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Perché ignorate i disassociati ?

Ultimo Aggiornamento: 29/09/2018 19:24
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14/09/2018 14:11
 
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Esimio Moderatore
Per forza devo dedurre che sei in malafede; te sei un nominato e
secondo la direttiva del 01.10.2012 punto 4, devi chiamare il Reparto di Servizio e Reparto Legale della tua associazione, e quì non vi è un accenno ad avvisare la Polizia



Questo è un puerile errore di ragionamento, che si traduce in un errore di natura pratica. Non conosci la differenza fra "il reparto legale non dice di avvisare la Polizia" e "Il reparto legale dice di non avvisare la Polizia".

Il "reparto legale" comunque, visto che mi chiami a testimoniare in virtù della mia posizione di anziano, risponde al telefono dicendo fra le prime cose che i parenti della vittima (o quest'ultima), se vogliono, possono sporgere denuncia. Questo, se proprio ci tieni a saperlo, lo dico 'in coscienza e responsabilità davanti a Dio', anche se non saprei dire con quale autorità ti permetti di scomodarLo.




Poi al Punto 11 della direttiva vostra, è scritto che , anche per i casi di abuso ,per quanto concerne il lato disciplinare, viene ribadito che gli anziani devono avere ben presente ,la norma che non si può prendere alcuna posizione se non vi sono i due testimoni secondo il passo biblico Deut. 19, 15 e Matteo 18, 16, quindi nessuna azione disciplinare , se mancano i due testimoni.



E qui carissimo ti dai la zappa sui piedi, in quanto l' "azione disciplinare" consiste nel disassociare il colpevole. Nessun rapporto con le denunce alle forze dell'ordine. Ne deduco che sei favorevole alla nostra disciplina della disassociazione, che comprende il cosiddetto "ostracismo"?




Che ingiustizia ,non solo non chiamate la Polizia, ma nemmeno cacciate il pedofilo senza i due testimoni



Cacciare il pedofilo? Ma non siete voi denigratori a dire che l'ostracismo è "crudele, inumano, ingiusto"?

Inoltre come speri di qualificare qualcuno come 'pedofilo' se ad accusarlo è una sola persona?

Se mio figlio (imbeccato da me, perché mi stai antipatico) dicesse che l'hai molestato, questo quindi basterebbe a qualificarti come pedofilo?

Riesci a formulare un pensiero che sia figlio delle tua facoltà cerebrali, o ti limiti a riciclare i luoghi comuni dei fuoriusciti?



Da quando chi commette abusi su minori ,lo fa pubblicamente ??



Altro riciclo bovino delle stupidaggini vomitate dagli ex-tdG. Dall'articolo:



Modalità di applicazione. Giornali, servizi televisivi e altre fonti che si occupano della gestione degli abusi fra i Testimoni contestano la ‘regola dei due testimoni’ con un ragionamento che apparentemente non fa una grinza: è del tutto inverosimile che un pedofilo attui le sue mire perverse alla presenza di “almeno due testimoni”. Ma è così che funziona la prassi?

No. I detrattori ritraggono di proposito uno scenario assurdo, volto a ridicolizzare una procedura che, come si è visto, possiede solide radici nelle Scritture e nella logica. 'Testimone' di un maltrattamento, infatti, non è solo chi lo vede avvenire su terzi, ma anche il maltrattato stesso. L'abusato stesso è quindi il primo testimone del fatto.

E il secondo testimone, necessario unicamente (non dimentichiamolo) per formare un comitato giudiziario? Le istruzioni dell'Organizzazione indicano che nei casi di abusi sessuali, come per qualunque altro peccato, non è necessario che siano presenti due testimoni oculari simultaneamente. Possono essere due o più testimoni distinti di eventi distinti, ad esempio due bambini che denunciano abusi subiti da una stessa persona in due occasioni diverse [56]. Ecco cosa si legge nella circolare del 24/05/2002 a tutti i corpi degli anziani negli USA:


“Anche se indagano nel merito di ogni accusa (ricevuta), gli anziani non sono autorizzati dalle Scritture a prendere provvedimenti a livello di congregazione a meno che non ci sia una confessione o due testimoni credibili. Tuttavia, se due persone sono testimoni di episodi separati del stesso tipo di illecito, la loro testimonianza può essere considerata sufficiente per agire”. [57]



Ciò è realistico? Secondo i criminologi, l’individuo che commette un solo atto di pedofilia in tutta la vita (a volte definito ‘abusatore situazionale’) è praticamente una figura leggendaria. Il comportamento pedofilo è una ‘parafilia’ documentata, sia in cronaca che in letteratura, come ciclica e di lunga durata, anche nelle forme meno gravi, e quasi sempre prende di mira più di un bambino.

Quello che appare ovvio anche ai non addetti ai lavori è confortato da molti studi sull’argomento. Notate ad esempio gli esiti di questa indagine, condotta all’interno di un reclusorio criminale [58]:



Come evidenziato (ultima riga, colore arancione), secondo queste stime poco più di un pedofilo su 10 ha agito una volta sola nella vita: tutti gli altri reiterano senz'altro il comportamento criminale per lassi di tempo che arrivano anche a superare i 10 anni. Si può pure argomentare che il 14% di stima degli "abusatori di una sola volta" è certamente una sovrastima:
- dato che il sondaggio è stato condotto all'interno di un istituto di pena, è intervenuto appunto il provvedimento di incarcerazione a impedire il reiterarsi del crimine;
- nulla garantisce che il reato ascritto si sia verificato effettivamente una volta sola: il recluso potrebbe aver perpetrato altri abusi, non provati o mai emersi;
- non si può escludere che l’abuso sia reiterato dopo la fine della pena detentiva.

