00 04/06/2016 12:30

Papa approva Statuto del nuovo Dicastero per i laici, famiglia e vita

Il Papa incontra le famiglie - OSS_ROM


Papa Francesco, su proposta del Consiglio dei Cardinali, ha approvato ad experimentum lo Statuto del nuovo Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita nel quale confluiranno, dal primo settembre 2016, gli attuali Pontifici Consigli per i laici e la Famiglia. In quella data ambedue i Dicasteri cesseranno dalle loro funzioni e verranno soppressi, essendo abrogati gli articoli 131-134 e 139-141 della Costituzione apostolica Pastor bonus, del 28 giugno 1988.

Secondo lo Statuto, “il Dicastero è competente in quelle materie che sono di pertinenza della Sede Apostolica per la promozione della vita e dell’apostolato dei fedeli laici, per la cura pastorale della famiglia e della sua missione, secondo il disegno di Dio e per la tutela e il sostegno della vita umana”.

Il Dicastero è presieduto dal prefetto, coadiuvato da un segretario, che potrebbe essere laico, e da tre sotto-segretari laici, ed è dotato di un congruo numero di officiali, chierici e laici, scelti, per quanto è possibile, dalle diverse regioni del mondo. Sarà articolato in tre Sezioni: per i fedeli laici, per la famiglia e per la vita, presiedute ciascuna da un sotto-segretario. Avrà propri membri e disporrà di consultori. Il Dicastero segue in tutto le norme stabilite per la Curia Romana.

Spetta al Dicastero animare e incoraggiare la promozione della vocazione e della missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo, come singoli, coniugati o no, e come membri appartenenti ad associazioni, movimenti, comunità, con una particolare attenzione alla loro peculiare missione di animare e perfezionare l’ordine delle realtà temporali.

Alla luce del magistero pontificio, promuove la cura pastorale della famiglia, ne tutela la dignità e il bene basati sul sacramento del matrimonio, ne favorisce i diritti e la responsabilità nella Chiesa e nella società civile, affinché l’istituzione familiare possa sempre meglio assolvere le proprie funzioni sia nell’ambito ecclesiale che in quello sociale. Ha un diretto legame con il “Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia”, sia con la sede centrale che con gli istituti affiliati, per promuovere un comune indirizzo negli studi su matrimonio, famiglia e vita.

Sostiene e coordina iniziative in favore della procreazione responsabile, come pure per la tutela della vita umana dal suo concepimento fino al suo termine naturale, tenendo presenti i bisogni della persona nelle diverse fasi evolutive. Promuove e incoraggia le organizzazioni e associazioni che aiutano la donna e la famiglia ad accogliere e custodire il dono della vita, specialmente nel caso di gravidanze difficili, e a prevenire il ricorso all’aborto. Sostiene altresì programmi e iniziative volti ad aiutare le donne che avessero abortito. Sulla base della dottrina morale cattolica e del Magistero della Chiesa studia e promuove la formazione circa i principali problemi di biomedicina e di diritto relativi alla vita umana e circa le ideologie che vanno sviluppandosi inerenti la stessa vita umana e la realtà del genere umano.

La Pontificia Accademia per la Vita è connessa con questo Dicastero, il quale in merito alle problematiche e tematiche di cui all’art. 11 si avvale della sua competenza.




LETTERA APOSTOLICA 
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE 
FRANCESCO

 

ISTITUZIONE DEL DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

 

Come una madre amorevole la Chiesa ama tutti i suoi figli, ma cura e protegge con un affetto particolarissimo quelli più piccoli e indifesi: si tratta di un compito che Cristo stesso affida a tutta la Comunità cristiana nel suo insieme. Consapevole di ciò, la Chiesa dedica una cura vigilante alla protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili.

Tale compito di protezione e di cura spetta alla Chiesa tutta, ma è specialmente attraverso i suoi Pastori che esso deve essere esercitato. Pertanto i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate.

Il Diritto canonico già prevede la possibilità della rimozione dall’ufficio ecclesiastico “per cause gravi”: ciò riguarda anche i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cfr can. 193 §1 CIC; can. 975 §1 CCEO). Con la presente Lettera intendo precisare che tra le dette “cause gravi” è compresa la negligenza dei Vescovi nell’esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal MP Sacramentorum Sanctitatis Tutela del mio amato predecessore Benedetto XVI. In tali casi si osserverà la seguente procedura.

Art. 1

§ 1. Il Vescovo diocesano o l’Eparca, o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare, o di un’altra comunità di fedeli ad essa equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO, può essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale.

§ 2. Il Vescovo diocesano o l’Eparca può essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua.

§3. Nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave.

§4. Al Vescovo diocesano e all’Eparca sono equiparati i Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio.

