa popolare potrebbe, dunque, costituire un contrappeso utile a riequilibrare il sistema. Nei lavori preparatori alla stesura della Costituzione del 1948 vengono riportate sul tema le opinioni espresse da un autorevole costituzionalista, Costantino Mortati, secondo cui l’istituto «ha lo scopo di frenare e limitare l'arbitrio della maggioranza, perché non è detto che la maggioranza sia espressione sempre della volontà popolare». Perciò, «è opportuno concedere al popolo un mezzo concreto per esprimere efficacemente un proprio orientamento, anche in difformità con l'orientamento governativ»o.

Spiega Mortati che «le elezioni si svolgono ogni cinque anni; e si presume che lo schieramento che ne risulta rifletta durante tutto questo periodo la volontà espressa nel primo momento. Tuttavia non si tratta di una presunzione juris et de jure che non possa essere assoggettata a riprova, ed è utile e democratico consentire questa possibilità di controllare il grado di rispondenza tra la politica del Governo e gli orientamenti popolari». La storia repubblicana, d’altronde – proprio perché costellata di proposte di legge ferme per intere legislature – ci insegna che un tale effetto di verifica e di riequilibrio ha un senso solo se vi è certezza sui tempi di esame della proposta di legge di iniziativa popolare.

In tale prospettiva, il nuovo art. 71 della Costituzione può effettivamente costituire uno strumentoutile a controbilanciare l’eccessivo peso che la riforma, nel suo insieme, potrebbe attribuire ad una maggioranza che – seppur emersa dalle urne – non sia più tale nel Paese?  La risposta al quesito ora posto passa attraverso un più approfondito esame di quanto previsto dalle norme sopra passate in rassegna. Sotto questo profilo, la garanzia offerta dal rinvio a tempi, forme e limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari per l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare rappresenta uno strumento inadatto a dare sostanza alla norma, anche in considerazione del fatto che storicamente il principale punto critico incontrato dall’istituto partecipativo in questione è proprio l’assenza di garanzie circa l’effettivo esame di dette proposte di legge. 

Ma allora, non avrebbe avuto più senso introdurre – anche per la proposta di legge di iniziativapopolare – una garanzia del tipo di quella elaborata per i soli disegni di legge di matrice governativa e contenuta nel nuovo secondo comma dell’art. 71? In tal caso «il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge» e la Camera dei deputati «procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica». Se l’iniziativa è governativa, quindi, il termine è certo e fissato direttamente in Costituzione.

Il rinvio ai regolamenti parlamentari costituisce, per contro, una garanzia troppo blanda, perchériservata a una fonte normativa nella disponibilità della maggioranza e priva della garanzia costituzionale (detti regolamenti sono peraltro fonte normativa sottratta al giudizio di costituzionalità).  L’esperienza, anche recente (v. in proposito la nuova legge sulle unioni civili), ci mostra che i regolamenti parlamentari costituiscono un argine troppo sottile, per contenere i desiderata della maggioranza parlamentare – più o meno forte che sia – nell’accelerare o arenare l’iter di discussione di una proposta di legge.

D’altro canto, anche il nuovo istituto del referendum popolare propositivo e d’indirizzo soffre dieffettività, per l’ingiustificato rinvio a una legge di attuazione, prevista dalla norma istitutiva («con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione»), che rischia di trasformarlo in uno dei tanti istituti inattuati di cui il nostro ordinamento è pieno. A oggi, dunque, sembra difficile rintracciare segni di concretezza nella riforma degli strumenti di partecipazione popolare all’iter legislativo.

D’altro canto, la partecipazione popolare all’iter legislativo è solo uno dei momenti nei quali il popolo esercita la propria sovranità. E dai già citati lavori preparatori alla Costituzione del 1948 emerge come lo stesso non fosse neppure considerato indispensabile dai costituenti: «Nello Stato moderno vi sono molti altri mezzi attraverso i quali una corrente di opinione pubblica può trovare la sua espressione». Il principale tra questi è senz’altro l’elezione a suffragio universale e diretto dei rappresentanti che eserciteranno i poteri.

Ma allora, ci chiediamo, se si voleva riformare la Costituzione non sarebbe stato meglio pensare auna equilibrata ed organica ridefinizione degli istituti concernente la rappresentanza dei cittadini, piuttosto che gettare in pasto ai fanatici del peer to peer istituti incompiuti e di incerta attuazione?

* del Centro Studi Livatino - avvocato in Roma




TRA I SI E I NO UNA IMPOSSIBILE PAR CONDICIO  di Ruben Razzante

Mentre Renzi preannuncia un suo tour per spiegare agli italiani le ragioni del “Si” alla riforma costituzionale, il fronte del “No” grida allo scandalo per non essere stato consultato sulla data del voto. Ma le schermaglie riguardanti la fissazione di una data molto lontana sembrano ormai destinate a lasciare il posto alle discussioni sul merito della riforma. 

