Carissimi invece di bistiaccirci tra di noi e fare polemiche o no, facciamo un pò parlare direttamente la Chiesa.
CODICE DI DIRITTO CANONICO:
Riguardo la Comunione:
Can. 915 - Non siamo ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e coloro che persistono con ostinazione in un peccato grave e manifesto.
Can. 916 - Chi è consapevole di essere in peccato grave non celebri la Messa e si privi del Corpo del Signore se non ha prima fatto la confessione sacramentale, tranne che non ci sia un grave motivo e non sia possibile confessarsi; in questo caso, non dimentichi d'aver l'obbligo di fare un atto di contrizione perfetta, che implichi il proposito di confessarsi il più presto possibile.
Il divorziato se non è interdetto e non è in peccato mortale, può fare la Santa Comunione. Se il/la divorzato/a convive con un'altra donna o con un altro uomo, può benissimo fare la Santa Comunione, l'importante non avere rapporti sessuali, insomma dovrebbero vivere come fratelli e sorelle.
Se uno dei due sposati abbraccia un'altra religione, rinnegato la fede cattolica e va a convivere con un'altra persona e potrebbe mettere in pericolo la fede dell'altro, con il consenso del Vescovo, che sarà poi lui stesso a verificarne la veridicità dei fatti e dopo aver possibilmente chiamato a confronto i due coniugi, potrebbe farsi una famiglia, ne so qualcosa, perché mi sono interessato di un amico mio che ha problemi con la moglie che si è battezzata t.d.G. e questa ha avuto rapporti con un t.d.G. ecc. ecc. comunque come sopraddetto facciamo parlare la Chiesa tramite il "Codice di Diritto Canonico"
Capitolo IX
LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Art. 1
Lo scioglimento del vincolo
Can. 1141 - Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna autorità umana e per nessun motivo, tranne dalla morte.
Can. 1142 - Il matrimonio non consumato fra battezzati, o tra una parte battezzata e una parte non battezzata, può essere sciolto, per un giusto motivo, dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l'altra parte fosse contraria.
Can. 1143 - § 1. Il matrimonio contratto da due non battezzati si scioglie in virtù del privilegio paolino a favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, proprio perché questa parte contrae un nuovo matrimonio, purché la parte non battezzata si separi.
§ 2. Si ritene che la parte non battezzata si separa se non vuole coabitare con la parte battezzata, o coabitare pacificamente senza offendere il Creatore, tranne che questa dopo aver ricevuto il battesimo, non le abbia dato un giusto motivo per separarsi.
Can. 1144 - § 1. Perché la parte battezzata contragga validamente un nuovo matrimonio si deve sempre chiedere alla parte non battezzata se:
1° voglia anch'essa ricevere il battesimo:
2° voglia almeno coabitare pacificamente con la parte battezzata, senza offemdere il Creatore.
§ 2. Questa richiesta di chiarimento dev'essere fatta dopo il battesimo; tuttavia, l'Ordinario del luogo può, per un grave motivo, pernettere che la richiesta di chiarimento sia fatta prima del battesimo; può anche dispensare da essa, sia prima che dopo il battesimo, purché da un procedimento almeno sommario ed estragiudiziale risulti che non si possa farla o che sarebbe inutile.
Can. 1145 - § 1. Normalmente la richiesta di chiarimento dovrà farla, d'autorità, l'Ordinario del luogo della parte convertita; quest'Ordinario deve concedere all'altro coniuge , se lo chiede, un termine per rispondere, avvertendolo tuttavia che, trascorso inutilmente questo termine, il suo silenzio verrà ritenuto come risposta negativa.
§ 2. La richiesta di chiarimento è valida anche se fatta privatamente dalla stessa parte convertita, anzi è lecita, se la forma prescritta qui sopra non può essere osservata.
§ 3. In tutt'e due i casi deve leggittimamente constatare nel foro esterno che la richiesta di chiarimento sia stata fatta e quale ne sia il risultato.
Can. 1146 - La parte battezzata ha il diritto di contrarre nuove nozze con una parte cattolica:
1° se l'altra parte ha negativamente risposto alla richiesta di chiarrimento o se la richesta di chiarimento sia stata legittimamente omessa:
2° se la parte non battezzata, già consultata o no, perseverando prima nella pacifica coabitazione senza offendere il Creatore, si sia poi separata senza un giusto motivo, ferme restando le prescrizioni dei cann. 1144 e 1145.
Can. 1147 - L'Ordinario del luogo, per un grave motivo, può tuttavia concedere che la parte battezzata, valendosi del privilegio paolino, contragga matrimonio con una parte non cattolica, sia battezzata sia non battezzata, osservando le prescrizioni dei canoni sui matrimoni misti.
Can. 1149 - Il non battezzato che, dopo aver ricevuto il battesimo nella Chiesa Cattolca, non può ripristinare la coabitazione con il coniuge non battezzato per prigionia o per persecuzione, può contrarre un'altro matrimonio, anche se nel frattempo l'altra parte avesse ricevuto il battesimo, fermo restando il disposto can. 1141.
Can. 1150 - In caso di dubbio il privilegio della fede ha il favore del diritto.
Art. 2
La separazione con permanenza del vincolo
Can. 1151 - I coniugi hanno il dovere e il diritto di rispettare la convivenza coniugale, tranne che non ne siano giustificati da un legittimo motivo.
Can. 1152 - § 1. Sebbene si raccomanda vivamente che il coniuge, spinto dalla carità cristiana e sollecito del bene dalla famiglia, non rifiuti il perdono dalla parte adultera e non rompa la vita coniugale, tuttavia, se le ha esplicitamente o tacitamente, perdonato la colpa ha il diritto d'interrompere la convivenza coniugale, tranne che non abbia acconsentito all'adulterio, non ne sia stato la causa o non abbia lui stesso commesso adulterio.
§ 2. Si ha tacito perdono se il coniuge innocente, dopo che sia stato informato dell'adulterio, abbia spontaneamente vissuto di buon grado con l'altro coniuge; si presume, invece, se per sei mesi mantenne la convivenza coniugale, e non fece ricorso all'autorità ecclesiastica o civile.
§ 3. Se il coniuge innocente dovesse interrompere di propria iniziativa la convivenza coniugale, deferisca, entro sei mesi, la causa di separazione alla competente autorità ecclesiastica che, esaminate tutte le circostanze, valuterà se sia possibile indurre il coniuge innocente a perdonare la colpa ed a non protarre per sempre la separazione.
Can. 1153 - § 1. Se uno dei coniugi mette in grave pericolo spirituale o corporale l'altro o i figli. o, in altro modo, rende troppo dura la vita in comune, dà all'altro un legittimo motivo di separsi, con l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo, e, senza l'indugio implica pericolo, di propria volontà.
Can. 1154 - Effettuata la separazione dei coniugi occorre sempre provvedere opportunamente al necessario sostentamento e all'indispensabile educazione dei figli.
Can. 1155 - Il coniuge innocente può lodevolmente ammettere di nuovo l'altro coniuge alla vita coniugale; e, in questo caso, rinuncia al diritto di separazione.
Spero che con questo si sia tutto chiarito
Pace e bene
Paolo B.