Struttura e organizzazione delle ADI
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III. – MISURE DISCIPLINARI
Il membro comunicante di chiesa che, ammonito con carità cristiana trascuri abitualmente le comuni adunanze, dimostri un disinteresse completo alla vita della comunità e continui a mantenere una condotta incompatibile con i principi d’ordine comunitario, stabiliti dalla Parola di Dio, viene cancellato dal registro dei membri comunicanti di Chiesa, previa deliberazione del Consiglio di Chiesa che ne dovrà dare comunicazione scritta all’interessato, e sarà ritenuto ‘membro aderente’, perdendo così il diritto di cui all’art. 10 lettere a), b) e c) del Regolamento interno delle ADI (Reg. art. 15).
Il membro comunicante di chiesa che abbia un’accertata condotta riprovevole o dottrina che violi le norme della Parola di Dio, secondo la natura e la gravità delle mancanze, viene ammonito dal Conduttore di Chiesa; temporaneamente sospeso dai privilegi di membro comunicante, o, nei casi più gravi, escluso dalla chiesa, su decisione del Consiglio di Chiesa. Il Presidente del Consiglio di Chiesa, ove trattasi di membro comunicante avente legami di parentela fino al quarto grado con uno dei membri del Consiglio stesso, rimette il caso al Comitato di Zona, salvo che il Consiglio sia di numero superiore a tre membri; in tal caso si richiede l’allontanamento dalla riunione decisionale del membro legato dalla citata parentela. La riabilitazione della persona colpita da misura disciplinare appartiene al Consiglio di Chiesa che ha già esaminato il suo caso e che notificherà, se lo ritiene opportuno, la revoca delle sanzioni anzidette in sede di Assemblea di Chiesa (Reg. art. 16).