Riduzione dei costi della politica e del numero dei parlamentari,semplificazione dei meccanismi decisionali e legislativi, abolizione del Cnel tra gli argomenti “forti” di chi invita a votare “Si”. Riforma di facciata che non garantisce stabilità e non procura grandi risparmi alle casse dello Stato, riforma pasticciata che non elimina il Senato ma lo trasforma in un luogo di ritrovo di sindaci e amministratori locali, riforma che prepara grandi conflitti istituzionali e paralisi nel processo di emanazione delle leggi sono invece tra le ragioni che spingono in molti a votare e a far votare “No”.

La campagna referendaria sta già entrando nel vivo, i sondaggi si rincorrono e danno i “No” in leggero vantaggio, ma con un 30% di indecisi, platea verso la quale si indirizzano gli sforzi di persuasione del premier e dei suoi. Il ministro Maria Elena Boschi è volata addirittura a Buenos Aires per sponsorizzare la sua riforma presso gli italiani che vivono li’ e subito è divampata la polemica sui soldi pubblici utilizzati a fini di propaganda. Ma il prevedibile testa a testa fino al giorno del voto sarà amplificato dal clamore mediatico che inevitabilmente accompagnerà questi due mesi abbondanti che ci separano dall’appuntamento con le urne. 

D’altronde, non è in gioco solo la riforma Boschi ma anche la tenuta del governo e, secondo alcuni,perfino la vita della legislatura. Va da sé che i risvolti mediatici delle contrapposizioni saranno decisivi per la prevalenza dei “Si” o dei “No”. E qui si riapre la querelle sulla par condicio e sul pluralismo dei media durante i periodi pre-elettorali. Le incognite nell'applicazione della par condicio sono diverse. Quella legge è stata emanata nel duemila su input del centrosinistra, che governava a fatica e fiutava aria di sconfitta alle elezioni del 2001. Per frenare la presunta sovraesposizione mediatica di Berlusconi si inventò una legge ispirata certamente a un criterio democratico di eguaglianza sostanziale nella gestione degli spazi di propaganda politica, ma scritta in maniera contorta e dunque difficile da applicare e da far rispettare.

Oggi quelle difficoltà applicative si ripropongono in maniera vistosa, anche in ragione della dilaganteespansione della Rete, che mette in crisi il concetto di rigida ripartizione degli spazi di propaganda. Nel caso specifico del referendum, poi, ci sono anche delle particolarità che balzano nitidamente agli occhi degli attenti osservatori. Mentre il fronte del “Sì” appare più coerente e coeso, facendo capo all'universo governativo, il fronte del “No” è assai più variegato e disomogeneo, essendo composto da forze politiche che hanno molto poco in comune e si trovano temporaneamente dalla stessa parte della barricata solo per opporsi a una riforma che reputano sbagliata e a un governo che giudicano inadeguato e dannoso per il Paese.

Nella misurazione degli spazi di propaganda, però, chi sceglierà se a parlare per il fronte del “No”dovrà essere Brunetta o Di Maio, Salvini o D'Alema? Considerato che tutti i partiti anti-riforma, dai Cinque stelle alla Lega, puntano a intestarsi l'eventuale vittoria dei “No”, non risulterà impervio imbavagliare a turno l'uno o l'altro per evitare una sovraesposizione dello schieramento del “No”?

Altro problema: l'informazione cosiddetta istituzionale e di servizio, cioè quella mirata a spiegare aicittadini come si vota e per cosa si vota, si baserà sulla illustrazione del quesito referendario che, tuttavia, a detta dei sostenitori del “No”, è tendenzioso e sbilanciato in favore del “Sì”. Gli spazi di questa propaganda "istituzionale" non verranno formalmente conteggiati in quota fronte del “Sì”, ma certamente aiuteranno quest'ultimo. E c'è da scommettere che scoppierà la bagarre. Infine, la Rete. Impossibile far rispettare la par condicio in internet, tanto più sui social network, che sono più che mai il trionfo della libertà d’espressione. Chi ha  milioni di follower su twitter o di “amici” sui suoi vari profili di facebook certamente raggiungerà un maggior numero di persone rispetto a chi non ha grande familiarità con quegli strumenti.

Impossibile, quindi, evitare disparità in quell’ambito di notizie pubblicate dai giornali on line e poilinkate sui social network con commenti e interpretazioni. La propaganda referendaria, quindi, passerà soprattutto attraverso canali insondabili, incontrollabili e ingestibili sul piano della parità di trattamento. Questo rende decisamente più incerta la battaglia e ancora più ardua l’opera di vigilanza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Non è difficile immaginare una coda di ricorsi e denunce per violazione delle norme della par condicio nel campo dei media tradizionali, mentre nella giungla di internet vincerà chi saprà essere più incisivo e persuasivo, capitalizzando l’ontologica “anarchia” dell’ambiente virtuale.

   


Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)
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