Proviamo allora a immaginare in quale concomitanza di condizioni la regola cristiana dei due testimoni potrebbe fallire: il pedofilo dovrebbe 1) concretizzare il comportamento criminoso (e l'evento è, per fortuna, raro di per sé in virtù della sua difficoltà di attuazione); 2) agire una sola volta nella vita e comunque su di un solo bambino; 3) negare le accuse.

Naturalmente tutto ciò qualifica il misfatto come improbabile, ma non impossibile. Si ricordi tuttavia che, in mancanza di due testimoni, si possono accettare valide prove indirette o indiziarie del peccato. Come dichiarato pubblicamente dai portavoce della WT, fra queste vi possono essere [59] :
- una gravidanza;
- referti medici (quali la prova del DNA), legali e di altri specialisti;
- atti processuali, inclusa una eventuale sentenza di condanna.

E se manca qualunque base per formare un comitato giudiziario, non avendo cioè gli anziani a disposizione né una confessione, né due testimoni dei fatti, né sufficienti prove indirette? I testimoni di Geova, in mancanza di dati oggettivi che permettano di attribuire colpe certe, lasciano il problema 'nelle mani di Dio'. Locuzione talvolta messa alla berlina: il che è però ingiustificato, per due motivi. Il primo motivo è che è del tutto normale, per un uomo di fede, immaginare che Dio intervenga a salvaguardare sia le vittime che l'integrità morale della congregazione. Né un credente avrebbe ragione di dubitare che un giudizio divino avverso possa colpire un molestatore che nega le accuse, e che quindi gli uomini non hanno potuto perseguire.


Che dire se l’accusato — pur negando ogni addebito — è veramente colpevole? La fa forse franca? No di certo! La questione della sua colpevolezza o innocenza si può lasciare fiduciosamente nelle mani di Geova. “I peccati di alcuni uomini sono pubblicamente manifesti, conducendo direttamente al giudizio, ma in quanto ad altri uomini i loro peccati pure divengono manifesti in seguito”. (1 Timoteo 5:24; Romani 12:19; 14:12) Il libro di Proverbi dice: “L’aspettazione dei giusti è un’allegrezza, ma la medesima speranza dei malvagi perirà”. “Quando l’uomo malvagio muore, la sua speranza perisce”. (Proverbi 10:28; 11:7) Da ultimo Geova Dio e Cristo Gesù emetteranno un giudizio eterno con giustizia. — 1 Corinti 4:5. – Torre di Guardia 1/11/95 pag.29.



Il secondo motivo è che, banalmente, gli anziani non potrebbero fare nient'altro, per il rischio (che va messo in conto, come vedremo) di rovinare la vita ad un uomo fatto bersaglio di accuse infondate. D’altro canto, il clamore fasullo che accompagna questo rilievo (presunti abusatori che non subiscono sanzioni per mancanza di due testimoni) non tiene conto che anche nella giustizia secolare molti procedimenti giudiziari si concludono con una assoluzione parziale o totale per insufficienza di prove. E, lungi dall’essere considerata una ‘falla’ del diritto, ne è invece una conquista irrinunciabile, essendo ormai accettato e difeso ovunque il principio per cui un individuo è sempre non colpevole finché non venga dimostrato il contrario (presunzione di innocenza) al di là di ogni ragionevole dubbio.

Ribadiamo in conclusione di questo capitolo due aspetti fondamentali alla sua comprensione:

1) la regola dei due testimoni non ha nulla a che fare con la denuncia dei pedofili, è solo un criterio necessario ad aprire la strada per un eventuale provvedimento di espulsione dell'individuo dai testimoni di Geova;
2) anziani e famiglia dell'abusato agiscono autonomamente. Quest'ultima può procedere in sede penale, anche in presenza di un solo episodio di abusi se ritiene, e anche se gli anziani di congregazione si ritrovano con le mani legati per l'assenza di un secondo testimone.

Mettendo a cappello questi due dati di fatto incontestabili, il teatrino imbastito dai detrattori sulla 'regola dei due testimoni' si rivela non pertinente, fallace e, se non fosse per la drammaticità dell'argomento di cui stiamo parlando, persino umoristico.

Il seguente diagramma di flusso, oltre a descrivere in forma schematica la relazione esistente fra i vari passi della procedura, ha altri due scopi:

1) mettere in evidenza il fatto che la denuncia alle autorità è un evento del tutto indipendente dall’evento ‘comitato giudiziario’: da qualunque stato del diagramma si raggiunge invariabilmente lo stato ‘denuncia possibile’.
2) mettere in evidenza che, qualunque sia l’evoluzione del caso, i detrattori trovano pretesto per una polemica (stati rossi).





[Modificato da EverLastingLife 14/09/2018 14:12]
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