Articolo 2

§ 1. In tutti i casi nei quali appaiano seri indizi di quanto previsto dall’articolo precedente, la competente Congregazione della Curia romana può iniziare un’indagine in merito, dandone notizia all’interessato e dandogli la possibilità di produrre documenti e testimonianze.

§2. Al Vescovo sarà data la possibilità di difendersi, cosa che egli potrà fare con i mezzi previsti dal diritto. Tutti i passaggi dell’inchiesta gli saranno comunicati e gli sarà sempre data la possibilità di incontrare i Superiori della Congregazione. Detto incontro, se il Vescovo non ne prende l’iniziativa, sarà proposto dal Dicastero stesso.

§3. In seguito agli argomenti presentati dal Vescovo la Congregazione può decidere un’indagine supplementare.

Articolo 3

§1. Prima di prendere la propria decisione la Congregazione potrà incontrare, secondo l’opportunità, altri Vescovi o Eparchi appartenenti alla Conferenza episcopale, o al Sinodo dei Vescovi della Chiesa sui iuris, della quale fa parte il Vescovo o l’Eparca interessato, al fine di discutere sul caso.

§2. La Congregazione assume le sue determinazioni riunita in Sessione ordinaria.

Articolo 4

Qualora ritenga opportuna la rimozione del Vescovo, la Congregazione stabilirà, in base alle circostanze del caso, se:

1°. dare, nel più breve tempo possibile, il decreto di rimozione;

2°. esortare fraternamente il Vescovo a presentare la sua rinuncia in un termine di 15 giorni. Se il Vescovo non dà la sua risposta nel termine previsto, la Congregazione potrà emettere il decreto di rimozione.

Articolo 5

La decisione della Congregazione di cui agli artt. 3-4 deve essere sottomessa all’approvazione specifica del Romano Pontefice, il Quale, prima di assumere una decisione definitiva, si farà assistere da un apposito Collegio di giuristi, all’uopo designati.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica data Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga pubblicato nel commentario officiale Acta Apostolicae Sedis e promulgato sul quotidiano “L’Osservatore Romano” entrando in vigore il giorno 5 settembre 2016.

Dal Vaticano, 4 giugno 2016

Francesco P.P.



 

STATUTO DEL DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

 

Art 1

Il Dicastero è competente in quelle materie che sono di pertinenza della Sede Apostolica per la promozione della vita e dell’apostolato dei fedeli laici, per la cura pastorale della famiglia e della sua missione, secondo il disegno di Dio e per la tutela e il sostegno della vita umana.

Art 2

§ 1. Il Dicastero è presieduto dal Prefetto, coadiuvato da un Segretario, che potrebbe essere laico, e da tre Sotto-Segretari laici, ed è dotato di un congruo numero di Officiali, chierici e laici, scelti, per quanto è possibile, dalle diverse regioni del mondo, secondo le norme vigenti della Curia Romana.

§ 2. Il Dicastero è articolato in tre Sezioni: per i fedeli laici, per la famiglia e per la vita, presiedute ciascuna da un Sotto-Segretario.

Art 3

§ 1. II Dicastero ha propri membri, tra cui fedeli laici, uomini e donne, celibi e coniugati, impegnati nei diversi campi di attività e provenienti dalle diverse parti del mondo, così che rispecchino il carattere universale della Chiesa.

§ 2. Dispone di propri Consultori.

§ 3. Il Dicastero segue in tutto le norme stabilite per la Curia Romana.

Art 4

Promuove e organizza convegni internazionali e altre iniziative sia attinenti all’apostolato dei laici, all’istituzione matrimoniale e alla realtà della famiglia e della vita nell’ambito ecclesiale, sia inerenti le condizioni umane e sociali del laicato, dell’istituto familiare e della vita umana nell’ambito della società.

 

Sezione per i fedeli laici

Art. 5

Spetta al Dicastero animare e incoraggiare la promozione della vocazione e della missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo, come singoli, coniugati o no, e altresì come membri appartenenti ad associazioni, movimenti, comunità. Esso, inoltre, promuove studi per contribuire all’approfondimento dottrinale delle tematiche e delle questioni riguardanti i fedeli laici.

Art. 6

§ 1. Favorisce nei fedeli laici la coscienza della corresponsabilità, in forza del Battesimo, per la vita e la missione della Chiesa, secondo i diversi carismi ricevuti per l’edificazione comune, con una particolare attenzione alla peculiare missione dei fedeli laici di animare e perfezionare l’ordine delle realtà temporali (cfr LG, 31).

§ 2. Nello spirito della costituzione pastorale Gaudium et spes, che invita a fare proprie “le gioie e le speranze le tristezze e le angosce degli uomini di oggi”, promuove tutte le iniziative che riguardano l’azione evangelizzatrice dei fedeli laici nei vari settori delle realtà temporali, tenendo conto della competenza che, in queste stesse materie, hanno altri organismi della Curia Romana.

§ 3. Promuove anche la partecipazione dei fedeli laici all’istruzione catechetica, alla vita liturgica e sacramentale, all’azione missionaria, alle opere di misericordia, di carità e di promozione umana e sociale. Ne sostiene e incoraggia altresì la presenza attiva e responsabile negli organi consultivi di governo presenti nella Chiesa a livello universale e particolare.

§ 4. Valuta le iniziative delle Conferenze episcopali che chiedono alla Santa Sede, secondo le necessità delle Chiese particolari, l’istituzione di nuovi ministeri e uffici ecclesiastici.

Art. 7

§ 1. Erige le aggregazioni dei fedeli e i movimenti laicali che hanno un carattere internazionale e ne approva o riconosce gli statuti, salva la competenza della Segreteria di Stato; tratta altresì eventuali ricorsi amministrativi relativi alle materie di competenza del Dicastero.

§ 2. Riguardo ai Terzi Ordini secolari e alle associazioni di vita consacrata, cura soltanto ciò che si riferisce alla loro attività apostolica.

 

Sezione per la Famiglia

Art. 8

§ 1. Alla luce del magistero pontificio, promuove la cura pastorale della famiglia, ne tutela la dignità e il bene basati sul sacramento del matrimonio, ne favorisce i diritti e la responsabilità nella Chiesa e nella società civile, affinché l’istituzione familiare possa sempre meglio assolvere le proprie funzioni sia nell’ambito ecclesiale che in quello sociale.

§ 2. Discerne i segni dei tempi per valorizzare le opportunità, in favore della famiglia far fronte con fiducia e sapienza evangelica alle sfide che la riguardano e applicare nell’oggi della società e della storia il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia.

§ 3. Segue l’attività degli istituti, delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni cattoliche, nazionali e internazionali, il cui fine è servire il bene della famiglia.

Art. 9

§ 1. Cura l’approfondimento della dottrina sulla famiglia e la sua divulgazione mediante un’adeguata catechesi; favorisce in particolare gli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia e il loro risvolto formativo.

§ 2. Offre linee direttive per programmi formativi per i fidanzati che si preparano al matrimonio e per le giovani coppie.

§ 3. Offre linee direttive anche per programmi pastorali che sostengano le famiglie nella formazione dei giovani alla fede e alla vita ecclesiale e civile, attenti specialmente ai poveri e agli emarginati.

§ 4. Favorisce l’apertura delle famiglie all’adozione e all’affidamento dei bambini e alla cura degli anziani, rendendosi presente presso le istituzioni civili perché sostengano tali pratiche.

Art 10

Ha un diretto legame con il “Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia”, sia con la sede centrale che con gli istituti affiliati, per promuovere un comune indirizzo negli studi su matrimonio, famiglia e vita.

 

Sezione per la Vita

Art 11

§ 1. Sostiene e coordina iniziative in favore della procreazione responsabile, come pure per la tutela della vita umana dal suo concepimento fino al suo termine naturale, tenendo presenti i bisogni della persona nelle diverse fasi evolutive.

§ 2. Promuove e incoraggia le organizzazioni e associazioni che aiutano la donna e la famiglia ad accogliere e custodire il dono della vita, specialmente nel caso di gravidanze difficili, e a prevenire il ricorso all’aborto. Sostiene altresì programmi e iniziative volti ad aiutare le donne che avessero abortito.

Art 12

Sulla base della dottrina morale cattolica e del Magistero della Chiesa studia e promuove la formazione circa i principali problemi di biomedicina e di diritto relativi alla vita umana e circa le ideologie che vanno sviluppandosi inerenti la stessa vita umana e la realtà del genere umano.

 

Art 13

La Pontificia Accademia per la Vita è connessa con questo Dicastero, il quale in merito alle problematiche e tematiche di cui all’art. 11 si avvale della sua competenza.

Il presente Statuto è approvato ad experimentum. Ordino che esso sia promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romanoe quindi pubblicato anche sugli Acta Apostolicae Sedis, entrando in vigore il 1° settembre 2016. A partire da tale data cesseranno dalle proprie funzioni il Pontificio Consiglio per i Laici e il Pontificio Consiglio per la Famiglia, i quali verranno soppressi essendo parimenti abrogati gli articoli 131-134 e 139-141 della Cost. ap. Pastor Bonus.

Dato a Roma, 4 giugno 2016.

FRANCESCO





[Modificato da Caterina63 04/06/2016 12:37]
Fraternamente CaterinaLD

"Siamo mendicanti e chiediamo agli altri anche le loro idee, come la staffetta della posta che riceve il documento dalle mani di uno e poi corre per darlo ad un altro. Faccio una timida parafrasi delle parole di chi ci ha preceduto nel cammino della fede, per annunciarle ad altri."
(fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine)